Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4769
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Sentenza 28 marzo 2003

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Ai sensi dell'art. 28, legge n. 25 del 1955 - il quale prevede che al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni sociali degli apprendisti provvede il Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62, legge n. 264 del 1949, senza alcun onere e formalità per il datore di lavoro, e che l'erogazione delle somme viene effettuata con decreto del ministro del lavoro in maniera forfettaria globale per l'intera collettività degli apprendisti - ai fini dell'instaurazione del rapporto assicurativo (che ha carattere nominativo) è necessario che l'Ufficio del lavoro, al quale il datore di lavoro deve trasmettere i nominativi degli apprendisti assunti, comunichi i suddetti nominativi all'I.N.P.S.; pertanto, il datore di lavoro, il quale ometta di comunicare all'ufficio di collocamento territorialmente competente il nominativo dell'apprendista assunto, impedendo ai succitati enti di adempiere le obbligazioni agli stessi facenti carico, è tenuto a risarcire il danno patito dall'apprendista per il mancato versamento dei contributi previdenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4769
    Data del deposito : 28 marzo 2003

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