Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 28, legge n. 25 del 1955 - il quale prevede che al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni sociali degli apprendisti provvede il Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62, legge n. 264 del 1949, senza alcun onere e formalità per il datore di lavoro, e che l'erogazione delle somme viene effettuata con decreto del ministro del lavoro in maniera forfettaria globale per l'intera collettività degli apprendisti - ai fini dell'instaurazione del rapporto assicurativo (che ha carattere nominativo) è necessario che l'Ufficio del lavoro, al quale il datore di lavoro deve trasmettere i nominativi degli apprendisti assunti, comunichi i suddetti nominativi all'I.N.P.S.; pertanto, il datore di lavoro, il quale ometta di comunicare all'ufficio di collocamento territorialmente competente il nominativo dell'apprendista assunto, impedendo ai succitati enti di adempiere le obbligazioni agli stessi facenti carico, è tenuto a risarcire il danno patito dall'apprendista per il mancato versamento dei contributi previdenziali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4769 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA NC, elettivamente domiciliato in Roma in piazza Martiri di Belfiore 2 presso lo studio dell'avvocato Domenico Concetti, che, unitamente all'avvocato MA Vianello, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
IN MA, UP RE, IN AN, IN MO, IN IL,
- intimati -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia del 4 maggio 2000, depositata il 13/9/2000, numero 90, r.g. 217/99;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 5 febbraio 2003 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3 novembre 1997, SA NC - premesso che aveva prestato attività lavorativa presso la ditta artigianale dei fratelli MA e LO IN, esercente una officina meccanica, prima quale apprendista-impiegato e poi come impiegato e che, all'atto del raggiungimento del diritto al pensionamento, avendo appreso che non poteva essergli riconosciuto, ai fini pensionistici, il periodo intercorso tra il 1 dicembre 1965 e il 30 settembre 1967 perché non coperto da contributi previdenziali, aveva dovuto affrontare in proprio la relativa spesa di lire 27.415.988 da lui versata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - convenne in giudizio, avanti il pretore di Venezia IN MA e gli eredi del fratello LO, chiedendone la condanna al rimborso della somma stessa. In giudizio venne chiamato anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Costituitosi il contraddittorio, il pretore rigettò la domanda nei confronti del IN e degli altri e, rilevato che nessuna specifica richiesta era stata avanzata contro l'ente previdenziale, dichiarò la carenza di legittimazione passiva dello stesso. L'appello proposto dal SA è stato respinto dal tribunale di Venezia con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha osservato che nella specie non era applicabile il disposto dell'articolo 13 della legge numero 1338 del 1962 non essendo tenuto l'artigiano al pagamento di contributi previdenziali per gli apprendisti e non potendo rilevare che l'impresa non avesse adempiuto all'obbligo di comunicazione della assunzione al competente ufficio di collocamento, imposto dall'articolo 27 della legge numero 25 del 1955, sorgendo il rapporto previdenziale ope legis per effetto dello stesso svolgimento della prestazione di lavoro, sicché la regolarizzazione della posizione assicurativa, anche in mancanza della comunicazione di cui sopra, può essere richiesta dall'interessato senza limitazioni di tempo con l'unico onere di fornire la prova della pregressa esistenza del rapporto di apprendistato con l'impresa artigiana.
Della decisione viene chiesta la cassazione dal SA con ricorso affidato a due motivi. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 27 della legge numero 25 del 1955 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché vizi della motivazione - il ricorrente deduce che illogicamente il giudice di merito ha concluso per la automaticità del diritto alla prestazione previdenziale in favore degli apprendisti artigiani nonostante il disposto dell'articolo 27 sopra citato dal quale inequivocabilmente si trae che tale diritto è subordinato alla avvenuta comunicazione della assunzione, da parte del datore di lavoro, all'ufficio di collocamento, adempimento che, nella specie, i fratelli IN avevano omesso.
Con il secondo motivo, lo stesso ricorrente lamenta che, in violazione degli articoli 3 della legge numero 1383 del 1962 e 26 della legge numero 25 del 1955, il tribunale ha escluso la assimilabilità del mancato accreditamento dei contributi figurativi, conseguente all'omissione della comunicazione della assunzione dell'apprendista artigiano, al mancato versamento dei contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro. Le due censure - che, in ragione del loro comune oggetto, è opportuno esaminate congiuntamente - sono fondate. Occorre rilevare che l'articolo 21 della legge numero 25 sopra citata indica analiticamente le forme di assicurazione sociale obbligatoria previste in favore degli apprendisti, imponendo la norma immediatamente successiva l'obbligo e le modalità di versamento, da parte dei datori di lavoro, dei contributi previdenziali, dal quale peraltro sono esentati gli imprenditori aventi la qualifica di artigiani, dovendo in loro vece allo stesso provvedere lo speciale Fondo per l'addestramento professionale, almeno fino alla entrata in vigore della legge numero 845 del 21 dicembre 1978, e, successivamente, le Regioni per quanto disposto dall'articolo 16 di questa ultima legge, secondo le previsioni contenute nei contratti o convenzioni con gli istituti assicuratori. A tale fine l'articolo 27 della stessa legge numero 25 prescrive che gli imprenditori artigiani debbano comunicare agli uffici di collocamento territorialmente competenti i nominativi degli apprendisti assunti, e ciò - per quanto si ricava dai due commi della norma in questione - al fine sia di consentire a l'aggiornamento delle liste dei disoccupati che della successiva trasmissione delle notizie agli enti previdenziali, evidentemente necessaria per la individuazione, attraverso una operazione di sommatoria dei nominativi, del numero dei beneficiari delle prestazioni, con riferimento al quale dovranno calcolarsi le somme occorrenti per le assicurazioni da fissarsi nelle previste convenzioni con i soggetti obbligatiti al loro pagamento.
D'altra parte, non sembra logicamente ipotizzabile che gli enti, tenuti all'adempimento delle prestazioni, sconoscano i nominativi dei beneficiari ai quali effettuare le erogazioni previste a fronte degli eventi che le legittimano.
Va quindi ribadito il principio, in precedenza affermato da questa Corte, a termini del quale, ai sensi dell'articolo 28 della legge 19 gennaio 1955 numero 25 - il quale prevede che i al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni sociali degli apprendisti provvede il Fondo per l'addestramento professionale di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949 numero 264, senza alcun onere e formalità per il datore di lavoro, e che l'erogazione delle somme viene effettuata con decreto del Ministro del lavoro in maniera forfettaria globale per l'intera collettività degli stessi - ai fini dell'instaurazione del rapporto assicurativo, che ha carattere nominativo, è necessario che l'ufficio del lavoro, al quale il datore di lavoro deve trasmettere i nominativi degli apprendisti assunti, comunichi i nominativi dei beneficiari delle prestazioni agli enti previdenziali interessati (Cass., 23 novembre 1995, n. 12118). Ne consegue, con tutta evidenza, che la mancata comunicazione impedisce agli enti la possibilità di fare fronte alle obbligazioni su loro incombenti e legittima quindi i danneggiati all'esercizio di azione risarcitoria nei confronti dei responsabili del danno loro provocato. In questo senso, del resto, si era già pronunciata sempre questa Corte, secondo la quale il Ministero del lavoro, ove ometta di segnalare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l'attivazione di un rapporto di apprendistato, tempestivamente denunciato all'Ufficio di collocamento dal datore di lavoro, al fine di porre l'ente previdenziale in condizioni di accreditare all'apprendista i contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 28 della legge in questione, è tenuto a risarcire il danno patito dall'apprendista che in seguito - divenuto invalido - non possa conseguire la relativa pensione per mancanza del requisito contributivo, tenendo conto che la responsabilità risarcitoria è limitata al quinquennio di durata massima dell'apprendistato, superato il quale si ha la trasformazione in ordinario rapporto di lavoro con obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi (Cass., 17 novembre 1990 n. 11107). Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice - che si designa nella Corte d'appello di Trieste, che si atterrà, nel decidere, al principio sopra enunciato. Alla stessa Corte si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2003