Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2013, n. 44385
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Sentenza 24 settembre 2013

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Ai fini della configurabilità dello stato di soggezione, rilevante per l'integrazione del reato di riduzione in schiavitù, è necessaria una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello - che ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 600 cod. pen., dell'imputato, esercente attività circense, accusato di far vivere un'intera famiglia di origine bulgara al seguito della carovana del circo, in precarie condizioni igieniche, obbligandola a svolgere spettacoli raccapriccianti e lavori defatiganti senza il rispetto degli ordinari tempi lavorativi - ritenendo che detti elementi, pur sintomatici del reato in questione, sono insufficienti alla sua integrazione se ad essi non faccia riscontro un'apprezzabile limitazione della capacità di autodeterminazione della vittima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2013, n. 44385
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44385
    Data del deposito : 24 settembre 2013

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