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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4228 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Parte_1 C.F._1
Emanuele Legittimo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LV TR, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 13/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/06/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 30/06/2007, in Casarano (LE); che dalla loro unione Controparte_1 sono nati due figli: , l'11/07/2008 e , il 22/02/2011; che l'unione Per_1 Per_2 matrimoniale è entrata in crisi per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso, con addebito alla moglie.
1 si è costituita, con comparsa depositata in data 14/04/2025, non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione personale formulata dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 16/05/2025 sono comparse le parti le quali, dopo breve discussione, hanno chiesto al Giudice delegato un rinvio al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata della controversia.
Per la successiva udienza, prevista in data 23/06/2025, i coniugi, mediante il deposito di note scritte, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo al fine di regolare i rapporti reciproci e quelli con i minori nell'ambito della separazione.
L'odierno giudicante, in persona del giudice delegato, ha disposto un ulteriore rinvio del procedimento, per consentire ai difensori delle parti di formalizzare il predetto accordo.
Invero, con note del 6/10/2025, è stato depositato l'accordo de quo, volto a regolare la separazione personale nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra viene Controparte_1 assegnata al sig. con gli arredi e gli altri beni in essa presenti - fatti Parte_1 salvi eventuali effetti personali della sig.ra ancora ivi presenti - e ciò fino al CP_1 compimento del diciottesimo anno di vita del figlio minore , salvo Persona_3 poi essere riconsegnata nella disponibilità della signora;
c) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con conseguente esercizio congiunto della potestà genitoriale e collocazione abitativa presso il padre e facoltà della madre di tenerli con sé nei seguenti giorni: a settimane alterne per tre giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle l6.00 alle 2l.00 e, nella settimana successiva, il lunedì e venerdì dalle 16.00 alle 21.00. Resta inteso che i minori trascorreranno anche il fine settimana con la madre nel turno di visita coincidente con i giorni dispari (lunedì e venerdì) la quale li preleverà il sabato dall'uscita da scuola e li terrà presso di sé sino alla domenica sera alle 2l.00;
d) durante le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua' Lunedì dell'Angelo ecc..) i genitori terranno con sé i figli e in alternanza, pertanto, nell'anno Per_1 Per_2 in cui i figli saranno con il padre nel giorno di Natale, saranno con la madre nel giorno di Capodanno, se saranno con il padre la vigilia del Natale, trascorreranno con la
2 madre il giorno di Santo Stefano e viceversa, così analogamente per le feste di Pasqua
e Pasquetta.
Il tutto sempre fatti salvi migliori accordi tra i genitori nell'interesse precipuo dei figli minori;
e) inoltre, la madre potrà tenere con sé i figli minori per un periodo ininterrotto di venti giorni durante il periodo estivo. L'inizio del periodo sarà concordato dai genitori entro il mese di giugno di ogni singolo anno. Il predetto periodo potrà anche essere eventualmente frazionato. previo accordo tra i genitori;
f) i genitori garantiscono reciprocamente la regolare frequentazione dei minori con i rispettivi nonni paterni e materni e con gli zii paterni e materni nell'interesse dei minori stessi;
g) la madre corrisponderà al padre, a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori e e finché questi non diventeranno maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta euro) per ciascun figlio, entro il 05 di ogni mese;
h) gli assegni familiari per i figli e saranno percepiti interamente dal Per_1 Per_2 sig. , al quale competeranno le relative detrazioni fiscali al 100%; Parte_1
i) inoltre, la sig.ra corrisponderà al sig. il 50% delle spese straordinarie CP_1 Pt_1 sostenute nell'interesse dei figli, ovvero tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive, ludiche ed extrascolastiche (secondo le voci di spesa dettagliatamente indicate nel Protocollo d'intesa siglato con l'ordine degli Avvocati di
Lecce, in data 2l.05.20lS, presso il Tribunale civile di Lecce che fa parte integrante del presente accordo), che si renderanno necessarie per la crescita e la formazione dei figli e , previo reciproco accordo ad affrontare tali spese da parte dei Per_1 Per_2 ricorrenti;
j) i ricorrenti si impegnano a mantenere rapporti di reciproco rispetto anche e soprattutto nell'interesse dei figli minori e verso questi ultimi rispettando altresì le loro esigenze scolastiche, extra-scolastiche, sociali e di relazione e le loro inclinazioni naturali ed attitudini. Resta inteso che i minori e potranno recarsi Per_1 Per_2 all'estero solo col consenso di entrambi i genitori;
k) resta a carico esclusivo del Sig. il pagamento di tutte le utenze Parte_1 relative all'immobile sito in Casarano alla via Cagliari n.18 (luce, gas, AQP e TARI).
3 Tanto premesso, rileva il Tribunale che la richiesta formulata congiuntamente delle parti merita accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 19/06/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Casarano (LE), il 30/06/2007 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 54, parte II, serie A, anno 2007), alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4228 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Parte_1 C.F._1
Emanuele Legittimo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LV TR, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 13/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/06/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 30/06/2007, in Casarano (LE); che dalla loro unione Controparte_1 sono nati due figli: , l'11/07/2008 e , il 22/02/2011; che l'unione Per_1 Per_2 matrimoniale è entrata in crisi per incompatibilità caratteriali ed incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso, con addebito alla moglie.
1 si è costituita, con comparsa depositata in data 14/04/2025, non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione personale formulata dal ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 16/05/2025 sono comparse le parti le quali, dopo breve discussione, hanno chiesto al Giudice delegato un rinvio al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata della controversia.
Per la successiva udienza, prevista in data 23/06/2025, i coniugi, mediante il deposito di note scritte, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo al fine di regolare i rapporti reciproci e quelli con i minori nell'ambito della separazione.
L'odierno giudicante, in persona del giudice delegato, ha disposto un ulteriore rinvio del procedimento, per consentire ai difensori delle parti di formalizzare il predetto accordo.
Invero, con note del 6/10/2025, è stato depositato l'accordo de quo, volto a regolare la separazione personale nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
b) la casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra viene Controparte_1 assegnata al sig. con gli arredi e gli altri beni in essa presenti - fatti Parte_1 salvi eventuali effetti personali della sig.ra ancora ivi presenti - e ciò fino al CP_1 compimento del diciottesimo anno di vita del figlio minore , salvo Persona_3 poi essere riconsegnata nella disponibilità della signora;
c) i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con conseguente esercizio congiunto della potestà genitoriale e collocazione abitativa presso il padre e facoltà della madre di tenerli con sé nei seguenti giorni: a settimane alterne per tre giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle l6.00 alle 2l.00 e, nella settimana successiva, il lunedì e venerdì dalle 16.00 alle 21.00. Resta inteso che i minori trascorreranno anche il fine settimana con la madre nel turno di visita coincidente con i giorni dispari (lunedì e venerdì) la quale li preleverà il sabato dall'uscita da scuola e li terrà presso di sé sino alla domenica sera alle 2l.00;
d) durante le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua' Lunedì dell'Angelo ecc..) i genitori terranno con sé i figli e in alternanza, pertanto, nell'anno Per_1 Per_2 in cui i figli saranno con il padre nel giorno di Natale, saranno con la madre nel giorno di Capodanno, se saranno con il padre la vigilia del Natale, trascorreranno con la
2 madre il giorno di Santo Stefano e viceversa, così analogamente per le feste di Pasqua
e Pasquetta.
Il tutto sempre fatti salvi migliori accordi tra i genitori nell'interesse precipuo dei figli minori;
e) inoltre, la madre potrà tenere con sé i figli minori per un periodo ininterrotto di venti giorni durante il periodo estivo. L'inizio del periodo sarà concordato dai genitori entro il mese di giugno di ogni singolo anno. Il predetto periodo potrà anche essere eventualmente frazionato. previo accordo tra i genitori;
f) i genitori garantiscono reciprocamente la regolare frequentazione dei minori con i rispettivi nonni paterni e materni e con gli zii paterni e materni nell'interesse dei minori stessi;
g) la madre corrisponderà al padre, a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori e e finché questi non diventeranno maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta euro) per ciascun figlio, entro il 05 di ogni mese;
h) gli assegni familiari per i figli e saranno percepiti interamente dal Per_1 Per_2 sig. , al quale competeranno le relative detrazioni fiscali al 100%; Parte_1
i) inoltre, la sig.ra corrisponderà al sig. il 50% delle spese straordinarie CP_1 Pt_1 sostenute nell'interesse dei figli, ovvero tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive, ludiche ed extrascolastiche (secondo le voci di spesa dettagliatamente indicate nel Protocollo d'intesa siglato con l'ordine degli Avvocati di
Lecce, in data 2l.05.20lS, presso il Tribunale civile di Lecce che fa parte integrante del presente accordo), che si renderanno necessarie per la crescita e la formazione dei figli e , previo reciproco accordo ad affrontare tali spese da parte dei Per_1 Per_2 ricorrenti;
j) i ricorrenti si impegnano a mantenere rapporti di reciproco rispetto anche e soprattutto nell'interesse dei figli minori e verso questi ultimi rispettando altresì le loro esigenze scolastiche, extra-scolastiche, sociali e di relazione e le loro inclinazioni naturali ed attitudini. Resta inteso che i minori e potranno recarsi Per_1 Per_2 all'estero solo col consenso di entrambi i genitori;
k) resta a carico esclusivo del Sig. il pagamento di tutte le utenze Parte_1 relative all'immobile sito in Casarano alla via Cagliari n.18 (luce, gas, AQP e TARI).
3 Tanto premesso, rileva il Tribunale che la richiesta formulata congiuntamente delle parti merita accoglimento.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione indicata può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 19/06/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Casarano (LE), il 30/06/2007 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 54, parte II, serie A, anno 2007), alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Relatore La Presidente
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