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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/12/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO GG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1008/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SPINELLO ANNAMARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] Fè di Bogotà l'1.10.1980, non CP_1 C.F._2 rappresentato né difeso
Resistente-contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti: La ricorrente conclude nei seguenti termini: “
1. Accertare e dichiarare, previa modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 239/2022 del
05.05.2022, emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento iscritto al n. 1546/2021 rg. l'affidamento
1 esclusivo della figlia minore alla madre presso cui è collocata nel comune di Niscemi;
Persona_1
2. Accertare e dichiarare, previa modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 239/2022 del 05.05.2022, emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento iscritto al
n. 1546/2021 rg. che il signor possa vedere e stare con la figlia nelle forme, CP_1 Per_1 nei modi e nei termini da concordare per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di Niscemi sulla base di un percorso e/o programma di ricostruzione graduale del rapporto genitoriale.
3. con vittoria di spese e compensi” (Cfr. nota di precisazione delle conclusioni dell'11.4.2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 17.10.2023, la ricorrente ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni dello scioglimento del matrimonio contratto con CP_1 pronunciato con sentenza n. 239/2022 emessa dal Tribunale di Gela in data 5.5.2022 nell'ambito del procedimento n. 1546/2021 R.G., nella parte in cui è stato previsto l'affidamento condiviso della figlia minorenne . Persona_2
Allegava che, sebbene la sentenza di scioglimento del matrimonio avesse accolto le conclusioni divisate dalle odierne parti e riportate in sede di ricorso di divorzio congiunto, dalla pubblicazione del provvedimento il resistente non ha rispettato alcuna delle condizioni stabilite dal Tribunale di
Gela
Deduceva, in particolare, che ha omesso sia di contribuire al mantenimento dei figli, CP_1 sia di preservare la propria relazione personale e affettiva con la prole – disinteressandosi completamente dei figli minorenni – finanche rendendosi irreperibile, circostanza che ha ostacolato l'instaurazione di un efficace coordinamento genitoriale, rendendo difficoltosa per la la Pt_1 cura degli interessi della figlia minorenne in considerazione dell'impossibilità di ottenere, quando necessario, il consenso dell'altro genitore.
Deduceva, altresì, di versare in una situazione economica assai precaria, e che – a fronte del grave inadempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli – era stata costretta a sporgere denuncia nei confronti dell'odierno resistente, iniziativa che ha determinato l'avvio di un procedimento penale a carico del . CP_1
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “Accertare e dichiarare, previa modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 239/2022 del 05.05.2022, emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento iscritto al n. 1546/2021 rg. l'affidamento esclusivo della figlia minore Persona_1 alla madre presso cui è collocata nel comune di Niscemi;
2. Accertare e dichiarare, previa modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 239/2022 del 05.05.2022, emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento iscritto al n. 1546/2021 rg. che il signor possa vedere e stare CP_1
2 con la figlia quando e se vi saranno i presupposti e se la minore sarà disposta a incontrare il Per_1 padre, nelle forme, nei modi e nei termini da concordare per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di
Niscemi sulla base di un percorso e/o programma di ricostruzione graduale del rapporto genitoriale.
3. con vittoria di spese e compensi”.
Il resistente , seppur regolarmente reso edotto della pendenza del presente giudizio, CP_1 non compariva all'udienza di comparizione né si costituiva in seguito in giudizio.
Sentita personalmente la ricorrente all'udienza del 13.3.2024 – e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione tra le parti, stante la contumacia di –con CP_1 ordinanza emessa in data 5.4.2024 veniva revocato – in via temporanea e urgente – l'affidamento condiviso e affidata in via esclusiva la minore alla madre nonché conferito incarico ai Persona_2
Servizi Sociali del Comune di Niscemi di organizzare colloqui individuali con la minore e, solo in caso di esito positivo e verificata la disponibilità della minore in tal senso, predisporre un calendario di incontri con il padre.
Veniva, altresì, disposto l'ascolto della minore, assunto all'udienza del 18.9.2024.
La causa veniva, quindi istruita con le dichiarazioni rese dalla testimone (sorella della Tes_1 ricorrente), con gli esiti delle attività demandate ai Servizi Sociali del Comune di Niscemi nonché con i documenti offerti in comunicazione dalle parti.
Infine, concessi i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., con ordinanza del 19.8.2025 – emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 10.6.2025 – la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, appare opportuno osservare che l'azione avanzata con il ricorso introduttivo è evidentemente diretta, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., ad ottenere la revisione sentenza n. 239/2022 emessa dal Tribunale di Gela in data 5.5.2022 con la quale è stato disposto: “l'affidamento condiviso dei figli minori (n.d.r. divenuto medio tempore maggiorenne) e ad Persona_3 Persona_1 entrambi i genitori, domiciliando i minori stabilmente presso la madre in Niscemi nella via V.
Margani n. 20, P. I;
(…) che il padre , il quale attualmente si trova in Germania ove CP_1 lavora, possa vedere i figli quando vorrà previo accordo con l'altro genitore;
in caso di disaccordo, potrà vedere i figli il martedì, giovedì e sabato dalle ore 17:00 alle ore 20:00 di ogni settimana e a settimane alterne dalle ore 10:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica;
nonché per 5 giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale vi sia ricompreso ad anni alterni), per 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni) e per 20 giorni consecutivi durante il periodo estivo (nel periodo dal 15
Giugno al 15 Settembre)”.
3 Ebbene, come è noto, l'art. 473 bis.29 c.p.c. statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata denota la volontà del legislatore di subordinare l'accoglimento dell'eventuale istanza di modifica all'allegazione – ad opera della parte interessata – di circostanze di fatto sopravvenute (ovvero preesistenti ma non a disposizione delle parti del giudizio) e all'apprezzamento – che compete al Tribunale – della rilevanza dei fatti sopravvenuti, al fine di ritenere sussistenti i giustificati motivi che determinano la modifica delle condizioni dettate con il provvedimento di cui si chiede la revisione.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione – per quanto di interesse nel presente giudizio – delle condizioni dettate in materia di affidamento della prole minorenne, di modo che “fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi i mutamenti che investono la relazione parentale tra il resistente e la figlia minorenne delle parti nonché le sopravvenute difficoltà nella gestione condivisa tra i genitori delle esigenze della stessa.
Tale ricostruzione è il precipitato logico della natura dei giudizi in materia di persone, minorenni e famiglie, chiamate a fornire alle parti un assetto di interessi chiamato a regolare lo svolgimento dei rapporti – personali ed economici – tra i membri della famiglia, incidendo su situazioni giuridiche soggettive durevoli, sensibili agli effetti delle sopravvenienze, sicché le decisioni adottate dal giudice, pur idonee ad acquisire il requisito dell'irrevocabilità (che discende dal mancato esperimento ovvero dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione ordinari, ai sensi dell'art. 324 c.p.c), non sono parimenti suscettibili di cristallizzare una regola di diritto sostanziale che risulti impermeabile ai mutamenti della cornice fattuale entro la quale si è mosso il giudice (c.d. giudicato rebus sic stantibus).
1. Domanda di affidamento esclusivo della figlia (Niscemi 4.11.2009) Persona_2
Nel merito, in ordine alla domanda vertente sull'affidamento della figlia minorenne della coppia,
occorre preliminarmente, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come Persona_2 modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Tuttavia, al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
4 Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere eccezionalmente disposto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
E, invero, benché si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli fondato sul principio dell'accordo tra i genitori – quali primi e (tendenzialmente) migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore – il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale, anche incisivi, laddove si ravvisino circostanze solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – per quel che interessa il presente giudizio – nella manifestazione di un disinteresse con riguardo al mantenimento di una effettiva relazione personale con la prole nonché all'assunzione di un contegno idoneo a favorire l'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali.
Tutto ciò premesso, nel valutare la fondatezza della richiesta avanzata dalla ricorrente, deve tenersi presente che secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di
5 disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza
n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017,
TA c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, ZI c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017,
D'ZO c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, RI c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016,
c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Per_4 Per_5
Cincimino c. Italia).
Chiarita la cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, nel valutare la fondatezza della domanda di affidamento esclusivo proposta dalla ricorrente, il Collegio
6 non può non rilevare – in primo luogo – che dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Niscemi non emergono di indici di criticità a carico di tali da impedirle di assumere Parte_1 la posizione di principale figura di riferimento per la prole, dovendosi osservare che la figlia minorenne delle parti è apparsa sempre adeguatamente curata e seguita con attenzione dalla madre
(Cfr. relazione del 9.9.2024: “Gli incontri di sostegno psicologico con la minore continuano così come il percorso di accompagnamento sociale, di cui è interessato tutto il nucleo, che è stato già avviato con il delinearsi dei primi cambiamenti all'interno di esso e movimenti verso l'esterno. Tali movimenti vedono la partecipazione della signora ad un'attività di volontariato, la Pt_1 promozione di al terzo anno della scuola media, la sua partecipazione agli incontri di Per_2 sostegno così come al laboratorio artistico.la minore ha accettato di partecipare all'attività svolta dagli scout del territorio”)
Difatti, le criticità riscontrate dai Servizi incaricati – segnatamente, le difficoltà di ambedue i figli della coppia ad interagire liberamente con soggetti estranei alla famiglia nucleare – sono state integralmente ricondotte alle fasi più drammatiche della disgregazione del consorzio familiare, culminato con la separazione personale delle odierne parti (Cfr. relazione del 9.9.2024: “Viene raccolta dai colloqui con il beneficiario una storia familiare di grande sofferenza e turbamento in particolare durante la convivenza in Germania con l'ex coniuge, episodi di maltrattamento familiare fisico e psicologico che hanno sconvolto emotivamente le loro vite in articolare quella dei figli, che hanno sviluppato una chiara sintomatologia post traumatica”).
Per quanto riguarda la minore , gli esperti dei Servizi Sociali che hanno preso in carico il Per_2 nucleo familiare, hanno segnalato che “Non ha mai subito maltrattamenti dal padre ma è stata vittima di violenza assistita, di un'intransigenza, aggressività fino a diventare violenza fisica e psicologica, in alcuni episodi, che hanno riguardato la madre e il TE . Eventi traumatici che hanno Per_6 creato un nucleo depressivo con forti dimensioni di ansia sociale e stati di assorbimento emotivo sui quali si sta lavorando”, concludendo che “per il quadro clinico delineato della minore, caratterizzato da una sintomatologia ansioso-depressiva, da un nucleo traumatico importante, che trae origine dal rapporto altamente disfunzionale con la figura paterna, la possibilità di un avvicinamento a quest'ultimo, seppur con incontri protetti, potrebbero con alta probabilità aggravare il suo equilibrio psichico, causando un forte stress emotivo” .
Il quadro delineato dalla rete territoriale è apparso coerente con quanto riferito dalla stessa in Per_2 sede di ascolto, la quale ha chiaramente espresso il proprio disagio nei confronti della figura paterna
– comunque percepita come distante e disinteressata – evocando un particolare episodio di violenza
7 al quale ha assistito durante l'ultimo periodo di convivenza tra i genitori (Cfr. verbale di causa del
18.9.2024).
Inoltre, la prospettazione offerta dalla ricorrente in sede di ricorso appare, altresì, ulteriormente suffragata dalle dichiarazioni rese dalla testimone in sede di udienza del 18.9.2024 che Tes_1 hanno confermato la prospettata assenza e il disinteresse del padre nei confronti della figlia, ulteriore indice che rende pregiudizievole per il superiore interesse di l'applicazione dell'ordinario Per_2 regime di affidamento condiviso dei figli minorenni.
Pertanto, i superiori elementi non possono che determinare l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente.
Appare, inoltre, necessario, da un lato, stabilire che l'affidamento esclusivo alla madre venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia e, dall'altro, limitare il diritto di visita riconosciuto al , stabilendo che lo stesso sarà subordinato CP_1 ad una sua concreta attivazione e dovrà svolgersi in modalità protetta, – secondo un calendario fissato dai locali Servizi Sociali, a carattere almeno quindicinale – e previa verifica della disponibilità da parte della minore ad una ripresa graduale della frequentazione con il padre con Persona_2
l'ausilio di un supporto psicologico.
Tali cautele si impongono in considerazione dell'emersione di una esposizione della figlia delle parti ad episodi di violenza assistita (condotte violente di cui l'odierna ricorrente risulta essere stata vittima), elemento che rende necessario predisporre un'articolazione del diritto di visita che non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima e della figlia minorenne, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, c.d. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. 77/2013 e secondo un'interpretazione che si pone nel solco delle finalità perseguite dall'Unione Europea, la quale ha ratificato detta Convenzione e adottato la Direttiva (UE) 2024/1385 del 14 maggio 2024 “sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica” (Cfr. in particolare i Considerando 13, 33 e 68).
2. Spese di giudizio
Le spese di lite, considerata la contumacia del resistente e tenuto conto dell'oggetto del giudizio, devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede a parziale modifica delle condizioni di
8 scioglimento del matrimonio civile di cui alla sentenza n. 239/2022 pronunciata dal Tribunale di
Gela il 5.5.2022:
1) AFFIDA la figlia minore , nata a Niscemi il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_2
anche per le decisioni di maggiore interesse;
Parte_1
2) DISPONE che , laddove manifesti tale volontà, potrà vedere la figlia in CP_1 modalità protetta – secondo un calendario fissato dai locali Servizi Sociali, a carattere almeno quindicinale – previa verifica della disponibilità da parte della minore ad una ripresa Persona_2 graduale della frequentazione con il padre con l'ausilio di un supporto psicologico;
3) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 4.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
ET EN TO GG
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO GG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET EN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1008/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SPINELLO ANNAMARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] Fè di Bogotà l'1.10.1980, non CP_1 C.F._2 rappresentato né difeso
Resistente-contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti: La ricorrente conclude nei seguenti termini: “
1. Accertare e dichiarare, previa modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 239/2022 del
05.05.2022, emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento iscritto al n. 1546/2021 rg. l'affidamento
1 esclusivo della figlia minore alla madre presso cui è collocata nel comune di Niscemi;
Persona_1
2. Accertare e dichiarare, previa modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 239/2022 del 05.05.2022, emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento iscritto al
n. 1546/2021 rg. che il signor possa vedere e stare con la figlia nelle forme, CP_1 Per_1 nei modi e nei termini da concordare per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di Niscemi sulla base di un percorso e/o programma di ricostruzione graduale del rapporto genitoriale.
3. con vittoria di spese e compensi” (Cfr. nota di precisazione delle conclusioni dell'11.4.2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 17.10.2023, la ricorrente ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni dello scioglimento del matrimonio contratto con CP_1 pronunciato con sentenza n. 239/2022 emessa dal Tribunale di Gela in data 5.5.2022 nell'ambito del procedimento n. 1546/2021 R.G., nella parte in cui è stato previsto l'affidamento condiviso della figlia minorenne . Persona_2
Allegava che, sebbene la sentenza di scioglimento del matrimonio avesse accolto le conclusioni divisate dalle odierne parti e riportate in sede di ricorso di divorzio congiunto, dalla pubblicazione del provvedimento il resistente non ha rispettato alcuna delle condizioni stabilite dal Tribunale di
Gela
Deduceva, in particolare, che ha omesso sia di contribuire al mantenimento dei figli, CP_1 sia di preservare la propria relazione personale e affettiva con la prole – disinteressandosi completamente dei figli minorenni – finanche rendendosi irreperibile, circostanza che ha ostacolato l'instaurazione di un efficace coordinamento genitoriale, rendendo difficoltosa per la la Pt_1 cura degli interessi della figlia minorenne in considerazione dell'impossibilità di ottenere, quando necessario, il consenso dell'altro genitore.
Deduceva, altresì, di versare in una situazione economica assai precaria, e che – a fronte del grave inadempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli – era stata costretta a sporgere denuncia nei confronti dell'odierno resistente, iniziativa che ha determinato l'avvio di un procedimento penale a carico del . CP_1
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “Accertare e dichiarare, previa modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 239/2022 del 05.05.2022, emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento iscritto al n. 1546/2021 rg. l'affidamento esclusivo della figlia minore Persona_1 alla madre presso cui è collocata nel comune di Niscemi;
2. Accertare e dichiarare, previa modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 239/2022 del 05.05.2022, emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento iscritto al n. 1546/2021 rg. che il signor possa vedere e stare CP_1
2 con la figlia quando e se vi saranno i presupposti e se la minore sarà disposta a incontrare il Per_1 padre, nelle forme, nei modi e nei termini da concordare per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di
Niscemi sulla base di un percorso e/o programma di ricostruzione graduale del rapporto genitoriale.
3. con vittoria di spese e compensi”.
Il resistente , seppur regolarmente reso edotto della pendenza del presente giudizio, CP_1 non compariva all'udienza di comparizione né si costituiva in seguito in giudizio.
Sentita personalmente la ricorrente all'udienza del 13.3.2024 – e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione tra le parti, stante la contumacia di –con CP_1 ordinanza emessa in data 5.4.2024 veniva revocato – in via temporanea e urgente – l'affidamento condiviso e affidata in via esclusiva la minore alla madre nonché conferito incarico ai Persona_2
Servizi Sociali del Comune di Niscemi di organizzare colloqui individuali con la minore e, solo in caso di esito positivo e verificata la disponibilità della minore in tal senso, predisporre un calendario di incontri con il padre.
Veniva, altresì, disposto l'ascolto della minore, assunto all'udienza del 18.9.2024.
La causa veniva, quindi istruita con le dichiarazioni rese dalla testimone (sorella della Tes_1 ricorrente), con gli esiti delle attività demandate ai Servizi Sociali del Comune di Niscemi nonché con i documenti offerti in comunicazione dalle parti.
Infine, concessi i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., con ordinanza del 19.8.2025 – emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 10.6.2025 – la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, appare opportuno osservare che l'azione avanzata con il ricorso introduttivo è evidentemente diretta, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., ad ottenere la revisione sentenza n. 239/2022 emessa dal Tribunale di Gela in data 5.5.2022 con la quale è stato disposto: “l'affidamento condiviso dei figli minori (n.d.r. divenuto medio tempore maggiorenne) e ad Persona_3 Persona_1 entrambi i genitori, domiciliando i minori stabilmente presso la madre in Niscemi nella via V.
Margani n. 20, P. I;
(…) che il padre , il quale attualmente si trova in Germania ove CP_1 lavora, possa vedere i figli quando vorrà previo accordo con l'altro genitore;
in caso di disaccordo, potrà vedere i figli il martedì, giovedì e sabato dalle ore 17:00 alle ore 20:00 di ogni settimana e a settimane alterne dalle ore 10:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica;
nonché per 5 giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale vi sia ricompreso ad anni alterni), per 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni) e per 20 giorni consecutivi durante il periodo estivo (nel periodo dal 15
Giugno al 15 Settembre)”.
3 Ebbene, come è noto, l'art. 473 bis.29 c.p.c. statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata denota la volontà del legislatore di subordinare l'accoglimento dell'eventuale istanza di modifica all'allegazione – ad opera della parte interessata – di circostanze di fatto sopravvenute (ovvero preesistenti ma non a disposizione delle parti del giudizio) e all'apprezzamento – che compete al Tribunale – della rilevanza dei fatti sopravvenuti, al fine di ritenere sussistenti i giustificati motivi che determinano la modifica delle condizioni dettate con il provvedimento di cui si chiede la revisione.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione – per quanto di interesse nel presente giudizio – delle condizioni dettate in materia di affidamento della prole minorenne, di modo che “fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi i mutamenti che investono la relazione parentale tra il resistente e la figlia minorenne delle parti nonché le sopravvenute difficoltà nella gestione condivisa tra i genitori delle esigenze della stessa.
Tale ricostruzione è il precipitato logico della natura dei giudizi in materia di persone, minorenni e famiglie, chiamate a fornire alle parti un assetto di interessi chiamato a regolare lo svolgimento dei rapporti – personali ed economici – tra i membri della famiglia, incidendo su situazioni giuridiche soggettive durevoli, sensibili agli effetti delle sopravvenienze, sicché le decisioni adottate dal giudice, pur idonee ad acquisire il requisito dell'irrevocabilità (che discende dal mancato esperimento ovvero dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione ordinari, ai sensi dell'art. 324 c.p.c), non sono parimenti suscettibili di cristallizzare una regola di diritto sostanziale che risulti impermeabile ai mutamenti della cornice fattuale entro la quale si è mosso il giudice (c.d. giudicato rebus sic stantibus).
1. Domanda di affidamento esclusivo della figlia (Niscemi 4.11.2009) Persona_2
Nel merito, in ordine alla domanda vertente sull'affidamento della figlia minorenne della coppia,
occorre preliminarmente, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come Persona_2 modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Tuttavia, al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
4 Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere eccezionalmente disposto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
E, invero, benché si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli fondato sul principio dell'accordo tra i genitori – quali primi e (tendenzialmente) migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore – il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale, anche incisivi, laddove si ravvisino circostanze solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – per quel che interessa il presente giudizio – nella manifestazione di un disinteresse con riguardo al mantenimento di una effettiva relazione personale con la prole nonché all'assunzione di un contegno idoneo a favorire l'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali.
Tutto ciò premesso, nel valutare la fondatezza della richiesta avanzata dalla ricorrente, deve tenersi presente che secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di
5 disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza
n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017,
TA c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, ZI c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017,
D'ZO c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, RI c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016,
c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Per_4 Per_5
Cincimino c. Italia).
Chiarita la cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, nel valutare la fondatezza della domanda di affidamento esclusivo proposta dalla ricorrente, il Collegio
6 non può non rilevare – in primo luogo – che dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Niscemi non emergono di indici di criticità a carico di tali da impedirle di assumere Parte_1 la posizione di principale figura di riferimento per la prole, dovendosi osservare che la figlia minorenne delle parti è apparsa sempre adeguatamente curata e seguita con attenzione dalla madre
(Cfr. relazione del 9.9.2024: “Gli incontri di sostegno psicologico con la minore continuano così come il percorso di accompagnamento sociale, di cui è interessato tutto il nucleo, che è stato già avviato con il delinearsi dei primi cambiamenti all'interno di esso e movimenti verso l'esterno. Tali movimenti vedono la partecipazione della signora ad un'attività di volontariato, la Pt_1 promozione di al terzo anno della scuola media, la sua partecipazione agli incontri di Per_2 sostegno così come al laboratorio artistico.la minore ha accettato di partecipare all'attività svolta dagli scout del territorio”)
Difatti, le criticità riscontrate dai Servizi incaricati – segnatamente, le difficoltà di ambedue i figli della coppia ad interagire liberamente con soggetti estranei alla famiglia nucleare – sono state integralmente ricondotte alle fasi più drammatiche della disgregazione del consorzio familiare, culminato con la separazione personale delle odierne parti (Cfr. relazione del 9.9.2024: “Viene raccolta dai colloqui con il beneficiario una storia familiare di grande sofferenza e turbamento in particolare durante la convivenza in Germania con l'ex coniuge, episodi di maltrattamento familiare fisico e psicologico che hanno sconvolto emotivamente le loro vite in articolare quella dei figli, che hanno sviluppato una chiara sintomatologia post traumatica”).
Per quanto riguarda la minore , gli esperti dei Servizi Sociali che hanno preso in carico il Per_2 nucleo familiare, hanno segnalato che “Non ha mai subito maltrattamenti dal padre ma è stata vittima di violenza assistita, di un'intransigenza, aggressività fino a diventare violenza fisica e psicologica, in alcuni episodi, che hanno riguardato la madre e il TE . Eventi traumatici che hanno Per_6 creato un nucleo depressivo con forti dimensioni di ansia sociale e stati di assorbimento emotivo sui quali si sta lavorando”, concludendo che “per il quadro clinico delineato della minore, caratterizzato da una sintomatologia ansioso-depressiva, da un nucleo traumatico importante, che trae origine dal rapporto altamente disfunzionale con la figura paterna, la possibilità di un avvicinamento a quest'ultimo, seppur con incontri protetti, potrebbero con alta probabilità aggravare il suo equilibrio psichico, causando un forte stress emotivo” .
Il quadro delineato dalla rete territoriale è apparso coerente con quanto riferito dalla stessa in Per_2 sede di ascolto, la quale ha chiaramente espresso il proprio disagio nei confronti della figura paterna
– comunque percepita come distante e disinteressata – evocando un particolare episodio di violenza
7 al quale ha assistito durante l'ultimo periodo di convivenza tra i genitori (Cfr. verbale di causa del
18.9.2024).
Inoltre, la prospettazione offerta dalla ricorrente in sede di ricorso appare, altresì, ulteriormente suffragata dalle dichiarazioni rese dalla testimone in sede di udienza del 18.9.2024 che Tes_1 hanno confermato la prospettata assenza e il disinteresse del padre nei confronti della figlia, ulteriore indice che rende pregiudizievole per il superiore interesse di l'applicazione dell'ordinario Per_2 regime di affidamento condiviso dei figli minorenni.
Pertanto, i superiori elementi non possono che determinare l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente.
Appare, inoltre, necessario, da un lato, stabilire che l'affidamento esclusivo alla madre venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia e, dall'altro, limitare il diritto di visita riconosciuto al , stabilendo che lo stesso sarà subordinato CP_1 ad una sua concreta attivazione e dovrà svolgersi in modalità protetta, – secondo un calendario fissato dai locali Servizi Sociali, a carattere almeno quindicinale – e previa verifica della disponibilità da parte della minore ad una ripresa graduale della frequentazione con il padre con Persona_2
l'ausilio di un supporto psicologico.
Tali cautele si impongono in considerazione dell'emersione di una esposizione della figlia delle parti ad episodi di violenza assistita (condotte violente di cui l'odierna ricorrente risulta essere stata vittima), elemento che rende necessario predisporre un'articolazione del diritto di visita che non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima e della figlia minorenne, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, c.d. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. 77/2013 e secondo un'interpretazione che si pone nel solco delle finalità perseguite dall'Unione Europea, la quale ha ratificato detta Convenzione e adottato la Direttiva (UE) 2024/1385 del 14 maggio 2024 “sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica” (Cfr. in particolare i Considerando 13, 33 e 68).
2. Spese di giudizio
Le spese di lite, considerata la contumacia del resistente e tenuto conto dell'oggetto del giudizio, devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede a parziale modifica delle condizioni di
8 scioglimento del matrimonio civile di cui alla sentenza n. 239/2022 pronunciata dal Tribunale di
Gela il 5.5.2022:
1) AFFIDA la figlia minore , nata a Niscemi il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_2
anche per le decisioni di maggiore interesse;
Parte_1
2) DISPONE che , laddove manifesti tale volontà, potrà vedere la figlia in CP_1 modalità protetta – secondo un calendario fissato dai locali Servizi Sociali, a carattere almeno quindicinale – previa verifica della disponibilità da parte della minore ad una ripresa Persona_2 graduale della frequentazione con il padre con l'ausilio di un supporto psicologico;
3) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 4.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
ET EN TO GG
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