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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4110/2022
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4110/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
NToparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 4 marzo 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv. CREACO FORTUNATO DARIO Parte_1
Per l'avv CALABRO' NToparte_1
MAURIZIO
Per 'Avv. SAN MARTINO ANTONINO NToparte_1
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da depositi separati che costituiscono parte integrante del presente. Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Assunta Massaro
pagina 2 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4110/2022 promossa da:
(C.F.) , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. CREACO FORTUNATO ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ) NToparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dell'avv. CALABRO' MAURIZIO
ed elettivamente domiciliata in VIA FIRENZE 8, C.F._3
CATANIA
pagina 3 di 17 (C.F. ), rappresentata e difesa NToparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. SAN MARTINO ANTONINO ed elett.te dom.ta in Indirizzo telematico.
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la sig.ra adiva questo Tribunale sostenendo: Parte_1
- di aver stipulato con il contratto di somministrazione di NToparte_1
energia elettrica numero a servizio dell'utenza in Tremestieri Etneo, via Vaccarini P.IVA_3
41, codice pod P.IVA_4
- che in assenza di contraddittorio, il 09/09/2020, il contatore che serviva all'utenza veniva sostituito ed il distributore territorialmente competente effettuava una verifica di laboratorio, poichè i tecnici della ditta incaricata alla sostituzione avrebbero riscontrato i tenoni posteriori del contatore danneggiati;
- che la verifica veniva effettuata il 20/05/21 in assenza dell'utente;
- che, nel settembre 2021, le veniva recapitata la fattura numero 87637307270111/A del
02/08/2021 di euro 8.233,96;
- che tale documento era accompagnato dalla lettera con la quale il distributore esplicava che, dall'analisi effettuata sul misuratore, sarebbe stata individuata una situazione di prelievi irregolari, non precisandosi la data di inizio di tale prelievo;
- che la ricostruzione dei consumi fatturati era relativa ad intervallo di tempo 21/07/16-
09/09/20, ma non si specificava sulla base di cosa e secondo quale criterio fosse stata eseguita;
- che non veniva allegato neppure il verbale di verifica;
- che, raggiunta dalla richiesta di pagamento, l'attrice si rivolgeva all'avvocato che chiedeva al distributore lo storico dei consumi dell'utenza soggetta a verifica e formalizzava un reclamo al trader ove, oltre a ribadire la richiesta dello storico dei consumi, eccepiva pagina 4 di 17 l'intervenuta prescrizione trattandosi di consumi afferenti al periodo luglio 2016 - settembre
2019 ed essendo questi stati richiesti per la prima volta nel settembre 2021;
- che il distributore avrebbe prodotto lo storico delle registrazioni dei consumi del pod interessato mentre il trader non avrebbe dato alcun riscontro.
Paventando il distacco della fornitura l'attrice adiva il Tribunale.
Contestava
- preliminarmente la distinzione meramente fittizia tra Servizio Nazionale ed E- CP_1
Distribuzione per essere l'intero capitale di e di NToparte_1 NToparte_1
detenuto da un unico soggetto, Enel Italia spa;
[...]
- l'illegittimità delle operazioni di verifica che non potevano, quindi, assurgere a fondamento della successiva ricostruzione;
difatti nel corpo della fattura, nel riquadro motivo, si leggeva
“ricostruzione consumi per prelievi irregolari numero verifica 295804184”, verbale mai prodotto all'utente nonostante la delibera dell' prescrivesse espressamente che l'esito CP_2
delle operazioni dovesse essergli comunicato;
- che il misuratore fosse effettivamente quello dell'attrice o, comunque, nelle stesse condizioni in cui era stato rimosso dall'utenza, dal momento che non vi era traccia di quali fossero state le modalità di rimozione e repertazione del contatore;
-che l'articolo 11.2 della delibera ARERA 200/99 disponeva che “l'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e salvo documentabili ragioni tecniche non più tardi che due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive”; tale previsione era certamente applicabile anche al caso di contestazione di prelievi irregolari poiché il testo integrato misura elettrica TIME, all'articolo
16.1 prevedeva espressamente che “nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di
pagina 5 di 17 misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari in relazione a tutti i mutui di misura, si applicano criteri analoghi a quelli di cui al titolo IV della deliberazione
200/99”; quindi i tecnici, seppure recatisi sul posto per una sostituzione massiva dei contatori, riscontrata la possibile situazione di prelievi irregolari, per la sostituzione avrebbero dovuto seguire i criteri stabiliti dall'articolo 11.2 deliberato ARERA, con regole più stringenti, ovvero chiamare l'utente, imbustare il contatore, restituirgli una copia del sigillo;
la violazione di queste disposizioni previste per la tutela del consumatore inficiavano la validità dell'intera procedura;
- che il distributore aveva fornito una documentazione modificata e per niente attendibile;
infatti, invece che produrre lo storico dei consumi originari, aveva prodotto lo storico dei consumi già ricostruiti, impedendo di fatto l'esercizio del diritto di difesa dell'utente;
- che, in tema di prescrizione, la legge di bilancio 2018 e successive modifiche aveva statuito che il termine di prescrizione delle bollette di energia elettrica era di due anni: ne discendeva che il credito vantato in fattura per le somme ricalcolate era ampiamente prescritto;
il legislatore, in forza dell'art. 1 comma 5 della legge 205/17 aveva previsto che non trovava applicazione la prescrizione biennale “nei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente” ma l'articolo era stato espressamente abrogato dalla legge 27/12/19 n. 160 art. 1 comma 295 (legge di bilancio
2019), modifica grazie alla quale tra i casi di ritardo di fatturazione e quelli in cui il ritardo sia attribuibile al cliente finale non esiste alcuna distinzione;
non a caso tutto ciò era stato recepito anche dall' con la deliberazione 26 maggio 2020 n. 184/2020/R/COM; CP_2
-che sarebbe stato contraddittorio sostenere che quanto contabilizzato in fattura fosse assimilabile a un risarcimento del danno e che, trattandosi di fatto illecito, la prescrizione biennale non sarebbe applicabile;
la somma richiesta a titolo di risarcimento danni ammonterebbe ad euro 210,00 con la causale “risarcimento danni ad app. di misura e contr.”, danni contestati atteso che dagli atti non si comprendeva a cosa fossero attribuibili, e non poteva neanche affermarsi la responsabilità della signora perché non vi erano dati Pt_1
che da cui si potesse desumere che l'attrice avesse dolosamente occultato l'esistenza del debito;
pagina 6 di 17 - che, data la impossibilità di determinare con certezza il momento in cui si sarebbe verificato l'inizio del prelievo irregolare, era applicabile l'articolo 10.2 della delibera 200/99 , CP_2 il quale sanciva che “se il momento in cui si è verificato il guasto alla rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione
o riparazione del gruppo di misura medesimo”.
Chiedeva
- dichiarare non dovuta dall'attore la somma di cui alla fattura opposta e, in subordine, rideterminare quella minore che si ritenesse dovuta a seguito dell'istruttoria;
- condannare le contenute al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
_________________
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta e NToparte_1
domanda riconvenzionale, contestando tutto quanto dedotto dall'attrice in quanto infondato in fatto e in diritto.
Contestava la sostenuta identità tra distributore e venditore di energia elettrica e, nel merito della vicenda, riferiva che la fornitura elettrica era intestata alla signora
[...]
sin dall'01/07/85 e trattavasi di fornitura ad uso domestico residente con 4,5 Pt_1
kilowatt di potenza contrattuale erogata alla tensione monofase di 230V. Il 9/09/20 il personale tecnico di aveva sostituito il gruppo di misura, NToparte_1
sottoponendolo a verifica in laboratorio in data 20/05/21, data in cui il distributore aveva accertato la manomissione del misuratore che consentiva il prelievo fraudolento di energia, come si evinceva dal fascicolo di verifica numero 295804184 del distributore, dai cui documenti si evinceva che i prelievi irregolari erano iniziati a Marzo 2005, ma la ricostruzione era stata determinata solo per il periodo 21/07/16-09/09/20 ed effettuata sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica;
il distributore aveva pagina 7 di 17 comunicato le risultanze alla concludente la quale aveva emesso la relativa fattura oggi contestata, fattura conteneva pedissequamente quanto comunicato dal distributore e infatti addebitava 51.869 kilowatt con il rimborso di 11.792 già fatturati nelle bollette emesse in precedenza, con addebito al cliente della differenza di 40.077 kW;
la fattura conteneva, inoltre il rimborso spese commerciali per prelievi irregolari di energia euro
63 e le spese per prelievi irregolari di energia di euro 249,86; sulla fattura era stata compensata, in data 17 gennaio 22, la nota di credito del 27/12/21 di 10,00€, emessa per indennizzo automatico mancata rilevazione dati di misura effettivi, che riguardava altra fornitura del cliente, sita in contr. Grassura in Belpasso.
Stante il mancato pagamento, lo sollecitava e, in data NToparte_1
20/09/21, inviava raccomandata di preavviso di distacco con richiesta di pagamento entro l'11/10/21, raccomandata resa al mittente in data 6/10/21. In data 11/02/22 veniva rinnovato il sollecito di pagamento e, in data 24/02/22 inviata raccomandata preavviso di distacco con richiesta di pagamento, raccomandata che risultava ritirata dal destinatario l'11/03/22.
In diritto diceva pienamente legittimo il proprio operato: ricevuto l'esito della verifica, aveva provveduto ad emettere la fattura;
verifica e ricostruzione erano state eseguite dal distributore a cui per legge era demandata l'attività.
Parte attrice si era resa gravemente inadempiente degli obblighi di custodia del contatore.
La determinazione del periodo di prelievo fraudolento era stata eseguita mediante l'analisi dei prelievi storici del cliente ed il ricalcolo dell'energia utilizzando l'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, che era il criterio di ricostruzione più equilibrato ed imparziale tanto che l'autorità per l'energia elettrica ed il gas, con l'art. 11 della delibera 200/99, lo imponeva esplicitamente al distributore nei casi in cui l'errore di registrazione fosse disponibile;
tale criterio si fondava sul dato oggettivo e inequivocabile, ovvero l'errore percentuale rilevato strumentalmente in sede di verifica.
Del pari infondata era l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere, in quanto la normativa indicata da controparte era inapplicabile al caso di specie: la fattura traeva pagina 8 di 17 origine da una verifica sul punto di prelievo in occasione della quale era stato accertato che il misuratore posto al servizio della fornitura era stato manomesso internamente con il preciso intento di ridurre i consumi di energia e potenza registrati, giusto verbale di verifica;
la delibera ARERA n. 97/2018/R/com, che aveva ridisciplinato i termini di prescrizione dei crediti nascenti da fatture elettriche e gas, riducendoli in linea di massima da 5 a due anni, nel ricorrere di determinati presupposti riteneva non applicabile la riduzione alle evenienze di frodi o furti di energia, come testualmente chiarito dalla stessa delibera in applicazione puntuale del comma 5 della legge di bilancio 2018; le allegazioni probatorie provavano la manomissione del contatore, che aveva reso possibile il prelievo illecito di energia elettrica di potenza della rete di , condotta fraudolenta NToparte_1
avente rilevanza sia civile che penale.
Trattandosi fatto illecito ex art. 2043 c.c., andava applicata la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 2947 primo comma c.c.; nel caso si fosse configurata la manomissione come illecito contrattuale, il termine di prescrizione applicabile era sempre di 5 anni. Infine, poiché la condotta era rilevante anche penalmente, in ossequio al dettato dell'art. 2947 , III c, c.c. la prescrizione era sempre di cinque anni.
Poteva, inoltre, applicarsi l'art. 2941 numero 8 c.c. secondo il quale la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non venga scoperto, la cui applicabilità appariva più fondata in combinato disposto con l'art. 2935 c.c. che stabiliva che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, originando il dies a quo dalla possibilità legale di esercizio del diritto, basandosi sul principio che l'azione non ancora nata non si prescrive.
Cont In via riconvenzionale chiedeva il pagamento della complessiva somma di €
8.133,69 oltre interessi o nella diversa misura risultante nel corso di causa.
Chiedeva
- rigettare la domanda proposta da parte attrice perché inammissibile infondata in fatto e in diritto;
pagina 9 di 17 - in via riconvenzionale, in accoglimento della spiegata domanda, la condanna della sig.ra al pagamento di euro 8.133,96 oltre interessi o la diversa Parte_1 misura che fosse emersa in corso di causa;
- vittoria di spese e compensi.
__________________
Si costituiva in giudizio rilevando l'inammissibilità ed infondatezza NToparte_1
delle doglianze della signora e, per quanto concerne i fatti di causa, dichiarava di Pt_1
aver comunicato alla società di vendita e alla signora le risultanze della verifica Pt_1
tecnica effettuata sul misuratore 03499512 relativo all'utenza intestata a parte attrice, in via
Vaccarini 41 di Tremestieri Etneo. La fornitura, intestata fin dal 2/05/16 alla signora
[...]
ad uso domestico residente, impegnava inizialmente 3 kW di potenza contrattuale;
Pt_1
a partire dal 19/10/20, a seguito della richiesta dell'utente, la potenza era stata aumentata a
4,5 kilowatt con una potenza massima disponibile pari a 5 kilowatt;
sia l'attivazione che l'aumento di potenza erano stati eseguiti da remoto dal telegestore.
Evidenziava che la predetta fornitura era stata gestita da Elettrico dal CP_1 CP_1
2/05/16 ad oggi e che l'immobile alimentato era una villa di ampie dimensioni sviluppata su due piani con annesso ampio giardino e climatizzata da almeno 5 pompe di calore;
il 28/07/20
l'operatore dell'impresa incaricata Siem, appaltatrice per conto di della NToparte_1
sostituzione massiva dei contatori elettronici di prima generazione, era intervenuto presso la suddetta fornitura per sostituire il contatore e, avendo riscontrato un'anomalia, segnalava detta anomalia all'unità competente che ne disponeva la rimozione e repertazione, in modo da poter svolgere le opportune verifiche in laboratorio alla presenza del cliente. Il 9/09/20, dunque, l'operatore interveniva presso la fornitura per sostituire e repertare il contatore installato, procedendo alla rimozione compilando il documento di rimozione, repertando il contatore in busta chiusa autosigillante per eseguire successivi controlli, in presenza della titolare della fornitura. Subito dopo provvedeva a installare il nuovo contatore. Tali operazioni venivano effettuate in presenza della cliente che aveva firmato Parte_1
sia il documento di rimozione sia la busta chiusa autosigillante in cui era stato repertato il pagina 10 di 17 contatore, sia la posa del nuovo contatore. Con successiva raccomandata del 13/04/21 la cliente veniva convocata per il 20 maggio 21 presso la sede di per assistere NToparte_1
alle operazioni di verifica sul contatore;
alla verifica il contatore era trovato con i tenoni posteriori manomessi ed una registrazione in errore del -77,3%. La era presente alle Pt_1
operazioni e si rifiutava di firmare il verbale della verifica, ma la sua presenza era comprovata dalla carta d'identità fornita prima della verifica, dalla ricevuta della raccomandata di convocazione pervenuta e dalle firme apposte sulla documentazione covid prima dell'esecuzione della verifica. Quanto riscontrato confermava che il misuratore era stato volontariamente manomesso al suo interno con il preciso intento di ridurre i consumi di energia e potenza registrati;
attraverso la manomissione il consumo registrato era ridotto a meno di un quarto di quello realmente prelevato e veniva, di fatto, impedito anche l'intervento dell'interruttore limitatore di potenza che, con tale manomissione, non era più in condizione di staccare la fornitura;
ciò era confermato anche dalla circostanza che, dopo solo un mese dalla regolarizzazione della misura, avvenuta il 9/09/20, la signora non era Pt_1
più in grado di alimentare la villa di due piani ed era costretta ad aumentare la potenza contrattuale della fornitura a 4 Kwh, in modo da poter prelevare almeno 5 Kwh.
Tale artificio aveva impedito alla società di vendita di fatturare correttamente l'energia elettrica effettivamente prelevata, danneggiando anche distributore e l'erario per quanto riguardava le accise e le imposte;
i fatti erano denunciati all'autorità giudiziaria con una nota in cui era specificato che il periodo iniziale dei prelievi irregolari risaliva al Marzo 2005, epoca in cui il titolare della fornitura era il precedente intestatario, sig. ; Persona_1
la manomissione, dunque, era già presente nel momento dell'attivazione della fornitura da parte della signora i consumi registrati prima della sostituzione del contatore si Pt_1
attestavano sul valore medio di 7,6 kilowatt al giorno, manifestamente incongruenti con i consumi di una fornitura d'uso domestico residente con i prelievi occorrenti a una villa di due piani dotata di ampio giardino e 5 pompe di calore;
difatti, all'esito della installazione del nuovo contatore, nel settembre 2020, i consumi schizzavano al valore medio di ben 31 kilowatt al giorno, con consumi massimi prelevati dalla sig.ra che raggiungevano Pt_1
pagina 11 di 17 persino valori di 42- 49 kilowatt al giornalieri, mai nemmeno lontanamente avvicinati durante la manomissione.
Sul criterio di ricostruzione applicato, disponendo dell'errore di registrazione misurato, il ricalcolo era stato effettuato utilizzando l'errore di misurazione accertato in sede di verifica. Il conteggio dei consumi non registrati a causa della manomissione erano inviati con raccomandata al trader e alla signora in data 24/07/21, all'esito della quale Pt_1
l' non procedeva ad alcuna contestazione. Pt_1
Era infondata, inoltre, l'eccezione di prescrizione biennale, anche alla luce del tenore della delibera 97/2018/R/com, chiarificatrice della norma, perché nella fattispecie non si trattava di mancate periodiche letture ma di avvenuta manomissione del misuratore che registrava e comunicava letture alla centrale con l'errore del -77,3%; stante l'avvenuta manomissione, la riduzione dei termini di prescrizione da 5 a due anni ricorreva solo nel caso di sussistenza di determinati presupposti e non si applicava qualora la mancata erronea rilevazione dei dati di consumo fosse derivata da responsabilità accertata dell'utente; valeva in ogni caso il criterio di cui all'articolo 2935 c.c., che faceva decorre la prescrizione dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato.
Riteneva inapplicabile, inoltre, l'articolo 10.2 della delibera ARERA 200/99 in quanto la ricostruzione dei consumi relativa all'anno precedente la verifica era applicabile solo all'ipotesi di guasto o malfunzionamento dei contatori.
Chiedeva ritenere la piena legittimità e correttezza della condotta di distribuzione spa e rigettare, in quanto inammissibile, infondata e non provata, ogni avversa richiesta. Vittoria di spese e compensi di causa.
_______________
Concesso alla prima udienza termine per esaminare la comparsa di E-Distribuzione, avvenuta tardivamente, alla successiva udienza erano concessi i termini ex art. 183 comma
VI c.p.c.
Di rilievo, nelle note, la contestazione dell'attrice che i tecnici fossero considerati pubblici ufficiali sì è che avendo gli stessi violato le norme previste dal deliberato ARERA avrebbero commesso il reato di abuso d'ufficio ed il disconoscimento della conformità dei dati riportati pagina 12 di 17 nella tabella dei sedicenti consumi storici del misuratore nonché il grafico dei consumi ad essa collegato, documenti che non avevano una data certa e non erano pubblicamente
Cont verificabili nonché privi di paternità alcuna, e di che evidenziava che l'intestatario precedente della fornitura era il marito dell'attrice.
Ammessa la prova per testi, all'esito veniva rigettata la richiesta di CTU e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente si configura come azione di accertamento negativo del credito.
La sig.ra ha sostanzialmente contestato la legittimità delle Parte_1
operazioni in quanto in assenza di contraddittorio, la mancanza di motivazione della ricostruzione ed il criterio seguito, che il verbale di rimozione non era mai stato prodotto all'utente e che lo storico dei consumi fosse stato prodotto già modificato in quanto già ricostruito.
Inoltre riteneva applicabile la prescrizione in forza dell'art. 1 comma 5 della legge 205/17 che era stato espressamente abrogato dalla legge 27 dicembre
2019 n. 160 art. 1 comma 295, come recepito anche dalla delibera ARERA del
26 maggio 2020 N°184/2020/R/COM.
Infine sosteneva che la ricostruzione doveva essere effettuata per i 365 giorni precedenti alla data in cui era stata effettuata la verifica.
In verità tutti questi assunti sono stati sconfessati.
Di fatto, il verbale di verifica allegato agli atti di questo giudizio reca la firma della sig.ra e tale sottoscrizione non è stata contestata. Ciò Parte_1
comprova che la signora era presente al momento della rimozione contatore, diversamente da quanto sostenuto;
nel detto verbale, peraltro, sono indicati progressivi di consumo registrati dal contatore e quelli pari a zero del nuovo pagina 13 di 17 contatore installato;
del pari priva di pregio la circostanza che anche la verifica in laboratorio si sia tenuta senza la presenza della signora perché la Pt_1
sua presenza è attestata dal testimone, il quale ha dichiarato che la signora era presente e non ha inteso firmare il verbale, e dai documenti prodotti.
Ancora inattendibile la deduzione di parte attrice che lo storico dei consumi possa essere stato manomesso: anche se nel riquadro a destra è riportata la dicitura “ricostruita”, l'ultima delle letture segnate, sulla base delle quali veniva effettuata la fatturazione, è perfettamente corrispondente alla lettura rilevata in sede di rimozione del contatore, come riportata nel verbale sottoscritto dalla sig.ra Pt_1
Del pari il criterio seguito per la ricostruzione è corretto, oggettivo ed inoppugnabile, basandosi sull'errore di misurazione verificato in sede di controllo.
La richiesta di applicazione del criterio di ricostruzione relativo agli ultimi 365 gg. dalla sostituzione non è accoglibile in quanto quel criterio è riservato ai casi di malfunzionamento o rottura del contatore, non equiparabile alla manomissione.
Resta quindi solo da valutare se sia operante la prescrizione.
Parte attrice ha sostenuto doversi applicare la prescrizione biennale, giusto dettato dell'art. 1 c.4 L. 205/17, avvalendosi anche della abrogazione del comma 5, avvenuta con il c. 295 art. 1 L. 160/19, che escludeva la sua applicabilità qualora la mancata o erronea misurazione dipendesse da responsabilità accertata dell'utente.
pagina 14 di 17 NT
, invece, ha sostenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere: la normativa indicata da controparte era inapplicabile al caso di specie,
Di pari avviso E- Distribuzione.
Sul punto le difese delle convenute non sembrano cogliere nel segno.
Il legislatore, con l'emanazione dell'art. 1 c.4 e 5 della L. 205/17, ha dettato un preciso termine di prescrizione proprio con riferimento a questa tipologia di consumi, termine a cui rimanevano estranei i consumi occultati da manomissione del contatore ovvero “qualora la mancata o erronea misurazione dipendesse da responsabilità accertata dell'utente”. La superiore esclusione è stata eliminata dallo stesso legislatore con l'emanazione del comma 295 art. 1 L. 160/19, con il preciso intento, quindi, di far rientrare anche queste ipotesi nella prescrizione biennale.
Nella fattispecie non può dirsi calzante neppure l'ipotesi risarcitoria da danno illecito ex art. 2043 c.c., e la conseguente prescrizione quinquennale ex art. 2947, in quanto lo stesso distributore ha affermato che la manomissione risaliva al 2005, epoca nella quale la non era titolare del contratto di utenza e, Pt_1
pertanto, non poteva esserne l'autrice. Di scarso rilievo la circostanza che il titolare fosse, all'epoca, il marito della perché la responsabiità ex art. Pt_1
2043 c.c. è personale.
Non può, infine, farsi luogo all'applicazione dell'art. 2941 numero 8 c.c. secondo il quale la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non venga scoperto, perché in aperto contrasto con la recente normativa sopra richiamata e, comunque, anche con la giurisprudenza precedente. E' del tutto pagina 15 di 17 evidente che il legislatore, nell'imporre termini così brevi alla prescrizione in materia, ha voluto invitare le società di distribuzione ad effettuare controlli più frequenti sui contatori. La circostanza che questi siano, in massima parte, collocati all'esterno delle abitazioni ed in luoghi accessibili ai tecnici per i controlli, peraltro, contrasta con il doloso occultamento dell'esistenza del debito: se i tecnici si fossero recati sui luoghi avrebbero potuto scoprire facilmente, come nel caso della verifica, la manomissione del contatore. Perciò la mancata scoperta sembra ascrivibile anche a responsabilità del gestore della rete che, nella fattispecie, per oltre 15 anni, ed anche in occasione del trasferimento del contratto, ha omesso di effettuare alcun controllo sul contatore.
Per queste ragioni al caso va applicata la prescrizione biennale, che decorre dalla data in cui è stata inviata la lettera di messa in mora per i consumi sfuggiti a fatturazione, ovvero il settembre 2021; poiché i consumi ricostruiti afferiscono al periodo fino al settembre 2019, essi vanno dichiarati certamente prescritti.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da CP_3
Riguardo alle spese, considerata la evoluzione normativa, il comportamento delle parti e le circostanze di fatto, si ritiene equa la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che il credito vantato da nei NToparte_1
confronti della sig.ra in relazione alla fattura datata 02/08/21, è Pt_1
prescritto.
pagina 16 di 17 2) Rigetta la domanda riconvenzionale di NToparte_1
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 04/03/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
pagina 17 di 17
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4110/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
NToparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 4 marzo 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv. CREACO FORTUNATO DARIO Parte_1
Per l'avv CALABRO' NToparte_1
MAURIZIO
Per 'Avv. SAN MARTINO ANTONINO NToparte_1
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da depositi separati che costituiscono parte integrante del presente. Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Assunta Massaro
pagina 2 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4110/2022 promossa da:
(C.F.) , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. CREACO FORTUNATO ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ) NToparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dell'avv. CALABRO' MAURIZIO
ed elettivamente domiciliata in VIA FIRENZE 8, C.F._3
CATANIA
pagina 3 di 17 (C.F. ), rappresentata e difesa NToparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. SAN MARTINO ANTONINO ed elett.te dom.ta in Indirizzo telematico.
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la sig.ra adiva questo Tribunale sostenendo: Parte_1
- di aver stipulato con il contratto di somministrazione di NToparte_1
energia elettrica numero a servizio dell'utenza in Tremestieri Etneo, via Vaccarini P.IVA_3
41, codice pod P.IVA_4
- che in assenza di contraddittorio, il 09/09/2020, il contatore che serviva all'utenza veniva sostituito ed il distributore territorialmente competente effettuava una verifica di laboratorio, poichè i tecnici della ditta incaricata alla sostituzione avrebbero riscontrato i tenoni posteriori del contatore danneggiati;
- che la verifica veniva effettuata il 20/05/21 in assenza dell'utente;
- che, nel settembre 2021, le veniva recapitata la fattura numero 87637307270111/A del
02/08/2021 di euro 8.233,96;
- che tale documento era accompagnato dalla lettera con la quale il distributore esplicava che, dall'analisi effettuata sul misuratore, sarebbe stata individuata una situazione di prelievi irregolari, non precisandosi la data di inizio di tale prelievo;
- che la ricostruzione dei consumi fatturati era relativa ad intervallo di tempo 21/07/16-
09/09/20, ma non si specificava sulla base di cosa e secondo quale criterio fosse stata eseguita;
- che non veniva allegato neppure il verbale di verifica;
- che, raggiunta dalla richiesta di pagamento, l'attrice si rivolgeva all'avvocato che chiedeva al distributore lo storico dei consumi dell'utenza soggetta a verifica e formalizzava un reclamo al trader ove, oltre a ribadire la richiesta dello storico dei consumi, eccepiva pagina 4 di 17 l'intervenuta prescrizione trattandosi di consumi afferenti al periodo luglio 2016 - settembre
2019 ed essendo questi stati richiesti per la prima volta nel settembre 2021;
- che il distributore avrebbe prodotto lo storico delle registrazioni dei consumi del pod interessato mentre il trader non avrebbe dato alcun riscontro.
Paventando il distacco della fornitura l'attrice adiva il Tribunale.
Contestava
- preliminarmente la distinzione meramente fittizia tra Servizio Nazionale ed E- CP_1
Distribuzione per essere l'intero capitale di e di NToparte_1 NToparte_1
detenuto da un unico soggetto, Enel Italia spa;
[...]
- l'illegittimità delle operazioni di verifica che non potevano, quindi, assurgere a fondamento della successiva ricostruzione;
difatti nel corpo della fattura, nel riquadro motivo, si leggeva
“ricostruzione consumi per prelievi irregolari numero verifica 295804184”, verbale mai prodotto all'utente nonostante la delibera dell' prescrivesse espressamente che l'esito CP_2
delle operazioni dovesse essergli comunicato;
- che il misuratore fosse effettivamente quello dell'attrice o, comunque, nelle stesse condizioni in cui era stato rimosso dall'utenza, dal momento che non vi era traccia di quali fossero state le modalità di rimozione e repertazione del contatore;
-che l'articolo 11.2 della delibera ARERA 200/99 disponeva che “l'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e salvo documentabili ragioni tecniche non più tardi che due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive”; tale previsione era certamente applicabile anche al caso di contestazione di prelievi irregolari poiché il testo integrato misura elettrica TIME, all'articolo
16.1 prevedeva espressamente che “nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di
pagina 5 di 17 misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari in relazione a tutti i mutui di misura, si applicano criteri analoghi a quelli di cui al titolo IV della deliberazione
200/99”; quindi i tecnici, seppure recatisi sul posto per una sostituzione massiva dei contatori, riscontrata la possibile situazione di prelievi irregolari, per la sostituzione avrebbero dovuto seguire i criteri stabiliti dall'articolo 11.2 deliberato ARERA, con regole più stringenti, ovvero chiamare l'utente, imbustare il contatore, restituirgli una copia del sigillo;
la violazione di queste disposizioni previste per la tutela del consumatore inficiavano la validità dell'intera procedura;
- che il distributore aveva fornito una documentazione modificata e per niente attendibile;
infatti, invece che produrre lo storico dei consumi originari, aveva prodotto lo storico dei consumi già ricostruiti, impedendo di fatto l'esercizio del diritto di difesa dell'utente;
- che, in tema di prescrizione, la legge di bilancio 2018 e successive modifiche aveva statuito che il termine di prescrizione delle bollette di energia elettrica era di due anni: ne discendeva che il credito vantato in fattura per le somme ricalcolate era ampiamente prescritto;
il legislatore, in forza dell'art. 1 comma 5 della legge 205/17 aveva previsto che non trovava applicazione la prescrizione biennale “nei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente” ma l'articolo era stato espressamente abrogato dalla legge 27/12/19 n. 160 art. 1 comma 295 (legge di bilancio
2019), modifica grazie alla quale tra i casi di ritardo di fatturazione e quelli in cui il ritardo sia attribuibile al cliente finale non esiste alcuna distinzione;
non a caso tutto ciò era stato recepito anche dall' con la deliberazione 26 maggio 2020 n. 184/2020/R/COM; CP_2
-che sarebbe stato contraddittorio sostenere che quanto contabilizzato in fattura fosse assimilabile a un risarcimento del danno e che, trattandosi di fatto illecito, la prescrizione biennale non sarebbe applicabile;
la somma richiesta a titolo di risarcimento danni ammonterebbe ad euro 210,00 con la causale “risarcimento danni ad app. di misura e contr.”, danni contestati atteso che dagli atti non si comprendeva a cosa fossero attribuibili, e non poteva neanche affermarsi la responsabilità della signora perché non vi erano dati Pt_1
che da cui si potesse desumere che l'attrice avesse dolosamente occultato l'esistenza del debito;
pagina 6 di 17 - che, data la impossibilità di determinare con certezza il momento in cui si sarebbe verificato l'inizio del prelievo irregolare, era applicabile l'articolo 10.2 della delibera 200/99 , CP_2 il quale sanciva che “se il momento in cui si è verificato il guasto alla rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione
o riparazione del gruppo di misura medesimo”.
Chiedeva
- dichiarare non dovuta dall'attore la somma di cui alla fattura opposta e, in subordine, rideterminare quella minore che si ritenesse dovuta a seguito dell'istruttoria;
- condannare le contenute al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
_________________
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta e NToparte_1
domanda riconvenzionale, contestando tutto quanto dedotto dall'attrice in quanto infondato in fatto e in diritto.
Contestava la sostenuta identità tra distributore e venditore di energia elettrica e, nel merito della vicenda, riferiva che la fornitura elettrica era intestata alla signora
[...]
sin dall'01/07/85 e trattavasi di fornitura ad uso domestico residente con 4,5 Pt_1
kilowatt di potenza contrattuale erogata alla tensione monofase di 230V. Il 9/09/20 il personale tecnico di aveva sostituito il gruppo di misura, NToparte_1
sottoponendolo a verifica in laboratorio in data 20/05/21, data in cui il distributore aveva accertato la manomissione del misuratore che consentiva il prelievo fraudolento di energia, come si evinceva dal fascicolo di verifica numero 295804184 del distributore, dai cui documenti si evinceva che i prelievi irregolari erano iniziati a Marzo 2005, ma la ricostruzione era stata determinata solo per il periodo 21/07/16-09/09/20 ed effettuata sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica;
il distributore aveva pagina 7 di 17 comunicato le risultanze alla concludente la quale aveva emesso la relativa fattura oggi contestata, fattura conteneva pedissequamente quanto comunicato dal distributore e infatti addebitava 51.869 kilowatt con il rimborso di 11.792 già fatturati nelle bollette emesse in precedenza, con addebito al cliente della differenza di 40.077 kW;
la fattura conteneva, inoltre il rimborso spese commerciali per prelievi irregolari di energia euro
63 e le spese per prelievi irregolari di energia di euro 249,86; sulla fattura era stata compensata, in data 17 gennaio 22, la nota di credito del 27/12/21 di 10,00€, emessa per indennizzo automatico mancata rilevazione dati di misura effettivi, che riguardava altra fornitura del cliente, sita in contr. Grassura in Belpasso.
Stante il mancato pagamento, lo sollecitava e, in data NToparte_1
20/09/21, inviava raccomandata di preavviso di distacco con richiesta di pagamento entro l'11/10/21, raccomandata resa al mittente in data 6/10/21. In data 11/02/22 veniva rinnovato il sollecito di pagamento e, in data 24/02/22 inviata raccomandata preavviso di distacco con richiesta di pagamento, raccomandata che risultava ritirata dal destinatario l'11/03/22.
In diritto diceva pienamente legittimo il proprio operato: ricevuto l'esito della verifica, aveva provveduto ad emettere la fattura;
verifica e ricostruzione erano state eseguite dal distributore a cui per legge era demandata l'attività.
Parte attrice si era resa gravemente inadempiente degli obblighi di custodia del contatore.
La determinazione del periodo di prelievo fraudolento era stata eseguita mediante l'analisi dei prelievi storici del cliente ed il ricalcolo dell'energia utilizzando l'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, che era il criterio di ricostruzione più equilibrato ed imparziale tanto che l'autorità per l'energia elettrica ed il gas, con l'art. 11 della delibera 200/99, lo imponeva esplicitamente al distributore nei casi in cui l'errore di registrazione fosse disponibile;
tale criterio si fondava sul dato oggettivo e inequivocabile, ovvero l'errore percentuale rilevato strumentalmente in sede di verifica.
Del pari infondata era l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere, in quanto la normativa indicata da controparte era inapplicabile al caso di specie: la fattura traeva pagina 8 di 17 origine da una verifica sul punto di prelievo in occasione della quale era stato accertato che il misuratore posto al servizio della fornitura era stato manomesso internamente con il preciso intento di ridurre i consumi di energia e potenza registrati, giusto verbale di verifica;
la delibera ARERA n. 97/2018/R/com, che aveva ridisciplinato i termini di prescrizione dei crediti nascenti da fatture elettriche e gas, riducendoli in linea di massima da 5 a due anni, nel ricorrere di determinati presupposti riteneva non applicabile la riduzione alle evenienze di frodi o furti di energia, come testualmente chiarito dalla stessa delibera in applicazione puntuale del comma 5 della legge di bilancio 2018; le allegazioni probatorie provavano la manomissione del contatore, che aveva reso possibile il prelievo illecito di energia elettrica di potenza della rete di , condotta fraudolenta NToparte_1
avente rilevanza sia civile che penale.
Trattandosi fatto illecito ex art. 2043 c.c., andava applicata la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 2947 primo comma c.c.; nel caso si fosse configurata la manomissione come illecito contrattuale, il termine di prescrizione applicabile era sempre di 5 anni. Infine, poiché la condotta era rilevante anche penalmente, in ossequio al dettato dell'art. 2947 , III c, c.c. la prescrizione era sempre di cinque anni.
Poteva, inoltre, applicarsi l'art. 2941 numero 8 c.c. secondo il quale la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non venga scoperto, la cui applicabilità appariva più fondata in combinato disposto con l'art. 2935 c.c. che stabiliva che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, originando il dies a quo dalla possibilità legale di esercizio del diritto, basandosi sul principio che l'azione non ancora nata non si prescrive.
Cont In via riconvenzionale chiedeva il pagamento della complessiva somma di €
8.133,69 oltre interessi o nella diversa misura risultante nel corso di causa.
Chiedeva
- rigettare la domanda proposta da parte attrice perché inammissibile infondata in fatto e in diritto;
pagina 9 di 17 - in via riconvenzionale, in accoglimento della spiegata domanda, la condanna della sig.ra al pagamento di euro 8.133,96 oltre interessi o la diversa Parte_1 misura che fosse emersa in corso di causa;
- vittoria di spese e compensi.
__________________
Si costituiva in giudizio rilevando l'inammissibilità ed infondatezza NToparte_1
delle doglianze della signora e, per quanto concerne i fatti di causa, dichiarava di Pt_1
aver comunicato alla società di vendita e alla signora le risultanze della verifica Pt_1
tecnica effettuata sul misuratore 03499512 relativo all'utenza intestata a parte attrice, in via
Vaccarini 41 di Tremestieri Etneo. La fornitura, intestata fin dal 2/05/16 alla signora
[...]
ad uso domestico residente, impegnava inizialmente 3 kW di potenza contrattuale;
Pt_1
a partire dal 19/10/20, a seguito della richiesta dell'utente, la potenza era stata aumentata a
4,5 kilowatt con una potenza massima disponibile pari a 5 kilowatt;
sia l'attivazione che l'aumento di potenza erano stati eseguiti da remoto dal telegestore.
Evidenziava che la predetta fornitura era stata gestita da Elettrico dal CP_1 CP_1
2/05/16 ad oggi e che l'immobile alimentato era una villa di ampie dimensioni sviluppata su due piani con annesso ampio giardino e climatizzata da almeno 5 pompe di calore;
il 28/07/20
l'operatore dell'impresa incaricata Siem, appaltatrice per conto di della NToparte_1
sostituzione massiva dei contatori elettronici di prima generazione, era intervenuto presso la suddetta fornitura per sostituire il contatore e, avendo riscontrato un'anomalia, segnalava detta anomalia all'unità competente che ne disponeva la rimozione e repertazione, in modo da poter svolgere le opportune verifiche in laboratorio alla presenza del cliente. Il 9/09/20, dunque, l'operatore interveniva presso la fornitura per sostituire e repertare il contatore installato, procedendo alla rimozione compilando il documento di rimozione, repertando il contatore in busta chiusa autosigillante per eseguire successivi controlli, in presenza della titolare della fornitura. Subito dopo provvedeva a installare il nuovo contatore. Tali operazioni venivano effettuate in presenza della cliente che aveva firmato Parte_1
sia il documento di rimozione sia la busta chiusa autosigillante in cui era stato repertato il pagina 10 di 17 contatore, sia la posa del nuovo contatore. Con successiva raccomandata del 13/04/21 la cliente veniva convocata per il 20 maggio 21 presso la sede di per assistere NToparte_1
alle operazioni di verifica sul contatore;
alla verifica il contatore era trovato con i tenoni posteriori manomessi ed una registrazione in errore del -77,3%. La era presente alle Pt_1
operazioni e si rifiutava di firmare il verbale della verifica, ma la sua presenza era comprovata dalla carta d'identità fornita prima della verifica, dalla ricevuta della raccomandata di convocazione pervenuta e dalle firme apposte sulla documentazione covid prima dell'esecuzione della verifica. Quanto riscontrato confermava che il misuratore era stato volontariamente manomesso al suo interno con il preciso intento di ridurre i consumi di energia e potenza registrati;
attraverso la manomissione il consumo registrato era ridotto a meno di un quarto di quello realmente prelevato e veniva, di fatto, impedito anche l'intervento dell'interruttore limitatore di potenza che, con tale manomissione, non era più in condizione di staccare la fornitura;
ciò era confermato anche dalla circostanza che, dopo solo un mese dalla regolarizzazione della misura, avvenuta il 9/09/20, la signora non era Pt_1
più in grado di alimentare la villa di due piani ed era costretta ad aumentare la potenza contrattuale della fornitura a 4 Kwh, in modo da poter prelevare almeno 5 Kwh.
Tale artificio aveva impedito alla società di vendita di fatturare correttamente l'energia elettrica effettivamente prelevata, danneggiando anche distributore e l'erario per quanto riguardava le accise e le imposte;
i fatti erano denunciati all'autorità giudiziaria con una nota in cui era specificato che il periodo iniziale dei prelievi irregolari risaliva al Marzo 2005, epoca in cui il titolare della fornitura era il precedente intestatario, sig. ; Persona_1
la manomissione, dunque, era già presente nel momento dell'attivazione della fornitura da parte della signora i consumi registrati prima della sostituzione del contatore si Pt_1
attestavano sul valore medio di 7,6 kilowatt al giorno, manifestamente incongruenti con i consumi di una fornitura d'uso domestico residente con i prelievi occorrenti a una villa di due piani dotata di ampio giardino e 5 pompe di calore;
difatti, all'esito della installazione del nuovo contatore, nel settembre 2020, i consumi schizzavano al valore medio di ben 31 kilowatt al giorno, con consumi massimi prelevati dalla sig.ra che raggiungevano Pt_1
pagina 11 di 17 persino valori di 42- 49 kilowatt al giornalieri, mai nemmeno lontanamente avvicinati durante la manomissione.
Sul criterio di ricostruzione applicato, disponendo dell'errore di registrazione misurato, il ricalcolo era stato effettuato utilizzando l'errore di misurazione accertato in sede di verifica. Il conteggio dei consumi non registrati a causa della manomissione erano inviati con raccomandata al trader e alla signora in data 24/07/21, all'esito della quale Pt_1
l' non procedeva ad alcuna contestazione. Pt_1
Era infondata, inoltre, l'eccezione di prescrizione biennale, anche alla luce del tenore della delibera 97/2018/R/com, chiarificatrice della norma, perché nella fattispecie non si trattava di mancate periodiche letture ma di avvenuta manomissione del misuratore che registrava e comunicava letture alla centrale con l'errore del -77,3%; stante l'avvenuta manomissione, la riduzione dei termini di prescrizione da 5 a due anni ricorreva solo nel caso di sussistenza di determinati presupposti e non si applicava qualora la mancata erronea rilevazione dei dati di consumo fosse derivata da responsabilità accertata dell'utente; valeva in ogni caso il criterio di cui all'articolo 2935 c.c., che faceva decorre la prescrizione dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato.
Riteneva inapplicabile, inoltre, l'articolo 10.2 della delibera ARERA 200/99 in quanto la ricostruzione dei consumi relativa all'anno precedente la verifica era applicabile solo all'ipotesi di guasto o malfunzionamento dei contatori.
Chiedeva ritenere la piena legittimità e correttezza della condotta di distribuzione spa e rigettare, in quanto inammissibile, infondata e non provata, ogni avversa richiesta. Vittoria di spese e compensi di causa.
_______________
Concesso alla prima udienza termine per esaminare la comparsa di E-Distribuzione, avvenuta tardivamente, alla successiva udienza erano concessi i termini ex art. 183 comma
VI c.p.c.
Di rilievo, nelle note, la contestazione dell'attrice che i tecnici fossero considerati pubblici ufficiali sì è che avendo gli stessi violato le norme previste dal deliberato ARERA avrebbero commesso il reato di abuso d'ufficio ed il disconoscimento della conformità dei dati riportati pagina 12 di 17 nella tabella dei sedicenti consumi storici del misuratore nonché il grafico dei consumi ad essa collegato, documenti che non avevano una data certa e non erano pubblicamente
Cont verificabili nonché privi di paternità alcuna, e di che evidenziava che l'intestatario precedente della fornitura era il marito dell'attrice.
Ammessa la prova per testi, all'esito veniva rigettata la richiesta di CTU e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente si configura come azione di accertamento negativo del credito.
La sig.ra ha sostanzialmente contestato la legittimità delle Parte_1
operazioni in quanto in assenza di contraddittorio, la mancanza di motivazione della ricostruzione ed il criterio seguito, che il verbale di rimozione non era mai stato prodotto all'utente e che lo storico dei consumi fosse stato prodotto già modificato in quanto già ricostruito.
Inoltre riteneva applicabile la prescrizione in forza dell'art. 1 comma 5 della legge 205/17 che era stato espressamente abrogato dalla legge 27 dicembre
2019 n. 160 art. 1 comma 295, come recepito anche dalla delibera ARERA del
26 maggio 2020 N°184/2020/R/COM.
Infine sosteneva che la ricostruzione doveva essere effettuata per i 365 giorni precedenti alla data in cui era stata effettuata la verifica.
In verità tutti questi assunti sono stati sconfessati.
Di fatto, il verbale di verifica allegato agli atti di questo giudizio reca la firma della sig.ra e tale sottoscrizione non è stata contestata. Ciò Parte_1
comprova che la signora era presente al momento della rimozione contatore, diversamente da quanto sostenuto;
nel detto verbale, peraltro, sono indicati progressivi di consumo registrati dal contatore e quelli pari a zero del nuovo pagina 13 di 17 contatore installato;
del pari priva di pregio la circostanza che anche la verifica in laboratorio si sia tenuta senza la presenza della signora perché la Pt_1
sua presenza è attestata dal testimone, il quale ha dichiarato che la signora era presente e non ha inteso firmare il verbale, e dai documenti prodotti.
Ancora inattendibile la deduzione di parte attrice che lo storico dei consumi possa essere stato manomesso: anche se nel riquadro a destra è riportata la dicitura “ricostruita”, l'ultima delle letture segnate, sulla base delle quali veniva effettuata la fatturazione, è perfettamente corrispondente alla lettura rilevata in sede di rimozione del contatore, come riportata nel verbale sottoscritto dalla sig.ra Pt_1
Del pari il criterio seguito per la ricostruzione è corretto, oggettivo ed inoppugnabile, basandosi sull'errore di misurazione verificato in sede di controllo.
La richiesta di applicazione del criterio di ricostruzione relativo agli ultimi 365 gg. dalla sostituzione non è accoglibile in quanto quel criterio è riservato ai casi di malfunzionamento o rottura del contatore, non equiparabile alla manomissione.
Resta quindi solo da valutare se sia operante la prescrizione.
Parte attrice ha sostenuto doversi applicare la prescrizione biennale, giusto dettato dell'art. 1 c.4 L. 205/17, avvalendosi anche della abrogazione del comma 5, avvenuta con il c. 295 art. 1 L. 160/19, che escludeva la sua applicabilità qualora la mancata o erronea misurazione dipendesse da responsabilità accertata dell'utente.
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, invece, ha sostenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere: la normativa indicata da controparte era inapplicabile al caso di specie,
Di pari avviso E- Distribuzione.
Sul punto le difese delle convenute non sembrano cogliere nel segno.
Il legislatore, con l'emanazione dell'art. 1 c.4 e 5 della L. 205/17, ha dettato un preciso termine di prescrizione proprio con riferimento a questa tipologia di consumi, termine a cui rimanevano estranei i consumi occultati da manomissione del contatore ovvero “qualora la mancata o erronea misurazione dipendesse da responsabilità accertata dell'utente”. La superiore esclusione è stata eliminata dallo stesso legislatore con l'emanazione del comma 295 art. 1 L. 160/19, con il preciso intento, quindi, di far rientrare anche queste ipotesi nella prescrizione biennale.
Nella fattispecie non può dirsi calzante neppure l'ipotesi risarcitoria da danno illecito ex art. 2043 c.c., e la conseguente prescrizione quinquennale ex art. 2947, in quanto lo stesso distributore ha affermato che la manomissione risaliva al 2005, epoca nella quale la non era titolare del contratto di utenza e, Pt_1
pertanto, non poteva esserne l'autrice. Di scarso rilievo la circostanza che il titolare fosse, all'epoca, il marito della perché la responsabiità ex art. Pt_1
2043 c.c. è personale.
Non può, infine, farsi luogo all'applicazione dell'art. 2941 numero 8 c.c. secondo il quale la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non venga scoperto, perché in aperto contrasto con la recente normativa sopra richiamata e, comunque, anche con la giurisprudenza precedente. E' del tutto pagina 15 di 17 evidente che il legislatore, nell'imporre termini così brevi alla prescrizione in materia, ha voluto invitare le società di distribuzione ad effettuare controlli più frequenti sui contatori. La circostanza che questi siano, in massima parte, collocati all'esterno delle abitazioni ed in luoghi accessibili ai tecnici per i controlli, peraltro, contrasta con il doloso occultamento dell'esistenza del debito: se i tecnici si fossero recati sui luoghi avrebbero potuto scoprire facilmente, come nel caso della verifica, la manomissione del contatore. Perciò la mancata scoperta sembra ascrivibile anche a responsabilità del gestore della rete che, nella fattispecie, per oltre 15 anni, ed anche in occasione del trasferimento del contratto, ha omesso di effettuare alcun controllo sul contatore.
Per queste ragioni al caso va applicata la prescrizione biennale, che decorre dalla data in cui è stata inviata la lettera di messa in mora per i consumi sfuggiti a fatturazione, ovvero il settembre 2021; poiché i consumi ricostruiti afferiscono al periodo fino al settembre 2019, essi vanno dichiarati certamente prescritti.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da CP_3
Riguardo alle spese, considerata la evoluzione normativa, il comportamento delle parti e le circostanze di fatto, si ritiene equa la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara che il credito vantato da nei NToparte_1
confronti della sig.ra in relazione alla fattura datata 02/08/21, è Pt_1
prescritto.
pagina 16 di 17 2) Rigetta la domanda riconvenzionale di NToparte_1
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 04/03/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
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