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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 22102/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 22102/2024 R.G. promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
con l'avv. Anna Berto ricorrente, contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Simone Taschin resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 20/03/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/11/2024, ha chiesto che sia pronunciata Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cavarzere, il giorno 18/03/1972, con , trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Cavarzere al n. 22, Parte Controparte_1
II, Serie A, dell'anno 1972.
Con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campolongo Maggiore in data
04/11/2021, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello Stato Civile al n.
55 parte 2 serie C anno 2021 e confermato con dichiarazione di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 61 parte 2 serie C anno 2021, i coniugi si sono separati consensualmente.
La parte ricorrente ha, poi, introdotto il presente giudizio dichiarando che Parte_1
la separazione è proseguita ininterrottamente per tutto il periodo e ha chiesto, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituito in giudizio il quale ha aderito alla domanda e ha concluso Controparte_1
chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 20 marzo 2025, confermando di non volersi riconciliare, e precisando le seguenti conclusioni congiunte:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
18 marzo 1972 a Cavarzere (VE), atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cavarzere n. 22 parte II serie A anno 1972 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della Sentenza;
- Spese di lite compensate.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Campolongo Maggiore.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/03/1972 tra e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Cavarzere al n. 22, parte II, seria A, dell'anno 1972.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 24/04/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 22102/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 22102/2024 R.G. promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
con l'avv. Anna Berto ricorrente, contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Simone Taschin resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 20/03/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/11/2024, ha chiesto che sia pronunciata Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cavarzere, il giorno 18/03/1972, con , trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Cavarzere al n. 22, Parte Controparte_1
II, Serie A, dell'anno 1972.
Con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campolongo Maggiore in data
04/11/2021, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello Stato Civile al n.
55 parte 2 serie C anno 2021 e confermato con dichiarazione di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 61 parte 2 serie C anno 2021, i coniugi si sono separati consensualmente.
La parte ricorrente ha, poi, introdotto il presente giudizio dichiarando che Parte_1
la separazione è proseguita ininterrottamente per tutto il periodo e ha chiesto, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituito in giudizio il quale ha aderito alla domanda e ha concluso Controparte_1
chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 20 marzo 2025, confermando di non volersi riconciliare, e precisando le seguenti conclusioni congiunte:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
18 marzo 1972 a Cavarzere (VE), atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cavarzere n. 22 parte II serie A anno 1972 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della Sentenza;
- Spese di lite compensate.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Campolongo Maggiore.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18/03/1972 tra e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Cavarzere al n. 22, parte II, seria A, dell'anno 1972.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 24/04/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca