Sentenza 4 novembre 2019
Massime • 3
In tema di corruzione propria, costituisce atto contrario ai doveri d'ufficio il compimento di un atto di natura discrezionale posto in essere in violazione delle procedure e dei requisiti di legge che conformano l'esercizio della discrezionalità amministrativa, nonchè quello diretto non già al perseguimento delle finalità pubblicistiche ed alla corretta comparazione degli interessi in gioco, ma ad avvantaggiare il privato corruttore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto contraria ai doveri d'ufficio la condotta di un magistrato addetto alla sezione fallimentare che, in qualità di giudice e poi presidente di collegio, aveva sistematicamente ricevuto utilità di varia natura da alcuni professionisti, in cambio della loro nomina in procedure concorsuali, disposta in assenza di una effettiva valutazione di idoneità a ricoprire gli incarichi).
In sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice.
In tema di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, il tribunale è investito della verifica di tutti i presupposti richiesti per l'adozione della misura cautelare e alla difesa è consentito, dopo aver esaminato gli atti su cui si fonda la domanda cautelare, di instaurare un contraddittorio pieno e anticipato, volto non solo a contrastare i motivi di gravame proposti dal pubblico ministero, ma anche a dimostrare l'inesistenza delle condizioni e dei presupposti per l'applicabilità della misura cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in sede di appello, la difesa ha anche la possibilità di produrre materiale probatorio, sia preesistente che sopravvenuto, acquisito anche all'esito di investigazioni difensive).
Commentario • 1
- 1. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficiohttps://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 30 aprile 2022
Gli Avvocati penalisti dello Studio si occupano di offrire assistenza processuale a Roma e su tutto il territorio nazionale a coloro che vengano accusati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione in atti giudiziari, peculato, concussione, abuso d'ufficio e altri reati contro la Pubblica Amministrazione, aiutandoli a comprenderne al meglio gli elementi essenziali e a difendersi nella maniera più efficace e fornendo una serie di servizi legali utili all'assistito per la propria salvaguardia personale e patrimoniale, quali ad esempio: – consulenza e assistenza tecnica in sede di indagini preliminari; – investigazioni …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2019, n. 44713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44713 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2019 |
Testo completo
447 13-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 628 Anna Petruzzellis ce. 28/03/2019 Angelo Costanzo R.G.N. 4061/2019 Emilia Anna Giordano Martino SAti Pietro Silvestri -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricSI proposti da: CA CO, nato a [...] il [...] D'OR IE, nata a [...] il [...] IS RO IA, nato a [...] il [...] AC ES, nato a [...] il [...] AZ FR, nato a [...] il [...] nonchè dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Roma il 14/11/2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto: a) l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero sulla qualificazione giuridica dei fatti;
b) il rigetto dei ricSI degli indagati;
udite le conclusioni dei difensori, Avv.ti Vincenzo AI e Franco Carlo Coppi per CA CO, DO Olivo per AC ES, NR AL per IS RO IA, AU TT per AZ FR e LL TT per D'OR IE, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso e, quanto all'avv. Olivo, anche l'inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica di Roma Si 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della libertà di Roma, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto nei confronti di: CA CO la misura cautelare degli arresti domiciliari perché ritenuto gravemente indiziato dei reati di corruzione propria (così riqualificata l'originaria imputazione provvisoria di corruzione in atti giudiziari per i fatti di cui ai capi A- E- F- G- I L, questi ultimi tre considerati come un unico reato così testualmente il - riesame) e falso ideologico (capi M- N); IS RO IA quella del divieto di esercitare la professione di architetto, di esercitare attività di impresa e/o ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno, nonché quella della sospensione dell'esercizio di pubblici uffici o servizi per la stessa durata, perché ritenuto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 321- 319 cod. pen. (capo A); -AZ FR quella del divieto di esercitare la professione, di esercitare attività di impresa e/o ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno, nonché la misura della sospensione dell'esercizio di pubblici uffici o servizi per la stessa durata, perché ritenuto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 321 319 cod. pen. (in tal modo riqualificata l'originaria imputazione di corruzione in atti giudiziari- capi I-L ritenuti come un unico reato -);- AC ES, la misura del divieto di esercitare la professione, di esercitare attività di impresa e/o ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno nonché quella della sospensione dell'esercizio di pubblici uffici o servizi per la stessa durata perché ritenuto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 321 319 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione di corruzione in atti giudiziari- capo G); D'OR IE, la misura del divieto di esercitare la professione di avvocato per dodici mesi perché ritenuta gravemente indiziata del reato di corruzione propria (capi G-I-L- ritenuti come un unico reato).
1.1. L'ipotesi accusatoria, recepita dal Tribunale della libertà, è che CA CO, nella qualità di magistrato ordinario in servizio come giudice della sezione fallimentare del Tribunale di OL, poi come giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere ed, infine, come presidente della sezione fallimentare del Tribunale di OL Nord, nell'ambito della gestione delle procedure concorsuali assegnate ai collegi di cui faceva parte come giudice o presidente - nella funzione di giudice delegato- avrebbe sistematicamente ricevuto nel corso degli anni utilità di varia natura da alcuni professionisti: tali utilità sarebbero state corrisposte al fine di 2 incidere indebitamente sul potere di nomina dello stesso CA nell'ambito delle procedure;
a fronte di tali utilità, CA avrebbe in effetti conferito a detti professionisti importanti incarichi, nominandoli curatori fallimentari, commissari straordinari e/o giudiziari, stimatori, periti, legali e/o consulenti, con conseguente liquidazione in loro favore di lauti compensi a carico delle procedure. La condotta illecita si sarebbe protratta per anni e, si sostiene, sarebbe stato costruito un "sistema" illegale;
alla suddetta attività illecita, in alcune occasioni, avrebbe preso parte anche l'Avv. IE D'OR, compagna dello stesso CA, che avrebbe ricevuto da alcuni dei suddetti professionisti cui è attribuito il ruolo di corruttori incarichi professionali retribuiti, che avrebbero costituito le utilità corrisposte al giudice quale prezzo della corruzione. In alcuni casi (capi M-N) l'ipotizzato sistema illegale di nomine sarebbe stato realizzato anche attraverso la commissione di alcuni reati di falso ideologico in atto pubblico. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma aveva rigettato l'intera domanda cautelare;
il Tribunale dell'appello, quanto ad alcune ipotesi corruttive, ha accolto l'impugnazione del Pubblico Ministero, ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria non già rispetto all'ipotizzato reato di corruzione in atti giudiziari, ma facendo riferimento al reato di corruzione propria (pagg. 51 52 ordinanza).
2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di CA CO articolando otto motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione di norma processuale in relazione agli att. 125 310 cod. proc. pen.; l'ordinanza sarebbe viziata per avere il Tribunale recepito le doglianze del Pubblico Ministero appellante senza tuttavia confutare le argomentazioni del G.i.p. e quelle della difesa, con ciò peraltro ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di appello cautelare la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata richiederebbe un rafforzato onere motivazionale 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per i reati di cui ai capi G)- I)-L) della imputazione provvisoria. Con l'imputazione provvisoria di cui al capo G), a CA è contestato di avere nominato, nell'ambito di diverse procedure concorsuali, in alcuni casi direttamente la HO coopers spa in persona di AC ES, e, in altri, professionisti comunque indicati dallo stesso AC;
in cambio di tali nomine CA avrebbe ricevuto per la propria compagna, l'Avv. IE D'OR, da parte di AC di LE FA e 3 4 di SC AU, dipendenti di HO e collaboratori di AC, alcuni incarichi professionali. Non diversamente, quanto ai capi I)- L), l'assunto accusatorio, recepito dal Tribunale, è che CA avrebbe nominato nell'ambito di importanti procedure alcuni professionisti tra cui AZ FR, ricevendo in cambio utilità consistite nel conferimento di alcuni incarichi professionali in favore della compagna, D'OR IE. Al di là di quanto si dirà in prosieguo più dettagliatamente in punto di accertamenti di fatto, secondo i difensori, a fronte della motivazione del G.i.p., che aveva evidenziato come gli elementi di indagine non consentissero di ritenere sussistente un accordo corruttivo e che il CA avesse sempre perseguito profili di efficienza e buon andamento delle procedure concorsuali, il Tribunale sarebbe arrivato a diverse conclusioni sovrapponendo tuttavia profili distinti quale quello della prova dell'accordo corruttivo con quello della reciprocità dei favori. L'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto che lo scambio di favori fosse oggetto di un preventivo accordo corruttivo, cioè che l'esercizio di un non parziale potere di nomina fosse la causa della utilità conseguite dal pubblico ufficiale, senza peraltro considerare la collegialità dell'atto di nomina.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di gravita indiziaria per il capo E). La vicenda contestata al capo E) della imputazione provvisoria attiene a numerose nomine, conferite da CA al prof. CC DO, a fronte delle quali il primo avrebbe ricevuto per sé, per l'avv. D'OR e per il di lui figlio un soggiorno per il 24-25- 26 giugno 2017 in un villaggio turistico, in Gaeta, del valore di 850 euro, nonchè per il figlio, una ulteriore utilità consistita nell'aiuto a prepararlo nella stesura della tesi di laurea. Secondo i difensori, che hanno richiamato ampiamente l'ordinanza del G.I.P. con cui fu rigettata la domanda cautelare, anche nella specie non vi sarebbe prova dell'accordo corrutitvo.
2.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo F). La vicenda attiene a tre nomine in favore del dott. IL AN, formalizzate, secondo il Tribunale, su imposizione di CA, nonostante la contraria opinione degli altri componenti del Collegio giudicante;
a fronte delle nomine indicate, IL avrebbe attribuito a titolo gratuito a CA un posto auto all'interno di un garage sotterraneo, seguito da un "giro in barca". Il motivo di ricorso è strutturato in modo sovrapponibile agli altri: richiamato il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, si evidenzia come anche in questo caso l'ordinanza sarebbe viziata quanto alla esistenza dell'accordo corruttivo, anche in considerazione della sproporzione fra i compensi professionali 4 liquidati a IL e "l'esiguità delle utilità al dott. CA" (così il ricorso), e la vicenda sarebbe inquadrabile nell'ambito di rapporti personali di amicizia e di frequentazione.
2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo A). Nell'ambito di una imputazione provvisoria strutturalmente complessa, della quale si dirà più dettagliatamente in prosieguo, la tesi accusatoria, recepita dal Tribunale, è che, a fronte delle numerose nomine ricevute dall'arch. IS RO in numerosi procedimenti che avrebbero portato alla liquidazione di compensi per circa 250.000 euro dal 2004 al 2014, CA avrebbe ricevuto da IS l'uso di un immobile di ingente valore in via Tasso a OL, acquistato da IS nel 2009 al prezzo di circa 950.000 euro da una procedura esecutiva, per destinarlo alla esigenze abitative di CA e della di lui famiglia. Secondo il ricorrente l'ordinanza sarebbe viziata in quanto nella specie non sarebbero state corrisposte utilità a CA e non vi sarebbe prova dell'accordo corruttivo.
2.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi M- N (si tratta dei reati di falso).
2.8. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari di pericolo di recidiva. L'ordinanza impugnata sarebbe viziata per aver ritenuto attuale il pericolo di recidiva ignorando l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, sarebbe necessario verificare l'esistenza di una occasione prossima e favorevole alla commissione di nuovi reati. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare la sopravvenuta assegnazione del giudice CA ad altra sede quella del Tribunale di Bologna- in applicazione per diciotto mesi - prorogabili e non per sei mesi, come affermato dal Tribunale, e dunque il mutamento della situazione di fatto sottostante, considerato che il ricorrente sarebbe stato assegnato alla sezione specializzata protezione internazionale, che non prevede il conferimento di incarichi e che anche le liquidazioni per i difensori ammessi al gratuito patrocinio sono compiute dal presidente di quella sezione, e, dunque, non da CA;
il Tribunale avrebbe dunque dovuto considerare il diverso contesto ambientale.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AC ES articolando due motivi.
3.1. Con il primo, articolato in più sottomotivi, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al giudizio di gravità indiziaria in ordine all'ipotizzato reato di corruzione di cui al capo G). Il tema è quello della omessa valutazione da parte del Tribunale delle argomentazioni difensive, del modo cui è stato formulato il giudizio di gravità 5 indiziaria, della prova della sussistenza del patto corruttivo e del nesso sinallagmatico, di cui si è detto. Si evidenzia che: a) AC sarebbe stato nominato in sole due occasioni commissario nella prima procedura di concordato della CE SA (nomina del giugno del 2016), poi non andata a buon fine, e curatore nella procedura fallimentare WO AN (nomina del dicembre del 2016); b) secondo il Tribunale il coinvolgimento di AC risalirebbe al febbraio 2017, in un momento successivo alle nomine indicate e quella per il concordato CE sarebbe stata fatta da un diverso magistrato;
il concordato sarebbe stato in un primo momento ammesso, ma poi revocato. Nonostante tali considerazioni, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che le nomine dell'avv. D'SI da parte della HO non potessero trovare altra giustificazione se non nel patto illecito;
tuttavia, secondo il ricorrente: a) non vi sarebbero telefonate dirette tra CA e AC, tranne una che avrebbe un significato esclusivamente tecnico;
b) la scelta di rivolgersi a AC per la seconda procedura di concordato della CE. DI. SA sarebbe stata del commissario AZ. Il Tribunale, per ritenere provato il patto corruttivo, avrebbe inoltre valorizzato l'indicazione da parte di AC al Tribunale fallimentare dei professionisti da nominare a supporto delle attività dello stesso fallimento WO AN (avv. Campagna per la redazione di un parere su eventuali azioni di responsabilità) e del fallimento De SA (avv. RA). Secondo il difensore detta indicazione sarebbe rivelatrice solo di una normale dialettica tra giudice delegato e professionisti di fiducia, considerato il limitato numero delle volte in cui ciò sarebbe accaduto da parte dello stesso AC ovvero da parte di altri professionisti della HO (avv. LE, Avv. Fiscehtti); ciò non consentirebbe di ritenere provato a livello indiziario un patto corruttivo, considerato l'elevato livello di qualità dei professionisti HO, il numero esiguo di incarichi conferiti, la circostanza che CA sia stato prosciolto dal Consiglio Superiore della Magistratura dall'addebito disciplinare relativo alla violazione dei criteri di rotazione nelle nomine nelle procedure concorsuali, la possibile spiegazione alternativa lecita delle nomine alla D'OR. Sul punto la motivazione sarebbe carente. Si sottolinea che la nomina dell'avv. Campagna fu concordata in una riunione da CA con LE, curatore del fallimento WO AN, e che in tutte le conversazioni in cui si farebbe riferimento all'avvocato in questione non emergerebbe mai nessun riferimento ad un possibile accordo corruttivo;
anche nelle conversazioni interne alla HO si evincerebbe che detto avvocato fosse considerato di elevato livello, con il "valore aggiunto di avere un marito magistrato" (così il ricorso); tale opinione diffusa sarebbe mutata solo dopo la presentazione del parere da parte dell'avv. Campagna, ritenuto deludente. 6 Non diversamente sarebbe accaduto quanto alla nomina del prof. RA nel fallimento "De SA"; anche in questo caso non vi sarebbero elementi per ritenere che la nomina di RA sarebbe stato il frutto di un accordo illecito fra CA e AC;
si sarebbe trattato solo di "una fisiologica richiesta del giudice nei confronti di un network di sicuro affidamento, come HO, nella indicazione di professionisti di elevato livello". Sotto ulteriore profilo, si evidenziano incongruenze argomentative quanto all'affermazione secondo cui le nomine dei professionisti indicati dalla HO sarebbero state "legate" agli incarichi conferiti da questa alla D'SI; il fine "commerciale" e di compiacimento del giudice che potrebbe aver mosso AC a nominare D'OR non consentirebbe, secondo il difensore, di ritenere che tale obiettivo fosse stato condiviso da CA, ovvero che vi fosse una relazione fra gli incarichi alla D'OR e quelli alla HO. Dunque non vi sarebbero elementi dimostrativi della esistenza di un accordo corruttivo.
3.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari. Non sarebbe stato valutato: a) lo stato di incensuratezza dell'indagato; b) il "curriculum vitae" di AC, che sarebbe tale da "far subito rilevare la sua assoluta probità ed il profilo di un soggetto studioso, dedito al lavoro e per nulla inclina all'illecito" (così il ricorso); c) il dato obiettivo per cui il ricorrente non sarebbe mai stato indagato in passato per ipotesi di reato della specie di quello contestato, nonostante precedenti incarichi dall'autorità giudiziaria;
d) l'assenza di telefonate rivelatrici di un sistema corruttivo. Al contrario, sarebbero state valutate in maniera ingiustificatamente accusatoria due conversazioni, in realtà aventi un contenuto neutro: il giudice avrebbe dunque errato nel ritenere configurabile il pericolo attuale di recidiva 4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di FR AZ articolando cinque motivi.
4.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla pronuncia sugli elementi forniti dalla difesa in ordine alla inammissibilità omessa dell'atto di appello del Pubblico Ministero;
l'atto di appello sarebbe stato carente in ordine alla specifica indicazione di elementi idonei a superare il giudizio del G.i.p; sul punto la motivazione dell'ordinanza sarebbe silente, essendosi limitato il Tribunale ad affermare la specificità della impugnazione facendo riferimento ad alcuni elementi, che, tuttavia, non riguarderebbero la specifica posizione di AZ. Il tema è quello del metodo valutativo del compendio indiziario da parte del Tribunale: il quadro indiziario per AZ sarebbe stato ricostruito "per derivazione" 7 da episodi e circostanze che non gli apparterrebbero e la motivazione sarebbe apparente. In particolare, non sarebbe stata tenuta in debito conto una nota dello stesso P.M. del 29/08/2018, successiva alla richiesta di emissione di misura cautelare, in cui questi segnalava l'esigenza di ulteriori indagini finalizzate a verificare la sussistenza del nesso di sinallagmaticità tra gli atti di ufficio e le utilità ricevute;
sul punto la ordinanza sarebbe silente. Né sarebbe dirimente l'argomento utilizzato dal Tribunale secondo cui i numerosi incarichi attribuiti alla D'SI sarebbero stati conferiti a questa, ritenuta non dotata di elevata capacità professionale, solo perché compagna di CA;
si tratterebbe di un affermazione, utilizzata per tutti i capi I- G- L che, tuttavia, potrebbe in astratto essere spesa, secondo il ricorrente, solo per i fatti di cui al capo G), ma non si attaglierebbe per i fatti riguardanti AZ (capi I - L), atteso che: a) D'SI avrebbe ricevuto da AZ un solo incarico e non al di fuori del circondario;
b) non vi sarebbero elementi per ritenere che AZ dubitasse della capacità professionali della D'OR; c) non vi sarebbero elementi per ritenere che D'OR potesse avere informato CA dell'incarico ricevuto da AZ;
d) non vi sarebbe stato nessun tentativo di occultare il nome del soggetto da cui l'incarico proveniva (l'argomento attiene al tema, secondo cui in relazione ad un incarico conferito dalla HO (capo G), vi sarebbe stato un tentativo di dissimulare la provenienza dell'incarico professionale); nel caso di specie si tratterebbe, secondo il ricorrente, di una circostanza spiegabile con i rapporti tra le due società (la ER IA e la ED) che apparterrebbero allo stesso gruppo. Sul tema l'ordinanza sarebbe silente;
e) i rapporti fra D'OR, CA e AZ, sarebbero stati di amicizia e frequentazione.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla eccezione difensiva di inammissibilità della impugnazione del Pubblico Ministero per violazione del principio devolutivo in relazione alle esigenze cautelari. Il tema è quello della inammissibilità dell'appello per omessa indicazione di motivi a sostegno della affermazione secondo cui nella specie vi sarebbero state esigenze cautelari. Il G.i.p., si afferma, aveva censurato il Pubblico ministero nella parte relativa alla indicazione dei motivi posti a sostegno delle esigenze cautelari e in ossequio al principio devolutivo, il P.M. sul punto avrebbe dovuto confrontarsi con le argomentazioni del GIP;
il Tribunale, con una motivazione carente, avrebbe ritenuto che, a fronte di una motivazione, quella del G.i.p., stringata, il motivo di 8 impugnazione potesse esserlo altrettanto: secondo il ricorrente, invece, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere il punto della decisione del G.i.p. non impugnato.
4.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria in ordine ai capi I-L; sarebbe stato violato l'obbligo di motivazione rafforzata per la riforma della decisione del primo giudice in senso sfavorevole al ricorrente. Il Tribunale, da una parte, avrebbe acriticamente recepito la prospettazione di accusa del Pubblico Ministero, e, dall'altra, avrebbe formulato il giudizio sulla gravità indiziaria "per derivazione" dai fatti di cui al capo G).
4.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, quanto alla gravità indiziaria del nesso sinallagmatico tra le utilità di cui CA avrebbe indebitamente goduto e gli atti di ufficio da questi posti in essere;
la nomina di AZ del 31.3.2017 sarebbe stata Collegiale e sarebbe stato erroneamente valorizzato il contenuto della conversazione intercettata n. 2478 del 12.7.2017. 4.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio sulle esigenze cautelari;
AZ avrebbe rinunciato a tutti gli incarichi e non vi sarebbe un pericolo attuale e concreto di recidiva 5. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di D'OR IE articolando sei motivi.
5.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto al metodo con cui è stato compiuto il giudizio di gravità indiziaria per i reati contestati ai capi I-G-L. Il Tribunale, in particolare, avrebbe errato già nella individuazione del modo con cui procedere alla valutazione degli elementi indiziari, privilegiando una visione unitaria del tutto e non analitica dei singoli fatti- capace di propagare su ognuno degli episodi una valenza indiziaria indiretta, in quanto proveniente da quella relativa a fatti diversi per i quali la piattaforma indiziaria sarebbe maggiore.
5.2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento al reato di corruzione contestato al capo G).
5.3. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravita indiziaria per i reati sub I) ed L). Assume il ricorrente che anche in questo caso il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le ragioni difensive, limitandosi l'ordinanza a richiamare le considerazioni esposte sulla "vicenda HO", di cui al capo G), senza considerare la diversità delle situazioni, il legame personale esistente tra il CA ed il coindagato AZ, il clima conviviale tra i due gruppi familiari.
5.4. Con il sesto motivo si lamenta, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari relative al rischio di recidiva. 9 La motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui, da un lato, si è affermato che l'avv. D'OR avrebbe agito sempre in stretta collaborazione con il congiunto, e, dall'altro, che la stessa D'SI sarebbe stata contrariata del fatto che il dott. CA le rimproverasse proprio questo profilo;
il Tribunale non avrebbe considerato il mutamento della situazione fattuale derivante dall'a destinazione del dott. CA ad altro ufficio giudiziario.
6. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IS RO IA, articolando due motivi.
6.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il fatto corruttivo di cui al capo a). Ripercorsa sul piano fattuale l'intricata vicenda, di cui si dirà più dettagliatamente in prosieguo, si assume che l'ordinanza sarebbe viziata per non avere indicato gli elementi in base ai quali si sia ritenuto che gli atti di nomina (cinque) dell'arch. IS da parte di CA furono adottati in violazione dei doveri d'ufficio, tenuto conto della discrezionalità del potere di nomina da parte del giudice e del curatore. L'assunto difensivo è che nella specie mancherebbe la prova del patto corruttivo e, in particolare, che l'attività dell'ufficio sia stata causa della prestazione della utilità al pubblico ufficiale. Si ripropone l'argomentazione, valorizzata dal Giudice per le indagini preliminari e sostanzialmente sovrapponibile a quelle dei difensori dell'indagato CA, secondo cui la vicenda dell'immobile di via Tasso non avrebbe prodotto utilità.
6..2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alle ravvisate esigenze cautelari;
il tema è quello dell'attualità del pericolo di recidiva, considerato che: a) IS non avrebbe più ricevuto incarichi dal 2014; b) è incensurato;
c) è un professionista molto affermato e collabora da anni con i Tribunali e le Corte di appello campane;
d) il presunto patto corruttivo risalirebbe al 2011; e) CA è stato trasferito;
f) il tempo trascorso dai fatti. L'ordinanza sarebbe viziata anche in relazione al cumulo della sospensione dall'esercizio dai pubblici uffici con quella del divieto di esercitare la professione e incarichi direttivi nelle imprese.
7. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma articolando tre motivi.
7.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla mancata loro riconduzione al delitto di corruzione in atti giudiziari. 10 7.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ha ritenuto la relazione al capo B), per il quale il Tribunale, rigettando l'appello, insussistenza della gravità indiziaria (pag. 104 ordinanza).
7.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al reato di peculato di cui al capo C), per il quale pure è stato ritenuto non esistente il quadro di gravità indiziaria 8. Il 25/2/2019 è stata depositata una memoria nell'interesse di AC ES in relazione al ricorso presentato dal Pubblico Ministero quanto al tema della qualificazione giuridica dei fatti;
da una parte, si deduce il difetto di autosufficienza del ricorso, non avendo il P.M. allegato o riportato per intero le conversazioni di cui sollecita la rivisitazione in chiave accusatoria, e, dall'altra, si argomenta valorizzando il ragionamento del Tribunale.
9. Il 25/03/2019 sono stati depositati motivi aggiunti nell'interesse di CA CO con cui, in relazione si singoli capi di imputazione, sono stati rappresentati vizi di motivazione in ordine ad una serie di elementi fattuali il cui significato sarebbe stato travisato. 10. I 19/03/2019 è stata depositata una memoria difensiva nell'interesse di AE ER avverso il ricorso del Procuratore della Repubblica, di cui si deduce l'inammissibilità in ragione della mera riproposizione delle stesse argomentazioni già sottoposte alla cognizione del Tribunale della libertà ed alla proposizione di motivi che atterrebbero alla ricostruzione fattuale, con particolare riguardo al significato delle conversazioni telefoniche;
sotto altro profilo si lamenta la genericità del motivo quanto alle esigenze cautelari, alla ricostruzione dei fatti oggetto dei capi di imputazione provvisoria sub B) e C), all'approccio indistinto e cumulativo di tutte le posizioni individuali. 11. Il 22/03/2019. è stata depositata una memoria difensiva nell'interesse di CA CO con cui si riprendono e si sviluppano le argomentazioni già contenute nel ricorso, anche in riferimento alla qualificazione dei fatti;
nella stessa data sono state depositate due memorie difensive, rispettivamente nell'interesse di IS IA, quanto al capo A), e di AR SE, avverso il ricorso del Pubblico Ministero in ordine al reato di peculato di cui al capo C). CONSIDERATO IN DIRITTO 11 1.Sulla struttura dell'appello cautelare del Pubblico Ministero e sull'onere motivazionale dell'ordinanza del Tribunale 1.1. Alcuni motivi di ricorso comuni a più ricorrenti, riguardanti l'obbligo motivazionale del Tribunale, pongono il tema della struttura del procedimento cautelare avente ad oggetto l'appello del pubblico ministero avverso il rigetto da parte del g.i.p. della richiesta di applicazione della misura. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nell'ambito di un'articolata motivazione, hanno chiarito come la «atipicità» dell'appello del p.m. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare, sia costituita dal fatto che quando il tribunale è investito dell'appello del p.m. il thema decidendum non è costituito dal mero controllo dei punti devoluti dall'impugnante, ma si estende alla verifica di tutti i presupposti richiesti per l'adozione della misura cautelare. (Sez. U, n. 8 del 31/03/2004, Donelli, ampiamente in motivazione). L'eventuale accoglimento dell'impugnazione del p.m. determina, infatti, l'emissione dell'ordinanza impositiva, la quale deve contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 292 cod. proc. pen.; in questi casi, invero, il tribunale della libertà diviene il giudice funzionalmente competente all'adozione del provvedimento restrittivo e, come tale, è vincolato al rispetto degli analitici presupposti per l'esercizio del potere cautelare. I poteri «anche nel merito» del giudice investito dell'appello del p.m. si estendono necessariamente alla verifica di tutti i presupposti che possono giustificare l'emissione della misura cautelare;
il tribunale, cioè, funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura (così le Sezioni unite). In quest'ottica, si è osservato in dottrina, solo il pubblico ministero può valutare l'opportunità e la plausibilità dell'investire un altro giudice della vicenda, sicché i motivi formulati fissano le ragioni del disaccordo con la decisione reiettiva del g.i.p. e determinano l'area dell'originaria domanda cautelare dalla quale il tribunale della libertà non può discostarsi. Si è evidenziato, in maniera condivisibile, che la difesa, che pure astrattamente ha interesse a contrastare la richiesta del pubblico ministero, non ha tuttavia il mezzo per provocare in via diretta il controllo del giudice su taluni profili avendo, in definitiva, ottenuto dal g.i.p. una decisione favorevole. 12 е Nei suoi riguardi, tuttavia, non sembra possa operare alcuna decadenza dal potere -nell'unica sede possibile- di far valere le proprie doglianze "non sembra dunque lecito dubitare che a quest'ultima (al pari di quanto avviene, a ben vedere, nell'ipotesi di appello avverso l'ordinanza applicativa di una misura interdittiva della quale non è ammesso il riesame: Cass., Sez. 6^, 26.5.1992, Ciccone, rv. 191318) sia consentito, dopo avere esaminato gli atti su cui si fonda l'ordinanza appellata e nel contraddittorio camerale, produrre a favore del proprio assistito la documentazione relativa a materiale informativo, sia preesistente che sopravvenuto, acquisito anche all'esito di investigazioni difensive ai sensi degli artt. 321-bis e 391-octies cod. proc. pen. e comunque idoneo a contrastare gli specifici motivi di gravame del pubblico ministero, ovvero a dimostrare, più in generale, che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta" (Così le Sezioni unite).
1.2. Dunque, un contraddittorio pieno, anticipato, volto a dimostrare l'inesistenza delle condizioni e dei presupposti per l'applicabilità della misura cautelare. La riconosciuta possibilità per la difesa di interloquire su ognuno e ciascuno dei profili cautelari permette di ricondurre a razionalità un sistema che, diversamente, non consentirebbe un'effettiva revisione critica nel merito del provvedimento cautelare;
quest'ultimo, infatti, risulterebbe costituito dal sovrappSI di due distinte valutazioni non controllabili dall'interessato, se non nei ristretti limiti consentiti dall'esperibilità del ricorso per cassazione. Ammettendo, invece, il pieno dispiegarsi delle garanzie difensive, nelle forme del «contraddittorio anticipato» sull'applicazione della misura, si consente all'indagato/imputato di avere una sede dove contrastare il «merito>> del provvedimento e, nello stesso tempo, trova giustificazione l'esclusione del rimedio del riesame, poiché l'udienza camerale in appello appare assistita da congrue garanzie. In tal senso è significativa l'affermazione delle Sezioni unite, che fanno riferimento ad un contraddittorio, anticipato, non differito alla esecuzione della misura;
il contraddittorio anticipato, in assenza di contrarie esigenze, sostituisce nell'ambito di un'unica udienza, un contraddittorio a segmenti, frazionato in cui, alla emissione del provvedimento da parte del g.i.p., consegue l'interrogatorio e il giudizio di riesame. In caso di appello del p.m. avverso il rigetto della richiesta cautelare, tuttavia, il contraddittorio anticipato, per essere effettivo deve avere lo stesso contenuto, la stessa portata, lo stesso ambito di quello che avrebbe se la misura fosse adottata dal G.i.p. e la parte proponesse riesame. Questo spiega l'affermazione della dottrina secondo cui l'esclusione del giudizio di riesame avverso la misura applicata in sede di appello cautelare risiede nella illogicità di un secondo intervento dello stesso organo al fine di valutare l'esistenza dei presupposti originari applicativi del provvedimento restrittivo.
1.3. Ciò posto, deve tuttavia escludersi che nel caso in cui, con riguardo alla gravità indiziaria, intervenga in sede di appello cautelare un ribaltamento "in peius" della 13 valutazione operata dal G.I.P., possa prospettarsi una situazione corrispondente a quella ravvisabile al caso di assoluzione in primo grado, seguita da condanna in grado di appello. La Corte di cassazione ha chiarito che in sede di giudizio dibattimentale l'onere della motivazione c.d. rafforzata è da ricondursi al canone della certezza che è posto alla base del giudizio di penale responsabilità; si tratta di un principio affermato già con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093, in cui si era chiarito che sul Giudice che riformi in grado di appello una precedente assoluzione grava l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza. Già prima della modifica dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 46 del 2006, che ha introdotto il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio» e che era stato già sostanzialmente esplicitato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, rv. 222139) che avevano affermato come il criterio di giudizio posto alla base dell'affermazione della colpevolezza non poteva essere diverso da quello poi formalmente consacrato nell'art. 533 cod. proc. pen. (in tal senso anche Sez. U. n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, su tali specifici aspetti non massimata) Si è evidenziato in maniera condivisibile, cioè, che l'onere della motivazione rafforzata è funzionalmente collegato al canone valutativo richiesto per giungere all'affermazione della colpevolezza in termini di certezza;
in tal senso si giustifica il principio secondo cui è necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso in cui si deduca una valutazione di attendibilità di prove dichiarative decisive difforme da quella che aveva condotto il primo Giudice all'esito assolutorio (sul punto specificamente Cass. Sez. U. n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, rv. 267489). Diversa è tuttavia la situazione in sede cautelare: diverso è lo standard probatorio richiesto per la emissione del titolo e diversa è la regola di giudizio, attesa la provvisorietà, la fluidità e la proiezione dinamica della imputazione, la possibilità di controllo continuo da parte del giudice della cautela del titolo e della piattaforma indiziaria posta a suo fondamento;
il giudizio cautelare è preordinato ad un giudizio prognostico, allo stato degli atti, in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato e dunque ha una prospettiva diversa rispetto a quella che connota il giudizio di cognizione sul merito dell'accusa. (Cass. Sez. U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, rv. 234598). Dunque, la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal G.i.p. relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone affatto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni 14 ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Emmanuello, Rv. 269138; Sez. 2, n. 43146 del 28/6/2016, Battaglia, Rv. 268370). Certo, la valutazione del giudice d'appello cautelare non può prescindere dalla ricostruzione e dalle valutazioni del provvedimento impugnato, non può prescindere da un confronto con le ragioni giustificative poste a fondamento del rigetto della domanda cautelare da parte del G.i.p., ma è un confronto proporzionato alla struttura ed alla adeguatezza motivazionale del primo provvedimento;
quella del giudice dell'appello cautelare è una valutazione totale, autonoma, che deve tenere conto degli elementi portati alla cognizione del Tribunale dalle parti, nel contraddittorio pieno, ancorché anticipato;
una valutazione completa che deve confrontarsi con quella difforme del G.i.p, con gli argomenti da questi valorizzati e che si intendono "superare" al fine di giungere ad una corretta formulazione del giudizio di gravità indiziaria. Il cattivo esercizio del potere cautelare, il mancato esame delle ragioni del primo giudice, l'esame parziale delle ragioni delle parti possono inficiare il ragionamento probatorio e produrre un vizio della motivazione, ma ciò non muta i limiti del sindacato di legittimità in tema di ordinanze cautelari.
1.4. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella 15 prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).
1.5. Un potere cognitivo ampio da parte del Tribunale dell'appello, una valutazione nuova sui presupposti costitutivi di una misura cautelare, una motivazione, in caso di riforma in senso sfavorevole all'indagato, collegata, che si confronta con quella del primo giudice e con le allegazioni delle parti, completa, ma autonoma in cui il giudice spiega le ragioni per le quali si è determinato ad adottare il titolo cautelare;
non un onere di motivazione rafforzata nel senso richiesto dalla giurisprudenza in tema di accertamento della colpevolezza nel giudizio di merito Rispetto a tale dato di presupposizione, il sindacato da parte della Corte di cassazione è conforme ai principi elaborati in materia. Ne discende l'infondatezza dei motivi di ricorso e degli assunti difensivi secondo cui l'ordinanza sarebbe di per viziata per non aver adottato una "motivazione rafforzata".
2. Sulla motivazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.
2.1. Sulla base dei principi indicati, è utile innanzitutto fare allora riferimento alla ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la domanda cautelare avanzata dal Pubblico Ministero. Il presupposto costitutivo del ragionamento del G.i.p. è che nelle vicende per le quali era stata chiesta l'emissione del titolo cautelare per il reato di corruzione in atti giudiziari fossero mancanti i gravi indizi di colpevolezza del "rapporto di causalità" fra le utilità corrisposte a CA e l'esercizio da parte di questi della funzione pubblica, nel senso che difetterebbe la prova che la dazione indebita del privato fosse finalizzata ad un comportamento contrario ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale. Un quadro indiziario fortemente carente, secondo il G.i.p., anche in ragione del carattere discrezionale del potere di nomina da parte del giudice della scelta dei professionisti cui affidare incarichi professionali di indubbia delicatezza. Secondo il G.i.p., nella complessa vicenda oggetto del procedimento, sarebbero stati dimostrati i rapporti di amicizia, di frequentazione, di contiguità di interessi anche extraprofessionali tra giudice CA ed alcuni degli altri odierni indagati;
sarebbero stati altresì provati i fatti nella loro struttura naturalistica, comprese le ipotizzate utilità conseguite da CA, ma non anche l'esistenza di un accordo corruttivo. Sulla base di tale dato di presupposizione, molto valorizzato dai ricorrenti, si può dunque procedere all'esame dei ricSI facendo riferimento, sul piano del metodo, alle singole imputazioni provvisorie contestate ai ricorrenti, nell'ordine esaminato dal Tribunale dell'appello. 16 %.
3. Il reato di corruzione contestato al capo G): ricorrenti CA, D'OR e AC ES.
3.1. Con l'imputazione provvisoria in questione al dott. CA è contestato di avere: a) nominato la HO coopers spa in persona di AC ES- ' curatore nell'ambito della procedura fallimentare della WO AN rispetto alla quale CA era giudice delegato); b) nominato, a seguito di proposta da lui suggerita al commissario AZ FR, AC consulente dei commissari giudiziali nella procedura di concordato preventivo della società Ce.Di.SA; si tratta della procedura n. 6/2016 seguita ad una precedente procedura in cui la istanza di concordato non era stata accolta;
c) indicato, su richiesta sempre di AC, De EL IO e RA AN consulenti della curatela nell'ambito della procedura fallimentare della società De SA s.r.l. (G.D. CA, curatori, tali LU CO e ZI D'LO). In cambio di tali nomine, CA, come già detto, avrebbe ricevuto per la propria compagna, l'avv.IE D'OR, da parte di AC, LE FA e SC AU, dipendenti di HO e collaboratori di AC, alcuni incarichi professionali, tutti indicati nella imputazione provvisoria.
3.2. In relazione al capo in esame, il Tribunale ha spiegato: a) che il nominativo di AC sarebbe emerso sul piano investigativo per la prima volta il 14 febbraio 2017 nell'ambito di una intercettazione in cui CA indica il nome del professionista ad una donna e che il 5 aprile successivo lo stesso AC avrebbe contattato D'OR per comunicarle il conferimento di un importante incarico;
b) il senso della valenza del rendiconto che D'OR fece immediatamente a CA di un incontro avuto con LE, soggetto che lavorava nel gruppo di lavoro dello stesso;
c) che la D'OR informò CA che avrebbe dovuto lavorare "sotto copertura" e che il "dominus" era tale avv. Bernardi;
d) la successione temporale degli accadimenti evidenziando come il 14 aprile 2017, uno dei commissari nominati per il concordato preventivo relativo alla Ce.Di SA Centro sud, FR AZ, contattò AC per parlare della nomina di questi quale consulente all'interno della procedura, aggiungendo che il compenso sarebbe stato liquidato dal Giudice;
e) il 5/05/2017 ed il 17/5/2017 furono preannunciati alla D'OR il conferimento di due altri incarichi;
f) il 18/05/2017 CA propose a tale MA CO il nome di AC curatore insieme allo stesso MA della procedura concorsuale WO AN - per un altro incarico professionale;
g) nell'ambito della stessa procedura, su indicazione di AC, fu nominata l'avv. Campagna Giovanna, moglie di un consigliere della Corte di cassazione, per 17 assegnarle un mandato esplorativo (conferito il 18/07/2017) in ordine alla verifica della sussistenza delle condizioni per proporre azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci ed amministratori della società in questione;
detta operazione fu interpretata dalla HO come una "operazione commerciale", cioè non legata a specifiche valutazioni o esigenze tecnico-giuridiche, ma utile perché avrebbe accreditato AC sia nei riguardi di CA sia nei confronti del marito dell'avv. Campagna: sin dall'inizio furono manifestati forti dubbi sulle reali qualità tecniche dell'avv. Campagna, in seguito considerata autrice di un parere del tutto inadeguato;
h) il successivo coinvolgimento nel luglio 2017 di AC- da parte di CA- in una "procedura grossa" - quella relativa al fallimento della società De SA srl (G.D. CA, curatori tali CO LU e ZI D'LO)- e per la nomina di alcuni professionisti esterni alla HO, come il prof. RA, poi puntualmente comunicata, a seguito di una cena fra gli stessi CA e AC;
i) la correlazione tra la vicenda appena descritta e gli ulteriori conferimenti di nomine dell'avv. D'OR da parte di AC e della HO "dodici procedimenti" (12 luglio) al fine "essere legittimato" nei confronti di CA;
I) il senso della richiesta della D'OR a AC di aumentare il proprio compenso ( da cinque a dieci mila euro da fatturare a nome di altro professionista) per l'incarico conferito in precedenza ed in cui la prima aveva come riferimento formale, come detto, l'avv. Bernardi;
m) la incondizionata disponibilità della HO nei confronti di quella donna "è ovvio che tutto quello che arriva di nuovo te lo do io a te" (così SC alla D'OR); n) perchè la D'OR fosse consapevole che gli incarichi che le stava conferendo la HO trovassero la loro giustificazione attributiva nella gestione del proprio potere da parte di CA. Il Tribunale ha ulteriormente specificato come: a) in prossimità di future nomine di professionisti da parte di CA, che avrebbero potuto essere "direzionate" da AC e dalla HO, AC disse a SE di contattare la D'OR per comunicarle di essere stata appena nominata in un importante incarico (1 agosto 2017; "è tutto un po' concatenato" così AC a SE) e come quello stesso giorno D'OR informò CA della nuova nomina ricevuta;
b) la D'SI rinunciò in seguito ai dodici incarichi, dopo esserle stata notificata la richiesta di proroga delle indagini preliminari;
c) la D'OR per l'attività professionale prestata abbia ricevuto compensi per oltre sessanta mila euro. Sulla base di tale articolata ricostruzione fattuale, il Tribunale, posti in correlazione i singoli fatti, evidenziata la successione temporale degli accadimenti, chiarita la connessione fra il consolidamento del rapporto tra AC e CA e la contestuale ascesa professionale della D'OR con la HO, ha rivisitato criticamente le 18 considerazioni esposte dal G.i.p. secondo cui, invece: a) esisteva un interesse da parte della HO a "compiacere" i magistrati che "potevano garantire occasioni di guadagno" e che proprio detto interesse costituiva il movente posto a fondamento degli incarichi conferiti all'avv. D'OR "a fronte della non unanime stima manifestata nei riguardi delle capacità professionali della stessa"; b) detto interesse sarebbe rimasto nel "foro interno di quei professionisti" e non vi sarebbe "il benchè minimo indizio che abbiano sostanziato un rapporto di scambio, espresso o tacito, tra i responsabili del network ed i giudici CA e AB, attese le specifiche competenze della D'OR; c) nessuna valenza indiziante avrebbe dovuto essere attribuita alle modalità di fatturazione dei compensi da parte di D'OR; d) nessuna valenza avrebbe avuto la contestualità temporale fra incarichi conferiti alla D'OR e quelli dati da CA alla HO. Quella del Tribunale è una motivazione che, a differenza degli assunti dei ricorrenti, si è confrontata con quella del primo giudice, che non aveva affatto chiarito: a) perché gli incarichi e la considerazione della HO nei riguardi della D'SI, cioè di una professionista che aveva avuto un rapporto accessorio, minimale, quasi insignificante con un grosso network come la HO, improvvisamente fu esponenzialmente maggiore;
b) perché, in particolare, la considerazione della HO nei riguardi della D'SI assunse ben altra valenza di ossequioso rispetto, proprio quando il giudice CA decise di valorizzare, incrementare, fidelizzare, il proprio rapporto professionale con quel network;
c) perché sarebbe neutra o non rilevante, sul piano indiziario, la contestualità temporale fra gli incarichi affidati alla D'SI delle cui elevate qualità professionali ci - si accorse solo dopo che il di lei compagno aveva iniziato a valorizzare la HO - e gli incarichi in questione gestiti da AC e dai suoi collaboratori;
d) per quale ragione AC ed i suoi collaboratori affermarono che "tutto" era collegato;
e) per quali motivi si sentì il bisogno di fatturare i compensi della D'OR in quel modo e per quali ragioni CA, che sapeva degli incarichi alla compagna, continuò ad avvalersi ed ad intensificare quel rapporto con la HO;
f) perché CA, a cui erano ben noti gli incarichi conferiti improvvisamente alla propria compagna, non avrebbe compreso il senso di quelle nomine, la loro connessione temporale con gli incarichi che egli stava compiendo, direttamente o indirettamente, in favore proprio di quei soggetti che stavano nominando la compagna;
19 g) perché D'OR non avrebbe compreso quale fosse il nesso fra quegli incarichi e l'attività del compagno, nonostante avesse detto in una conversazione telefonica di lavorare con i "rapporti che mi sta creando"; h) quale fosse il senso dell'incarico all'avv. Campagna, ritenuta da tutti professionalmente inadeguata e meritevole di considerazione per la sua rendita di posizione derivante dall'essere moglie di un consigliere della Corte di cassazione;
i) il senso del termine "compiacimento" per giustificare gli incarichi alla D'OR. La motivazione adottata dal Tribunale della libertà è tutt'altro che viziata, avendo posto in evidenza l'anemia motivazionale dell'ordinanza del G.i.p. e la frattura valutativa profonda del ragionamento di quel giudice rispetto alle risultanze investigative. Il Tribunale, in maniera affatto illogica, ha ricostruito i fatti puntigliosamente, evidenziando, sulla base dell'esame delle circostanze concrete, come la causa giustificativa degli incarichi conferiti alla D'OR fosse da rinvenire in quelli che CA aveva conferito direttamente o indirettamente alla HO e, viceversa, come gli incarichi di CA, consapevole di quelli conferiti alla compagna - improvvisamente divenuta un ambito e corteggiato professionista da parte di un notissimo e prestigioso Network come la HO avessero la propria causa giustificativa nelle - numerose nomine in favore della propria compagna.
3.3. A fronte di tale complesso quadro di riferimento, i motivi di impugnazione rivelano una genericità estrinseca ed un difetto di autosufficienza. Si sostiene che: a) a fronte della motivazione dell'ordinanza del G.i.p-ampiamente richiamata che aveva evidenziato come gli elementi di indagine non consentissero di ritenere sussistente un accordo corruttivo e che CA avesse sempre perseguito profili di efficienza e buon andamento delle procedure concorsuali, il Tribunale sarebbe arrivato a diverse conclusioni sovrapponendo- erroneamente- profili giuridici distinti quale quello della prova dell'accordo corruttivo rispetto a quello della reciprocità dei favori;
b) l'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto che lo scambio di favori fosse oggetto di un preventivo accordo corruttivo, cioè che l'esercizio non imparziale del potere di nomina fosse la causa della utilità conseguite dal pubblico ufficiale;
c) vi sarebbero molte captazioni che rivelerebbero le reali ragioni per cui CA decise di affidare incarichi alla HO, cioè ad un network che per fatturato, per numero di associati, sarebbe il primo in Europa ed il terzo al mondo, ed in tal senso si richiamano le conversazioni, anche successive al coinvolgimento dell'Avv. D'OR da parte della HO, da cui emergerebbe la volontà di CA di rivolgersi ad un così qualificato interlocutore per ragioni legate alla esigenza di assicurare una maggiore efficienza dell'ufficio; d) nella vicenda dell'incarico assegnato all'avv. Campana nel fallimento West AN, quel parere sarebbe stato necessario 2 020 ↓ e l'indicazione del professionista cui affidare l'incarico sarebbe stata frutto di un fisiologico suggerimento del curatore fallimentare al giudice delegato;
le valutazioni relative alla inadeguatezza dell'avv. Campagna compiute sarebbero state solo successive alla redazione del parere e dunque non potrebbero essere utilizzate per giustificare la irragionevolezza causa dell'incarico; e) non sarebbero state adeguatamente considerate le argomentazioni difensive e vi sarebbero prove travisate: l'incarico al prof. RA non sarebbe mai stato formalizzato;
la conoscenza personale tra CA e AC sarebbe successiva ad alcune nomine, vengono richiamate una serie di conversazioni volte a dimostrare, diversamente dagli assunti accusatori, numerosi "elementi antagonisti" (così il ricorso che richiama il contenuto di una memoria difensiva prodotta in sede di appello) comprovanti le reali ragioni- non considerate- per cui CA si sarebbe affidato a tecnici e professionisti segnalati dalla HO e l'atteggiamento critico dello stesso CA rispetto alla HO ed ad alcuni "lavori" compiuti in alcune occasioni da professionisti segnalati dalla stessa HO e rivelatisi inadeguati, alla circostanza che in alcuni casi il nome segnalato poi non sia stato nominato. Sotto altro profilo, il difensore di D'OR IE deduce che l'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto configurabile una responsabilità concorsuale della ricorrente per il reato di corruzione;
il giudizio di gravità indiziaria sarebbe viziato nella parte relativa alla consapevolezza da parte dell'indagata che gli incarichi a lei conferiti fossero lo strumento per comprare la funzione del compagno CA;
non vi sarebbe nessun elemento indiziario della conoscenza da parte di D'OR dei due incarichi conferiti da CA a AC. In realtà, alla luce delle complessive considerazioni svolte, i motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso ai ricSI, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della ordinanza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Le censure difensive tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione del singolo significato probatorio del singolo elemento di prova. 21 % I giudici del Tribunale hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
3.4. Nè sussiste la ipotizzata violazione di legge. Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, fondato sul "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto. Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente e la perfezione dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità (cfr., Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora). Ciò che deve essere processualmente accertato, anche in sede cautelare, è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilità sia collegata, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio. In particolare, deve essere accertato il nesso tra l'utilità e l'atto da compiere o compiuto da parte del pubblico ufficiale, e se il compimento dell'atto sia stato la causa della prestazione e dell'accettazione da parte del pubblico ufficiale della utilità. Costituisce infatti principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, e che il Collegio condivide, quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (cfr., in particolare, per citare le più recenti massimate, Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382). In linea con il dettato dell'art. 319 cod. pen., è infatti necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), bensì anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica. 22 La prova della dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale, quindi, ben può costituire un indizio, sul piano logico, ma non anche, da solo, la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale: è pertanto necessario valutare tale elemento unitamente alle altre circostanze di fatto acquisite al processo, in applicazione della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti». Queste conclusioni sono tanto più evidenti quando la dazione dell'utilità sia asseritamente corrisposta ad un terzo. Nel caso di specie, non sono in discussione le utilità conseguite dalla D'OR; non è in discussione il conferimento da parte di CA di importanti incarichi direttamente o indirettamente alla HO ed a AC. Non pare viziato il ragionamento giuridico del Tribunale quanto al nesso funzionale tra le due prestazioni, essendosi evidenziate;
a) la contestualità temporale evidente tra incarichi e utilità; b) la piena consapevolezza da parte di CA degli incarichi conferiti alla di lui compagna da professionisti da lui stesso nominati e la sua perdurante inerzia;
c) la consapevolezza da parte di AC che D'OR fosse la "bocca" di CA;
d) la consapevolezza di D'OR di lavorare in ragione della funzione e della professione del compagno e del rischio che quel potente compagno potesse intervenire per interrompere quel prezioso e lucroso rapporto con la HO;
e) la consapevolezza di CA di far "lavorare” la compagna (pag. 42 della ordinanza conv. N. 92437 del 16/10/2017 tra la D'OR ed un'amica). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 6677 del 03/02/2016, Maggiore, Rv. 267187; v. inoltre, in motivazione, Sez. 6, n. 23354 del 04/02/2014, Conte, Rv. 260533; Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci;
Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, Giangreco) secondo cui, in casi come quello in esame, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 319 cod. pen. l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge, poiché la fattispecie incriminatrice de qua è chiamata a sanzionare anche l'uso distorto della discrezionalità amministrativa, cioè il procedimento condizionato non già da un percorso di attenta ed imparziale comparazione tra gli interessi in giuoco, ma dalla percezione di un indebito compenso affinché venga raggiunto un esito determinato (esito che può anche essere compatibile con il sistema delle norme regolatrici, e può finanche coincidere, ex post, con quello che sarebbe stato raggiunto in assenza del pagamento corruttivo). Proprio il versamento di somme di denaro costituisce infatti, si sostiene, un elemento indicativo della necessità per il privato di incidere sulla formazione del provvedimento finale orientandone l'esito: ciò che si richiedeva all'imputato nell'esercizio delle sue funzioni era l'espressione di una valutazione autonoma ed 23 imparziale, laddove il percepimento di una utilità indebita incide in radice la possibilità di un corretto esercizio dei poteri che ne regolano l'attività, impedendo, come puntualmente evidenziato dal Tribunale, qualsiasi apprezzamento rispondente a criteri di correttezza e di discrezionalità amministrativa o tecnica. In tale quadro di riferimento, si afferma che, in tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità (Sez. 6, n. 30762 del 14/05/2009, Ottochian e altri, Rv. 244530). D'altra parte, è pacifico che il reato in oggetto possa essere integrato anche mediante atti di natura discrezionale о meramente consultiva, quando essi costituiscano concreto esercizio dei poteri inerenti l'ufficio e l'agente sia il soggetto deputato ad emetterli o abbia un'effettiva possibilità di incidere sul relativo contenuto o sulla loro emanazione. L'atto di natura discrezionale o consultiva non ha mai un contenuto pienamente "libero", essendo soggetto, per un verso, al rispetto delle procedure e dei requisiti di legge, per altro verso, alla necessità di assegnare comunque prevalenza all'apprezzamento dell'interesse pubblico (Sez. 6, n. 8935 del 13/01/2015, Giusti, Rv. 262497; Sez. 6, n. 36212 del 27/06/2013, De Cecco, Rv. 256095), senza deviarne o stravolgerne il contenuto per tutelare interessi di ordine privatistico dietro la corresponsione di somme di denaro. La giurisprudenza della Corte, come detto, è consolidata nel ritenere che configura il delitto di corruzione impropria e non quello di corruzione propria in relazione ad un atto adottato dal pubblico ufficiale nell'ambito di attività amministrativa discrezionale, soltanto qualora sia dimostrato che lo stesso atto sia stato determinato dall'esclusivo interesse della P.A. e che pertanto sarebbe stato comunque adottato con il medesimo contenuto e le stesse modalità anche indipendentemente dalla indebita retribuzione (Sez. 6, n. 36083 del 09/07/2009, Mussoni, Rv. 244258). Né assume rilievo l'argomento, utilizzato da più ricorrenti secondo cui il reato non sussisterebbe in ragione della natura collegiale della decisione di conferire i singoli incarichi La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito come in tema di corruzione per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio deve aversi riguardo non al suo contenuto ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso che il giudice, che riceve da una parte in causa denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti 24 valutativi, e la soluzione del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell'inquinamento metodologico a monte (Sez. 6, n. 17987 del 24/01/2018, Ungaro, Rv. 272916; Sez. 6, n. 33453 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234362). Ne discende l'infondatezza, ai limiti della inammissibilità, dei motivi di ricorso.
4. Sul reato di corruzione contestato ai capi I-L) 4.1. Non diversamente, i ricSI presentati nell'interesse di CA, D'OR e AZ in relazione alle imputazioni provvisorie di cui ai capi I)- L) sono infondati. Anche in questo caso lo schema accusatorio è sovrapponibile a quello già esaminato per il capo G); CA avrebbe nominato, nell'ambito di importanti procedure alcuni professionisti tra cui il AZ FR (commissario giudiziale concordato CEDI - vicenda HO-; commissario giudiziale procedura Co.Ge Di.) ricevendo in cambio utilità consistite nel conferimento di incarichi professionali in favore della compagna, avv. D'OR IE: in particolare: a) un incarico, conferito nel settembre del 2017, relativo ad una consulenza in una procedura di concordato nel procedimento "ER"; b) un incarico nel gennaio del 2017 conferito dalla società San Severino IA s.r.l., di cui AZ avrebbe ricoperto dal 13/01/2016 la carica di amministratore delegato e consigliere;
per tale vicenda l'avv. D'OR avrebbe fatturato il compenso - pari ad euro 2.458,24- ad una società diversa, la ED. In tale contesto assumerebbe rilievo la figura del dott. Di Micco Adriano, stretto collaboratore di AZ, a sua volta, si assume, nominato liquidatore nella procedura Viscardo Motors srl, ove commissario giudiziale era tale CC DO. Di Micco avrebbe svolto anche un ruolo di supervisore per le attività commissionate alla D'OR e svolte da questa insieme al coindagato UA SArio, fratello del magistrato UA Arminio Salvatore, giudice delegato ai fallimenti presso la terza sezione civile del Tribunale di OL Nord. Il 15-16 luglio 2017 CA e AZ, con le rispettive compagne, avrebbero inoltre trascorso un breve periodo di vacanza a Capri a spese di AZ.
4.2. In via preliminare, è necessario esaminare l'assunto difensivo, comune anche ad altri ricorrenti (IL), secondo cui il Tribunale avrebbe fatto conseguire "per derivazione" dalle risultanze investigative relative al capo g) (vicenda HO, di cui si è appena detto) il giudizio di gravità indiziaria anche per le altre ipotesi di corruzione contestate, per le quali, tuttavia, la piattaforma accusatoria sarebbe meno significativa. Secondo alcuni ricorrenti, il Tribunale avrebbe costruito una responsabilità di "sistema" nei riguardi di CA e di alcuni degli altri coindagati, senza tuttavia valutare "solo" le risultanze investigative relative ai singoli episodi contestati. 25 し % In particolare, quanto a AZ FR, il Tribunale, violando l'obbligo di motivazione rafforzata, di cui si è già detto, si sarebbe riportato alla richiesta cautelare senza considerare i punti oggetto di critica difensiva, soprattutto relativi alla impossibilità di equiparare i fatti attribuiti al ricorrente rispetto a quelli oggetto del capo G). Si fa specifico riferimento: a) alla circostanza che D'OR, diversamente da quanto emerso nel capo G), non avrebbe mai ricevuto formalmente un incarico fuori zona da AZ, essendosi tenuta solo una riunione prodromica, da cui sarebbe scaturita una "bozza di relazione" cui non sarebbe seguito alcunchè; b) al fatto che, diversamente da quanto emerso per il capo G), e non vi sarebbe una sola conversazione in cui AZ abbia avanzato dubbi sulle qualità professionali della D'OR; c) alla circostanza che, diversamente da quanto verificatosi per il capo G), nella specie non vi sarebbero elementi per potere ritenere che D'OR informò il compagno dell'incarico ricevuto da AZ;
d) al ruolo che, secondo il Tribunale, avrebbe ricoperto Di Micco nella procedura "Viscardo Motors", senza tenere conto dei rilievi difensivi volti a dimostrare che Di Micco non avrebbe mai in concreto assunto nessun ruolo in quella procedura;
e) alla mancanza di motivazione in ordine ai rilievi difensivi relativi alla fatturazione del compenso derivante dall'incarico ricevuto dalla D'OR ad un soggetto diverso da quello conferente, che, si assume, diversamente da quanto affermato per il capo G), non sarebbe stata affatto strumentale a dissimulare l'incarico in favore della stessa D'OR; f) al richiamo assertivo compiuto dal Tribunale ad una intercettazione (la n. 2478 del 12/07/2017) intercorsa tra i coindagati AC e SC i quali farebbero riferimento a tale FR, identificato assertivamente dal Tribunale in AZ. In generale, si tratta di un argomento, in astratto potenzialmente rilevante, ma al quale è stata attribuita una portata più ampia di quanto in effetti esso abbia. Il Tribunale, diversamente dagli assunti difensivi, non ha formulato il giudizio di gravità indiziaria "per traslazione", non ha riempito una situazione di anemia "probatoria" facendo riferimento alle risultanze investigative riguardanti fatti diversi, nè ha ragionato per assimilazione;
il Tribunale, ricostruiti gli accadimenti e valutati gli indizi in relazione ai singoli capi di imputazione provvisoria, ha evidenziato come i singoli fatti presentino tra loro una parte comune, una componente comportamentale reiterata da parte di CA, un modo di gestire le relazioni intersoggettive ed i rapporti personali che si è rivelato in più occasioni essere sostanzialmente lo stesso;
si è trattato di un modello di comportamento non limitato ad un occasionale e determinato 26 fatto, ma che ha investito un contesto più ampio, nell'ambito del quale si sono riversati fattori inquinanti sull'esercizio del potere di nomina. Si tratta di un argomento non illogico ove si consideri che nell'odierno procedimento assumono rilievo una pluralità di fatti commessi dallo stesso soggetto, aventi identica natura, ripetuti nel tempo con modalità simili, con una identità, almeno parziale, di soggetti protagonisti e che si inseriscono in un contesto intersoggettivo continuativo e sostanzialmente unitario. Il Tribunale non ha formulato un giudizio sulla gravità indiziaria per "vasi comunicanti" ed il ragionamento non è viziato, nella parte in cui si è tenuto conto in sede cautelare anche di quanto appena evidenziato, in una visione complessiva e globale dei fatti oggetto del procedimento.
4.3. Non diversamente, è infondato il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AZ FR, relativo alla inammissibilità dell'appello del pubblico Ministero per violazione del principio devolutivo, quanto al punto riguardante le esigenze cautelari. Il G.i.p., si afferma, aveva censurato il Pubblico ministero nella parte relativa alla indicazione alle ragioni poste a sostegno delle esigenze cautelari e, in ossequio al principio devolutivo, il P.M. sul, punto avrebbe dovuto confrontarsi con le argomentazioni del Giudice e non lo avrebbe fatto. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, a fronte di una motivazione, quella del G.i.p., stringata, il motivo di impugnazione potesse esserlo altrettanto: secondo il ricorrente, invece, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere il punto della decisione del G.i.p. non impugnato. In realtà il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver dedicato trentanove delle quaranta pagine al tema della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai singoli episodi corruttivi contestati, ha affermato che "l'assenza del presupposto essenziale" (quello sui gravi indizi) sollevasse "lo scrivente da inutili oneri motivazionali riguardanti l'aspetto emergenziale delle esigenze cautelari (Così testualmente l'ordinanza). In tale contesto il G.i.p. ha aggiunto che la richiesta del Pubblico Ministero conteneva "locuzioni di stile puramente ripetitive della formula legislativa", tenuto conto del trasferimento di CA ad altra sede giudiziaria. Dunque, questa si, una motivazione onnicomprensiva, non specifica, valida per tutto e per tutti gli indagati. Rispetto a tale trama argomentativa, il Tribunale ha correttamente rilevato come, proprio in ragione della anemia argomentativa dell'ordinanza del G.i.p. sul punto, l'onere di specificità del motivo di appello dovesse essere proporzionato al livello di specificità della decisione impugnata;
il Tribunale ha evidenziato, da una parte, come fosse sufficiente il richiamo del P.M. alle ragioni indicate nella originaria domanda 27 cautelare (pag. 340), e, dall'altra, come il P.M. avesse in realtà censurato l'unica vera argomentazione utilizzata dal G.I.p. relativa al trasferimento di CA in altra sede giudiziaria- evidenziandone il carattere temporaneo e il dato obiettivo che CA fosse ancora in servizio. Si è fatta dunque corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui il collegamento sistematico fra l'art. 581 e l'art. 546 cod. proc. pen., attuato dalla legge n. 103 del 2017, conferma la conclusione secondo cui l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
4.4.Quanto al giudizio di gravità indiziaria, assumono i ricorrenti che il provvedimento impugnato sarebbe viziato per non avere considerato quanto già il Giudice per le indagini preliminari aveva affermato e la stessa difesa riproposto;
quanto alla nomina di AZ nel concordato Ce.Di.SA, detta nomina sarebbe stata il frutto di una decisione meditata e collegiale, di cui il Tribunale avrebbe dato spiegazione nel decreto di apertura del concordato, in cui fu chiarito che AZ era stato già pre-commissario nella fase del preconcordato e, quindi, conosceva "il mondo delle consortili e delle cooperative" ed aveva inoltre la possibilità "di avere una interlocuzione con la Procura" (così il decreto). Si aggiunge che la procedura fu gestita perfettamente in funzione della tutela degli interessi dei creditori e che nessun compenso fu liquidato ai commissari fino al 18/06/2018, data a decorrere dalla quale CA fu applicato al Tribunale di Bologna;
il Tribunale avrebbe omesso di confutare le argomentazioni a discarico dei difensori che avevano a lungo argomentato sulla legittimità degli atti di nomina di AZ e sulla unilateralità dell'iniziativa di AZ di conferire l'incarico alla D'OR. Quanto alle utilità, si evidenzia che: a) per l'incarico ER, nessun mandato fu mai rilasciato alla D'OR; b) quanto all'incarico ER, esso avrebbe trovato giustificazione nella elevata professionalità della stessa D'OR, avvocato esperto in materia societaria e fallimentare, in possesso di un ottimo inglese giuridico (così il ricorso); c) quanto al soggiorno a Capri l'importo speso sarebbe stato di 175 euro a persona. Sotto altro profilo si evidenzia che Di Micco, diversamente da quanto indicato nella imputazione provvisoria, non sarebbe mai stato nominato commissario nel concordato Viscardo Motor. Il Tribunale avrebbe, da una parte, acriticamente recepito la richiesta cautelare e poi, come detto, fatto riferimento in sede valutativa alla struttura del diverso fatto di 28 cui al capo G), non sovrapponibile, per tutte le ragioni già esposte, a quella di cui ai capi in esame. Né, si aggiunge, sarebbe stato indicato l'atto d'ufficio o l'attività in funzione dei quali AZ avrebbe corrisposto utilità, tenuto conto dei rapporti di amicizia e frequentazione familiare fra CA e AZ;
in favore della D'OR vi sarebbe stato il conferimento di un solo incarico e non sarebbe intervenuto in "prossimità di attività processuale significativa da parte di CA nei confronti di AZ" (così il ricorso). AZ sarebbe stato già commissario giudiziale nella procedura Ce.Di. SA in una prima fase, dal 24/06/2016, e, quindi, non sarebbe indiziario che il Tribunale, in diversa composizione collegiale, confermò la nomina dell'indagato in data 31/03/2017; non sarebbe esatta l'affermazione secondo cui la nomina sarebbe proveniente da CA, tenuto conto che il mandato difensivo in favore di D'OR sarebbe antecedente a gennaio 2017. 4.5. In realtà, il Tribunale dell'appello, nell'ambito di un'articolata motivazione, ha indicato gli incarichi conferiti dal Tribunale presieduto da CA il quale, in relazione - alle procedure n. 5/2017 Ce. Di.SA Centro Sud s.p.a. e n. 11/2014 CO.GE.Di, s.r.l. aveva assunto anche la veste di giudice relatore- a AZ rispettivamente il 24 giugno 2016 ed il 31 marzo 2017 - nell'ambito della complessa procedura Ce.Di.SA- ed il 15 dicembre 2014 nell'ambito della procedura CO.GE.DI, s.r.l.- Sono stati spiegati: -quanto alla attività della società ER a) il tipo di rapporti che intercorsero strettissimo collaboratore di AZ lo stesso FR s.r.l. tra D'OR, Di IC AZ e AN SArio, fratello del giudice AN Arminio Salvatore, quest'ultimo delegato ai fallimenti presso la Terza Sezione civile del Tribunale di OL;
b) come, al di là del contenuto di un dialogo intercettato molto valorizzato in chiave difensiva da cui emerge che, al momento in cui la conversazione intervenne non vi fosse stato ancora un formale conferimento di incarico da parte della società indicata alla D'OR, per l'incarico in questione vi fu tuttavia un incontro preparatorio il 25 settembre 2017 a OL a cui presero parte gli stessi Di Micco, D'OR e AN - prima di un incontro ulteriore che avrebbe dovuto esservi con il "cliente" -e come l'attività professionale fu in concreto in seguito eseguita dalla D'OR, essendosi concretata quanto meno in una relazione;
c) che dell'attività in questione la D'OR informò CA (conversazione n. 88702 del 25/09/2017) e come tutto avvenne in concerto con AZ FR (pag. 57 ordinanza impugnata); d) che nel gennaio del 2017 D'OR aveva ricevuto un ulteriore incarico dalla società ER IA s.r.l., di cui AZ era amministratore delegato, e come per 29 l'attività in questione D'OR abbia ricevuto il 18/04/2017 un compenso fatturato ad altra società, la ED s.p.a.; e) che AZ abbia, tramite Di Micco, pagato a CA un week end a Capri il 16 luglio 2017. Il Tribunale, dopo aver esaminato la motivazione, obiettivamente sbrigativa, dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, ha: 1) ricostruito i rapporti tra CA, AZ e D'OR; 2) evidenziato le ragioni per cui quelle nomine di AZ avevano un collegamento, una connessione temporale con il conferimento degli incarichi alla D'OR da parte di AZ (gennaio-settembre 2017- week end a Capri nel luglio di quell'anno) con le nomine conferita da parte di CA a AZ con particolare riguardo alla procedura concorsuale Ce.Di. SA Centro Sud, cioè con la stessa procedura alla quale era stato pure coinvolto AC ES ed ha ricostruito anche il peculiare sviluppo di quella procedura;
c) ha segnalato la sovrapposizione dei comportamenti tenuti da CA in occasione dei fatti di cui ai capi I-L rispetto a quelli di cui al capo G). Quella relativa alla Ce.Di. SA era una procedura per la quale era stata avanzata una prima istanza di ammissione al concordato e si trattava di verificare l'ammissibilità di una seconda istanza, presentata nel marzo del 2017, sulla quale erano stati avanzati dubbi da parte della Procura della Repubblica, che aveva paventato la esistenza di atti in frode, e nell'ambito della quale la nomina di AZ fu fortemente voluta da CA, nonostante alcune perplessità di altri magistrati del Collegio.
4.7. Rispetto a tale articolato quadro di riferimento, le argomentazioni difensive poste a fondamento del ricorso perdono di valenza. Si è già detto della limitata capacità persuasiva dell'assunto difensivo secondo cui l'incarico ricevuto dalla D'OR da parte di ER non sarebbe stato mai formalizzato;
si è già detto di come, quanto meno per l'incarico ER, CA era stato informato e, obiettivamente, è inverosimile ritenere, in ragione dei rapporti personali, che non fosse stato informato anche dell'altro incarico. Si è già detto di come, non diversamente, da quanto era accaduto con la Price Waterhouse per il capo G), la fatturazione del compenso della D'OR fu emessa da una società (ED) diversa rispetto a quella che aveva conferito l'incarico (ER IA); sul punto il motivo di ricorso presentato nell'interesse di AZ è generico, essendosi limitato il ricorrente ad affermare che la ED controllava la ER e che dunque la prima poteva accollarsi le spese della controllata "in ragione di autonomi e non contestati rapporti compensativi infragruppo" (così il ricorso a pag. 7). 30 Si tratta di un assunto che non chiarisce le ragioni per cui un modesto debito di una società controllata fu nella specie adempiuto dalla controllante, quali sarebbero stati gli effetti compensativi, come sarebbe stato riequlibrato l'intervento della controllante, quali furono i vantaggi per la società debitrice. Al di là degli assunti difensivi e della considerazioni sulla qualità professionali della D'OR o sul livello di riflessione del Collegio al momento del conferimento dell'incarico a AZ, il dato oggettivo, correttamente evidenziato dal Tribunale, è che, nell'ambito di un opaco grumo di potere e di gestione della funzione - in cui i rapporti personali venivano ad essere indebitamente "mischiati" e sovrapposti con quelli professionali alla D'SI, la compagna di CA, furono conferiti incarichi - professionali da parte di soggetti "beneficiati" da CA attraverso nomine per lucrosi incarichi. Gli incarichi alla D'SI, dei quali CA era a conoscenza, furono conferiti da soggetti che, in ragionevole connessione temporale, erano a loro volta beneficiati da CA;
per almeno uno di detti incarichi la fatturazione del compenso alla D'OR fu schermato attraverso altri soggetti. In tale contesto il Tribunale ha correttamente argomentato sull'assunto difensivo relativo ai rapporti personali tra le famiglie di CA e AZ, che non è ben chiaro cosa dovrebbe giustificare rispetto ai fatti, così come ricostruiti. ilRispetto a tale quadro di riferimento, non assume decisivo rilievo nemmeno riferimento, fortemente stigmatizzato dal difensore, contenuto nella ordinanza impugnata alla conversazione n. 2478 del 12/07/2017 intercorsa tra AC e SC, in cui, parlando degli incarichi assegnati dalla HO alla D'OR, AC, che aveva lo scopo di accreditarsi nei riguardi di CA, fece riferimento al ruolo di tale "FR", ritenuto "verosimilmente" dal Tribunale l'odierno ricorrente. Si tratta di una deduzione che, al di là della sua fondatezza, obiettivamente non assume decisivo rilievo, rispetto al quadro gravemente indiziario descritto. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito come sia irrilevante la circostanza che di un elemento difensivo non si sia dato specificamente conto, quando quell'elemento non risulta potenzialmente incidente sul ragionamento compiuto dal Giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando può dirsi che lo stesso è stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e logicamente ricostruiti (Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679; Sez. 5, n. 2459 del 17/4/2000, Garasto, Rv. 216367); è irrilevante un vizio che non si annidi nel cuore del ragionamento, ma in passaggi non determinanti, di modo che la motivazione non ne risulti disarticolata in rapporto alle conclusioni («quando la motivazione si fonda su più ragioni distinte una delle quali sia sufficiente a giustificare la decisione, le eventuali carenze logiche o giuridiche relative ad un'altra ragione non possono determinare l'annullamento della decisione, trovando essa adeguato sostegno razionale nelle altre 31 4 non infirmate da tale vizio»: Sez. 4, n. 46344 del 14/10/2014, Duzioni, Rv. 260742; Sez. 4, n. 3864 del 24/11/1988, dep. nel 1989, Saracino, rv. 180783).
4.5. Né assume rilievo l'assunto difensivo secondo cui nella specie non sarebbe stato indicato l'atto in ragione del quale le utilità indebite sarebbero state conferite. Dalla ordinanza impugnata emerge che la nomina di AZ per il "secondo" concordato Ce.Di.SA fu proposta da CA il 30.3.2017 e che lo stesso AZ era stato nominato il 24.6.2016 commissario nella "prima procedura" del concordato della stessa impresa (pag. 56); a fronte di tali dati il Tribunale ha evidenziato come sin dai mesi di gennaio- febbraio del 2017 D'OR avesse avuto contatti professionali con la società ER IA s.r.l.- di cui AZ era amministratore delegato (pag. 57) e che ancora il 22.2.2017, a pochissimi giorni dalla nuova nomina di AZ nel secondo concordato "Ce.Di.SA" D'OR parlasse di compensi e di modalità di fatturazione per l'attività professionale svolta in favore della ER IA. Ne discende l'infondatezza del motivo.
5. Sul reato di corruzione contestato al capo F) Il ricorso presentato nell'interesse di CO CA in ordine al reato di corruzione di cui al capo F) della imputazione provvisoria è infondato, ai limiti della inammissibilità.
5.1. La vicenda attiene a tre nomine in favore del dott. IL AN, formalizzate, secondo il Tribunale, su imposizione di CA, nonostante la contraria opinione degli altri componenti del Collegio giudicante;
a fronte delle nomine indicate, IL avrebbe attribuito a titolo gratuito a CA un posto auto all'interno di un garage sotterraneo. Il motivo di ricorso è strutturato in modo sovrapponibile agli altri: richiamata l'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, si evidenzia come anche in questo caso l'ordinanza impugnata sarebbe viziata quanto al giudizio di gravità indiziaria in ordine alla esistenza dell'accordo corruttivo, anche in considerazione della sproporzione fra i compensi professionali liquidati a IL e "l'esiguità delle utilità al dott. CA" (così il ricorso): la vicenda sarebbe inquadrabile nell'ambito di rapporti personali di amicizia e di frequentazione tra il ricorrente e lo stesso IL.
5.2. Il Tribunale, anche in relazione al capo di imputazione in esame, ha spiegato che: a) IL, Presidente dell'Ordine dei commercialisti, il 31/03/2017 era stato nominato (così come AZ) commissario giudiziale nel "nuovo" concordato Ce.Di.SA Centro Sud, di cui si è detto;
b) CA aveva un rapporto personale consolidato, di frequentazione familiare con IL;
3 32 2 : c) il 18 maggio 2017 IL aveva chiamato CA dicendogli: 1) di recarsi presso il garage in cui il primo aveva la macchina;
2) che li avrebbe trovato una busta "con le chiavi ed il telecomando"; 3) di "utilizzare il bene e poi discutiamo"; d) la nomina di IL fu sostanzialmente imposta da CA, contro la volontà degli altri componenti del Collegio, che avevano manifestato seri dubbi sulla competenza e sulla idoneità soggettiva di UC ad espletare l'incarico in questione "noooo..... IL non sa neanche di che stiamo parlando", circostanza, questa condivisa perfino dallo stesso CA "e lo so che non sa che...di che stiano parlando"; e) i componenti del Collegio, ed, in particolare, il Giudice Satta, avevano manifestato serie perplessità, anche sul piano della opportunità, di conferire quel prestigioso incarico a UC ("ma perché lo devi dare per forza ad uno che rappresenta il consiglio dell'ordine? È questa la logica che non capisco"; CA "è la logica che comprenderai con il tempo"). In tale contesto sono state evidenziate: a) le conversazioni intercettate da cui si comprenderebbe che IL aveva riservato a CA un box d'auto- poi di fatto utilizzato anche dalla D'OR collocato in un garage nelle vicinanze della abitazione dello stesso CA;
b) le risultanze documentali da cui è emerso come solo nel novembre del 2017 la D'OR abbia formalizzato la locazione di altro box e come CA non risulta mai avere pagato alcunchè per il box di cui si discute, così usufruendo di un godimento del bene, continuativo e gratuito per mesi. Dunque, secondo il Tribunale: a) una utilità assicurata a CA ed alla di lui compagna in prossimità temporale con una importante nomina nell'ambito di una importante procedura concorsuale, dove anche le nomine di alcuni degli altri commissari (AZ) erano state inquinate;
b) una importante nomina in favore di una persona con il quale vi erano rapporti di frequentazione amichevole, familiare;
c) una importante nomina conferita senza una obiettiva giustificazione razionale sottostante, nei riguardi di chi, a dire dello stesso CA, "non sapeva nemmeno di che cosa si stesse parlando"; d) una importante nomina fortemente contestata dagli altri componenti del Collegio giudicante, sul piano della competenza soggettiva e della opportunità, e giustificata da CA in modo generico e poco chiaro. Rispetto a tale trama motivazionale, il motivo è strutturalmente generico, estrinsecamente aspecifico;
a fronte di una nomina, quella di TU, non spiegata, oscura nella sua base giustificativa, imposta sostanzialmente da CA nonostante le perplessità del collegio giudicante, CA ricevette in un contesto di prossimità temporale- una utilità specifica ed indebita dal nominato;
un esercizio, da parte di CA, del potere discrezionale di nomina, non argomentato e non condiviso dai Colleghi, che risulta temporalmente legato alla dazione di una utilità indebita da parte del nominato in favore di colui che quella nomina aveva compiuto. 33 V nonI dati di fatto tratteggiati nel provvedimento evidenziano con successione manifestamente illogica e coerente la sussistenza della gravità indiziaria ed i motivi di ricorso non scardinano tale linearità ricostruttiva. Ne deriva l'infondatezza del motivo, che non si confronta con la motivazione della ordinanza.
6. Sui reati di falso ideologico contestati ai capi M) ed N) (ricorrente CA) 6.1. La gravità indiziaria per i reato di falso contestati ai capi M) ed N) sarebbe desumibile, secondo il Tribunale, dal raffronto tra i verbali delle udienze del 6 e del 25 luglio 2017 celebrate dal Tribunale- presieduto da CA ed il contenuto di alcune - conversazioni ambientali. In particolare, quanto al capo M), dal verbale del 6/07/2017 emergerebbe testualmente nell'ambito della procedura fallimentare "De SA", in cui giudice delegato era CA e curatore LU CO-: "quanto al mandato esplorativo da conferire a legali di fiducia, il dott. CO propone, anche essendo d'accordo sul punto l'avv. Dalonzo (co-curatore della procedura), la nomina del prof. UC IS. In realtà, secondo il Tribunale, dal contenuto della conversazione n. 3448 del 6/7/2017 emergerebbe chiaramente che solo CA aveva proposto il nome di IS e che CO nemmeno sapesse chi fosse costui;
dunque, diversamente da quanto attestato nel verbale, il nome di IS sarebbe stato proposto da CA e non da CO che, tuttavia, recepì passivamente la indicazione del Presidente. Considerazioni simili sono compiute dal Tribunale quanto all'episodio del 25/7/2017, di cui al capo N); dal verbale di udienza emergerebbe che CO propose i nomi dei legali a cui assegnare le singole controversie da intraprendere per conto della curatela (Avv. AN RA, indicato dalla HO unitamente all'avv. Maurizio - AI l'avv. Raffaello Capunzo e l'avv. Vincenzo Cesaro) ed il giudice avrebbe autorizzato recependo le richieste;
dalle intercettazioni (progressivo n. 3905) emergerebbe invece che CA, prima di chiedere chi fossero i professionisti che la curatela proponeva, anticipò egli stesso i nomi, esibendo dei bigliettini da visita dei professionisti, alcuni dei quali nemmeno conosciuti da CO, suggerendoli anche durante la verbalizzazione. Il Tribunale, ancora una volta in modo corretto, ha ripreso e rivisitato la motivazione adottata dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva considerato i due falsi offensivamente innocui, perché privi di potenzialità lesiva, in ragione della "sostanziale convergenza tra il giudice ed i curatori, nell'ottica di una "reciproca collaborazione"; secondo il G.i.p. la inoffensività della attestazione falsa sarebbe discesa dalla sostanziale regolarità dei rapporti tra CA ed i professionisti nominati. Secondo il Tribunale, invece, i falsi non sarebbero stati affatto innocui perché i soggetti in questione erano, alcuni, legati personalmente a soggetti - AC (RA) ed 34 し HO- da cui CA stava ricevendo favori ed utilità (capo G), e, altri (IS, ER -di cui in seguito si dirà-, AI Maurizio, presso il cui studio svolgeva attività di praticantato la figlia di CA) professionisti con cui lo stesso CA aveva rapporti personali "stretti". Né, si assume, le nomine furono frutto di una convergenza sostanziale delle volontà del Giudice delegato e dei curatori, perché, in realtà, esse furono imposte solo da CA. Secondo il ricorrente, invece, il comportamento di CA sarebbe stato corretto, rispettoso della normativa della legge fallimentare e dei criteri organizzativi adottati dai giudici della sezione fallimentare di quel tribunale: mancherebbe, si assume, la tipicità della fattispecie, e cioè la divergenza tra quanto attestato e la realtà, atteso che il curatore, nel momento in cui accettò le indicazioni di CA, le avrebbe fatte proprie, sottoscrivendo l'atto. Il Tribunale inoltre avrebbe travisato la prova, atteso che De EL non sarebbe mai stato nominato.
6.2. Il motivo è infondato, ai limiti della inammissibilità. Quanto alla motivazione del Giudice per le indagini preliminari, non è chiaro in cosa sarebbe consistita la sostanziale convergenza della volontà dei curatori con quella di CA;
non è chiaro nemmeno se davvero i curatori avessero una loro volontà, atteso che essi rimasero silenti, meramente passivi, per nulla dialettici, ossequiosi della volontà di chi faceva loro percepire lauti compensi. Quale fosse il livello dialettico dei curatori rispetto a CA emerge con significativa valenza da quanto indicato dal Tribunale nella nota 14 di pag. 98 dell'ordinanza impugnata, in cui è riportato il contenuto di una conversazione nella quale, da una parte, CA, fatto entrare CO nella sua stanza, avrebbe fatto un apprezzamento sulla cravatta fazzolettino portato nella giacca- di questi e, dall'altra, CO avrebbe fatto immediato omaggio dell'accessorio al giudice, che, a sua volta, accettò il dono. Né è chiaro, a voler ragionare con il G.I.P. e con il ricorrente, perchè sarebbe stata priva di tipicità, e quindi inoffensiva, una attestazione in cui si attribuiva al curatore la proposta di nominare alcuni professionisti, in realtà imposti dal Presidente e "subìti" passivamente dagli stessi curatori;
né è chiaro, ancora, perché sarebbe inoffensiva una attestazione attraverso la quale CA attribuiva ad altri la indicazione di professionisti da nominare per lauti, prestigiosi ed ambiti incarichi legati a lui personalmente (e non certo ai curatori), alla HO ed a AC, cioè a soggetti che in quel momento, per fidelizzare il rapporto con quel giudice, stavano attribuendo numerosi incarichi professionali alla compagna del magistrato, in ragione non solo delle qualità professionali di questa. 35 Nella elaborazione della più recente dottrina sul tema del bene giuridico tutelato dalle norme sul falso, è divenuto prevalente il riferimento alla efficacia probatoria del documento, per cui, se il falso lede l'aspettativa sociale di corrispondenza ai fatti di alcuni tipi di rappresentazione, la innocuità della falsità di un documento può essere dovuta esclusivamente all'inesistenza dell'oggetto materiale tipico delle falsità in atti, il quale deve essere rappresentato da un documento dotato di efficacia probatoria legale. Sussiste il "falso innocuo", cioè, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812). Il falso innocuo (o inutile o superfluo) sussiste quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non incide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936). In altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico. Nel caso d specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, attesa la chiara influenza della falsificazione sul significato dell'atto e sulla sua efficacia probatoria. Ne discende l'infondatezza dei motivi di ricorso.
7. Sul reato di corruzione contestato al capo E) 7.1. La vicenda contestata al capo E) della imputazione provvisoria attiene a numerose nomine del prof. CC DO, in diverse procedure, a fronte delle quali CA avrebbe ricevuto: a) per sé, per l'avv. D'OR e per il di lui figlio un soggiorno per il 24-25-26 giugno 2017 in un villaggio turistico, in Gaeta, del valore di 850 euro;
b) per il figlio, una ulteriore utilità, consistita nell'aiuto a prepararlo nella stesura della tesi di laurea. Secondo i difensori, che hanno richiamato ampiamente l'ordinanza del G.I.P. con cui fu rigettata la domanda cautelare, anche nella specie non vi sarebbe prova dell'accordo corruttivo, considerato: a) la modestia dell'utilità; b) la natura collegiale 36 della nomina, soprattutto nei casi in cui CA non sarebbe stato il giudice relatore del procedimento ed in quelli in cui il Collegio giudicante era presieduto da un altro magistrato, con il quale, peraltro, l'imputato avrebbe avuto rapporti conflittuali;
c) che mai sarebbe stato rilevato il superamento da parte di CA del numero di incarichi annualmente conferibili al singolo professionista;
d) il rapporto di amicizia fra le rispettive mogli di CA e CC, i cui figli frequentavano la stessa scuola;
e) che la vacanza, ma anche l'aiuto per la tesi di laurea al figlio dell'indagato, si inquadrerebbero nei rapporti di cortesia reciproca. Il Tribunale avrebbe inoltre errato, sul piano del metodo, nella parte in cui avrebbe inteso procedere alla valutazione delle singole posizioni soggettive e dei singoli fatti in una chiave di sintesi unitaria, di sistema illecito unico, da cui avrebbe fatto derivare un disvalore complessivo con conseguente violazione del principio di legalità penale.
7.2. Al di là dei profili relativi al modo di procedere del Tribunale ed al carattere collegiale delle nomine, dei quali si è già detto, il motivo di ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio sul capo. Il Tribunale della libertà, dopo aver evidenziato le utilità che CA avrebbe conseguito da CC rispettivamente in data 24-26 giugno 2017, al fine di ritenere sussistenti i gravi indizi del reato di corruzione ha posto in connessione tali elementi - non in contestazione fra le parti - e la circostanza obiettiva per cui il 6 luglio di quello stesso anno CC fu nominato dal Tribunale, "d'intesa" con il curatore CO LU, consulente della curatela nella procedura "De SA srl". Sulla base di tale dato, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla esistenza di un patto corruttivo tra il ricorrente e CC. Si tratta di una motivazione viziata perché assertiva, che non tiene conto: a) del fatto che a CC fossero state conferite più volte, nel corso degli anni (dal 2010), importanti incarichi dal Tribunale, nell'ambito di procedure concorsuali a cui era interessato anche CA, rispetto alle quali nessuna utilità sarebbe stata assicurata a CA;
b) che CC avesse percepito compensi professionali nel corso degli anni per un ammontare di 232.896,19 euro;
c) dei rapporti di frequentazione e di amicizia che esistevano fra i due gruppi familiari e che in astratto possono spiegare il soggiorno offerto da CC e l'interessamento di questi per la tesi di laurea del figlio di CA;
d) dell'assenza di elementi indiziari ulteriori ed idonei a tratteggiare il senso e la portata eventualmente corruttiva di quella nomina da parte di CA, a fronte delle utilità da questi ricevute. -Si tratta di temi fondanti che svuotano di valenza anche in senso prospettico- il quadro indiziario, in quanto, da una parte, incidono sulla oggettiva configurabilità della esistenza di un accordo corruttivo e, dall'altra, minano radicalmente l'assunto secondo 37 cui vi sarebbe stato un nesso sinallagmatico ed una connessione sul piano della giustificazione causale tra le due "prestazioni". Ne deriva che sul capo in questione l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio.
8.Sul reato di corruzione contestato al capo A) (ricorrenti CA- IS) 8.1. L'imputazione provvisoria del reato contestato al capo A) è strutturalmente complessa;
la tesi accusatoria, recepita dal Tribunale, è che, a fronte delle numerose nomine ricevute dal 2004 al 2014 dall'arch. IS RO in numerosi procedimenti nel cui ambito sarebbero stati liquidati compensi per circa 250.000 euro, CA avrebbe ricevuto l'uso di un immobile di ingente valore in via Tasso a OL, acquistato da ER AE, di cui in seguito si dirà, e dallo stesso IS nel 2009 al prezzo di circa 950.000 euro da una procedura esecutiva e poi destinato alla esigenze abitative di CA e della di lui famiglia. CA avrebbe corrisposto a IS ingenti somme di denaro per la ristrutturazione dell'immobile in questione, nonché conferito un incarico per una perizia tecnica di stima dei lavori di ristrutturazione di un altro immobile, di proprietà dello stesso CA, finalizzata a far ottenere a questi un mutuo (la perizia è del 3/10/2012); IS avrebbe inoltre posto in essere una dichiarazione con cui attestò l'avvenuta parziale esecuzione dei lavori di ristrutturazione sopra indicati. La vicenda, obiettivamente intricata, è stata ricostruita dal Tribunale nel senso che segue: a) l'immobile fu trasferito a IS, tramite ER, il 6/11/2009 al prezzo, di cui si è detto;
b) il 5/08/2011 venne stipulato un contratto preliminare tra RI LI, madre di CA, e IS con cui questi promise di vendere alla prima od a persona da questa nominata- l'immobile in questione al prezzo di 637.000 euro;
dunque un contratto con un prezzo di vendita notevolmente inferiore: sul punto vi sarebbe una scrittura privata, redatta all'atto del preliminare, in cui si sarebbe dato atto che il prezzo effettivo della vendita sarebbe stato di 900.000 euro, dunque comunque inferiore a quello di acquisto); c) il 14/01/2012, RI e IS "abbandonarono" il preliminare di vendita e avrebbero stipulato un contratto di locazione (non formalizzato e quindi con data non certa), sottoscritto sempre da RI, con opzione di acquisto da parte di CA: tale contratto avrebbe previsto anche la totale ristrutturazione dell'immobile con costi interamente a carico di CA;
d) l'immobile sarebbe stato scelto ed occupato, verosimilmente dal 2014, da CA e dai suoi familiari e sarebbe stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione dal 2012 al 2014, alla cui esecuzione sarebbe stato direttamente o indirettamente interessato CA;
38 e) RI LI avrebbe infatti versato dal 2010 al 2015 a IS assegni bancari per un ammontare complessivo di 226.955 euro;
detta somma non troverebbe giustificazione in palesi rapporti giuridici ed economici tra i soggetti;
f) il conto corrente, dal quale furono tratti gli assegni per i trasferimenti delle somme di denaro indicate, sarebbe stato movimentato quasi esclusivamente per trasferire le somme a IS e sarebbe stato alimentato con assegni e bonifici provenienti da CA;
g) il rapporto locatizio con quell'immobile fra CA a IS sarebbe stato formalizzato con un contratto che reca la data del 12.9.2015 e firmato dalla stessa D'OR; detto contratto sarebbe stato registrato solo nel 2018, dopo che le parti avevano avuto conoscenza della esistenza delle indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria nei loro riguardi, ma mai trascritto, sarebbe stato di durata di 8+8 anni e avrebbe previsto un canone di locazione di 2.500 euro al mese, di cui 2.000 a titolo di imputazione sul prezzo per l'eventuale acquisto;
h) l'esistenza del contratto di locazione dal 2015 sarebbe stata fortemente dubbia, se ancora nel settembre ottobre del 2017 la D'OR, cioè colei che risulterebbe parte - formale di quel contratto, nel corso di alcune conversazioni, avrebbe fatto riferimento non al contratto in questione ma ad una scrittura privata "confusa", predisposta da CA con IS, in cui non sarebbero stati chiariti la "sorte" dei lavori di ristrutturazione pagati da lei e da CA, il prezzo di vendita ed altri aspetti fondamentali della vicenda, laddove, invece tutti questi profili sarebbero stati espressamente regolati nel contratto con apparente data 12.9.2015; 1) le giustificazioni fornite da CA e IS, ritenute non persuasive, sarebbero state tra loro diverse ma, comunque, tutte volte ad evidenziare la volontà di mettere al riparo l'immobile da possibili aggressioni esecutive di parenti o ex mogli.
8.2. Secondo i ricorrenti, infatti, il G.i.p. avrebbe spiegato in maniera coerente come dal significato complessivo della vicenda non sarebbe affatto emerso che la complessa operazione si fosse tradotta in una utilità per CA, non potendosi affermare né che l'immobile fosse stato venduto all'indagato, né che fosse stato locato a condizioni di favore, atteso che il contratto di locazione conteneva clausole pregiudizievoli per lo stesso CA e che le dazioni di denaro da questi a IS avrebbero avuto come causale il pagamento dei canoni di locazione del contratto, in realtà trascritto solo quando la compagna dell'indagato ebbe la necessità di formalizzare la residenza a OL, dopo avere a sua volta locato il proprio appartamento a Benevento. Secondo CA, in particolare: a) egli avrebbe dapprima stipulato, tramite la madre, un contratto preliminare di vendita al prezzo simulato di 637.000 (in una scrittura privata, come detto, si prevedeva che il prezzo fosse di 900.000; b) nel 39 2012, mutate le sue condizioni economiche, avrebbe giuridicamente novato il contratto preliminare con un contratto di locazione con opzione d'acquisto, che prevedeva la ristrutturazione dell'immobile; c) per procedere alla ristrutturazione, CA dovette accedere ad un mutuo ipotecario, lo stesso per il quale IS fece la perizia di stima sull'immobile ipotecato;
d) nel 2014 CA avrebbe chiesto un ulteriore prestito;
e) nel 2015 sarebbe stato stipulato il contratto di locazione, considerato oneroso dalla stessa D'OR, e solo dopo la stipula di detto contratto, CA e la di lui famiglia si sarebbero trasferiti nell'immobile; f) il contratto sarebbe stato pagato in anticipo per sei anni;
g) i compensi liquidati nel tempo a IS sarebbero stati di circa 129.000 euro;
h) CA in un dato momento, avrebbe corrisposto, tramite la madre, denaro a IS in ragione dei lavori da questi compiuti in favore della sorella del ricorrente coniugata con un diplomatico inglese e perciò residente all'estero da oltre vent'anni (così testualmente CA nei motivi aggiunti depositati il 25.3.2019). Il Tribunale, assume il ricorrente, pur indicando una serie di anomalie nel regolamento negoziale di quel contratto, avrebbe poi non chiarito quali sarebbero state le condizioni di favore riservate a CA, considerato che l'immobile sarebbe ancora attualmente di proprietà di IS: CA avrebbe versato circa 180.000 euro per i lavori di ristrutturazione oltre i canoni mensili. Non diversamente, secondo IS, la motivazione sarebbe viziata in quanto: a) non sarebbe chiaro perché questi, a fronte di compensi per circa 129 mila euro, avrebbe dovuto porre a disposizione della famiglia CA/D'OR un immobile dal valore di locazione pari ad euro 30.000 all'anno, così "rimettendoci" la somma di 240.000 euro (secondo il Tribunale i compensi complessivi di IS ammonterebbero a 256.000 euro;
b) si dovrebbe ipotizzare che IS si sarebbe reso protagonista di tale operazione nonostante non abbia ricevuto incarichi da CA dal 2014, considerato che il nucleo familiare CA/D'OR possiede l'immobile dal 2015; c) avrebbe attribuito rilevante valenza al contenuto di una conversazione dell' 1/03/2017- in cui la D'OR avrebbe detto di essere a conoscenza di "cose" sul conto del compagno magistrato che avrebbero potuto rovinarlo- senza tuttavia indicare perché detta conversazione dovrebbe essere riferita proprio ai rapporti con IS;
d) avrebbe altresì attribuito rilevanza accusatoria alla registrazione "posticcia" (così il ricorso) del contratto, atteso che gli indagati in realtà sapevano di essere sottoposti ad indagine sin dal 2016; e) avrebbe ritenuto erroneamente che non vi fossero titoli giustificativi della disponibilità dell'immobile da parte di CA, laddove invece IS, non appena aveva saputo degli addebiti, avrebbe prodotto per l'udienza camerale ex art. 310 cod. proc. pen. la documentazione;
f) la famiglia CA si sarebbe trasferita nell'immobile solo dopo la stipula del contratto in data 12 settembre 2015. 40 8.3. A fronte delle molteplici questioni dedotte dai difensori, l'ordinanza del Tribunale si è dilungata a lungo ed ha analizzato con puntualità e precisione le ricostruzioni alternative difensive, obiettivamente deboli. Il Tribunale ha spiegato: a) le molteplici, rilevanti, ragioni - tutt'altro che illogiche- per cui si è dubitato delle effettività del contratto avente data 12.9.2015; b) le molteplici singolarità della vicenda e, in particolare, la valenza del flusso di denaro tra CA e IS intercorso tra il 2010 ed il 2011, quando cioè ancora i lavori di ristrutturazione non erano stati nemmeno progettati (sul punto, il motivo aggiunto proposto da CA appare obiettivamente generico); c) la singolarità del senso complessivo della intera operazione negoziale, del contratto preliminare avente un prezzo comunque inferiore a quello di acquisto, del perché IS in un dato momento rinunciò ad azionare il contratto preliminare per sottoscrivere - non è chiaro quando e con quale regolamento negoziale - un non definito contratto di locazione che differiva nel tempo la possibilità di vendere quel bene. Si tratta di una vicenda complessa, poco chiara, che si sviluppa nel corso di quasi dieci anni, che illumina, ove ancora ve ne fosse bisogno, il contesto generale in cui i fatti oggetto del procedimento devono essere inquadrati;
una vicenda che colora di significato opaco le condotte di CA, il suo potere, il modo di esercitare la funzione, che mette in luce, come già detto, il grumo di interferenze clientelari che hanno accompagnato nel tempo la sua condotta. Ciò che tuttavia non è chiaro - sul piano della tipicità della fattispecie è il percorso motivazionale relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla sussistenza del nesso, del rapporto, della sinallagmaticità tra la complessa operazione economica esaminata ed il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio da parte di CA. Sul punto, la motivazione dell'ordinanza è obiettivamente generica, essendosi il Tribunale limitato a ritenere (pag. 90) che nella specie sussistono "sufficienti indizi per affermare che la suddetta utilità", cioè le condizioni di favore che IS avrebbe assicurato a CA con il contratto di locazione, "sia stata corrisposta quale corrispettivo per gli atti di ufficio a lui favorevoli (nomine e liquidazioni) che il CA aveva adottato o avrebbe potuto adottare". Si tratta di una motivazione che tuttavia non chiarisce: a) il senso e la portata complessiva della operazione negoziale descritta nel suo sviluppo temporale rispetto alle singole nomine conferite a IS;
b) quando sarebbe stato concluso il patto corruttivo e quale sarebbe stata la sua durata;
se e da quando, cioè, quella operazione negoziale assunse il significato di retribuire CA per le nomine da questi già conferite o da conferire a IS e, posto che abbia assunto detta valenza, fino a quando il patto si sarebbe protratto, tenuto conto che dal 2014 IS non risulta più avere ricevuto nomine da CA;
41 ↓ な c) quale sarebbe stato l'oggetto dell'accordo, se cioè esso abbia riguardato singoli atti ovvero la complessiva vendita della funzione da parte di CA, nel senso che questi, a fronte di quella articolata operazione, si sarebbe poi impegnato nel corso degli anni a gratificare IS. d) se, in particolare, già nel 2011, allorquando IS stipulò quel contratto preliminare con la madre di CA, vi fosse un patto corruttivo a contenuto complesso ed a tempo prolungato;
e) il senso dell'originario contratto preliminare, cioè, se quel contratto fu o meno simulato e, posto che non lo sia stato, perché, sul piano oggettivo, già con quel contratto si assicurava a CA un utilità. La durata pluriennale della operazione negoziale intercorsa tra IS e CA avrebbe richiesto da parte del Tribunale uno sforzo argomentativo maggiore, finalizzato a ricostruire il tema del nesso tra utilità conferite da IS ed incarichi ricevuti da CA non, come è stato invece fatto, in via postuma cioè sulla base dell'assunto che, avendo avuto l'operazione negoziale una durata pluriennale, la prova del nesso sarebbe desumibile dal fatto che nel corso di quegli anni sarebbero stati conferiti a IS una serie di incarichi, ma individuando il momento in cui il contratto illecito sarebbe intercorso tra le parti, ed il contenuto specifico del patto, chiarendo se quel contratto illecito si modificò nel tempo, se esista davvero una connessione temporale fra quell'accordo e uno o più atti specifici contrari ai doveri d'ufficio. Ne deriva che sul capo l'ordinanza deve essere annullata con rinvio;
il Tribunale della libertà ricostruirà i fatti, approfondirà il senso della complessa operazione di cui si è detto e valuterà se esista e quale sia il rapporto, anche temporale, fra detta operazione e gli incarichi o i singoli incarichi conferiti da CA a IS.
9. Sulle esigenze cautelari Infondati, ai limiti della inammissibilità, sono i motivi di ricorso relativi alle ravvisate esigenze cautelari. Il Tribunale ha evidenziato con puntigliosità, anche in ragione del tempo trascorso, quanto a CA, la personalità dell'indagato e l'obiettiva estrema gravità dei fatti, il loro carattere reiterato, non episodico, il modo opaco di concepire l'esercizio della funzione da parte del magistrato, l'intreccio generalizzato e sfunzionale di profili personali e professionali, il grumo clientelare che connota i fatti - ma non solo questi- oggetto del procedimento, la circostanza obiettiva, valorizzata al fine del giudizio di attualità del pericolo di recidiva, che CA è attualmente in servizio e che dunque, da una parte, egli ben potrebbe reiterare condotte criminose dello stesso tipo di quelle per cui si procede, e, dall'altra, che, dopo il periodo di applicazione, egli potrebbe nuovamente tornare a svolgere le funzioni di giudice presso la Sezione fallimentare. 42 4 Quanto agli altri indagati (D'OR, AZ, AC, IS), il Tribunale, nondimeno, ha correttamente evidenziato il loro ruolo, lo stretto intreccio relazionale esistente con CA, la loro disponibilità incondizionate a compiacere "quel" modo di concepire i doveri d'ufficio, la capacità di condizionamento dell'esercizio dei pubblici poteri, la loro logica mercantile. Non diversamente, quanto alla adeguatezza delle misure in concreto applicate, il Tribunale, per quel che riguarda CA, ha spiegato perché, in ragione delle relazioni personali e della personalità dell'indagato, sia stata ritenuta adeguata la misura degli arresti domiciliari nonostante il ricorrente eserciti attualmente le funzioni presso un'altra sede giudiziaria, e, quanto agli altri indagati, i motivi per cui si è imposta nei loro riguardi una misura interdittiva come quella in concreto disposta. A fronte di tale robusta trama argomentativa, il motivo di ricorso presentato da CA è estrinsecamente generico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, ma pone a suo fondamento la circostanza obiettiva per cui CA eserciterebbe le proprie funzioni del tutto diverse dalle precedenti- in un'altra - sede giudiziaria, in quanto applicato al Tribunale di Bologna, e dunque in un contesto ambientale diverso. Si tratta tuttavia di un assunto che non tiene conto di quanto il Tribunale ha evidenziato facendo riferimento a fatti concreti in ordine alla personalità - - dell'indagato, al suo modo di intendere le relazioni personali e l'esercizio della funzione. Sul punto il ricorso non argomenta alcunchè. Non diversamente, quanto a AZ, il motivo di ricorso è inammissibile perché, da una parte, sollecita, seppure ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, una rivisitazione ed una diversa lettura del significato probatorio dei singoli elementi indiziari non consentita in sede di legittimità (il numero degli incarichi ricevuti da CA, il numero degli incarichi conferiti alla D'OR) e, dall'altra, perché fa discendere il profilo della proporzione della misura cautelare rispetto al fatto contestato da parametri comparativi della posizione dell'indagato con quelle di altri ricorrenti (D'OR), che hanno peculiarità diverse e distinte. Quanto a AC, a fronte della robusta trama argomentativa del Tribunale, nulla è stato in concreto dedotto, al di là dello stato di incensuratezza, del curriculum vita, del profilo di studioso dell'indagato e del fatto che il ricorrente abbia dismesso gli incarichi ricevuti. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 43 L ム Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 10. Sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero. Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero è fondato quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso. 10.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Secondo il P.M. i fatti dovrebbero essere giuridicamente ricondotti alla fattispecie di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 ter cod. pen. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte nell'ipotesi di ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso un provvedimento "de libertate", non sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quando sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo d'imputazione ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita (Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762; Sez. 6 n. 48488 del 11/12/2008, Manzi, Rv. 242429). L'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. disposizione generale applicabile anche in questa materia richiede, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, - la sussistenza di un interesse che abbia i caratteri della concretezza e dell'attualità, sia diretto cioè a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di avere subito con il provvedimento impugnato, interesse che deve persistere sino al momento della decisione. Solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante è idoneo a legittimare l'impugnazione, dovendo escludersi che l'interesse possa risolversi in "una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento" (Sez. un., 12 ottobre 1993, n. 20, Durante). Nel caso in esame il Pubblico Ministero, che pure solleva una questione di indubbio rilievo, non ha indicato quale utilità pratica e concreta otterrebbe da un eventuale accoglimento del suo ricorso, e dunque, da una riqualificazione dei fatti in termini di corruzione in atti giudiziari. Ne deriva l'inammissibilità del motivo di impugnazione. 44 2 10.2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, relativo al capo B) della imputazione in relazione al quale il Tribunale ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza. La vicenda attiene ad un episodio di corruzione attribuito a CA, ER AE, professionista in più occasioni nominato da CA, e PO IU, compagna di ER, in cui il primo, a fronte di numerose nomine in favore di ER, avrebbe ricevuto da questi e dalla PO un assegno di 30 mila euro che, in seguito sarebbe stato utilizzato nell'ambito delle intricate vicende relative all'immobile in via Tasso, a OL (il fatto attiene al capo a) Secondo il Tribunale l'assegno in questione, diversamente dagli assunti del P.M., sarebbe stato consegnato da PO non al CA ma direttamente a IS e da questi poi utilizzato per l'acquisto dell'immobile di via Tasso - compiuto proprio da ER che poi nominò IS-; si è ritenuto dunque che, non essendo emerso che l'immobile in questione fosse stato acquistato sin dall'inizio da IS per conto di CA, non potrebbe affermarsi che la dazione di quell'assegno fosse il prezzo di un accordo corruttivo tra CA e ER. Secondo il P.M., invece, vi sarebbe la prova che quell'immobile fosse stato acquistato sin dall'inizio da IS nell'interesse di CA ed in tal senso si fa riferimento ad una intercettazione, non considerata dal Tribunale, (progressivo n. 39976 del 22/04/2017) nel corso della quale D'OR, compagna di CA, avrebbe affermato che la scelta di quella casa fu compiuta proprio da CA in funzione dell'allora compagna di questi. Si assume inoltre che la motivazione sul punto sarebbe contraddittoria perché lo stesso Tribunale (pag. 97), parlando proprio di quell'assegno consegnato dai coniugi ER/PO a IS, avrebbe evidenziato, per una serie di ragioni, la anomalia e la non spiegabilità di quella dazione, tenuto conto che: a) ER avrebbe riferito trattarsi di un prestito da lui fatto a IS, cioè ad un soggetto, tuttavia, che, secondo lo stesso Tribunale, proprio in quel periodo era stato in grado di compiere versamenti sui suoi conti per circa 750.000 euro;
b) non vi erano ragioni apparenti per cui quell'assegno dovesse essere emesso non personalmente da ER ma dalla di lui compagna. Dunque, si afferma, il destinatario di quell'assegno non poteva che essere CA. Si aggiunge che lo stesso Tribunale avrebbe affermato (pag. 84) che sarebbe stata accertata la presenza di consistenti flussi finanziari circa 226 mila euro- da CA a - IS;
la tesi d'accusa è che quei soldi (2010- 2012) avrebbero avuto come causale quella di restituire a IS ciò che questi aveva speso per acquistare l'appartamento per conto di CA. 10.2.1. Il ricorso è fondato. 45 5 4 L 2. La motivazione del provvedimento impugnato è, quanto al capo di imputazione sub B), manifestamente illogica e contraddittoria. Il Tribunale, dopo: a) avere a lungo ricostruito la complessa operazione posta a fondamento del capo di imputazione sub A), relativa alla ipotizzata corruzione di CA da parte di IS attraverso l'acquisto dell'immobile di via Tasso;
b) avere sostanzialmente affermato che quella operazione fu preordinata a favorire indebitamente CA e che anche il contratto preliminare stipulato da IS con la madre di CA presentasse numerosi profili di anomalia;
c) avere evidenziato che i flussi di denaro che accompagnarono quella operazione furono, almeno in parte, riconducibili a CA;
ha poi ritenuto con una motivazione stringata ed assertiva che CA sia stato sostanzialmente estraneo all'acquisto di quell'immobile, cioè che quell'immobile non fu acquistato anche nell'interesse di CA. Si tratta di un'affermazione fortemente distonica rispetto alle conclusioni cui lo stesso Tribunale è giunto quanto al capo A). Il vizio motivazionale si rivela in modo chiaro ove si consideri non solo il contenuto della conversazione evidenziata dal P.M. del tutto non valutata da parte del - Tribunale- ma, soprattutto: a) l'obiettiva assenza di ragione giustificativa dell'assunto secondo cui quei soldi sarebbero stati "prestati" da ER a IS, cioè ad un soggetto che non aveva nessuna necessità di denaro in ragione della elevata disponibilità economica che lo stesso Tribunale ha evidenziato;
b) l'obiettiva assenza di ragione giustificativa in ordine al motivo per il quale quell'assegno fu emesso non personalmente da ER ma dalla di lui compagna;
c) l'assenza di valutazione in relazione al se ed a quando quella somma sarebbe stata restituita da IS;
d) l'assertività dell'affermazione secondo cui quell'assegno fu utilizzato "per il già citato immobile di via Tasso", non avendo il Tribunale chiarito, quando, in quale momento, in quale segmento di quella intricata vicenda sarebbe stato usato quell'assegno; e) l'assenza di motivazione sul flusso di denaro che CA assicurò tramite il conto della di lui madre in quella operazione;
f) se vi sia una connessione temporale fra la dazione ovvero l'uso di quell'assegno e qualche nomina o liquidazione di compensi da parte di CA in favore di ER Ne deriva che sul capo in esame l'ordinanza impugnata deve essere annullata;
Il Tribunale ricostruirà fatti, alla luce delle indicazioni esposte, e formulerà un nuovo giudizio in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato oggetto della contestazione provvisoria. 46 L 10.3. Non diversamente, è fondato il terzo motivo di ricorso relativo al reato di peculato, per il quale pure il Tribunale ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza (capo C). La tesi accusatoria è che CA, De NE AN, curatore della procedura fallimentare "ER NA pendente davanti al Tribunale di OL- ER AE, soggetto che avrebbe predisposto "gli schemi giuridici da utilizzare e le movimentazioni bancarie" (così l'imputazione provvisoria), MI GE e AR SE, come beneficiari, si sarebbero appropriati della somma di euro 643.930 trasferiti dai conti della procedura ad un conto corrente aperto "ad hoc" da cui, successivamente, la somma di 75 mila euro sarebbe stata utilizzata, facendola transitare su un conto corrente intestato alla società AF Convegni e Congressi s.a.s., per l'acquisto dell'immobile di via Tasso, di cui si è detto. Secondo il Pubblico Ministero l'appropriazione del denaro sarebbe avvenuta mediante falsi, cioè inesistenti, atti di cessione di credito - posti in essere a prezzo irrisorio da parte di diversi creditori ammessi al passivo in favore di tali MI e ES. 10.3.1. Secondo il Tribunale, invece, quelle cessioni sarebbero state reali e quindi non sarebbe sostenibile che fossero lo strumento fittizio per fare "uscire" denaro dal patrimonio della curatela. Si è aggiunto che, pur volendo ritenere che quelle cessioni di credito fossero fittizie, come sembrerebbe doversi desumere secondo lo stesso Tribunale -dalla circostanza che la firma della cessionaria (MI) sarebbe stata falsa, non vi sarebbe comunque la prova a livello di gravità indiziaria- che i pubblici funzionari (CA e ER) fossero consapevoli di tale raggiro;
detta consapevolezza non potrebbe essere desunta: a) dal ritardo nel riparto delle somme, che, secondo l'accusa, sarebbe stato strumentale a consentire la formalizzazione delle cessioni e che invece sarebbe spiegabile, secondo il Tribunale, con le dimensioni e la complessità della procedura o, comunque, anche solo con un comportamento colposo;
b) dall'omesso controllo sulla regolarità degli atti di cessione, attribuendo la legge al curatore compiti di mero controllo formale;
c) dalla esiguità del prezzo di cessione, pur ritenuto anomalo dal Tribunale in ragione del fatto che la curatela aveva già ottenuto la provvista necessaria per il soddisfacimento integrale dei crediti;
secondo il Tribunale, pur potendosi ipotizzare una frode in danno dei creditori cedenti, non vi sarebbero elementi da cui desumere il coinvolgimento di CA e De NE. 47 Secondo l'ordinanza impugnata, MI non sarebbe stata la effettiva cessionaria dei crediti in questione ma "una semplice prestanome per conto dei reali acquirenti" (così l'ordinanza pag. 106) e, quanto alla individuazione dei reali acquirenti, sarebbe "indubbio che le indagini patrimoniali hanno fatto emergere (se non gravi indizi) quanto meno gravi sospetti a carico dell'indagato" IS RO, nominato in quella procedura stimatore del patrimonio della fallita e di CO LU, nominato stimatore del patrimonio aziendale. In tale contesto, il Tribunale ha precisato che una parte delle somme "provenienti dalla ER NA sarebbero "finite", "dopo una serie di passaggi piuttosto opachi", nella disponibilità di IS e CO;
di tali somme, infatti, 75.000 euro, pagati alla MI, fittizia cessionaria, sarebbero stati poi "impiegati da IS nel 2009 per acquistare !'immobile di via Tasso", mentre un'altra consistente somma avrebbe costituito la provvista per acquistare un immobile "della moglie di CO". Secondo il Tribunale, i fatti si presterebbero ad una ricostruzione alternativa, in cui sarebbe al più ipotizzabile il diverso reato di cui agli artt. 231- 228 1. fall. 10.3.2. Secondo il Pubblico Ministero, invece, il Tribunale non avrebbe considerato che, ai sensi dell'art. 110, comma 1, I. fall., il curatore ha l'obbligo di predisporre il piano di riparto ogni quattro mesi dalla emissione del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
nel caso di specie, si sostiene: a) il fallimento fu dichiarato il 19/03/2004; b) lo stato passivo fu approvato e reso esecutivo il 19/01/2005 e, dunque, il piano di riparto avrebbe dovuto essere approvato entro il maggio del 2005; c) il primo piano di riparto fu invece approvato solo il 7/11/2007, cioè dopo più di due anni, e solo dopo la cessione dei crediti in questione;
d) la procedura aveva avuto sin dall'inizio le somme necessarie per dare esecuzione al piano di riparto. Un ritardo, dunque, secondo il P.M. ricorrente, incomprensibile e non giustificabile con la complessità del fallimento, la cui anomalia avrebbe dovuto essere valutata unitamente: a) alla circostanza che una parte dell'attivo della procedura fallimentare, 75.000 euro, fu utilizzata da IS RO per l'acquisto dell'immobile di via Tasso, di cui si è detto;
c) al mancato rinvenimento dei contratti di cessione, acquisiti su file solo successivamente e consegnati, solo per quel che riguarda quelli in favore di MI, da De NE nel corso dell'interrogatorio del 30/01/2018; d) all'assenza di autorizzazione a visionare gli atti in favore dei cessionari, Acampa e MI, sicché non sarebbe chiaro come questi abbiano potuto prendere visione delle informazioni necessarie per procedere all'acquisto dei crediti;
48 e) alla coincidenza del notaio che costituì la società AF Convegni sas, di cui si è detto, con quello che autenticò la procura rilasciata da IS in favore di ER per l'acquisto di via Tasso;
f) alle dichiarazioni rese dall'avv. Carlo Alberto Sirico, cioè di colui che inoltrò ai cedenti le proposte di cessione e che avrebbe dichiarato di non conoscere le proprie clienti, MI e Acampa;
g) all'omesso controllo della regolarità delle cessioni. 10.3.3. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato. La motivazione dell'ordinanza impugnata sul capo in esame è obiettivamente carente, manifestamente illogica e contraddittoria. Secondo il Tribunale, che nella specie ha pigramente recepito l'approccio valutativo del Giudice per le indagini preliminari, non sarebbe in discussione che: a) i crediti dei quali si discute furono ceduti a prezzi vili;
b) i cessionari sarebbero stati dei "meri prestanome dei reali acquirenti;
c) parte dei quelle somme furono utilizzate da IS per acquistare l'immobile di via Tasso. Rispetto a tali dati di presupposizione, il Tribunale non ha tuttavia spiegato: a) cosa abbiano fatto e che ruolo abbiano avuto il curatore ed il giudice delegato in tale opaca vicenda;
b) quale fosse il patrimonio informativo di conoscenze che De NE e CA avevano al momento in cui autorizzarono i bonifici effettuati dal 6 febbraio 2008 al 16 febbraio 2009 dai conti della procedura al conto corrente acceso "ad hoc" per l'operazione; c) quale interlocuzione vi fu fra ER e CO ed il curatore e CA;
d) perché il corso della procedura concorsuale e le circostanze fattuali indicate dal P.M. non assumerebbero rilievo: sul punto la motivazione è silente;
e) se, come e perché una operazione di tale complessità, di tale opacità, di così clamorosa irragionevolezza fu avallata dal curatore e da CA;
f) perché tutti gli interrogativi in questione non assumerebbero ulteriore rilievo se posti in connessione con il fatto obiettivo che l'intricata vicenda in esame si intreccia, da una parte, con l'altrettanta intricata vicenda dell'acquisto dell'immobile di via Tasso da parte di ER e IS proprio in quel segmento temporale, e, dall'altra, con i rapporti tra IS, cioè da colui che parrebbe aver tratto beneficio da quelle inspiegabili cessioni credito, e chi quelle inspiegabili cessioni di credito autorizzò; Ne deriva che sul capo in esame l'ordinanza deve essere annullata;
il Tribunale rivaluterà i fatti alla luce delle indicazioni date e formulerà un nuovo giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle singoli posizioni dei soggetti coinvolti. 49 ↓
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata in relazione ai capi A), B) e C) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al capo E). Rigetta nel resto i ricSI proposti nell'interesse di CA e IS RO. Rigetta i ricSI proposti nell'interesse di D'OR, AC e AZ, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente jurvo filmen Pietro Silvestri Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 NOV 2019 EMAOL CAR LCANCE LERE Patrizia Dilaurenzio 0 50 5