TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2268/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CAIVANO ANNA MARIA
E
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. CONTI CP_1 C.F._2
BARBARA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate, all'udienza del 10/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 15.4.1974, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SS IM (Serie A, Parte II, atto n. 12,
anno 1974) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione della coppia è nato il figlio , il 7.11.1982, invalido al 63%, maggiorenne Per_1
ma non economicamente indipendente.
Nel corso del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. è stata emessa sentenza di separazione cui le parti hanno fatto acquiescenza con le istanze depositate successivamente alla stessa.
Tenuto conto di quanto sopra, la domanda relativa al divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1
dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge tenuto conto della maggiore età
della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di SS IM (Serie A, Parte II, atto n. 12, anno 1974), contratto tra e , in data 15.4.1974; CP_1 Parte_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del 10/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 06/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CAIVANO ANNA MARIA
E
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. CONTI CP_1 C.F._2
BARBARA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate, all'udienza del 10/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 15.4.1974, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SS IM (Serie A, Parte II, atto n. 12,
anno 1974) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione della coppia è nato il figlio , il 7.11.1982, invalido al 63%, maggiorenne Per_1
ma non economicamente indipendente.
Nel corso del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. è stata emessa sentenza di separazione cui le parti hanno fatto acquiescenza con le istanze depositate successivamente alla stessa.
Tenuto conto di quanto sopra, la domanda relativa al divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1
dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge tenuto conto della maggiore età
della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di SS IM (Serie A, Parte II, atto n. 12, anno 1974), contratto tra e , in data 15.4.1974; CP_1 Parte_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza del 10/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 06/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo