CASS
Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2024, n. 13837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13837 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23 comma 8 D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13837 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 11/01/2024 38918/2023 RITENUTO IN FATI-0 1.11 sig. GI ON ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 12 giugno 2023 del Tribunale di Palermo che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 16 maggio 2023 del Gip del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ed in considerazione del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 192 e 266 cod. proc. pen. in relazione all'omessa motivazione su punti decisivi e rilevanti proposti con l'istanza di riesame. Lamenta, in particolare, il malgoverno delle conversazioni intercettate rimaste, afferma, prive di riscontro e ricostruite in modo presuntivo, in violazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il significato delle conversazioni intercettate deve essere connotato da chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del loro contenuto non lasci margini di dubbio sul loro significato complessivo. Nel caso di specie, le conversazioni che lo riguardano non appaiono connotate da tali requisiti, in assenza oltretutto di specifici riscontri in ordine al loro contenuto. Inoltre, prosegue, in mancanza di consegna della sostanza e della prova del suo pagamento, non vi è un solo passaggio motivazionale che dia conto del perfezionamento dell'accordo con l'incontro della volontà di tutte le parti, compresa quella del ricorrente, nonostante fosse stato visto recarsi in Calabria. Non si evince da alcun atto probatorio o investigativo il contenuto di tali incontri che, pertanto, sono rimasti "muti". Non è stato spiegato se il ricorrente abbia partecipato o meno all'accordo o se vi abbia contribuito economicamente. Secondo l'ordinanza impugnata, inoltre, l'accordo si è perfezionato pur in assenza di effettiva consegna della sostanza, non considerando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata consegna per la scarsa qualità della sostanza stessa integra un'ipotesi di tentativo di reato e non di reato consumato. 1.2.Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari special- preventive in relazione alla loro attualità e concretezza, considerato che l'unico precedente risale al 2018. La motivazione è contraddittoria nella parte in cui valorizza carichi pendenti successivi a tale data e, tuttavia, privi di correlazione con la condotta del 2018 ed è in palese contrasto con altra ordinanza del tribunale del riesame che ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del co-indagato GI AV in considerazione proprio della risalenza temporale del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 3.S1 procede nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, postulandosi che, in concorso con DR ON, GI AV e SA MA, abbia acquistato, presso ignoti fornitori, ventiquattro chilogrammi di hashish e un chilogrammo di cocaina trasportati a Palermo dal corriere Antonio Molla, separatamente giudicato. Il fatto è contestato come commesso in Palermo e Calabria il 23 dicembre 2018, con l'aggravante della ingente quantità (limitatamente allo stupefacente tipo hashish). 3.1.Si ipotizza, in particolare, che il ricorrente aveva personalmente concordato (recandosi in Calabria) la fornitura della sostanza in questione effettivamente recapitata a Palermo da un corriere ma subito dopo restituita per la sua scarsa qualità e per la conseguente impossibilità di piazzarla e di ricavarne, seduta stante, il danaro necessario al pagamento;
l'impossibilità di pagare i fornitori alla consegna aveva così indotto gli acquirenti alla restituzione del carico che sarebbe stato poco dopo intercettato e sequestrato dalla polizia giudiziaria che avrebbe anche arrestato il corriere. 3.2.1 gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dalle conversazioni intercettate e dalle conseguenti operazioni di osservazione, pedinamento e controllo che avevano consentito alla polizia giudiziaria di individuare sia il luogo di consegna (ed effettivo recapito) della sostanza (il garage condominiale dell'abitazione dei genitori del MA) che il corriere, consentendone il successivo arresto (e sequestro del carico). 4.Tanto premesso, il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 4.1.11 ricorrente lamenta il malgoverno delle conversazioni intercettate, la mancanza di prova del contenuto degli incontri calabresi e del suo contributo (anche solo economico) all'azione, ma neglige completamente l'incontro avuto con il corriere nel garage messo a disposizione dal MA e la circostanza di aver materialmente avuto la effettiva disponibilità della sostanza (immediatamente restituita), condotte accertate tutte grazie proprio all'analisi delle conversazioni intercorse tra i protagonisti della vicenda finalizzate alla cessione delle sostanze. 2 4.2.Manca, dunque, una compiuta correlazione tra i vizi (genericamente) denunciati e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato;
4.3.La giurisprudenza di legittimità insegna che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata;
con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 4.4.Peraltro, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da 3 Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). 4.5.11 ricorrente non solo non deduce il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati (che non indica, né allega) ma, astraendo dalla "ratio decídendí" nella sua organicità e completezza, propone una censura inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione indiziaria, ne hanno fatto i Giudici del riesame. 4.6.Alla luce delle considerazioni che precedono è speciosa (oltre che manifestamente infondata e in ogni caso irrilevante) la questione relativa alla possibile qualificazione del fatto in termini di tentativo di reato: è irrilevante perché l'ipotizzato tentativo non oste, sul piano edittale, alla applicazione della misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere (con conseguente mancanza di interesse a coltivare il vizio in questa sede); è speciosa (e manifestamente infondata) perché prescinde dal fatto che il ricorrente ha avuto la materiale disponibilità della sostanza stupefacente, non avendo rilevanza alcuna, ai fini della perfezione del reato, la sua restituzione (peraltro nemmeno immediata ma solo dopo il lasso di tempo necessario a capire che non avrebbe potuto essere pagata a mani del corriere). 4.7.11 mancato perfezionamento dell'accordo non ha alcuna incidenza, nel caso di specie, sulla positiva configurazione del reato quantomeno sotto il profilo della detenzione della sostanza e del concorso nel trasporto e detenzione da parte del corriere. 4.8.Sul punto, peraltro, occorre intendersi. 4.9.La giurisprudenza della Corte di cassazione insegna ormai da tempo che, ai fini della consumazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti, è sufficiente l'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all'acquirente della sostanza (Sez. 4, n. 14276 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 284604 - 01, secondo cui non rileva che il venditore non abbia l'effettiva disponibilità del quantitativo di stupefacente pattuito, ove sia in grado di procurarselo e consegnarlo entro breve termine;
Sez. 4, 38222 del 19/05/2009, Casali, Rv. 245293 - 01; Sez. 4, n. 17387 del 09/03/2006, Sirica, Rv. 233965 - 01; Sez. 5, n. 18368 del 09/12/2003, dep. 4 2004, Bajtrami, Rv. 229230 - 01; Sez. 6, n. 5954 del 16/03/1998, Casà, Rv. 211728 - 01; Sez. 4, n. 38368 del 04/07/2023, Ferruggia, non mass.; Sez. 5, n. 35277 del 12/07/2023, US ed altri, non mass.). 4.10.Solo l'interruzione dell'iter criminis prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza qualifica la condotta come tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio (Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749 - 01; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259283 - 01). 4.11.Che nel caso di specie l'accordo si fosse concluso e perfezionato è desunto dai Giudici di merito non solo dall'esame delle conversazioni (le quali sono utili anche ai fini della individuazione dei concorrenti) quanto, ancor più, dall'effettiva consegna della sostanza, consegna che di quell'accordo costituiva attuazione;
la restituzione costituisce condotta postuma che non rileva ai fini della pregressa perfezione dell'accordo ma solo sulla sua esecuzione, costituendo il mancato pagamento mera violazione degli accordi già presi (nel senso della irrilevanza del mancato pagamento ai fini della perfezione del reato, Sez. 6, n. 5301 del 12/12/1995, dep. 1996, Falsone, Rv. 205646 - 01). 5.Quanto alle esigenze cautelari special-prevenrtive, il Tribunale del riesame indica le precedenti condanne del ricorrente (una delle quali per reati della stessa indole), la sua capacità di organizzare e gestire traffici di sostanze stupefacenti anche in ambito trans-regionale e, quanto alla loro attualità, fa riferimento al rinvio a giudizio per diversi reati tra i quali quelli di associazione per delinquere, ricettazione e in materia di sostanze stupefacenti commessi nel 2020. 5.1.Di quest'ultimo profilo, quello relativo, cioè, al rinvio a giudizio per fatti del 2020, il ricorrente lamenta l'utilizzo affermando che si tratta di reati successivi a quello per il quale si procede, così contraddittoriamente sostenendo l'impossibilità di tenere in considerazione fatti-reato commessi in epoca più prossima alla valutazione della persistente e attuale pericolosità dell'autore del reato stesso;
il giudice della cautela, cioè, dovrebbe illogicamente (e contraddittoriamente) non tener conto delle condotte che più di ogni altre attualizzano il pericolo di recidiva. 5.2.11 ricorrente si duole altresì della diversa decisione che lo stesso Tribunale del riesame (in diversa composizione) ha adottato nei confronti del correo AV, posto in libertà in considerazione della risalenza nel tempo del medesimo fatto. Sennonché, dalla lettura dell'ordinanza allegata al ricorso risulta che il Tribunale aveva annullato la misura applicata al AV sul rilievo che questi dopo il 2018 non risultava aver commesso altri reati. L'eterogeneità dei termini di paragone impedisce azzardate analogie, ciò senza considerare che il 5 vizio di motivazione del provvedimento impugnato deve essere valutato alla stregua del testo dell'atto stesso non in base a decisioni assunte in separata sede (a maggior ragione se da un giudice diversamente composto;
nel senso che deve escludersi che la sussistenza di detto vizio possa farsi risultare dal raffronto del provvedimento in questione con altri provvedimenti assunti come termine di paragone in quanto più favorevoli alla tesi sostenuta dal ricorrente, Sez. 1, n. 757 del 14/02/1992, De Feo, Rv. 189513 - 01; Sez. 5, n. 43912 del 25/10/2007, Campana, non mass.). 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 11/01/2024.
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art.23 comma 8 D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13837 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 11/01/2024 38918/2023 RITENUTO IN FATI-0 1.11 sig. GI ON ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 12 giugno 2023 del Tribunale di Palermo che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 16 maggio 2023 del Gip del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ed in considerazione del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 192 e 266 cod. proc. pen. in relazione all'omessa motivazione su punti decisivi e rilevanti proposti con l'istanza di riesame. Lamenta, in particolare, il malgoverno delle conversazioni intercettate rimaste, afferma, prive di riscontro e ricostruite in modo presuntivo, in violazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il significato delle conversazioni intercettate deve essere connotato da chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del loro contenuto non lasci margini di dubbio sul loro significato complessivo. Nel caso di specie, le conversazioni che lo riguardano non appaiono connotate da tali requisiti, in assenza oltretutto di specifici riscontri in ordine al loro contenuto. Inoltre, prosegue, in mancanza di consegna della sostanza e della prova del suo pagamento, non vi è un solo passaggio motivazionale che dia conto del perfezionamento dell'accordo con l'incontro della volontà di tutte le parti, compresa quella del ricorrente, nonostante fosse stato visto recarsi in Calabria. Non si evince da alcun atto probatorio o investigativo il contenuto di tali incontri che, pertanto, sono rimasti "muti". Non è stato spiegato se il ricorrente abbia partecipato o meno all'accordo o se vi abbia contribuito economicamente. Secondo l'ordinanza impugnata, inoltre, l'accordo si è perfezionato pur in assenza di effettiva consegna della sostanza, non considerando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata consegna per la scarsa qualità della sostanza stessa integra un'ipotesi di tentativo di reato e non di reato consumato. 1.2.Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari special- preventive in relazione alla loro attualità e concretezza, considerato che l'unico precedente risale al 2018. La motivazione è contraddittoria nella parte in cui valorizza carichi pendenti successivi a tale data e, tuttavia, privi di correlazione con la condotta del 2018 ed è in palese contrasto con altra ordinanza del tribunale del riesame che ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del co-indagato GI AV in considerazione proprio della risalenza temporale del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 3.S1 procede nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, postulandosi che, in concorso con DR ON, GI AV e SA MA, abbia acquistato, presso ignoti fornitori, ventiquattro chilogrammi di hashish e un chilogrammo di cocaina trasportati a Palermo dal corriere Antonio Molla, separatamente giudicato. Il fatto è contestato come commesso in Palermo e Calabria il 23 dicembre 2018, con l'aggravante della ingente quantità (limitatamente allo stupefacente tipo hashish). 3.1.Si ipotizza, in particolare, che il ricorrente aveva personalmente concordato (recandosi in Calabria) la fornitura della sostanza in questione effettivamente recapitata a Palermo da un corriere ma subito dopo restituita per la sua scarsa qualità e per la conseguente impossibilità di piazzarla e di ricavarne, seduta stante, il danaro necessario al pagamento;
l'impossibilità di pagare i fornitori alla consegna aveva così indotto gli acquirenti alla restituzione del carico che sarebbe stato poco dopo intercettato e sequestrato dalla polizia giudiziaria che avrebbe anche arrestato il corriere. 3.2.1 gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dalle conversazioni intercettate e dalle conseguenti operazioni di osservazione, pedinamento e controllo che avevano consentito alla polizia giudiziaria di individuare sia il luogo di consegna (ed effettivo recapito) della sostanza (il garage condominiale dell'abitazione dei genitori del MA) che il corriere, consentendone il successivo arresto (e sequestro del carico). 4.Tanto premesso, il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 4.1.11 ricorrente lamenta il malgoverno delle conversazioni intercettate, la mancanza di prova del contenuto degli incontri calabresi e del suo contributo (anche solo economico) all'azione, ma neglige completamente l'incontro avuto con il corriere nel garage messo a disposizione dal MA e la circostanza di aver materialmente avuto la effettiva disponibilità della sostanza (immediatamente restituita), condotte accertate tutte grazie proprio all'analisi delle conversazioni intercorse tra i protagonisti della vicenda finalizzate alla cessione delle sostanze. 2 4.2.Manca, dunque, una compiuta correlazione tra i vizi (genericamente) denunciati e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato;
4.3.La giurisprudenza di legittimità insegna che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata;
con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 4.4.Peraltro, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da 3 Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). 4.5.11 ricorrente non solo non deduce il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati (che non indica, né allega) ma, astraendo dalla "ratio decídendí" nella sua organicità e completezza, propone una censura inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione indiziaria, ne hanno fatto i Giudici del riesame. 4.6.Alla luce delle considerazioni che precedono è speciosa (oltre che manifestamente infondata e in ogni caso irrilevante) la questione relativa alla possibile qualificazione del fatto in termini di tentativo di reato: è irrilevante perché l'ipotizzato tentativo non oste, sul piano edittale, alla applicazione della misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere (con conseguente mancanza di interesse a coltivare il vizio in questa sede); è speciosa (e manifestamente infondata) perché prescinde dal fatto che il ricorrente ha avuto la materiale disponibilità della sostanza stupefacente, non avendo rilevanza alcuna, ai fini della perfezione del reato, la sua restituzione (peraltro nemmeno immediata ma solo dopo il lasso di tempo necessario a capire che non avrebbe potuto essere pagata a mani del corriere). 4.7.11 mancato perfezionamento dell'accordo non ha alcuna incidenza, nel caso di specie, sulla positiva configurazione del reato quantomeno sotto il profilo della detenzione della sostanza e del concorso nel trasporto e detenzione da parte del corriere. 4.8.Sul punto, peraltro, occorre intendersi. 4.9.La giurisprudenza della Corte di cassazione insegna ormai da tempo che, ai fini della consumazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti, è sufficiente l'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all'acquirente della sostanza (Sez. 4, n. 14276 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 284604 - 01, secondo cui non rileva che il venditore non abbia l'effettiva disponibilità del quantitativo di stupefacente pattuito, ove sia in grado di procurarselo e consegnarlo entro breve termine;
Sez. 4, 38222 del 19/05/2009, Casali, Rv. 245293 - 01; Sez. 4, n. 17387 del 09/03/2006, Sirica, Rv. 233965 - 01; Sez. 5, n. 18368 del 09/12/2003, dep. 4 2004, Bajtrami, Rv. 229230 - 01; Sez. 6, n. 5954 del 16/03/1998, Casà, Rv. 211728 - 01; Sez. 4, n. 38368 del 04/07/2023, Ferruggia, non mass.; Sez. 5, n. 35277 del 12/07/2023, US ed altri, non mass.). 4.10.Solo l'interruzione dell'iter criminis prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza qualifica la condotta come tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio (Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749 - 01; Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259283 - 01). 4.11.Che nel caso di specie l'accordo si fosse concluso e perfezionato è desunto dai Giudici di merito non solo dall'esame delle conversazioni (le quali sono utili anche ai fini della individuazione dei concorrenti) quanto, ancor più, dall'effettiva consegna della sostanza, consegna che di quell'accordo costituiva attuazione;
la restituzione costituisce condotta postuma che non rileva ai fini della pregressa perfezione dell'accordo ma solo sulla sua esecuzione, costituendo il mancato pagamento mera violazione degli accordi già presi (nel senso della irrilevanza del mancato pagamento ai fini della perfezione del reato, Sez. 6, n. 5301 del 12/12/1995, dep. 1996, Falsone, Rv. 205646 - 01). 5.Quanto alle esigenze cautelari special-prevenrtive, il Tribunale del riesame indica le precedenti condanne del ricorrente (una delle quali per reati della stessa indole), la sua capacità di organizzare e gestire traffici di sostanze stupefacenti anche in ambito trans-regionale e, quanto alla loro attualità, fa riferimento al rinvio a giudizio per diversi reati tra i quali quelli di associazione per delinquere, ricettazione e in materia di sostanze stupefacenti commessi nel 2020. 5.1.Di quest'ultimo profilo, quello relativo, cioè, al rinvio a giudizio per fatti del 2020, il ricorrente lamenta l'utilizzo affermando che si tratta di reati successivi a quello per il quale si procede, così contraddittoriamente sostenendo l'impossibilità di tenere in considerazione fatti-reato commessi in epoca più prossima alla valutazione della persistente e attuale pericolosità dell'autore del reato stesso;
il giudice della cautela, cioè, dovrebbe illogicamente (e contraddittoriamente) non tener conto delle condotte che più di ogni altre attualizzano il pericolo di recidiva. 5.2.11 ricorrente si duole altresì della diversa decisione che lo stesso Tribunale del riesame (in diversa composizione) ha adottato nei confronti del correo AV, posto in libertà in considerazione della risalenza nel tempo del medesimo fatto. Sennonché, dalla lettura dell'ordinanza allegata al ricorso risulta che il Tribunale aveva annullato la misura applicata al AV sul rilievo che questi dopo il 2018 non risultava aver commesso altri reati. L'eterogeneità dei termini di paragone impedisce azzardate analogie, ciò senza considerare che il 5 vizio di motivazione del provvedimento impugnato deve essere valutato alla stregua del testo dell'atto stesso non in base a decisioni assunte in separata sede (a maggior ragione se da un giudice diversamente composto;
nel senso che deve escludersi che la sussistenza di detto vizio possa farsi risultare dal raffronto del provvedimento in questione con altri provvedimenti assunti come termine di paragone in quanto più favorevoli alla tesi sostenuta dal ricorrente, Sez. 1, n. 757 del 14/02/1992, De Feo, Rv. 189513 - 01; Sez. 5, n. 43912 del 25/10/2007, Campana, non mass.). 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 11/01/2024.