Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 43
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Invalidità del pignoramento per dichiarazione integrativa successiva alla cartella

    La dichiarazione integrativa è successiva alla notifica della cartella di pagamento, che costituisce titolo esecutivo. La cartella non è stata impugnata nei termini. L'errore nella dichiarazione IRAP avrebbe dovuto essere contestato prima della cartella o a seguito della sua notifica.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'atto di pignoramento

    L'atto di pignoramento è redatto secondo il modello legale e contiene gli elementi essenziali degli atti prodromici, permettendo al contribuente di evincere tipologia di atto, anno d'imposta, importo e tipologia di imposta.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio

    Nessun contraddittorio era necessario in quanto l'atto di pignoramento riguarda la mera riscossione di importi dichiarati e non versati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 43
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 43
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo