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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente e Relatore
SESSA SABATO, Giudice
BIANCO BRUNA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2901/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Farmacia Ricciuti Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 02884202500002606001 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in Caserta (CE), Indirizzo_1 – c.f. e p.i. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dal dott. Difensore_2 e dall'Avvocato Difensore_1, con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma, all'Agenia delle Entrate – Riscossione di Caserta
e all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale, ha tempestivamente impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72-bis e 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 notificatole in data 25 marzo 2025, fascicolo n. 28/2025/4272, per l'importo complessivo di € 12.878,05, fondato sulle cartelle n.
02820240014004811000 dell'11 marzo 2024; n. 02820240045296273000 del 18 dicembre 2024 e n.
32820240001559475000 del 12 luglio 2024.
In particolare, ha evidenziato che la seconda cartella (n. 02820240045296273000), emessa per un presunto debito derivante da IRAP per l'anno d'imposta 2021, sarebbe stata errata nel calcolo e infondata nella pretesa sostanziale ivi incorporata e così in seguito alla dichiarazione integrativa presentata il 26 maggio 2025. Ha dichiarato di avere con essa corretto l'errore alla scaturigine della maggiorazione fiscale richiesta in pagamento relativo al valore della produzione netta indicato nel quadro IC. Ha riferito l'errore alla semplice confusione tra rigo 64 e 76. Ha ritenuto la sua resipiscenza – possibile ai sensi dell'art. 2, comma 8-ter, d. P.R. n. 322/1998, correttiva di errori contabili, tempestiva essendo la dichiarazione integrativa intervenuta nei termini dell'accertamento, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno. Ha dunque invocato l'applicazione a sé del principio di diritto licenziato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «l'Amministrazione non può fondare la pretesa su una dichiarazione errata ove risulti presentata dichiarazione integrativa prima dell'avviso di accertamento».
Ha anche contestato l'esistenza di una valida motivazione a giustificare l'attività dell'Ufficio e la lesione del principio del contraddittorio endoprocedimentale.
Ha così concluso, previa sospensiva, perché la Corte Tributaria adita annulli l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi prot. identificativo del fascicolo: 28/2025/4272, identificativo della procedura esecutiva:
02884202500002606001 notificato il 25 marzo 2025, con favorevole regolamento delle spese.
Si è costituito l'Ufficio mentre è rimasta contumace la Riscossione.
La difesa erariale ha obiettato come il credito sia ormai incontestabile avendo notificato alla contribuente sia la comunicazione di irregolarità sia la cartella (con p.e.c. del 18 dicembre 2024) per cui l'emenda con la dichiarazione integrativa successiva non sarebbe utilmente intervenuta. Ha anche rilevato l'esistenza di un'imposta a debito anche dall'integrativa (solo contenuta nell'importo: da € 6.342,00 a € 4.538,00).
Accordata cautelativamente la sospensiva per la gravità del pregiudizio per la tipologia di atto impugnato e un'istanza di rinvio per permettere una interlocuzione tra le parti sulla dichiarativa, la causa è stata decisa in pubblica udienza nei termini del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
È comprovato in atti che la dichiarazione integrativa sulla quale parte ricorrente fonda la sua difesa è successiva alla notifica della cartella di pagamento che incorpora il titolo in base al quale è stata intrapresa l'esecuzione attraverso il pignoramento presso terzi.
La cartella n. 02820240045296273000 - notificata a mezzo p.e.c. il 18 dicembre 2024 e non impugnata nel termine decadenziale dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 - è stata anche preceduta dalla comunicazione di irregolarità (codice atto n. 16808882217) portata a conoscenza dell'intermediario Difensore_2 in data 8 febbraio 2024.
Il suo importo – pari ad € 8.971,01 – riguarda l'omesso versamento IRAP, anno d'imposta 2021.
La data della sua notifica è ampiamente antecedente alla dichiarazione integrativa del 26 maggio 2025 che segue anche la notifica del pignoramento, avutasi il 25 marzo 2025.
Le contestazioni sull'importo preteso in pagamento frutto di errore nel riferimento al valore della produzione netta nel quadro IC avrebbero dovuto essere più tempestive e sicuramente precedere la cartella, o quanto meno essere allegate e dedotte a seguito della notifica di questa, su cui non è possibile più intervenire per fatti antecedenti ad essa.
In ciò si assorbe la valutazione della emendabilità o meno della dichiarazione IRAP ad attività di accertamento ormai conclusa. Invero la stessa ricorrente ha indicato l'accertamento quale limite temporale stabilito dalla legge per l'integrativa. Nel caso presente l'astratto riferimento al termine per l'accertamento (il 31 dicembre del quinto anno) non è calzante avendo l'Agenzia fatto osservare che la pretesa consegue al controllo automatizzato della dichiarazione, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 per il recupero di importi dichiarati ma non eversati (che in ogni caso restano tali, sebbene per una misura lievemente inferiore: da
€ 6.342,00 ad € 4.538,00.
Neanche esiste il vizio di motivazione genericamente protestato in quanto l'atto di pignoramento presso terzi
è stato redatto in conformità al modello legale. L'obbligo motivazionale è assolto dal richiamo agli elementi essenziali degli atti prodromici da cui parte ricorrente ha potuto evincere tipologia di atto, anno d'imposta, importo, tipologia di imposta, ente creditore …. Et de hoc satis!
Nessun contradditorio era necessario al riguardo, trattandosi di atto di mera riscossione di importi dichiarati e non versati.
Per tutte le su-estese ragioni il ricorso va dunque respinto.
In ogni caso la controvertibilità di talune questioni affrontate consiglia che le spese del giudizio siano integralmente compensate tra le parti, costituite e non.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente e Relatore
SESSA SABATO, Giudice
BIANCO BRUNA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2901/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Farmacia Ricciuti Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 02884202500002606001 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con sede legale in Caserta (CE), Indirizzo_1 – c.f. e p.i. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dal dott. Difensore_2 e dall'Avvocato Difensore_1, con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma, all'Agenia delle Entrate – Riscossione di Caserta
e all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale, ha tempestivamente impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72-bis e 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 notificatole in data 25 marzo 2025, fascicolo n. 28/2025/4272, per l'importo complessivo di € 12.878,05, fondato sulle cartelle n.
02820240014004811000 dell'11 marzo 2024; n. 02820240045296273000 del 18 dicembre 2024 e n.
32820240001559475000 del 12 luglio 2024.
In particolare, ha evidenziato che la seconda cartella (n. 02820240045296273000), emessa per un presunto debito derivante da IRAP per l'anno d'imposta 2021, sarebbe stata errata nel calcolo e infondata nella pretesa sostanziale ivi incorporata e così in seguito alla dichiarazione integrativa presentata il 26 maggio 2025. Ha dichiarato di avere con essa corretto l'errore alla scaturigine della maggiorazione fiscale richiesta in pagamento relativo al valore della produzione netta indicato nel quadro IC. Ha riferito l'errore alla semplice confusione tra rigo 64 e 76. Ha ritenuto la sua resipiscenza – possibile ai sensi dell'art. 2, comma 8-ter, d. P.R. n. 322/1998, correttiva di errori contabili, tempestiva essendo la dichiarazione integrativa intervenuta nei termini dell'accertamento, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno. Ha dunque invocato l'applicazione a sé del principio di diritto licenziato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «l'Amministrazione non può fondare la pretesa su una dichiarazione errata ove risulti presentata dichiarazione integrativa prima dell'avviso di accertamento».
Ha anche contestato l'esistenza di una valida motivazione a giustificare l'attività dell'Ufficio e la lesione del principio del contraddittorio endoprocedimentale.
Ha così concluso, previa sospensiva, perché la Corte Tributaria adita annulli l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi prot. identificativo del fascicolo: 28/2025/4272, identificativo della procedura esecutiva:
02884202500002606001 notificato il 25 marzo 2025, con favorevole regolamento delle spese.
Si è costituito l'Ufficio mentre è rimasta contumace la Riscossione.
La difesa erariale ha obiettato come il credito sia ormai incontestabile avendo notificato alla contribuente sia la comunicazione di irregolarità sia la cartella (con p.e.c. del 18 dicembre 2024) per cui l'emenda con la dichiarazione integrativa successiva non sarebbe utilmente intervenuta. Ha anche rilevato l'esistenza di un'imposta a debito anche dall'integrativa (solo contenuta nell'importo: da € 6.342,00 a € 4.538,00).
Accordata cautelativamente la sospensiva per la gravità del pregiudizio per la tipologia di atto impugnato e un'istanza di rinvio per permettere una interlocuzione tra le parti sulla dichiarativa, la causa è stata decisa in pubblica udienza nei termini del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
È comprovato in atti che la dichiarazione integrativa sulla quale parte ricorrente fonda la sua difesa è successiva alla notifica della cartella di pagamento che incorpora il titolo in base al quale è stata intrapresa l'esecuzione attraverso il pignoramento presso terzi.
La cartella n. 02820240045296273000 - notificata a mezzo p.e.c. il 18 dicembre 2024 e non impugnata nel termine decadenziale dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 - è stata anche preceduta dalla comunicazione di irregolarità (codice atto n. 16808882217) portata a conoscenza dell'intermediario Difensore_2 in data 8 febbraio 2024.
Il suo importo – pari ad € 8.971,01 – riguarda l'omesso versamento IRAP, anno d'imposta 2021.
La data della sua notifica è ampiamente antecedente alla dichiarazione integrativa del 26 maggio 2025 che segue anche la notifica del pignoramento, avutasi il 25 marzo 2025.
Le contestazioni sull'importo preteso in pagamento frutto di errore nel riferimento al valore della produzione netta nel quadro IC avrebbero dovuto essere più tempestive e sicuramente precedere la cartella, o quanto meno essere allegate e dedotte a seguito della notifica di questa, su cui non è possibile più intervenire per fatti antecedenti ad essa.
In ciò si assorbe la valutazione della emendabilità o meno della dichiarazione IRAP ad attività di accertamento ormai conclusa. Invero la stessa ricorrente ha indicato l'accertamento quale limite temporale stabilito dalla legge per l'integrativa. Nel caso presente l'astratto riferimento al termine per l'accertamento (il 31 dicembre del quinto anno) non è calzante avendo l'Agenzia fatto osservare che la pretesa consegue al controllo automatizzato della dichiarazione, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 per il recupero di importi dichiarati ma non eversati (che in ogni caso restano tali, sebbene per una misura lievemente inferiore: da
€ 6.342,00 ad € 4.538,00.
Neanche esiste il vizio di motivazione genericamente protestato in quanto l'atto di pignoramento presso terzi
è stato redatto in conformità al modello legale. L'obbligo motivazionale è assolto dal richiamo agli elementi essenziali degli atti prodromici da cui parte ricorrente ha potuto evincere tipologia di atto, anno d'imposta, importo, tipologia di imposta, ente creditore …. Et de hoc satis!
Nessun contradditorio era necessario al riguardo, trattandosi di atto di mera riscossione di importi dichiarati e non versati.
Per tutte le su-estese ragioni il ricorso va dunque respinto.
In ogni caso la controvertibilità di talune questioni affrontate consiglia che le spese del giudizio siano integralmente compensate tra le parti, costituite e non.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio