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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 846/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
ON LL, TO
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6346/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
IDifensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006328918000 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, 6346 RGR , la società Ricorrente_1 S.R.L., ricorreva innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza per chiedere l'annullamento della cartella di pagamento n. 34 2023
00063289 18, contenente ruoli per anni 2017 e 2018, relativamente al solo ruolo formato a seguito di un controllo automatizzato ex art 36 bis del DPR 600/1973 per l'anno 2018, per complessivi euro 60.691,90.
Nulla eccepiva invece avverso l'ulteriore ruolo per anno 2017, contenuto nella predetta cartella.
Lamentava Infondatezza della pretesa per legittimità della compensazione effettuata e illegittimità della cartella per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Si costituiva AAEE controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 9 febbraio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente contesta la fondatezza della pretesa dell'Amministrazione finanziaria, in quanto il credito d'imposta spetterebbe indipendentemente dall'indicazione dello stesso nella dichiarazione dei redditi. Va rilevato che il controllo scaturisce dalla compensazione di credito d'imposta, per l'importo di € 41.312,00, relativo agli investimenti nel mezzogiorno di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 e dalla omessa indicazione in dichiarazione del credito medesimo. Va precisato che, se è vero che per il credito di cui si discute la normativa non prevede espressamente la decadenza nel caso di mancata indicazione in dichiarazione, è pur vero che le stesse norme stabiliscono che il credito deve comunque essere esposto nella dichiarazione dei redditi in cui è maturato. La correzione degli errori commessi in dichiarazione deve essere circoscritta all'indicazione dei dati relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o negative, che integrino errori tipicamente materiali, quali gli errori di calcolo o errata liquidazione degli importi, oppure formali, come l'esatta individuazione della voce del modello da compilare in cui collocare la posta.
Diverso è il caso in cui il contribuente, compilando la dichiarazione, effettua una vera e propria scelta, per avvalersi ad esempio di un beneficio fiscale, come ad esempio la dichiarazione di un credito d'imposta da esporre nel quadro RU. In tali casi, la relativa sezione della dichiarazione consiste nella formulazione di una precisa manifestazione di volontà da compiersi con la compilazione di un modulo che, per questa parte, assume il valore di un atto negoziale irretrattabile. Tale manifestazione di volontà, integrando l'esercizio di un potere discrezionale di scelta riconducibile ad una tipica manifestazione di autonomia negoziale del soggetto, incide direttamente sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta. In questi termini si è espressa recentemente la
Cassazione che ha considerato la dichiarazione non un atto di volontà, ma di scienza, emendabile e ritrattabile con i limiti di cui sopra, in coerenza con i principi costituzionali della capacità contributiva e la correttezza dell'azione amministrativa (cfr. Cass. Civ., sez. V, 5 luglio 2021, n. 18895). Tuttavia, precisa la
Corte, nel caso in cui il contribuente voglia ritrattare o emendare la propria dichiarazione, in quanto resosi conto che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente, può farlo a condizione che dimostri il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria o l'errore commesso. L' onere di tale prova è a suo carico. Inoltre, la normativa fiscale mette a disposizione una serie di strumenti per rettificare eventuali errori commessi in dichiarazione, primo fra tutti la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per correggere la prima. Non solo. Qualora fosse spirato il termine per la trasmissione della dichiarazione integrativa, al contribuente è data la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa c.d. ultrannuale, disciplinata dall'art. 2 comma 8 e ss. del Dpr
322 del 1998. A tal proposito si tiene a precisare che, per non vanificare completamente l'obbligo dichiarativo e non far decadere il contribuente dalla misura agevolativa per la sua “dimenticanza”, è consentito al contribuente di sanare l'omessa indicazione in dichiarazione con la presentazione di una dichiarazione integrativa, ancorché ultrannuale, con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Invero, ai sensi dell'art. 2 comma 8 e ss. del Dpr 322 del 1998, la possibilità di correggere errori od omissioni è consentita entro i termini stabiliti per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Dal punto di vista operativo qualora dalla dichiarazione integrativa risultino eccedenze o crediti rispetto alla dichiarazione originaria l'Ufficio è tenuto a controllarne il corretto riporto. L'eventuale credito che scaturisce da una dichiarazione integrativa ultrannuale non può essere immediatamente utilizzato in compensazione nel mod. F24 oppure in detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ma deve essere riportato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. In tale dichiarazione il credito pregresso partecipa alla liquidazione dell'imposta relativa all'anno, determinando, a seconda dei casi, un minore debito d'imposta (per effetto dello scomputo interno alla dichiarazione) oppure una maggiore eccedenza a credito. In sostanza, la dichiarazione integrativa ultrannuale non annulla gli esiti della dichiarazione originaria, ma eventuali crediti confermati dall'ufficio possono riportarsi nella dichiarazione da presentarsi nell'anno di presentazione dell'integrativa, una volta liquidata.
Con riferimento alla vicenda oggetto di esame , si rileva che il ricorrente anche nella dichiarazione integrativa ultrannuale presentata in data 28/04/2022 (Prot. telem. 12320064371 – 0000002), ha omesso di indicare il credito d'imposta di cui all'art.1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
L'eccezione sul punto va pertanto rigettata .
Quanto alla eccezione sull' omessa attivazione del contraddittorio endo-procedimentale.
La Corte rileva che la partecipazione del privato al procedimento amministrativo-tributario, diretto all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi e valutativi necessari all'espletamento dell'attività autoritativa, costituisce una mera eventualità, essendo rimessa all'Amministrazione la scelta d'interpellare preventivamente, ai soli fini istruttori, il contribuente (cfr Cassazione, sentenza 14027/2012). Difatti, il procedimento impositivo, in riferimento alla partecipazione dell'interessato, rimane sottratto alla disciplina generale del procedimento amministrativo, vista l'espressa deroga disposta dall'articolo 13, comma 2, della legge 241/1990, per i procedimenti tributari. In sostanza, il contraddittorio preventivo non è presupposto necessario per la validità dell'atto impositivo, rappresentando per l'ufficio uno strumento di mera indagine che, a seconda dei casi, può garantire l'acquisizione di informazioni utili in un'ottica deflattiva del contenzioso.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24823 del 09/12/2015 ha stabilito che non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l'amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, salvo non sia espressamente previsto per legge.
Ad ogni modo, sottolineano i giudici di legittimità, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto (SS.UU., sentenza 24823/15, Sentenza n. 2248 del 30 gennaio 2018; Ordinanza n. 5408 del 7 marzo 2018, Ordinanza n. 29030 del 6 ottobre 2022).
Invero, nel caso di specie, va rilevato che la comunicazione irregolare, da cui è scaturita l'impugnato ruolo, è stata notificata con Pec in data 20.05.2022 come allegato nelle memorie del resistente
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato
La questione oggetto di diversi orientamenti in giurisprudenza consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
ON LL, TO
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6346/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
IDifensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006328918000 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, 6346 RGR , la società Ricorrente_1 S.R.L., ricorreva innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza per chiedere l'annullamento della cartella di pagamento n. 34 2023
00063289 18, contenente ruoli per anni 2017 e 2018, relativamente al solo ruolo formato a seguito di un controllo automatizzato ex art 36 bis del DPR 600/1973 per l'anno 2018, per complessivi euro 60.691,90.
Nulla eccepiva invece avverso l'ulteriore ruolo per anno 2017, contenuto nella predetta cartella.
Lamentava Infondatezza della pretesa per legittimità della compensazione effettuata e illegittimità della cartella per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Si costituiva AAEE controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 9 febbraio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente contesta la fondatezza della pretesa dell'Amministrazione finanziaria, in quanto il credito d'imposta spetterebbe indipendentemente dall'indicazione dello stesso nella dichiarazione dei redditi. Va rilevato che il controllo scaturisce dalla compensazione di credito d'imposta, per l'importo di € 41.312,00, relativo agli investimenti nel mezzogiorno di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 e dalla omessa indicazione in dichiarazione del credito medesimo. Va precisato che, se è vero che per il credito di cui si discute la normativa non prevede espressamente la decadenza nel caso di mancata indicazione in dichiarazione, è pur vero che le stesse norme stabiliscono che il credito deve comunque essere esposto nella dichiarazione dei redditi in cui è maturato. La correzione degli errori commessi in dichiarazione deve essere circoscritta all'indicazione dei dati relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o negative, che integrino errori tipicamente materiali, quali gli errori di calcolo o errata liquidazione degli importi, oppure formali, come l'esatta individuazione della voce del modello da compilare in cui collocare la posta.
Diverso è il caso in cui il contribuente, compilando la dichiarazione, effettua una vera e propria scelta, per avvalersi ad esempio di un beneficio fiscale, come ad esempio la dichiarazione di un credito d'imposta da esporre nel quadro RU. In tali casi, la relativa sezione della dichiarazione consiste nella formulazione di una precisa manifestazione di volontà da compiersi con la compilazione di un modulo che, per questa parte, assume il valore di un atto negoziale irretrattabile. Tale manifestazione di volontà, integrando l'esercizio di un potere discrezionale di scelta riconducibile ad una tipica manifestazione di autonomia negoziale del soggetto, incide direttamente sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta. In questi termini si è espressa recentemente la
Cassazione che ha considerato la dichiarazione non un atto di volontà, ma di scienza, emendabile e ritrattabile con i limiti di cui sopra, in coerenza con i principi costituzionali della capacità contributiva e la correttezza dell'azione amministrativa (cfr. Cass. Civ., sez. V, 5 luglio 2021, n. 18895). Tuttavia, precisa la
Corte, nel caso in cui il contribuente voglia ritrattare o emendare la propria dichiarazione, in quanto resosi conto che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente, può farlo a condizione che dimostri il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria o l'errore commesso. L' onere di tale prova è a suo carico. Inoltre, la normativa fiscale mette a disposizione una serie di strumenti per rettificare eventuali errori commessi in dichiarazione, primo fra tutti la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per correggere la prima. Non solo. Qualora fosse spirato il termine per la trasmissione della dichiarazione integrativa, al contribuente è data la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa c.d. ultrannuale, disciplinata dall'art. 2 comma 8 e ss. del Dpr
322 del 1998. A tal proposito si tiene a precisare che, per non vanificare completamente l'obbligo dichiarativo e non far decadere il contribuente dalla misura agevolativa per la sua “dimenticanza”, è consentito al contribuente di sanare l'omessa indicazione in dichiarazione con la presentazione di una dichiarazione integrativa, ancorché ultrannuale, con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Invero, ai sensi dell'art. 2 comma 8 e ss. del Dpr 322 del 1998, la possibilità di correggere errori od omissioni è consentita entro i termini stabiliti per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Dal punto di vista operativo qualora dalla dichiarazione integrativa risultino eccedenze o crediti rispetto alla dichiarazione originaria l'Ufficio è tenuto a controllarne il corretto riporto. L'eventuale credito che scaturisce da una dichiarazione integrativa ultrannuale non può essere immediatamente utilizzato in compensazione nel mod. F24 oppure in detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ma deve essere riportato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. In tale dichiarazione il credito pregresso partecipa alla liquidazione dell'imposta relativa all'anno, determinando, a seconda dei casi, un minore debito d'imposta (per effetto dello scomputo interno alla dichiarazione) oppure una maggiore eccedenza a credito. In sostanza, la dichiarazione integrativa ultrannuale non annulla gli esiti della dichiarazione originaria, ma eventuali crediti confermati dall'ufficio possono riportarsi nella dichiarazione da presentarsi nell'anno di presentazione dell'integrativa, una volta liquidata.
Con riferimento alla vicenda oggetto di esame , si rileva che il ricorrente anche nella dichiarazione integrativa ultrannuale presentata in data 28/04/2022 (Prot. telem. 12320064371 – 0000002), ha omesso di indicare il credito d'imposta di cui all'art.1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
L'eccezione sul punto va pertanto rigettata .
Quanto alla eccezione sull' omessa attivazione del contraddittorio endo-procedimentale.
La Corte rileva che la partecipazione del privato al procedimento amministrativo-tributario, diretto all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi e valutativi necessari all'espletamento dell'attività autoritativa, costituisce una mera eventualità, essendo rimessa all'Amministrazione la scelta d'interpellare preventivamente, ai soli fini istruttori, il contribuente (cfr Cassazione, sentenza 14027/2012). Difatti, il procedimento impositivo, in riferimento alla partecipazione dell'interessato, rimane sottratto alla disciplina generale del procedimento amministrativo, vista l'espressa deroga disposta dall'articolo 13, comma 2, della legge 241/1990, per i procedimenti tributari. In sostanza, il contraddittorio preventivo non è presupposto necessario per la validità dell'atto impositivo, rappresentando per l'ufficio uno strumento di mera indagine che, a seconda dei casi, può garantire l'acquisizione di informazioni utili in un'ottica deflattiva del contenzioso.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24823 del 09/12/2015 ha stabilito che non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l'amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, salvo non sia espressamente previsto per legge.
Ad ogni modo, sottolineano i giudici di legittimità, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto (SS.UU., sentenza 24823/15, Sentenza n. 2248 del 30 gennaio 2018; Ordinanza n. 5408 del 7 marzo 2018, Ordinanza n. 29030 del 6 ottobre 2022).
Invero, nel caso di specie, va rilevato che la comunicazione irregolare, da cui è scaturita l'impugnato ruolo, è stata notificata con Pec in data 20.05.2022 come allegato nelle memorie del resistente
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato
La questione oggetto di diversi orientamenti in giurisprudenza consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate