Articolo 73 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1076
Articolo 72Articolo 74
Versione
10 febbraio 1970
Art. 73. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, accer-
tate nell'esercizio finanziario 1960-61, per
la competenza propria dell'esercizio medesi-
mo, sono stabilite in....................... L. 59.712.441.041 delle quali furono pagate................... " 33.591.527.117
--------------- e rimasero da pagare........................ L. 26.120.913.924
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Entrata in vigore il 10 febbraio 1970