Articolo 33 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
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25 giugno 1961
Art. 33. Autorizzazione di spesa

E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ad integrazione della sua dotazione, per la esecuzione di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso agricolo.
La dotazione di cui al comma precedente sara' iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell' articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646 , modificato con l' articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
La predetta spesa sara' computata ai fini della determinazione dell'aliquota riservata, a norma dell'articolo 40, ai territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 25 giugno 1961