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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6930/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFM000087 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFM000087 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFM000087 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6930/2023 il sig. Ricorrente_1, residente in [...], ha impugnato l'intimazione di pagamento n. TDFIPBI00035-2023, emessa ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del DL
n. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010, con la quale l'Agenzia delle Entrate di Cosenza intimava al ricorrente il pagamento delle somme residue dovute in base all'avviso di accertamento nr.
TDFM000087, relativo all'anno d'imposta 2017, riscontrando la decadenza dal beneficio della rateazione, poiché non risultava versata in tempo utile la seconda rata.
Il ricorrente ha eccepito: a) Carenza assoluta di motivazione;
b) Vizi insanabili della procedura;
c)
Manifesta illegittimità delle sanzioni pecuniarie irrogate. Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
L'Agenzia delle Entrate di Cosenza, in persona del lr.p.t., rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato
Difensore_1, ha contestato il ricorso e ne ha chiesto il rigetto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. n.546/1992.
Ad una prima udienza dell'08/10/2025 la Corte ha pronunciato ordinanza n. 1537/2025 con la quale, rilevato il valore della causa, ha invitato il ricorrente a munirsi di difensore tecnico ed ha rinviato la discussione alla successiva udienza del 10/12/2025.
All'udienza del 10/12/2025 la Corte ha verificato che il ricorrente non ha ottemperato a quanto disposto dal Collegio, per cui il ricorso è stato deciso come da parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto che il ricorrente, nonostante espressa ordinanza, non ha provveduto a munirsi di un difensore tecnico, necessario stante il valore della causa (euro 13.712,97), dichiara il ricorso inammissibile, alla luce del disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, nella versione vigente ratione temporis, ed all'art. 182 cpc.
Il ricorrente dovrà rifondere all'Agenzia delle Entrate di Cosenza, in persona del l.r.p.t., complessivi euro
2.508,00 per le spese di giudizio, liquidate in base al valore minimo del DM n. 147/2022 ed all'art. 15, co.
2 sexies e co. 2 septies, del D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento di euro 2.508,00 per spese di giudizio, liquidate come in sentenza. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6930/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFM000087 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFM000087 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFM000087 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6930/2023 il sig. Ricorrente_1, residente in [...], ha impugnato l'intimazione di pagamento n. TDFIPBI00035-2023, emessa ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del DL
n. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010, con la quale l'Agenzia delle Entrate di Cosenza intimava al ricorrente il pagamento delle somme residue dovute in base all'avviso di accertamento nr.
TDFM000087, relativo all'anno d'imposta 2017, riscontrando la decadenza dal beneficio della rateazione, poiché non risultava versata in tempo utile la seconda rata.
Il ricorrente ha eccepito: a) Carenza assoluta di motivazione;
b) Vizi insanabili della procedura;
c)
Manifesta illegittimità delle sanzioni pecuniarie irrogate. Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
L'Agenzia delle Entrate di Cosenza, in persona del lr.p.t., rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato
Difensore_1, ha contestato il ricorso e ne ha chiesto il rigetto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.lgs. n.546/1992.
Ad una prima udienza dell'08/10/2025 la Corte ha pronunciato ordinanza n. 1537/2025 con la quale, rilevato il valore della causa, ha invitato il ricorrente a munirsi di difensore tecnico ed ha rinviato la discussione alla successiva udienza del 10/12/2025.
All'udienza del 10/12/2025 la Corte ha verificato che il ricorrente non ha ottemperato a quanto disposto dal Collegio, per cui il ricorso è stato deciso come da parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto che il ricorrente, nonostante espressa ordinanza, non ha provveduto a munirsi di un difensore tecnico, necessario stante il valore della causa (euro 13.712,97), dichiara il ricorso inammissibile, alla luce del disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, nella versione vigente ratione temporis, ed all'art. 182 cpc.
Il ricorrente dovrà rifondere all'Agenzia delle Entrate di Cosenza, in persona del l.r.p.t., complessivi euro
2.508,00 per le spese di giudizio, liquidate in base al valore minimo del DM n. 147/2022 ed all'art. 15, co.
2 sexies e co. 2 septies, del D. Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento di euro 2.508,00 per spese di giudizio, liquidate come in sentenza. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge.