Sentenza 16 febbraio 2022
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 02/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 24/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
D’APPELLO ha pronunciato la seguente Daniela ACANFORA Presidente Ida CONTINO Consigliere rel.
UC d’AMBROSIO Consigliere Roberto RIZZI Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello iscritto al n.60597 del registro di segreteria proposto da INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sebastiano Caruso (pec avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), LI CA (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), ON PA (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), NA NN (pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e RG PR (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto
SENT. 24/2026 2 contro:
IS, nato a [...] il IS (c.f. IS), rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Gardelli, abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (C.F. [...]), con domicilio digitale eletto presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
claudio.gardelli@firenze.pecavvocati.it o renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it avverso:
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Toscana n.33/2022, depositata in data 16 febbraio 2022.
Esaminati l’appello e gli altri atti e documenti di causa.
Uditi, nell’udienza pubblica del 20 gennaio 2026, con l’assistenza del dott.
Luca Fruscione, il magistrato relatore Ida Contino e l’avv. RG PR per l’Ente appellante. Nessuno è comparso per l’appellato.
Ritenuto in
FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale toscana, in composizione monocratica, ha accolto parzialmente il ricorso promosso dal sig. IS, vice sovrintendente della Polizia di Stato in quiescenza dal 1°
febbraio 2020, con un’anzianità di servizio di 15 anni, 2 mesi e 24 giorni maturata alla data del 31 dicembre 1995 e complessiva superiore a 20 anni, dunque, destinatario del sistema di calcolo della pensione c.d. “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n.335.
Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l’applicazione dell’aliquota unitaria del 44 % prevista dall’art. 54 del d.P.R.
SENT. 24/2026 3 29 dicembre 1973, n.1092.
2. Il giudice di primo grado, nell’aderire ai principi fissati in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite nelle sentenze n.1/2021/QM, e n.12/QM/2021, estesi dalla l.n.234/2021 (art.1, comma 101) anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31 dicembre 1995, nonché alla liquidazione degli arretrati con decorrenza dalla data del pensionamento, oltre interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggiore importo differenziale, rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun rateo e sino al pagamento.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello l’Inps, con atto notificato in data 16 febbraio 2023 e depositato in data 23 febbraio 2023, deducendo la
“Violazione dell’art. 1, comma 101 e 102, della legge n. 234/2021 e dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 – errata individuazione della decorrenza del diritto al pagamento dei ratei differenziali” .
L’Istituto previdenziale si duole dell’applicazione retroattiva operata dal giudice di prime cure della normativa recata dalla l.n.234/2021 nei confronti di un soggetto che, pacificamente, non è un militare, rilevando che le sezioni di appello di questa Corte dei conti hanno ritenuto, con indirizzo giurisprudenziale consolidato, che il disposto del comma 102, nell’indicare la copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 81 Cost.) a partire dal 2022, sia chiaro nel circoscrivere l’applicazione della norma ai soli ratei decorrenti dal gennaio SENT. 24/2026 4 2022 e non per i pregressi (cita le sentenze n.45 e 123 del 2022 della Sezione I appello e di questa Sezione II appello la sentenza n.33 del 2022.
Conclusivamente, ha chiesto, pertanto, che, in accoglimento dell’appello, la sentenza venga riformata.
4. Il sig. IS si è costituito in giudizio, con il patrocinio dell’avv.
Claudio Gardelli (unitamente ad altro avvocato non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori), depositando una memoria in data 23 dicembre 2025.
L’appellato, dopo aver precisato di essere stato regolarmente liquidato dalla competente sede INPS, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
5. All’odierna udienza, l’avv. PR ha puntualizzato che allo stato vi è tutto l’interesse dell’INPS alla prosecuzione del giudizio e all’accoglimento del gravame; in proposito ha evidenziato che la sentenza di primo grado, stabilendo la decorrenza della riliquidazione a partire dalla data del pensionamento, invece che dal 1° gennaio 2022, ha attribuito all’appellante utilità non spettanti. Ha, pertanto, insistito per l’accoglimento dell’appello.
La causa è, quindi, passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere scrutinata l’eccezione formulata dall’appellato IS di sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
secondo l’assunto difensivo, la liquidazione del trattamento pensionistico come statuito in sentenza, avrebbe fatto venire meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
L’eccezione è infondata.
SENT. 24/2026 5 E’ indubbio che l’interesse ad agire, o a impugnare, deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso o dell’appello, ma anche al momento della decisione, tanto è che ove intervenga un fatto nuovo che rende inutile la decisione, il giudizio diviene improcedibile.
Tuttavia, nella fattispecie, la circostanza fattuale che, secondo il difensore dell’appellato, avrebbe fatto venire meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio è la liquidazione della pensione nelle modalità indicate dal giudice di prime cure, circostanza peraltro non provata agli atti.
Ebbene, l’Ente previdenziale, liquidando gli emolumenti con decorrenza dalla data del pensionamento, non ha fatto altro che dare esecuzione alla sentenza n. 33/2023 della Sezione Toscana in ottemperanza all’art. 169 c.g.c.. Tale disposizione statuisce : “Le sentenze che pronunciano condanna a favore del pensionato per crediti derivanti dai rapporti pensionistici (art. 151 C.G.C.)
sono provvisoriamente esecutive. L’esecuzione può avvenire con la sola copia del dispositivo, anche prima del deposito della sentenza. La sospensione dell’esecutività può essere disposta solo dal giudice d’appello, con ordinanza non impugnabile, in caso di gravissimo danno…”.
In altri termini, l’eventuale liquidazione della pensione nelle modalità indicate in sentenza da parte dell’INPS, lungi dal configurare una forma di acquiescenza all’atto decisorio, si pone come esecuzione “necessaria”, in quanto predicata dal legislatore, per evitare maggiori danni. Peraltro, in tal senso si è espresso il difensore dell’Ente previdenziale che all’odierna udienza ha manifestato tutto l’interesse dell’Amministrazione a ottenere la riforma della sentenza.
Sussiste, dunque, l’interesse dell’appellante alla decisione nel merito del SENT. 24/2026 6 gravame.
II. Passando al merito, l’appello è fondato e merita accoglimento.
L’art. 1, comma 101, recita testualmente: “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”;
il successivo comma 102: “Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031”.
Sulla questione controversa oggetto del presente giudizio, inerente la portata retroattiva o meno dello ius superveniens, si è formata una giurisprudenza ormai granitica in seno a questa Sezione di appello (tra le altre, sentenze n.157, n. 99 e n.129 del 2025, n.93/2024, n.77, n.89, n.105, n.106, n.107 e n.176 del 2023, n.33, n. 41, n.114 e n.277 del 2022) in linea, peraltro, anche con le altre
(tra le altre, Sez. I app., n.165/2024, n. 399/2023, nn. 45 e 123 del 2022; Sez.
III app., nn. 289 e 290 del 2022), cui questo Collegio intende senz’altro dare continuità. In particolare, si richiama testualmente una recente pronuncia, SENT. 24/2026 7 facendola propria, ai sensi dell’art.39, comma 2, lett.d), c.g.c.: “In primo luogo, deve escludersi che le disposizioni in commento abbiano efficacia pienamente retroattiva, posto che il principio di irretroattività della legge, sancito dall’art. 11 delle “preleggi”, è ispirato all’esigenza superiore della certezza del diritto, e, dunque esclude (in linea generale) che una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore, tranne che ci si trovi al cospetto di leggi di
“interpretazione autentica” al cui alveo non possono essere ricondotti i commi in esame (come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenze n. 271 del 2011, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007).
E se, in linea di principio, non è vietato al potere legislativo di stabilire in materia civile una disciplina innovativa a portata retroattiva dei diritti derivanti da leggi in vigore, “il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo sanciti dall’art. 6 della Convenzione, ostano, salvo che per motivi imperativi di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia” (sentenze 11 dicembre 2012, De SA contro Italia; 14 febbraio 2012, AS e altri contro Italia; 7 giugno 2011, Agrati e altri contro Italia; 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia; 10 giugno 2008, SI e altri contro Italia; 29 marzo 2006, CO e altri contro Italia)” (in termini Corte cost. n. 191/2014). Alla luce dei delineati canoni ermeneutici, deve, dunque, escludersi che all’art. 1, commi 101 e 102, della legge di bilancio 2022 possa attribuirsi il valore di una “interpretazione autentica”, sia perché priva di una qualsivoglia indicazione lessicale in tal senso, sia perché emanata in assenza di un contrasto giurisprudenziale sulle SENT. 24/2026 8 norme dirette a regolare la misura del trattamento pensionistico degli agenti di polizia. Private di ogni efficacia interpretativa, le norme in commento, pur lette alla luce dei lavori preparatori, non sono insanabilmente in contrasto tra loro. Se può, infatti, ragionevolmente affermarsi che una nuova disposizione non può trovare applicazione nei riguardi di rapporti giuridici che hanno esaurito i propri effetti, altrettanto non può dirsi con riferimento ai rapporti di durata. Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari c.c.) comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita, se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di un fatto compiuto. E, tuttavia, “la legge nuova è applicabile ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (Cass. civ., Sez. I, sentenza 3 luglio 2013 n. 16620). In particolare, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) - se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l’erogazione della prestazione (sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) - ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute laddove il parametro di ragionevolezza è stato rinvenuto anche SENT. 24/2026 9 nella salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contenimento della spesa previdenziale (Corte cost. n. 446 del 2002). Analogamente, le variazioni migliorative, ove non contenute in leggi di interpretazione autentica, possono ritenersi costituzionalmente compatibili, purché incidenti sui singoli ratei pensionistici a maturare dalla data di entrata in vigore dello jus superveniens, e adeguatamente supportate da ragioni di tutela di interessi costituzionalmente protetti. In entrambi i casi, i confliggenti interessi di rango costituzionale trovano composizione nel principio di “retroattività temperata”. Nel caso di specie, da un lato, è stato possibile risalire all’intenzione del legislatore di ristabilire un’armonia nel sistema previdenziale proprio del comparto difesa e sicurezza, sicuramente compromessa dalla rilettura dell’art. 54, offerta dalle Sezioni riunite, in attuazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.; dall’altro, trattandosi di una scelta legislativa di “estensione” di una norma già esistente ma palesemente circoscritta al solo personale militare, deve rimarcarsi che la legge non può che disporre che per il futuro, dovendosi escludere che il legislatore abbia voluto risolvere singole controversie, e ridimensionare, al tempo stesso, l’impatto economico deteriore che l’innovazione legislativa possa provocare. L’esigenza di evitare disparità di trattamento deve, dunque, contemperarsi con un bene-interesse di rango costituzionale, di equilibrio del bilancio (artt. 81,117 e 119 Cost.). L’unica soluzione idonea a offrire un compromesso compatibile con il delineato assetto costituzionale (e a risolvere l’antinomia sopra indicata) è, conclusivamente, quella di ritenere che la rivalutazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici in esame, sulla base del “nuovo”
SENT. 24/2026 10 coefficiente annuo del 2,44%, non possa che spiegare i suoi effetti sui ratei da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 2022 (grassetto aggiunto)” (sentenza 5 giugno 2025, n.132).
III. Tale impostazione ha trovato l’avallo della Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, con la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria),
sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall’art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092/1973, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria, ha anche puntualizzato come lo jus superveniens costituito dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse “giustamente” avere una “applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022”. Successivamente, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sull’analoga questione di legittimità riferita proprio agli appartenenti alla Polizia di Stato e, con l’ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023, nel richiamare le considerazioni espresse con la sentenza n. 33/2023, “alla luce del mutato quadro normativo”
riconducibile alla legge n. 234/2021, ha disposto “la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale”.
IV. Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, in accoglimento del gravame, la sentenza va parzialmente riformata e per l’effetto va dichiarato che il diritto del sig. IS alla riliquidazione del trattamento pensionistico SENT. 24/2026 11 in godimento con l’applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%, ha decorrenza economica soltanto a partire dai ratei pensionistici arretrati dal 1° gennaio 2022, fermi restando gli accessori di legge nei termini indicati nella sentenza.
V. Per ciò che concerne le spese di questo grado di giudizio, la novità della questione controversa all’epoca della decisione impugnata, ne giustifica l’integrale compensazione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame, riforma parzialmente la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana n.33/2022, depositata in data 16 febbraio 2022 e per l’effetto dichiara che il diritto del sig. IS alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con l’applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%, ha decorrenza economica soltanto a partire dai ratei pensionistici arretrati dal 1° gennaio 2022, fermi restando gli accessori di legge nei termini indicati nella sentenza.
- compensa integralmente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Ida Contino Dott.ssa Daniela Acanfora
( f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 02 FEBBRAIO 2026 SENT. 24/2026 12 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
UC CO
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone
che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Acanfora f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 02 FEBBRAIO 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
UC CO
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art.52 del d.lgs.
n.196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, SENT. 24/2026 13 Depositato in Segreteria il 02 FEBBRAIO 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
UC CO