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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 869/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate IS - Crotone - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320160004668114000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320180002107441000 BOLLO 2013
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320200005279818000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320210009139705000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate IS spa e alla Regione Calabria il sig.
Ricorrente 1 (C.F. CF_Ricorrente_1), residente in [...]alla Indirizzo_1 '
rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore _1 ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Luogo alla Indirizzo 2 impugnava il preavviso di fermo n.13380202300002307000, notificato il 26 aprile 2024 e relativo ai seguenti atti:
1) cartella di pagamento n. 13320160004668114000
2) cartella di pagamento n. 13320180002107441000
3) cartella di pagamento n. 13320200005279818000
4) cartella di pagamento n. 13320210009139705000
Allegava il ricorrente l'omessa notifica degli atti citati e la prescrizione delle relative pretese e concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensione, del preavviso di fermo in questione con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - IS C.F. e P.IVA P.IVA_1 con sede in Indirizzo_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore _2, con domicilio presso il suo Studio, sito in '
Luogo alla Indirizzo_4 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici non di sua competenza;
proseguiva la resistente contestando tutti i motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Si costituiva anche la Regione Calabria, CF P.IVA_2, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_1, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Replicava il ricorrente con memoria illustrativa, contestando la documentazione depositata dalle resistenti, perché prodotta in copia.
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono;
1) dagli atti di causa è emerso che le cartelle n. 13320160004668114000 e n. 13320180002107441000 sono state, tra l'altro oggetto dell'intimazione di pagamento n. 13320229000674250000, notificata il 26 ottobre 2022, a mezzo messo con consegna al destinatario.; la circostanza che l'atto impugnato sia stato preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento 13320229000674250000, comporta l'inammissibilità in questa sede di tutti i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica degli atti posti a base del preavviso di fermo e alla prescrizione delle relative pretese nel periodo anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 13320229000674250000 ( così Cass: 6436/2025: «In tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" ); deve invece ritenersi infondato, sempre in relazione alle citate cartelle - il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13320229000674250000 e la notifica dell'atto impugnato;
ciò perché tale periodo risulta inferiore al triennio, termine di prescrizione della tassa auto;
2) sempre dagli atti di causa risulta che cartella di pagamento n. 13320200005279818000 è ritualmente notificata il 2 febbraio 2022 a mezzo posta, con consegna al destinatario e che anche la cartella di pagamento n. 13320210009139705000 è stata ritualmente notificata il 31 agosto 2021, a mezzo posta, con consegna al destinatario;
per tale ragione, al momento della notifica dell'atto impugnato non era maturata alcuna prescrizione delle pretese;
né sul punto, può attribuirsi efficacia alla contestazione delle copie degli atti depositati dalla resistente Ader, fatta dal ricorrente con la memoria illustrativa;
ciò perché tale contestazione non risulta puntualmente formulata (" il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova .... deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta"; così
Cass.8604/2025)
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese di lite che si liquidano in favore della Regione Calabria in €.100,00 e in favore dell'Ader - con distrazione al difensore
-
se richiesta - in €. 200,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in favore della Regione
Calabria in €.100,00 e in favore dell'Ader - con distrazione al difensore se richiesta - in €. 200,00 per
-
compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori. Così deciso in Crotone il 13 febbraio 2026 II Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 869/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate IS - Crotone - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320160004668114000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320180002107441000 BOLLO 2013
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320200005279818000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320210009139705000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate IS spa e alla Regione Calabria il sig.
Ricorrente 1 (C.F. CF_Ricorrente_1), residente in [...]alla Indirizzo_1 '
rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore _1 ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Luogo alla Indirizzo 2 impugnava il preavviso di fermo n.13380202300002307000, notificato il 26 aprile 2024 e relativo ai seguenti atti:
1) cartella di pagamento n. 13320160004668114000
2) cartella di pagamento n. 13320180002107441000
3) cartella di pagamento n. 13320200005279818000
4) cartella di pagamento n. 13320210009139705000
Allegava il ricorrente l'omessa notifica degli atti citati e la prescrizione delle relative pretese e concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensione, del preavviso di fermo in questione con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - IS C.F. e P.IVA P.IVA_1 con sede in Indirizzo_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore _2, con domicilio presso il suo Studio, sito in '
Luogo alla Indirizzo_4 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici non di sua competenza;
proseguiva la resistente contestando tutti i motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Si costituiva anche la Regione Calabria, CF P.IVA_2, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_1, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Replicava il ricorrente con memoria illustrativa, contestando la documentazione depositata dalle resistenti, perché prodotta in copia.
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono;
1) dagli atti di causa è emerso che le cartelle n. 13320160004668114000 e n. 13320180002107441000 sono state, tra l'altro oggetto dell'intimazione di pagamento n. 13320229000674250000, notificata il 26 ottobre 2022, a mezzo messo con consegna al destinatario.; la circostanza che l'atto impugnato sia stato preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento 13320229000674250000, comporta l'inammissibilità in questa sede di tutti i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica degli atti posti a base del preavviso di fermo e alla prescrizione delle relative pretese nel periodo anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 13320229000674250000 ( così Cass: 6436/2025: «In tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" ); deve invece ritenersi infondato, sempre in relazione alle citate cartelle - il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica dell'intimazione di pagamento n. 13320229000674250000 e la notifica dell'atto impugnato;
ciò perché tale periodo risulta inferiore al triennio, termine di prescrizione della tassa auto;
2) sempre dagli atti di causa risulta che cartella di pagamento n. 13320200005279818000 è ritualmente notificata il 2 febbraio 2022 a mezzo posta, con consegna al destinatario e che anche la cartella di pagamento n. 13320210009139705000 è stata ritualmente notificata il 31 agosto 2021, a mezzo posta, con consegna al destinatario;
per tale ragione, al momento della notifica dell'atto impugnato non era maturata alcuna prescrizione delle pretese;
né sul punto, può attribuirsi efficacia alla contestazione delle copie degli atti depositati dalla resistente Ader, fatta dal ricorrente con la memoria illustrativa;
ciò perché tale contestazione non risulta puntualmente formulata (" il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova .... deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta"; così
Cass.8604/2025)
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese di lite che si liquidano in favore della Regione Calabria in €.100,00 e in favore dell'Ader - con distrazione al difensore
-
se richiesta - in €. 200,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in favore della Regione
Calabria in €.100,00 e in favore dell'Ader - con distrazione al difensore se richiesta - in €. 200,00 per
-
compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori. Così deciso in Crotone il 13 febbraio 2026 II Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise