Art. 3.
All'onere di lire 3 miliardi di cui all'articolo 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 ed a quello di lire 1 miliardo di cui all'articolo 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello stesso capitolo, del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 3 miliardi di cui all'articolo 2 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 ed a quello di lire 1 miliardo di cui all'articolo 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello stesso capitolo, del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.