Articolo 16 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 15Articolo 17
Versione
14 marzo 1948
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Versione
20 gennaio 1972
Art. 16.
I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretrici.
Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale ((ovvero della polizia locale, urbana e rurale))
Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.
Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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