CASS
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 39187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39187 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO FR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 12 maggio 2025, che aveva applicato al ricorrente gli arresti domiciliari (misura successivamente sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) in relazione al reato di estorsione in concorso aggravato dall'uso del metodo mafioso, commesso nei confronti di due imprenditori costretti con minaccia a corrispondere la somma di 18.500,00 euro per evitare danneggiamenti da parte del clan camorristico SA e quale asserito pagamento del credito dovuto alla intermediazione per la risoluzione di contrasti tra le vittime ed altri sodalizi criminali. (71/ 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39187 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/11/2025 In particolare, il ricorrente è stato ritenuto il soggetto intermediario tra le persone offese ed i correi appartenenti al clan SA, riscuotendo personalmente parte del denaro estorto poi consegnato a SA TO. 2. Ricorre per cassazione AN OZ, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente non avrebbe avuto consapevolezza della relazione di tenore estorsivo tra le vittime ed i suoi coindagati TO e RO SA, scaturita da incontri tra gli interessati precedenti al suo ingresso in campo, avvenuto in epoca successiva di qualche mese per volere della persona offesa NA IN, la quale, come emergerebbe dalle intercettazioni, si sarebbe limitata a chiedere al ricorrente di "portare" del danaro ad TO SA e tanto sarebbe avvenuto in qualche occasione, senza alcun guadagno da parte dell'indagato e senza sua compromissione nell'accordo illecito, avendo egli agito solo nell'interesse della vittima, che non voleva avere a che fare con i SA;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, mancando i requisiti di concretezza ed attualità del ritenuto pericolo di recidiva e non avendo il Tribunale motivato a dovere sulla adeguatezza della misura, obliterando la circostanza di rilievo secondo la quale egli aveva denunciato la vittima all'autorità giudiziaria per un incendio subito alla sua autovettura senza richiedere l'intervento dei SA, a dimostrazione della sua estraneità al contesto malavitoso di riferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 1. In ordine al primo motivo, il ricorrente non contesta la circostanza che esponenti del clan camorristico dei SA, suoi coindagati trasferitisi a Prato, avessero estorto danaro alle vittime, due imprenditori di origini campane che lavoravano in Toscana nel settore dello smaltimento di rifiuti tessili nel quale alcuni componenti della famiglia SA volevano fare affari attraverso soggetti prestanome. Il ricorrente non ha neanche negato la circostanza di avere, in più occasioni, prelevato danaro dalle persone offese IN e OZ RO per portarle ad TO SA, ben sapendo, come ha aggiunto l'ordinanza, che tali somme sarebbero finite anche ad altri esponenti di quella famiglia criminale. La circostanza che egli si fosse mosso soltanto nell'interesse della vittima e senza alcuna consapevolezza della estorsione sottostante, è rimasta una mera asserzione del ricorrente, non radicata in punto di fatto e sconfitta, in primo luogo, dalla osservazione, non manifestamente illogica del Tribunale, secondo la quale, proprio il fatto riferito p‘v 2 dall'interessato che le persone offese non volessero avere a che fare con i SA, faceva comprendere come non si trattasse di pretesa lecita. In secondo luogo, in altro passaggio dell'ordinanza impugnata - relativa anche a fatti di reato non contestati al ricorrente - il Tribunale ha dato conto di un incontro avvenuto tra l'indagato, un esponente della famiglia SA ed altro soggetto del pari indagato (fg. 12 del provvedimento impugnato). In tale incontro - avvenuto prima delle riscossioni di danaro da parte del ricorrente - quest'ultimo, esperto nel settore dei rifiuti e rappresentante legale di alcune società, dava consigli ad TO SA su come muoversi con le vittime, invitandolo alla cautela in quanto si trattava, nel caso dell'imprenditore OZ RO, di soggetto posto "sotto una lente di ingrandimento". Di tale risultanza - dimostrativa, dal punto di vista indiziario, dei rapporti personali e di complicità tra il ricorrente ed i SA - il ricorso non dà alcuna contezza, dimostrandosi generico proprio sull'elemento ricostruttivo primigenio che consente di validare la tesi ricostruttiva operata dal Tribunale e dal primo giudice, superando l'assunto che l'indagato fosse intervenuto solo in un secondo tempo e senza consapevolezza delle ragioni per le quali le vittime dovessero avere rapporti con i SA e consegnare loro somme di danaro per suo tramite non volendo avere a che fare con costoro. 2. Quanto al secondo motivo, il Tribunale - peraltro in relazione alla più lieve misura degli arresti domiciliari - ha ritenuto significativo, in quanto particolarmente allarmante, il contesto di riferimento, nel quale il ricorrente si relazionava e prestava ausilio continuato ad importanti esponenti camorristici che volevano affermarsi in un settore imprenditoriale con metodi mafiosi fuori dal loro territorio di origine. Si tratta di dati assai dimostrativi del pericolo di recidiva, anche in relazione alla presenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che risulta calibrata dal Tribunale anche sotto il profilo della adeguatezza della misura detentiva non di massimo rigore, rispetto alla cui efficacia e proporzionalità rispetto alle condotte contestate le deduzioni difensive si rivelano generiche. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 1'11/11/2025.
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 12 maggio 2025, che aveva applicato al ricorrente gli arresti domiciliari (misura successivamente sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) in relazione al reato di estorsione in concorso aggravato dall'uso del metodo mafioso, commesso nei confronti di due imprenditori costretti con minaccia a corrispondere la somma di 18.500,00 euro per evitare danneggiamenti da parte del clan camorristico SA e quale asserito pagamento del credito dovuto alla intermediazione per la risoluzione di contrasti tra le vittime ed altri sodalizi criminali. (71/ 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39187 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/11/2025 In particolare, il ricorrente è stato ritenuto il soggetto intermediario tra le persone offese ed i correi appartenenti al clan SA, riscuotendo personalmente parte del denaro estorto poi consegnato a SA TO. 2. Ricorre per cassazione AN OZ, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente non avrebbe avuto consapevolezza della relazione di tenore estorsivo tra le vittime ed i suoi coindagati TO e RO SA, scaturita da incontri tra gli interessati precedenti al suo ingresso in campo, avvenuto in epoca successiva di qualche mese per volere della persona offesa NA IN, la quale, come emergerebbe dalle intercettazioni, si sarebbe limitata a chiedere al ricorrente di "portare" del danaro ad TO SA e tanto sarebbe avvenuto in qualche occasione, senza alcun guadagno da parte dell'indagato e senza sua compromissione nell'accordo illecito, avendo egli agito solo nell'interesse della vittima, che non voleva avere a che fare con i SA;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, mancando i requisiti di concretezza ed attualità del ritenuto pericolo di recidiva e non avendo il Tribunale motivato a dovere sulla adeguatezza della misura, obliterando la circostanza di rilievo secondo la quale egli aveva denunciato la vittima all'autorità giudiziaria per un incendio subito alla sua autovettura senza richiedere l'intervento dei SA, a dimostrazione della sua estraneità al contesto malavitoso di riferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 1. In ordine al primo motivo, il ricorrente non contesta la circostanza che esponenti del clan camorristico dei SA, suoi coindagati trasferitisi a Prato, avessero estorto danaro alle vittime, due imprenditori di origini campane che lavoravano in Toscana nel settore dello smaltimento di rifiuti tessili nel quale alcuni componenti della famiglia SA volevano fare affari attraverso soggetti prestanome. Il ricorrente non ha neanche negato la circostanza di avere, in più occasioni, prelevato danaro dalle persone offese IN e OZ RO per portarle ad TO SA, ben sapendo, come ha aggiunto l'ordinanza, che tali somme sarebbero finite anche ad altri esponenti di quella famiglia criminale. La circostanza che egli si fosse mosso soltanto nell'interesse della vittima e senza alcuna consapevolezza della estorsione sottostante, è rimasta una mera asserzione del ricorrente, non radicata in punto di fatto e sconfitta, in primo luogo, dalla osservazione, non manifestamente illogica del Tribunale, secondo la quale, proprio il fatto riferito p‘v 2 dall'interessato che le persone offese non volessero avere a che fare con i SA, faceva comprendere come non si trattasse di pretesa lecita. In secondo luogo, in altro passaggio dell'ordinanza impugnata - relativa anche a fatti di reato non contestati al ricorrente - il Tribunale ha dato conto di un incontro avvenuto tra l'indagato, un esponente della famiglia SA ed altro soggetto del pari indagato (fg. 12 del provvedimento impugnato). In tale incontro - avvenuto prima delle riscossioni di danaro da parte del ricorrente - quest'ultimo, esperto nel settore dei rifiuti e rappresentante legale di alcune società, dava consigli ad TO SA su come muoversi con le vittime, invitandolo alla cautela in quanto si trattava, nel caso dell'imprenditore OZ RO, di soggetto posto "sotto una lente di ingrandimento". Di tale risultanza - dimostrativa, dal punto di vista indiziario, dei rapporti personali e di complicità tra il ricorrente ed i SA - il ricorso non dà alcuna contezza, dimostrandosi generico proprio sull'elemento ricostruttivo primigenio che consente di validare la tesi ricostruttiva operata dal Tribunale e dal primo giudice, superando l'assunto che l'indagato fosse intervenuto solo in un secondo tempo e senza consapevolezza delle ragioni per le quali le vittime dovessero avere rapporti con i SA e consegnare loro somme di danaro per suo tramite non volendo avere a che fare con costoro. 2. Quanto al secondo motivo, il Tribunale - peraltro in relazione alla più lieve misura degli arresti domiciliari - ha ritenuto significativo, in quanto particolarmente allarmante, il contesto di riferimento, nel quale il ricorrente si relazionava e prestava ausilio continuato ad importanti esponenti camorristici che volevano affermarsi in un settore imprenditoriale con metodi mafiosi fuori dal loro territorio di origine. Si tratta di dati assai dimostrativi del pericolo di recidiva, anche in relazione alla presenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che risulta calibrata dal Tribunale anche sotto il profilo della adeguatezza della misura detentiva non di massimo rigore, rispetto alla cui efficacia e proporzionalità rispetto alle condotte contestate le deduzioni difensive si rivelano generiche. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 1'11/11/2025.