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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/12/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2685 / 2022
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 27.9.2025, comunicato il 29.9.2025, l'udienza del 17.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL tribunale DI cassino
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2685 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza “cartolare” del 17.12.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Carmine Polsinelli
-attore-
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianbenso
RG AT
- convenuta–
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 17.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 27.7.2022, Parte_1 conveniva in giudizio deducendo che la sig.ra Controparte_1 Persona_1 compagna del predetto, sottoscriveva con in data Controparte_2
23.5.2014, la polizza di assicurazione sulla vita n. 50009256978, che prevedeva come beneficiari in caso morte gli “eredi testamentari o legittimi dell'assicurato”, con premio versato di euro 15.000,00, e capitale assicurato iniziale di euro
14.850,00, rivalutato secondo le condizioni contrattuali ed il regolamento della
2 gestione separata denominata;
che in data 25.9.2012 Controparte_3 Per_1
sottoscriveva la polizza di assicurazione sulla vita n. 50007793096, che
[...] prevedeva quali beneficiari in caso morte “ 10/03/1957 Casalattico, Persona_2
04/04/1980 Cassino, 11/04/1983 Persona_3 Persona_4
Cassino”, con premio versato di € 50.000,00 e capitale assicurato iniziale di €
49.500,00, rivalutato secondo le condizioni contrattuali ed il regolamento della gestione separata denominata;
che in data 18.2.2022 Controparte_3 Per_1
decedeva; che con testamento olografo, pubblicato in data 22.02.2022, Rep.
[...]
n. 13939 – Racc. n. 14559, registrato in Sora il 22.2.2022, la predetta disponeva di lasciare “tutti i miei soldi, buoni postali e risparmi a mio Parte_1 compagno”; che in data 17.03.2022 comunicava il decesso Parte_1 della de cuius a e richiedeva il pagamento delle polizze predette;
Controparte_1 che, nonostante l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in data 25.5.2022, 16.6.2022 e 29.6.2022, a seguito delle richieste del 15.5.2022, 30.5.2022 e 2.6.2022 da parte della convenuta, ogni richiesta rimaneva senza esito;
che ha diritto al rimborso Parte_1 delle polizze predette in quanto erede testamentario della;
che Persona_1 veniva esperita la procedura di mediazione con esito negativo.
Alla luce delle predette deduzioni, chiedeva accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia On. Le Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, - Accertare, per i motivi sovraesposti, la qualità di beneficiario, delle somme di cui alle polizze n. 50009256978 e n. 50007793096, del ricorrente e per l'effetto: A) dichiarare creditore nei confronti di Parte_1 delle somme portate dalle polizze n. 50009256978 e n. Controparte_1
50007793096 o in quella minor o maggior somma che sarà accertata o ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo, come contrattualmente prevista, ed agli interessi legali o moratori, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
B) Condannare la resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le somme portate dalle polizze n. 50009256978 e n. 50007793096 pari a complessivi € 64.350,00
(49.500,00 + 14.850,00), o in quella minor o maggior somma che sarà accertata o ritenuta di giustizia, maggiorata della rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo, come contrattualmente prevista, e degli interessi legali o moratori dal dovuto
3 all'effettivo soddisfo;
- Con Vittoria di compenso e spese legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone, oltre al rimborso delle spese vive, delle spese generali, IVA e Cpa come per legge.”
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea ed Controparte_1 eccependo il difetto di legittimazione attiva di , sul rilievo che Parte_1 il predetto è un mero legatario. La convenuta deduceva, altresì, che
[...]
nel 2018, sottoscriveva una terza polizza di assicurazione sulla vita n. Per_1
5127334784, liquidata in favore dell'attore, in quanto espressamente indicato quale beneficiario;
le polizze in questione venivano liquidate in favore dei beneficiari e precisamente la polizza n. 50009256978 del 23.5.2014, con designazione beneficiaria “eredi testamentari o legittimi dell'assicurato”, era stata liquidata in favore degli eredi legittimi e Persona_4 Persona_3
, rispettivamente nipoti e fratello della de cuius; mentre la polizza n. CP_4
50007793096 del 25.9.2012, con designazione beneficiaria “ Persona_2
10/03/1957 Casalattico, 04/04/1980 Cassino, Persona_3 Persona_4
11/04/1983 Cassino”, era stata liquidata in favore dei beneficiari
[...] individuati nella polizza medesima e , Persona_4 Persona_3 entrambi in proprio e nella qualità di eredi di . Persona_2
Pertanto, chiesta l'autorizzazione a chiamare in causa i predetti Controparte_1 beneficiari delle polizze oggetto di causa, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis:- IN VIA
PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig.
per tutte le motivazioni espresse in narrativa, con conseguente Parte_1 definizione immediata del presente procedimento sommario, - IN VIA
SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui non fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva del sig. autorizzare , ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa i sigg.ri: nato a [...]
Cassino l'11.4.1983 e residente in [...], Per_3
nata a [...] il [...] e residente in [...] Via Vittorio
[...]
Veneto 16, , nato a [...] il [...] e residente in [...]
CA (FR) Via del Pizzone n .26, con conseguente richiesta di differimento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei suddetti terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa
4 costituzione in giudizio;
- IN VIA PRICIPALE NEL MERITO: respingere integralmente la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto in narrativa;
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ma non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte ricorrente, condannare i terzi chiamati in causa, sigg.ri Persona_4 Per_3
e , a tenere indenne e manlevare per
[...] CP_4 Controparte_1 quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore del sig. Parte_1 con condanna degli stessi al pagamento in favore del ricorrente delle eventuali somme come determinate da Codesto Tribunale. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Disposto il mutamento del rito e concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 24.9.2025.
2. ha instaurato il presente giudizio per ottenere la Parte_1 liquidazione del capitale assicurato, derivante dalle polizze di assicurazione sulla vita identificate dai numeri 50009256978 e 50007793096, precedentemente contratte dalla de cuius con la compagnia assicuratrice Persona_1 [...]
La domanda dell'attore si fonda sulla sua presunta qualità di erede CP_1 universale. Il titolo è rappresentato dal testamento olografo della de cuius, pubblicato il 22.2.2022. Con tale atto di ultima volontà, la testatrice avrebbe istituito erede universale e revocato tacitamente la Persona_5 designazione dei precedenti beneficiari delle polizze, in forza della seguente clausola testamentaria:
"lascio tutti i miei soldi, buoni postali e risparmi a Z. A. mio compagno".
A fronte di ciò, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
, poiché questi non è erede legittimo o testamentario Parte_1 dell'assicurata né risulta essere stato designato come beneficiario Persona_1 nelle clausole contrattuali delle polizze vite in questione.
Sul punto, occorre evidenziare che, in materia di contratto di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, l'art. 1920 c.c. dispone che l'assicurato possa designare il beneficiario sia all'atto della sottoscrizione nel contratto di assicurazione, sia con una successiva comunicazione all'assicuratore sia con testamento. La revoca dei beneficiari deve essere eseguita con le medesime modalità previste dall'art. 5 1920 c.c. (v. art. 1921 c.c.). Il diritto di credito del terzo beneficiario all'indennizzo assicurativo sorge al momento della designazione da parte del contraente. Tale diritto diviene attuale solo con il verificarsi dell'evento condizionante e dedotto in contratto, ovvero la morte dell'assicurato (de cuius). Da quanto precede discende l'autonomia del rapporto assicurativo rispetto alla successione mortis causa. Il diritto all'indennizzo non si acquisisce iure successionis, anche nell'ipotesi in cui il beneficiario sia contestualmente erede dello stipulante. Di conseguenza,
l'indennità non confluisce nel patrimonio ereditario, essa viene liquidata direttamente dall'assicuratore al beneficiario ai sensi dell'art. 1923 c.c.
Nel caso che qui occupa, nella polizza sulla vita n. 50007793096, sottoscritta in data 25.9.2012, la de cuius ha specificato al momento della stipula del contratto i beneficiari della polizza (“ 10/03/1957 Casalattico, Persona_2 Persona_3
04/04/1980 Cassino, 11/04/1983 Cassino”).
[...] Persona_4
La designazione dei beneficiari precedentemente effettuata nella polizza assicurativa non può considerarsi revocata per effetto della disposizione testamentaria precedentemente menzionata. Sebbene l'interpretazione del testamento olografo debba essere condotta ricercando la reale volontà della testatrice, superando il tenore letterale delle espressioni adottate, in applicazione analogica dei criteri ermeneutici dettati dall'articolo 1362 c.c. anche ai negozi mortis causa, non è possibile evincere in maniera univoca un atto di volontà revocatorio da parte della de cuius in merito alla nomina dei beneficiari delle polizze vita in oggetto.
Invero, la de cuius ha disposto unicamente in merito al danaro, ai risparmi e ai titoli postali, senza tuttavia includere una manifestazione di volontà che fosse specifica, inequivocabile o chiaramente riconoscibile ai fini della designazione dell'attore quale beneficiario del capitale assicurato ai sensi dell'art. 1920 c.c.
Di conseguenza, il tenore letterale e l'oggetto della disposizione testamentaria non consentono di desumere la volontà effettiva della testatrice di revocare la precedente nomina dei beneficiari del contratto assicurativo.
Quanto, invece, alla polizza vita n. 50009256978 del 23.5.2014, occorre evidenziare che essa prevede quali beneficiari gli “eredi testamentari o legittimi dell'assicurato”.
6 Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “la designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell'art. 1920 c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione. In difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo”
(sentenza n.11421/2021).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che mediante il testamento olografo, la cui pubblicazione è avvenuta in data 22.2.2022, la de cuius abbia inteso disporre a titolo di legato in favore dell'attore.
È consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni (Cass. n. 42121/2021; Cass. n. 6125/2020;
Cass. n. 24163/2013; Cass. n. 3016/2002). L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Al fine di stabilire se l'attribuzione di dati beni configuri istituzione di eredità o legato, valgono le regole ermeneutiche dettate dagli artt.
1362 ss. c.c. ma, come chiarito dalla giurisprudenza, “con gli opportuni adattamenti implicati dalla natura unilaterale (non recettizia) del negozio mortis causa, che comporta l'esigenza di una più penetrante ricerca della volontà del testatore, in base ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria e solo in via sussidiaria (ove cioè dal testo negoziale non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius) con ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore (quali, ad esempio, la sua mentalità, cultura, consuetudine di rapporti ecc.)» (Cass. n. 1266/1987; Cass. n. 10075/2018).
7 Ebbene, la mancanza, nel testamento, di espressioni univoche volte ad assegnare i beni ivi indicati come quota del patrimonio e la circostanza che nello stesso il testatore non ha inteso disporre delle proprie sostanze in favore degli eredi legittimi suggerisce la qualificazione della disposizione testamentaria in oggetto come legato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande dell'attore vanno rigettate.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (52.001,00-260.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, stante l non particolarità delle questioni giuridiche trattate (cfr. art. 4 d.m. cit.) sono poste a carico dell'attore, in omaggio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge le domande proposte dall'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del giudizio, in favore della convenuta, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a..
Cassino, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
8
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 27.9.2025, comunicato il 29.9.2025, l'udienza del 17.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL tribunale DI cassino
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2685 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza “cartolare” del 17.12.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Carmine Polsinelli
-attore-
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianbenso
RG AT
- convenuta–
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 17.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 27.7.2022, Parte_1 conveniva in giudizio deducendo che la sig.ra Controparte_1 Persona_1 compagna del predetto, sottoscriveva con in data Controparte_2
23.5.2014, la polizza di assicurazione sulla vita n. 50009256978, che prevedeva come beneficiari in caso morte gli “eredi testamentari o legittimi dell'assicurato”, con premio versato di euro 15.000,00, e capitale assicurato iniziale di euro
14.850,00, rivalutato secondo le condizioni contrattuali ed il regolamento della
2 gestione separata denominata;
che in data 25.9.2012 Controparte_3 Per_1
sottoscriveva la polizza di assicurazione sulla vita n. 50007793096, che
[...] prevedeva quali beneficiari in caso morte “ 10/03/1957 Casalattico, Persona_2
04/04/1980 Cassino, 11/04/1983 Persona_3 Persona_4
Cassino”, con premio versato di € 50.000,00 e capitale assicurato iniziale di €
49.500,00, rivalutato secondo le condizioni contrattuali ed il regolamento della gestione separata denominata;
che in data 18.2.2022 Controparte_3 Per_1
decedeva; che con testamento olografo, pubblicato in data 22.02.2022, Rep.
[...]
n. 13939 – Racc. n. 14559, registrato in Sora il 22.2.2022, la predetta disponeva di lasciare “tutti i miei soldi, buoni postali e risparmi a mio Parte_1 compagno”; che in data 17.03.2022 comunicava il decesso Parte_1 della de cuius a e richiedeva il pagamento delle polizze predette;
Controparte_1 che, nonostante l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in data 25.5.2022, 16.6.2022 e 29.6.2022, a seguito delle richieste del 15.5.2022, 30.5.2022 e 2.6.2022 da parte della convenuta, ogni richiesta rimaneva senza esito;
che ha diritto al rimborso Parte_1 delle polizze predette in quanto erede testamentario della;
che Persona_1 veniva esperita la procedura di mediazione con esito negativo.
Alla luce delle predette deduzioni, chiedeva accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia On. Le Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, - Accertare, per i motivi sovraesposti, la qualità di beneficiario, delle somme di cui alle polizze n. 50009256978 e n. 50007793096, del ricorrente e per l'effetto: A) dichiarare creditore nei confronti di Parte_1 delle somme portate dalle polizze n. 50009256978 e n. Controparte_1
50007793096 o in quella minor o maggior somma che sarà accertata o ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo, come contrattualmente prevista, ed agli interessi legali o moratori, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
B) Condannare la resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le somme portate dalle polizze n. 50009256978 e n. 50007793096 pari a complessivi € 64.350,00
(49.500,00 + 14.850,00), o in quella minor o maggior somma che sarà accertata o ritenuta di giustizia, maggiorata della rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo, come contrattualmente prevista, e degli interessi legali o moratori dal dovuto
3 all'effettivo soddisfo;
- Con Vittoria di compenso e spese legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone, oltre al rimborso delle spese vive, delle spese generali, IVA e Cpa come per legge.”
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea ed Controparte_1 eccependo il difetto di legittimazione attiva di , sul rilievo che Parte_1 il predetto è un mero legatario. La convenuta deduceva, altresì, che
[...]
nel 2018, sottoscriveva una terza polizza di assicurazione sulla vita n. Per_1
5127334784, liquidata in favore dell'attore, in quanto espressamente indicato quale beneficiario;
le polizze in questione venivano liquidate in favore dei beneficiari e precisamente la polizza n. 50009256978 del 23.5.2014, con designazione beneficiaria “eredi testamentari o legittimi dell'assicurato”, era stata liquidata in favore degli eredi legittimi e Persona_4 Persona_3
, rispettivamente nipoti e fratello della de cuius; mentre la polizza n. CP_4
50007793096 del 25.9.2012, con designazione beneficiaria “ Persona_2
10/03/1957 Casalattico, 04/04/1980 Cassino, Persona_3 Persona_4
11/04/1983 Cassino”, era stata liquidata in favore dei beneficiari
[...] individuati nella polizza medesima e , Persona_4 Persona_3 entrambi in proprio e nella qualità di eredi di . Persona_2
Pertanto, chiesta l'autorizzazione a chiamare in causa i predetti Controparte_1 beneficiari delle polizze oggetto di causa, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis:- IN VIA
PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig.
per tutte le motivazioni espresse in narrativa, con conseguente Parte_1 definizione immediata del presente procedimento sommario, - IN VIA
SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui non fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva del sig. autorizzare , ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa i sigg.ri: nato a [...]
Cassino l'11.4.1983 e residente in [...], Per_3
nata a [...] il [...] e residente in [...] Via Vittorio
[...]
Veneto 16, , nato a [...] il [...] e residente in [...]
CA (FR) Via del Pizzone n .26, con conseguente richiesta di differimento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei suddetti terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa
4 costituzione in giudizio;
- IN VIA PRICIPALE NEL MERITO: respingere integralmente la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto in narrativa;
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ma non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte ricorrente, condannare i terzi chiamati in causa, sigg.ri Persona_4 Per_3
e , a tenere indenne e manlevare per
[...] CP_4 Controparte_1 quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore del sig. Parte_1 con condanna degli stessi al pagamento in favore del ricorrente delle eventuali somme come determinate da Codesto Tribunale. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Disposto il mutamento del rito e concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 24.9.2025.
2. ha instaurato il presente giudizio per ottenere la Parte_1 liquidazione del capitale assicurato, derivante dalle polizze di assicurazione sulla vita identificate dai numeri 50009256978 e 50007793096, precedentemente contratte dalla de cuius con la compagnia assicuratrice Persona_1 [...]
La domanda dell'attore si fonda sulla sua presunta qualità di erede CP_1 universale. Il titolo è rappresentato dal testamento olografo della de cuius, pubblicato il 22.2.2022. Con tale atto di ultima volontà, la testatrice avrebbe istituito erede universale e revocato tacitamente la Persona_5 designazione dei precedenti beneficiari delle polizze, in forza della seguente clausola testamentaria:
"lascio tutti i miei soldi, buoni postali e risparmi a Z. A. mio compagno".
A fronte di ciò, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
, poiché questi non è erede legittimo o testamentario Parte_1 dell'assicurata né risulta essere stato designato come beneficiario Persona_1 nelle clausole contrattuali delle polizze vite in questione.
Sul punto, occorre evidenziare che, in materia di contratto di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, l'art. 1920 c.c. dispone che l'assicurato possa designare il beneficiario sia all'atto della sottoscrizione nel contratto di assicurazione, sia con una successiva comunicazione all'assicuratore sia con testamento. La revoca dei beneficiari deve essere eseguita con le medesime modalità previste dall'art. 5 1920 c.c. (v. art. 1921 c.c.). Il diritto di credito del terzo beneficiario all'indennizzo assicurativo sorge al momento della designazione da parte del contraente. Tale diritto diviene attuale solo con il verificarsi dell'evento condizionante e dedotto in contratto, ovvero la morte dell'assicurato (de cuius). Da quanto precede discende l'autonomia del rapporto assicurativo rispetto alla successione mortis causa. Il diritto all'indennizzo non si acquisisce iure successionis, anche nell'ipotesi in cui il beneficiario sia contestualmente erede dello stipulante. Di conseguenza,
l'indennità non confluisce nel patrimonio ereditario, essa viene liquidata direttamente dall'assicuratore al beneficiario ai sensi dell'art. 1923 c.c.
Nel caso che qui occupa, nella polizza sulla vita n. 50007793096, sottoscritta in data 25.9.2012, la de cuius ha specificato al momento della stipula del contratto i beneficiari della polizza (“ 10/03/1957 Casalattico, Persona_2 Persona_3
04/04/1980 Cassino, 11/04/1983 Cassino”).
[...] Persona_4
La designazione dei beneficiari precedentemente effettuata nella polizza assicurativa non può considerarsi revocata per effetto della disposizione testamentaria precedentemente menzionata. Sebbene l'interpretazione del testamento olografo debba essere condotta ricercando la reale volontà della testatrice, superando il tenore letterale delle espressioni adottate, in applicazione analogica dei criteri ermeneutici dettati dall'articolo 1362 c.c. anche ai negozi mortis causa, non è possibile evincere in maniera univoca un atto di volontà revocatorio da parte della de cuius in merito alla nomina dei beneficiari delle polizze vita in oggetto.
Invero, la de cuius ha disposto unicamente in merito al danaro, ai risparmi e ai titoli postali, senza tuttavia includere una manifestazione di volontà che fosse specifica, inequivocabile o chiaramente riconoscibile ai fini della designazione dell'attore quale beneficiario del capitale assicurato ai sensi dell'art. 1920 c.c.
Di conseguenza, il tenore letterale e l'oggetto della disposizione testamentaria non consentono di desumere la volontà effettiva della testatrice di revocare la precedente nomina dei beneficiari del contratto assicurativo.
Quanto, invece, alla polizza vita n. 50009256978 del 23.5.2014, occorre evidenziare che essa prevede quali beneficiari gli “eredi testamentari o legittimi dell'assicurato”.
6 Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “la designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell'art. 1920 c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione. In difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo”
(sentenza n.11421/2021).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che mediante il testamento olografo, la cui pubblicazione è avvenuta in data 22.2.2022, la de cuius abbia inteso disporre a titolo di legato in favore dell'attore.
È consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni (Cass. n. 42121/2021; Cass. n. 6125/2020;
Cass. n. 24163/2013; Cass. n. 3016/2002). L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Al fine di stabilire se l'attribuzione di dati beni configuri istituzione di eredità o legato, valgono le regole ermeneutiche dettate dagli artt.
1362 ss. c.c. ma, come chiarito dalla giurisprudenza, “con gli opportuni adattamenti implicati dalla natura unilaterale (non recettizia) del negozio mortis causa, che comporta l'esigenza di una più penetrante ricerca della volontà del testatore, in base ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria e solo in via sussidiaria (ove cioè dal testo negoziale non emerga con certezza l'effettiva intenzione del de cuius) con ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore (quali, ad esempio, la sua mentalità, cultura, consuetudine di rapporti ecc.)» (Cass. n. 1266/1987; Cass. n. 10075/2018).
7 Ebbene, la mancanza, nel testamento, di espressioni univoche volte ad assegnare i beni ivi indicati come quota del patrimonio e la circostanza che nello stesso il testatore non ha inteso disporre delle proprie sostanze in favore degli eredi legittimi suggerisce la qualificazione della disposizione testamentaria in oggetto come legato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande dell'attore vanno rigettate.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (52.001,00-260.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, stante l non particolarità delle questioni giuridiche trattate (cfr. art. 4 d.m. cit.) sono poste a carico dell'attore, in omaggio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge le domande proposte dall'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del giudizio, in favore della convenuta, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a..
Cassino, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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