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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MI AR, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3577/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 106 2024 00124028 20 000 QUOTA CONSORTIL 2023 - LISTA DI CARICO QUOTA CONSORT
- PIANO CLASSIFIC QUOTA CONSORT
- PIANO RIPARTO n. ANNO 2014 QUOTA CONSORT
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2906/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
=FATTO e DIRITTO= L'odierna parte ricorrente DRicorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), impugna la cartella di pagamento n. 106 2024 00124028 20 000 notificata in data 08/08/2024 con la quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione domandava il pagamento della somma di € 40,88, di cui € 35,00 a titolo di sorte capitale dovuta in favore del Consorzio di bonifica centro sud Puglia per tributo 630 relativo all'anno 2021 – 2022 - 2023;
- la lista di carico ad esso afferente;
- il piano di classifica approvato dal Consorzio con deliberazione del Commissario Straordinario n. 197 del 18.10.2012 nonché dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 18.6.2013;
- il piano annuale di riparto dell'anno 2014;
- ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto con riferimento a diversi motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART 3 L. N. 241/1990, DELL'ART. 7 L. N. 212/2000 E DEGLI ARTT. 3 L.R. N. 12/2011 E 17 L.R. N. 4/2012.
2. - VIOLAZIONE DELL'ART. 19 L.R. N. 4/2012. ECCESSO DI POTERE.
3. - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 R.D. N. 215/1933 E DEGLI ARTT. 3 E 13 L.R. N. 4/2012. ECCESSO DI POTERE. 4. - VIOLAZIONE DEL R.D. N. 215/1933 (Legge quadro), DELLA L.R. N. 4/2012 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), E DELLA DELIB. GIUNTA REGIONALE N. 1150 DEL 18.6.2013 (Linee Guida per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri consortili).
5. VIOLAZIONE DEL R.D. N. 215 DEL 1933 (Legge quadro), E DEGLI ARTT. 17 E 18 L.R. n. 4 del 13.03.2012 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), DELLA DELIB. GIUNTA REGIONALE N. 1150 DEL 18.6.2013 (Linee Guida per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri consortili).
6. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 R.D. N. 215/1933 E DEGLI ARTT. 17 E 18 L.R. N. 4/2012
segnatamente chiedendo a questa Corte di:
“1) dichiarare illegittimi, invalidi, nulli e, gradatamente, nel merito, destituiti di ogni giuridico fondamento e conseguentemente revocare:
- La cartella di pagamento n. 106 2024 00124028 20 000 notificata il 08/08/2024 con la quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione domandava il pagamento della somma di € 40,88, di cui € 35,00 a titolo di sorte capitale dovuta in favore del Consorzio di bonifica centro sud Puglia per tributo 630 relativo all'anno 2021 – 2022 - 2023;
- la lista di carico ad esso afferente;
- il piano di classifica approvato dal Consorzio con deliberazione del Commissario Straordinario n. 197 del 18.10.2012 nonché dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale con deliberazione n. 1147 del 18.6.2013;
- il piano annuale di riparto dell'anno 2014; - ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
2) condannare gli enti resistenti alla rifusione, in solido, delle spese e competenze del giudizio. Gradatamente, in via istruttoria, nel dichiarare espressamente che non intende accettare l'inversione dell'onere della prova, chiede disporsi C.T.U. al fine descrivere le condizioni del canale Nominativo_2 ed accertare l'eventuale sussistenza ed entità del beneficio diretto e specifico che da tale opera deriverebbe all'appartamento di proprietà del ricorrente.”. Si sono costituiti il Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia e Agenzia della Riscossione, tutti chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. All'odierna udienza pubblica, la causa è stata decisa sulle conclusioni già in atti riportate.
Ciò posto, ad avviso della Corte, il ricorso è privo di fondamento. Si rileva altresì, che la cartella impugnata risulta ampiamente motivata come si evince dalla lettura in particolare delle pagine 7 e 8 del documento allegato. Va inoltre precisato che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione. In ogni caso la ampiezza argomentativa del ricorso dimostra che la parte ha certamente compreso ogni dettaglio dell'atto impugnato. Le successive censure, attinenti al merito, sono parimenti infondate.
Non v'è dubbio che, con L.R. Puglia n. 4/2012, sia stato introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio.
Detto piano assolve la funzione di: individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 cit. L.R. n. 4/12 (e cioè: promuovere e attuare la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;
sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irrigo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente; il tutto in conformità ai principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale cui si ispira l'Unione Europea), coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. n. 152/06 e succ. modif.; definire il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, definendone la natura pubblica o privata;
individuare le opere di competenza privata, stabilendo gli indirizzi per la loro esecuzione.
L'ultimo comma dell'art. 3 L.R. n. 4/12, prevede poi che il Piano di bonifica abbia efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare ed ha valore di individuazione per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e per l'individuazione degli immobili da salvaguardare.
In via generale, quindi, il predetto piano di bonifica si pone in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai piani di classificazione, pure di competenza consorziale (cui sono demandate l'individuazione dei benefici derivanti agli immobili dalle opere pubbliche di bonifica, la determinazione dei parametri per la quantificazione dei medesimi e dei conseguenti indici per la determinazione dei contributi) tant'è che, a norma dell'art. 13, secondo comma, cit. L.R. n. 4/12, i piani di classificazione sono elaborati dal consorzio entro 120 giorni dall'approvazione dei piani di bonifica e, a norma del comma quinto del cit. art. 13, gli stessi piani di classificazione sono soggetti a modifica ed aggiornamento conseguente alle variazioni eventualmente apportate al piano generale di bonifica.
Quanto sopra evidenziato trova conferma anche nella norma transitoria di cui all'art. 42, comma settimo, cit. L.R. n. 4/12, ove è previsto che i piani di classificazione devono conformarsi ai piani di bonifica adottati in un momento successivo.
Tale ultima disposizione, tuttavia, in via transitoria, prevede espressamente che, “in fase di prima applicazione” della legge (la n. 4/12), i piani di classificazione siano redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano adeguati a seguito della successiva approvazione del Piano Generale di Bonifica, fermo restando che, per taluni consorzi come il Consorzio Terre d'Apulia, in oggetto, si tiene conto dei piani di classificazione elaborati in attuazione della disciplina legislativa previgente e, segnatamente, delle norme dettate dalla L.R. n. 12/2011.
È evidente, quindi, che l'adozione del piano di classificazione, pur in assenza del piano di bonifica, per espressa voluntas legis di cui alla citata norma transitoria, non è illegittima, in fase di prima applicazione della legge regionale de qua, come nella fattispecie (la Legge Regionale in oggetto è la n. 4/2012; il piano di classificazione è stato invece approvato con delibera G.R. n. 1148/2013), sussistendo soltanto l'obbligo per il Consorzio di apportare le eventuali variazioni al piano, conseguenti alla sopravvenuta approvazione del piano generale di bonifica.
Né può ritenersi che la mancata tempestiva adozione di quest'ultimo, nei termini stabiliti dall'art. 3, primo comma, cit. (e cioè: 180 giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, con la previsione dell'assegnazione di ulteriori 30 giorni “per sanare l'inadempimento”, su invito della Giunta Regionale da inviare entro 30 giorni dalla scadenza del primo termine), possa provocare la sopravvenuta illegittimità del piano di classificazione preesistente. Difetta, invero, qualsiasi previsione normativa che stabilisca la natura perentoria dei suddetti termini e le sanzioni di decadenza e/o di nullità, ricollegabili all'inerzia del consorzio. Per altro, in tale ultima evenienza, è previsto normativamente (art. 3, primo comma, ultima parte) l'intervento della Giunta Regionale, con la nomina di commissario ad acta, che provveda agli adempimenti in via sostitutiva, soluzione questa che consente di scongiurare anche qualsiasi pericolo derivabile dal protrarsi sine die dell'inerzia del Consorzio. Ciò posto, nella fattispecie, il piano di classificazione è stato adottato con delibera di G.R. n. 1148 del 18/6/2013, secondo la L.R. n. 12/2011, e, pertanto, in virtù della norma transitoria su richiamata, esso conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.
Sotto altro aspetto, è pacifico che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Consorzio dispone ex lege del potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione, che traggano benefici dalle opere gestite dagli stessi consorzi di bonifica. L'ammontare del contributo consortile è determinato con delibera annuale di riparto in proporzione ai benefici e secondo gli indici ed i parametri di contribuenza. Proprio a tal fine, il consorzio, sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale, elabora il piano di classifica degli immobili e di riparto della contribuenza in relazione ai benefici ricevuti dagli immobili dei proprietari consorziati.
Per giurisprudenza costante, il piano di classifica, all'esito della sua formale definitiva approvazione, costituisce esso stesso prova non solo delle opere e delle attività di bonifica consorziale, ma anche della loro esecuzione e dei relativi benefici in capo alla proprietà degli immobili interessati.
In definitiva, la produzione in giudizio del detto piano consente di ritenere assolto, da parte del consorzio, l'onere probatorio a suo carico, sia per quanto concerne l'esecuzione delle opere di bonifica, sia per quanto riguarda l'esistenza dei benefici e dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica ai singoli cespiti immobiliari, posti all'interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. n. 17066/2010; n. 4671/2012).
Pertanto, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (cfr., fra molte, Cass. n. 1742/019 Cass. n. 9511/018, 24356/016, 24070/014)
Il contributo per le opere irrigue è, quindi, dovuto per legge da tutti i proprietari di terreni che si trovino all'interno dei comprensori irrigui, considerato che un impianto irriguo reca certamente beneficio diretto ai terreni che utilizzano la risorsa idrica.
Ha specificato la SC (cfr. Cass. n. 1742/2019) che “il Piano di classifica rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione, similare ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale, con cui vengono ripartite le spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonifica. I "millesimi di ripartizione" sono costituiti da "indici di contribuenza", ottenuti moltiplicando "indici idraulici" desunti mediante algoritmi, tenendo conto di zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio, col reddito dominicale o con la rendita catastale, a seconda che il bene abbia
o meno destinazione agricola.. I suddetti indici idraulici vengono ritrasformati in positivo, in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito "il quantum debeatur"del contributo consortile. Il Piano di contribuzione rappresenta dunque la ripartizione economica, effettuata sulla base del Piano di classifica, dei costi sostenuti (o programmati) delle opere di bonifica effettuate in ciascun anno dal Consorzio”. Pertanto, se, come nella fattispecie in esame, il Piano di classifica non viene impugnato sotto il profilo della legittimità e della congruenza, esso è determinante ai fini dell'an e del quantum, non risultando contestato l'inserimento dei fondi nel piano di classifica e risultando accertati, i benefici diretti - ex art. 11 cit. - derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio. Il riparto dei contributi di bonifica tra i consorziati, infatti, - non deve avvenire a fronte di una esatta corrispondenza' costi-benefici sul piano individuale: è sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici. Ne consegue che, non avendo l'odierno contribuente impugnato il Piano di classificazione, egli era tenuto a fornire la prova volta a superare la presunzione di sussistenza del beneficio. Nel caso di specie, è documentato che parte ricorrente sia proprietaria di terreni compresi nel perimetro di contribuenza, né la medesima ha allegato alcunché per consentire il superamento della presunzione di cui sopra – anzi la documentazione depositata dal Consorzio prova proprio il contrario
- con la conseguenza che le doglianze sul punto espresse dalla ricorrente non possono trovare accoglimento.
Deve osservarsi anche l'estrema genericità delle contestazioni sollevate da parte ricorrente al piano, tali da non consentire di individuare la specifica censura mossa, sotto il profilo della legittimità del piano, a parte il contestato difetto di beneficio derivante dagli interventi programmi per il fondo in oggetto.
Non può, infine, sottacersi che altro è la carenza di idoneo beneficio derivabile dalle opere idrauliche preventivate, altro è la mancata realizzazione delle stesse. Invero, a fronte della lamentata inerzia del Consorzio, il contribuente, fermo restando il proprio obbligo contributivo, avrebbe al più diritto di far valere – nelle sedi competenti – gli eventuali danni sofferti a causa delle omissioni ascrivibili all'Ente. Va inoltre rammentato che la SC di Cassazione ha precisato, in conformità a principi giurisprudenziali consolidati, che «In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del 23/04/2020, ex plurimis) » e che, «In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass. 19/12/2014, n. 27057; conforme Cass. 30/12/2016, n. 27469) – cfr. Cass. N. 29668/2021-. Va, altresì, osservato che la esecuzione di opere di manutenzione sulle strutture di bonifica già realizzate non costituisce il presupposto impositivo del contributo di bonifica, bensì lo scopo ed il fine ultimo per cui i contributi vengono richiesti e riscossi, con l'evidente conseguenza che l'asserita mancanza di manutenzione non può ritenersi elemento sufficiente e idoneo a far venir meno l'obbligo della compartecipazione dei consorziati alle spese consortili. Sul punto è particolarmente conferente e specifica la consulenza tecnica prodotta dall'appellante Consorzio a firma del Dott. Nominativo_3 che- contrariamente alla consulenza di parteafferma la sussistenza del beneficio diretto e specifico in favore degli immobili della contribuente, con allegato l'elenco dei lavori effettuati dal Consorzio nel periodo di riferimento. Va, infine, sottolineato che l'obbligo del contributo consortile, non riviene da un rapporto contrattuale liberamente instaurato dalle parti, bensì direttamente dalla legge e, in quanto tale, “ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica” (Corte Costituzionale, sent. n° 188/2018), atteggiandosi eminentemente a tributo di scopo. Invero, ”il beneficio che giustifica l'assoggettamento alla contribuzione consortile non è legato con nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che, invece, tale nesso sinallagmatico presuppongono Con le conclusioni del ricorso il ricorrente ha chiesto che vengano dichiarati “illegittimi, invalidi, nulli e, gradatamente, nel merito, destituiti di ogni giuridico fondamento e conseguentemente revocare” oltre alla cartella di pagamento, altresì, la lista di carico, il piano di classifica, il piano annuale di riparto e “ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale”. Si tratta di contestazioni generiche e prive di pregio giuridico. Nella specie il piano di classifica - così come tutti gli atti citati dalla ricorrente – non è mai stato ritenuto illegittimo e mai è stato disapplicato. Peraltro, il piano di classifica è stato all'epoca elaborato da una società incaricata della redazione in quanto in possesso di specifiche competenze tecniche. Ne consegue, quindi, l'assoluta irrilevanza della contestazione.
Ogni altro argomento difensivo, resta assorbito dalle considerazioni in fatto e diritto che precedono.
Il ricorso, in definitiva, merita integrale rigetto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Bari definitivamente pronunciando sul ricorso in esame, lo rigetta. Spese compensate. Così deciso in Bari, addì 15.12.2025 Il giudice monocratico Dr. Maria Mitola
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MI AR, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3577/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 106 2024 00124028 20 000 QUOTA CONSORTIL 2023 - LISTA DI CARICO QUOTA CONSORT
- PIANO CLASSIFIC QUOTA CONSORT
- PIANO RIPARTO n. ANNO 2014 QUOTA CONSORT
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2906/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
=FATTO e DIRITTO= L'odierna parte ricorrente DRicorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), impugna la cartella di pagamento n. 106 2024 00124028 20 000 notificata in data 08/08/2024 con la quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione domandava il pagamento della somma di € 40,88, di cui € 35,00 a titolo di sorte capitale dovuta in favore del Consorzio di bonifica centro sud Puglia per tributo 630 relativo all'anno 2021 – 2022 - 2023;
- la lista di carico ad esso afferente;
- il piano di classifica approvato dal Consorzio con deliberazione del Commissario Straordinario n. 197 del 18.10.2012 nonché dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 18.6.2013;
- il piano annuale di riparto dell'anno 2014;
- ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto con riferimento a diversi motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART 3 L. N. 241/1990, DELL'ART. 7 L. N. 212/2000 E DEGLI ARTT. 3 L.R. N. 12/2011 E 17 L.R. N. 4/2012.
2. - VIOLAZIONE DELL'ART. 19 L.R. N. 4/2012. ECCESSO DI POTERE.
3. - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 R.D. N. 215/1933 E DEGLI ARTT. 3 E 13 L.R. N. 4/2012. ECCESSO DI POTERE. 4. - VIOLAZIONE DEL R.D. N. 215/1933 (Legge quadro), DELLA L.R. N. 4/2012 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), E DELLA DELIB. GIUNTA REGIONALE N. 1150 DEL 18.6.2013 (Linee Guida per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri consortili).
5. VIOLAZIONE DEL R.D. N. 215 DEL 1933 (Legge quadro), E DEGLI ARTT. 17 E 18 L.R. n. 4 del 13.03.2012 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), DELLA DELIB. GIUNTA REGIONALE N. 1150 DEL 18.6.2013 (Linee Guida per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri consortili).
6. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 R.D. N. 215/1933 E DEGLI ARTT. 17 E 18 L.R. N. 4/2012
segnatamente chiedendo a questa Corte di:
“1) dichiarare illegittimi, invalidi, nulli e, gradatamente, nel merito, destituiti di ogni giuridico fondamento e conseguentemente revocare:
- La cartella di pagamento n. 106 2024 00124028 20 000 notificata il 08/08/2024 con la quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione domandava il pagamento della somma di € 40,88, di cui € 35,00 a titolo di sorte capitale dovuta in favore del Consorzio di bonifica centro sud Puglia per tributo 630 relativo all'anno 2021 – 2022 - 2023;
- la lista di carico ad esso afferente;
- il piano di classifica approvato dal Consorzio con deliberazione del Commissario Straordinario n. 197 del 18.10.2012 nonché dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale con deliberazione n. 1147 del 18.6.2013;
- il piano annuale di riparto dell'anno 2014; - ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
2) condannare gli enti resistenti alla rifusione, in solido, delle spese e competenze del giudizio. Gradatamente, in via istruttoria, nel dichiarare espressamente che non intende accettare l'inversione dell'onere della prova, chiede disporsi C.T.U. al fine descrivere le condizioni del canale Nominativo_2 ed accertare l'eventuale sussistenza ed entità del beneficio diretto e specifico che da tale opera deriverebbe all'appartamento di proprietà del ricorrente.”. Si sono costituiti il Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia e Agenzia della Riscossione, tutti chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. All'odierna udienza pubblica, la causa è stata decisa sulle conclusioni già in atti riportate.
Ciò posto, ad avviso della Corte, il ricorso è privo di fondamento. Si rileva altresì, che la cartella impugnata risulta ampiamente motivata come si evince dalla lettura in particolare delle pagine 7 e 8 del documento allegato. Va inoltre precisato che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione. In ogni caso la ampiezza argomentativa del ricorso dimostra che la parte ha certamente compreso ogni dettaglio dell'atto impugnato. Le successive censure, attinenti al merito, sono parimenti infondate.
Non v'è dubbio che, con L.R. Puglia n. 4/2012, sia stato introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio.
Detto piano assolve la funzione di: individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 cit. L.R. n. 4/12 (e cioè: promuovere e attuare la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;
sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irrigo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente; il tutto in conformità ai principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale cui si ispira l'Unione Europea), coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. n. 152/06 e succ. modif.; definire il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, definendone la natura pubblica o privata;
individuare le opere di competenza privata, stabilendo gli indirizzi per la loro esecuzione.
L'ultimo comma dell'art. 3 L.R. n. 4/12, prevede poi che il Piano di bonifica abbia efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare ed ha valore di individuazione per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e per l'individuazione degli immobili da salvaguardare.
In via generale, quindi, il predetto piano di bonifica si pone in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai piani di classificazione, pure di competenza consorziale (cui sono demandate l'individuazione dei benefici derivanti agli immobili dalle opere pubbliche di bonifica, la determinazione dei parametri per la quantificazione dei medesimi e dei conseguenti indici per la determinazione dei contributi) tant'è che, a norma dell'art. 13, secondo comma, cit. L.R. n. 4/12, i piani di classificazione sono elaborati dal consorzio entro 120 giorni dall'approvazione dei piani di bonifica e, a norma del comma quinto del cit. art. 13, gli stessi piani di classificazione sono soggetti a modifica ed aggiornamento conseguente alle variazioni eventualmente apportate al piano generale di bonifica.
Quanto sopra evidenziato trova conferma anche nella norma transitoria di cui all'art. 42, comma settimo, cit. L.R. n. 4/12, ove è previsto che i piani di classificazione devono conformarsi ai piani di bonifica adottati in un momento successivo.
Tale ultima disposizione, tuttavia, in via transitoria, prevede espressamente che, “in fase di prima applicazione” della legge (la n. 4/12), i piani di classificazione siano redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano adeguati a seguito della successiva approvazione del Piano Generale di Bonifica, fermo restando che, per taluni consorzi come il Consorzio Terre d'Apulia, in oggetto, si tiene conto dei piani di classificazione elaborati in attuazione della disciplina legislativa previgente e, segnatamente, delle norme dettate dalla L.R. n. 12/2011.
È evidente, quindi, che l'adozione del piano di classificazione, pur in assenza del piano di bonifica, per espressa voluntas legis di cui alla citata norma transitoria, non è illegittima, in fase di prima applicazione della legge regionale de qua, come nella fattispecie (la Legge Regionale in oggetto è la n. 4/2012; il piano di classificazione è stato invece approvato con delibera G.R. n. 1148/2013), sussistendo soltanto l'obbligo per il Consorzio di apportare le eventuali variazioni al piano, conseguenti alla sopravvenuta approvazione del piano generale di bonifica.
Né può ritenersi che la mancata tempestiva adozione di quest'ultimo, nei termini stabiliti dall'art. 3, primo comma, cit. (e cioè: 180 giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, con la previsione dell'assegnazione di ulteriori 30 giorni “per sanare l'inadempimento”, su invito della Giunta Regionale da inviare entro 30 giorni dalla scadenza del primo termine), possa provocare la sopravvenuta illegittimità del piano di classificazione preesistente. Difetta, invero, qualsiasi previsione normativa che stabilisca la natura perentoria dei suddetti termini e le sanzioni di decadenza e/o di nullità, ricollegabili all'inerzia del consorzio. Per altro, in tale ultima evenienza, è previsto normativamente (art. 3, primo comma, ultima parte) l'intervento della Giunta Regionale, con la nomina di commissario ad acta, che provveda agli adempimenti in via sostitutiva, soluzione questa che consente di scongiurare anche qualsiasi pericolo derivabile dal protrarsi sine die dell'inerzia del Consorzio. Ciò posto, nella fattispecie, il piano di classificazione è stato adottato con delibera di G.R. n. 1148 del 18/6/2013, secondo la L.R. n. 12/2011, e, pertanto, in virtù della norma transitoria su richiamata, esso conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.
Sotto altro aspetto, è pacifico che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Consorzio dispone ex lege del potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione, che traggano benefici dalle opere gestite dagli stessi consorzi di bonifica. L'ammontare del contributo consortile è determinato con delibera annuale di riparto in proporzione ai benefici e secondo gli indici ed i parametri di contribuenza. Proprio a tal fine, il consorzio, sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale, elabora il piano di classifica degli immobili e di riparto della contribuenza in relazione ai benefici ricevuti dagli immobili dei proprietari consorziati.
Per giurisprudenza costante, il piano di classifica, all'esito della sua formale definitiva approvazione, costituisce esso stesso prova non solo delle opere e delle attività di bonifica consorziale, ma anche della loro esecuzione e dei relativi benefici in capo alla proprietà degli immobili interessati.
In definitiva, la produzione in giudizio del detto piano consente di ritenere assolto, da parte del consorzio, l'onere probatorio a suo carico, sia per quanto concerne l'esecuzione delle opere di bonifica, sia per quanto riguarda l'esistenza dei benefici e dei vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica ai singoli cespiti immobiliari, posti all'interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. n. 17066/2010; n. 4671/2012).
Pertanto, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (cfr., fra molte, Cass. n. 1742/019 Cass. n. 9511/018, 24356/016, 24070/014)
Il contributo per le opere irrigue è, quindi, dovuto per legge da tutti i proprietari di terreni che si trovino all'interno dei comprensori irrigui, considerato che un impianto irriguo reca certamente beneficio diretto ai terreni che utilizzano la risorsa idrica.
Ha specificato la SC (cfr. Cass. n. 1742/2019) che “il Piano di classifica rappresenta una sorta di tabella millesimale di contribuzione, similare ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale, con cui vengono ripartite le spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonifica. I "millesimi di ripartizione" sono costituiti da "indici di contribuenza", ottenuti moltiplicando "indici idraulici" desunti mediante algoritmi, tenendo conto di zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio, col reddito dominicale o con la rendita catastale, a seconda che il bene abbia
o meno destinazione agricola.. I suddetti indici idraulici vengono ritrasformati in positivo, in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito "il quantum debeatur"del contributo consortile. Il Piano di contribuzione rappresenta dunque la ripartizione economica, effettuata sulla base del Piano di classifica, dei costi sostenuti (o programmati) delle opere di bonifica effettuate in ciascun anno dal Consorzio”. Pertanto, se, come nella fattispecie in esame, il Piano di classifica non viene impugnato sotto il profilo della legittimità e della congruenza, esso è determinante ai fini dell'an e del quantum, non risultando contestato l'inserimento dei fondi nel piano di classifica e risultando accertati, i benefici diretti - ex art. 11 cit. - derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio. Il riparto dei contributi di bonifica tra i consorziati, infatti, - non deve avvenire a fronte di una esatta corrispondenza' costi-benefici sul piano individuale: è sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici. Ne consegue che, non avendo l'odierno contribuente impugnato il Piano di classificazione, egli era tenuto a fornire la prova volta a superare la presunzione di sussistenza del beneficio. Nel caso di specie, è documentato che parte ricorrente sia proprietaria di terreni compresi nel perimetro di contribuenza, né la medesima ha allegato alcunché per consentire il superamento della presunzione di cui sopra – anzi la documentazione depositata dal Consorzio prova proprio il contrario
- con la conseguenza che le doglianze sul punto espresse dalla ricorrente non possono trovare accoglimento.
Deve osservarsi anche l'estrema genericità delle contestazioni sollevate da parte ricorrente al piano, tali da non consentire di individuare la specifica censura mossa, sotto il profilo della legittimità del piano, a parte il contestato difetto di beneficio derivante dagli interventi programmi per il fondo in oggetto.
Non può, infine, sottacersi che altro è la carenza di idoneo beneficio derivabile dalle opere idrauliche preventivate, altro è la mancata realizzazione delle stesse. Invero, a fronte della lamentata inerzia del Consorzio, il contribuente, fermo restando il proprio obbligo contributivo, avrebbe al più diritto di far valere – nelle sedi competenti – gli eventuali danni sofferti a causa delle omissioni ascrivibili all'Ente. Va inoltre rammentato che la SC di Cassazione ha precisato, in conformità a principi giurisprudenziali consolidati, che «In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 8079 del 23/04/2020, ex plurimis) » e che, «In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere.» (Cass. 19/12/2014, n. 27057; conforme Cass. 30/12/2016, n. 27469) – cfr. Cass. N. 29668/2021-. Va, altresì, osservato che la esecuzione di opere di manutenzione sulle strutture di bonifica già realizzate non costituisce il presupposto impositivo del contributo di bonifica, bensì lo scopo ed il fine ultimo per cui i contributi vengono richiesti e riscossi, con l'evidente conseguenza che l'asserita mancanza di manutenzione non può ritenersi elemento sufficiente e idoneo a far venir meno l'obbligo della compartecipazione dei consorziati alle spese consortili. Sul punto è particolarmente conferente e specifica la consulenza tecnica prodotta dall'appellante Consorzio a firma del Dott. Nominativo_3 che- contrariamente alla consulenza di parteafferma la sussistenza del beneficio diretto e specifico in favore degli immobili della contribuente, con allegato l'elenco dei lavori effettuati dal Consorzio nel periodo di riferimento. Va, infine, sottolineato che l'obbligo del contributo consortile, non riviene da un rapporto contrattuale liberamente instaurato dalle parti, bensì direttamente dalla legge e, in quanto tale, “ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica” (Corte Costituzionale, sent. n° 188/2018), atteggiandosi eminentemente a tributo di scopo. Invero, ”il beneficio che giustifica l'assoggettamento alla contribuzione consortile non è legato con nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che, invece, tale nesso sinallagmatico presuppongono Con le conclusioni del ricorso il ricorrente ha chiesto che vengano dichiarati “illegittimi, invalidi, nulli e, gradatamente, nel merito, destituiti di ogni giuridico fondamento e conseguentemente revocare” oltre alla cartella di pagamento, altresì, la lista di carico, il piano di classifica, il piano annuale di riparto e “ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale”. Si tratta di contestazioni generiche e prive di pregio giuridico. Nella specie il piano di classifica - così come tutti gli atti citati dalla ricorrente – non è mai stato ritenuto illegittimo e mai è stato disapplicato. Peraltro, il piano di classifica è stato all'epoca elaborato da una società incaricata della redazione in quanto in possesso di specifiche competenze tecniche. Ne consegue, quindi, l'assoluta irrilevanza della contestazione.
Ogni altro argomento difensivo, resta assorbito dalle considerazioni in fatto e diritto che precedono.
Il ricorso, in definitiva, merita integrale rigetto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Bari definitivamente pronunciando sul ricorso in esame, lo rigetta. Spese compensate. Così deciso in Bari, addì 15.12.2025 Il giudice monocratico Dr. Maria Mitola