Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12124/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12124 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell'indennità di fine servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto previdenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’odierno ricorso i ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, ad eccezione del Sig. -OMISSIS- appartenente al Corpo dell’Arma dei Carabinieri, oggi in congedo, andati in pensione a domanda ad una età di almeno 55 anni e avendo espletato oltre 35 anni di servizio, hanno domandato l’accertamento del diritto spettante al ricalcolo del TFS previo riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990.
1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso così rubricato: Illegittimità e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e del 6-bis del d.l. n. 387/1987.
1.3. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo, nel merito, l’infondatezza dell’atto introduttivo del giudizio, nonché, in via gradata, la prescrizione estintiva del diritto alla riliquidazione dell’indennità di fine servizio.
1.4. All’udienza del 14 gennaio 2026, una volta completata l’istruttoria in ottemperanza all’ordinanza n. 14137/2025 adottata da questa Sezione, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.2. In merito alla fondatezza della pretesa azionata nel merito, il Collegio (secondo il già espresso orientamento della sezione, cfr., ex multis, sent. n. 9011/2022 e confermato in sede di appello, cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 14 ottobre 2024, n. 8238 ), ritiene di riconoscere al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1 aprile 2022, n. 315; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 19 marzo 2022, n. 153; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 marzo 2022, n. 714; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 193; TAR Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6).
Invero, l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 dispone al primo comma che: “… Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto ”. Al secondo comma del riferito d.l. è normativamente indicato: “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” .
2.3. La lettura combinata delle disposizioni in parola permette di ritenere che l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 debba trovare applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.
La situazione in cui versa il ricorrente, allora, si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma dell’articolo 6-bis del decreto legge n. 387/1987, a mente del quale “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
2.4. Sul punto va aggiunto che la pretesa di parte ricorrente non potrebbe trovare ostacolo nel disposto di cui al secondo periodo del medesimo comma 2 appena citato, ai sensi del quale “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità” .
Il Collegio osserva che la disposizione non qualifica detto termine come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendosi pertanto l’orientamento del Consiglio di Stato che al riguardo ha statuito che “… il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
2.5. Non può trovare accoglimento parimenti l’eccezione di prescrizione genericamente indicata dall’Istituto previdenziale.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, integralmente condivisa dal Collegio, ha, infatti, affermato che la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione deve ritenersi coincidente con quella di emanazione dell' ordinativo di pagamento del credito principale o comunque della comunicazione del prospetto di liquidazione (comunicazione avvenuta solo successivamente, come emerge dalla documentazione depositata in atti), da cui il destinatario avrebbe potuto rendersi conto dell’errore nella liquidazione del TFS (cfr. Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807; nonché ancora n. 2981 e n. 2827 del 2023).
Occorre applicare, dunque, il meccanismo della decorrenza a far data dalla effettiva cognizione del credito spettante; è solo in quest’ultimo momento che il creditore è posto in condizione di conoscere e valutare la correttezza della determinazione di quanto a lui spettante; il tempo, invero sempre più irragionevolmente lungo, impiegato per la determinazione del quantum, non può andare a danno del dipendente.
Ne consegue che l’eccezione di prescrizione, per come genericamente proposta, deve essere rigettata.
3. In conclusione, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto della parte ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
4. Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC SA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | CC SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.