CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/02/2026, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2994/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE CE, Presidente
CIAMBELLINI MICHELE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8735/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500021289 IMU 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19035/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.04.2025, Ricorrente_1 impugnava innanzi a questa Corte l'Avviso di Intimazione n. 2025/00021289, emesso il 19.02.2025 e notificato nella stessa data mediante PEC da parte del Comune di Pozzuoli ai fini del recupero dell'IMU di cui ai prodromici Avvisi di accertamento esecutivi n. 1754 (IMU
2017) del 09.03.2022, notificato in data 23.05.2022 e n. 1931 (IMU 2018) del 06.06.2023 notificato in data
15/07/2023.
Il ricorrente ha dedotto la nullità della notifica degli atti e dell'intera procedura di riscossione, la carenza di motivazione e la prescrizione quinquennale del credito.
Il contribuente in data 08.05.2025 iscriveva a ruolo il ricorso recante R.G.R. 8735/2025 che veniva assegnato a questa sezione.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli producendo documentazione e chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere.
All'udienza del 6.11.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia de contendere.
Invero, il ricorrente si doleva della illegittimità dell'avviso di intimazione ricevuto per notifica nella qualità di erede della Sig.ra Ricorrente_1 LD deceduta in Pozzuoli il 03.10.2021, assumendo di non aver mai ricevuto le notifiche di atti prodromici. Effettuate le dovute verifiche, l'Amministrazione ha provveduto ad estromettere il Ricorrente_1 IG dalla posizione debitoria del de cuius e quindi ad annullare in autotutela l'atto impugnato dal Ricorrente_1 con il provvedimento prot. n. 76168 del 21/07/2025 (allegato) immediatamente comunicato al contribuente.
Si dispone la compensazione integrale delle spese di lite in applicazione del principio giurisprudenziale, condiviso dal collegio giudicante, per cui alla cessazione della materia del contendere per auto-annullamento dell'atto impugnato non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale nel caso in cui – nel caso di specie i giudici di merito hanno evidenziato che il Comune aveva sì emesso provvedimenti illegittimi ma ha annullato tali provvedimenti non appena ha avuto modo di verificarne l'illegittimità (cfr. Corte di Cassazione, 29 novembre 2023, n. 33157).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE CE, Presidente
CIAMBELLINI MICHELE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8735/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500021289 IMU 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19035/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17.04.2025, Ricorrente_1 impugnava innanzi a questa Corte l'Avviso di Intimazione n. 2025/00021289, emesso il 19.02.2025 e notificato nella stessa data mediante PEC da parte del Comune di Pozzuoli ai fini del recupero dell'IMU di cui ai prodromici Avvisi di accertamento esecutivi n. 1754 (IMU
2017) del 09.03.2022, notificato in data 23.05.2022 e n. 1931 (IMU 2018) del 06.06.2023 notificato in data
15/07/2023.
Il ricorrente ha dedotto la nullità della notifica degli atti e dell'intera procedura di riscossione, la carenza di motivazione e la prescrizione quinquennale del credito.
Il contribuente in data 08.05.2025 iscriveva a ruolo il ricorso recante R.G.R. 8735/2025 che veniva assegnato a questa sezione.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli producendo documentazione e chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere.
All'udienza del 6.11.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia de contendere.
Invero, il ricorrente si doleva della illegittimità dell'avviso di intimazione ricevuto per notifica nella qualità di erede della Sig.ra Ricorrente_1 LD deceduta in Pozzuoli il 03.10.2021, assumendo di non aver mai ricevuto le notifiche di atti prodromici. Effettuate le dovute verifiche, l'Amministrazione ha provveduto ad estromettere il Ricorrente_1 IG dalla posizione debitoria del de cuius e quindi ad annullare in autotutela l'atto impugnato dal Ricorrente_1 con il provvedimento prot. n. 76168 del 21/07/2025 (allegato) immediatamente comunicato al contribuente.
Si dispone la compensazione integrale delle spese di lite in applicazione del principio giurisprudenziale, condiviso dal collegio giudicante, per cui alla cessazione della materia del contendere per auto-annullamento dell'atto impugnato non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale nel caso in cui – nel caso di specie i giudici di merito hanno evidenziato che il Comune aveva sì emesso provvedimenti illegittimi ma ha annullato tali provvedimenti non appena ha avuto modo di verificarne l'illegittimità (cfr. Corte di Cassazione, 29 novembre 2023, n. 33157).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.