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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1024/2025 proposta in via congiunta da nata a [...] il [...] e residente di fatto in Parte_1
Civitavecchia (RM) Via P. Antonini n. 17/c, cod. fisc. , ammessa al C.F._1 patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia n. 114 del 07/05/2525, e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Aradam nr. 8, cod. fisc. C.F._2
entrambi rappresentati e difesi in forza di procure speciali in atti dall'avv. Carlo Pierantozzi (CF ) , elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliati presso e nel suo studio in Civitavecchia, Via Nino Bixio n. 7/b;
Visto il ricorso depositato in data 30.6.25; rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio di rito religioso in Civitavecchia con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Civitavecchia al N. 49, P. 2, S. A, Anno 2015, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà dei genitori del marito viene assegnata al sig. Parte_2 unitamente ai beni e agli arredi ivi contenuti;
3. La Sig.ra i è già allontanato, asportando tutti i beni personali;
Pt_1
4. I figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 abitazione e residenza principale presso il padre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
5. le modalità di affidamento dei figli ed i relativi rapporti con i genitori dovranno essere più ampi e liberi possibile, in ogni caso la madre, potrà tenerli con sé anche con il pernottamento a settimane alterne dalle ore 11,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica;
6. in ogni caso, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori -che tengano conto del preminente interesse dei figli-, la madre vedrà e terrà presso di sé i figli, tutti i pomeriggi dalle ore 17,00 alle ore 22,00, secondo i rispettivi impegni lavorativi;
7. durante le festività natalizie i bambini, ad anni alterni, trascorreranno con un genitore i giorni del 24 dicembre (cena) /25 dicembre (pranzo) e 31 gennaio, oppure 25 dicembre (cena)/26 dicembre (pranzo) e 1° gennaio;
sempre salvo diversi accordi, durante le festività Pasquali trascorreranno con un genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Lunedì dell'Angelo; anche per le festività nazionali e cittadine (25 aprile, 28 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) i bambini staranno con i genitori alternativamente;
i minori staranno con il genitore il giorno del compleanno dello stesso;
il giorno del loro compleanno i minori staranno, se possibile, con entrambi i genitori o, in caso contrario, in maniera alternata;
la madre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare con il padre. Detto periodo potrà essere diviso in due periodi di giorni sette. Uguale periodo è concesso al padre per godere con i bambini ferie esclusive. Durante i suddetti periodi il diritto di visita dell'altro genitore rimarrà sospeso;
8. i genitori avranno sempre l'obbligo reciproco di comunicare il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi dovranno sempre informare preventivamente l'altro coniuge degli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé i figli;
9. i genitori avranno sempre l'obbligo reciproco di comunicare il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi dovranno sempre informare preventivamente l'altro coniuge degli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé i figli;
10. ciascun genitore provvederà al loro mantenimento in maniera diretta;
11. la Sig.ra sarà titolare al 100% del diritto a percepire gli assegni unici Parte_1 relativi ai figli;
12. le spese straordinarie, scolastiche e mediche per i figli saranno a carico del padre nella misura del 100%;
13. i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere altro più a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista economico, oltre a quanto qui previsto, ritenendosi reciprocamente pienamente soddisfatti;
14. i coniugi si scambiano fin d'ora il consenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio sia in proprio che autonomo per i figli minori.
Controparte_1 Nulla per le spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 7.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 1024/2025 proposta in via congiunta da nata a [...] il [...] e residente di fatto in Parte_1
Civitavecchia (RM) Via P. Antonini n. 17/c, cod. fisc. , ammessa al C.F._1 patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia n. 114 del 07/05/2525, e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Aradam nr. 8, cod. fisc. C.F._2
entrambi rappresentati e difesi in forza di procure speciali in atti dall'avv. Carlo Pierantozzi (CF ) , elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliati presso e nel suo studio in Civitavecchia, Via Nino Bixio n. 7/b;
Visto il ricorso depositato in data 30.6.25; rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio di rito religioso in Civitavecchia con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Civitavecchia al N. 49, P. 2, S. A, Anno 2015, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà dei genitori del marito viene assegnata al sig. Parte_2 unitamente ai beni e agli arredi ivi contenuti;
3. La Sig.ra i è già allontanato, asportando tutti i beni personali;
Pt_1
4. I figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 abitazione e residenza principale presso il padre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
5. le modalità di affidamento dei figli ed i relativi rapporti con i genitori dovranno essere più ampi e liberi possibile, in ogni caso la madre, potrà tenerli con sé anche con il pernottamento a settimane alterne dalle ore 11,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica;
6. in ogni caso, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori -che tengano conto del preminente interesse dei figli-, la madre vedrà e terrà presso di sé i figli, tutti i pomeriggi dalle ore 17,00 alle ore 22,00, secondo i rispettivi impegni lavorativi;
7. durante le festività natalizie i bambini, ad anni alterni, trascorreranno con un genitore i giorni del 24 dicembre (cena) /25 dicembre (pranzo) e 31 gennaio, oppure 25 dicembre (cena)/26 dicembre (pranzo) e 1° gennaio;
sempre salvo diversi accordi, durante le festività Pasquali trascorreranno con un genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Lunedì dell'Angelo; anche per le festività nazionali e cittadine (25 aprile, 28 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) i bambini staranno con i genitori alternativamente;
i minori staranno con il genitore il giorno del compleanno dello stesso;
il giorno del loro compleanno i minori staranno, se possibile, con entrambi i genitori o, in caso contrario, in maniera alternata;
la madre potrà tenere con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare con il padre. Detto periodo potrà essere diviso in due periodi di giorni sette. Uguale periodo è concesso al padre per godere con i bambini ferie esclusive. Durante i suddetti periodi il diritto di visita dell'altro genitore rimarrà sospeso;
8. i genitori avranno sempre l'obbligo reciproco di comunicare il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi dovranno sempre informare preventivamente l'altro coniuge degli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé i figli;
9. i genitori avranno sempre l'obbligo reciproco di comunicare il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi dovranno sempre informare preventivamente l'altro coniuge degli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé i figli;
10. ciascun genitore provvederà al loro mantenimento in maniera diretta;
11. la Sig.ra sarà titolare al 100% del diritto a percepire gli assegni unici Parte_1 relativi ai figli;
12. le spese straordinarie, scolastiche e mediche per i figli saranno a carico del padre nella misura del 100%;
13. i coniugi dichiarano reciprocamente di non avere altro più a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista economico, oltre a quanto qui previsto, ritenendosi reciprocamente pienamente soddisfatti;
14. i coniugi si scambiano fin d'ora il consenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio sia in proprio che autonomo per i figli minori.
Controparte_1 Nulla per le spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 7.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone