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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/09/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1376/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1376/2018 promossa da: – C.F.: - rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, dall'Avv. Anita Petrone con la quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in (81058) Vairano Scalo alla Via Madonna del
Carmine n.18 (CE):
PARTE OPPONENTE contro
L' (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore, difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Napoli, alla Via
A. Diaz n° 11;
nonché
(P.Iva. , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_2
giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gianluca Pescolla e Rosa Mitra domiciliata presso il domicilio digitale del primo difensore come risultante da REGINDE:
Email_1
PARTI OPPOSTE GIÀ Controparte_3
Controparte_4
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'opponente instaurava giudizio - previamente innanzi al Tribunale di Larino, dichiaratosi incompetente, e poi riassunto innanzi al presente Tribunale – di opposizione avverso la richiesta di pagamento datata 07/02/2014, prot.
2014/1406/DRAM- , da parte dell' Pt_2 [...]
Controparte_5
– Sede di Campobasso e la successiva cartella di pagamento n.
[...]
02720140003617087002 per l'importo di € 142.269,52.
Alla base del presente ricorso in opposizione il ricorrente deduce: a) la non imputabilità dei fatti al lisi luigi carlo – mancanza di colpa o dolo;
b) la mancanza di liquidità, certezza e esigibilità del credito ingiunto;
c) la prescrizione della pretesa;
d) in via subordinata, la riduzione della pretesa.
Si costituivano in giudizio sia l' , che la Controparte_1 opponendosi alle avverse pretese e chiedendo il rigetto Controparte_2
del ricorso.
La causa dopo alcuni rinvii, giustificati per il carico di ruolo, perveniva alla scrivente in data 16.9.2024 e veniva assunta in decisione all'udienza del 6.3.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Va premesso che la presente opposizione ha ad oggetto un accertamento effettuato nell'anno 1994 ad opera del Corpo Forestale dello
Stato presso il cantiere della ditta Edilbetoncave s.n.c. di , Controparte_6 sito in Morrone del Sannio alla località Torrente del Rio, in esito al quale si rilevava che dal 01/01/1984 al 31/12/1994, in dispregio della concessione rilasciata alla Edilbetoncave s.n.c. di con Controparte_6 provvedimento del 08/03/1994 n. 3448/CB emesso dall' Assessorato Regionale ai LL.PP. di Campobasso, si era provveduto alla estrazione di materiale litoiode per una quantità di circa 560 mc. senza rispettare le condizioni impartite dal provvedimento concessivo. Nei confronti dell'istante viene avanzata la richiesta quale obbligato in solido, in quanto al momento dell'accertamento era presente sui luoghi utilizzando dei mezzi d'opera.
Tanto premesso, in via preliminare ed assorbente di ogni altra questione si osserva che con nota dell' dell'8.4.2024 prodotta in CP_7
giudizio in corso di causa, è stato dato atto dell'intervenuto sgravio della cartella impugnata. Si legge in particolare nel suddetto documento: “Si riscontra la nota dell'Agenzia del Demanio prot.
. REGISTRO UFFICIALE.0003859 del 03-04- CP_1 Email_2
2024 di cui all'oggetto comunicando che per il contribuente Parte_1
c.f. relativamente al debito di euro
[...] C.F._1
139.764,59 iscritto nel ruolo n. 2014/000318 di cui alla cartella n.
02720140003617087002 risulta provvedimento di annullamento della coobbligazione del 19/12/2022 acquisito con flusso telematico del
22/12/2022”.
Per detta ragione, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere tra tutte le parti in causa, essendo venuto meno l'oggetto dell'opposizione.
Invero, la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio accadimenti o fatti tali da determinare il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr., tra le altre, Cass n. 6909 del 20/03/2009, Cass. Civ, Sez.
Un., 21 aprile 1982, n. 2463).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. (Cass. sez. V, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017). Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere non osta la presenza di contrasti circa l'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo il giudice decidere secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. 4884/96 e
Cass. 489/2000), altresì valutando se sussistano le ragioni che giustifichino una totale o parziale compensazione delle spese (Cass.
3075/97 e Cass. 3096/2000).
Non resta, dunque, che provvedere in ordine alle spese del giudizio, da regolare secondo il principio c.d. della soccombenza virtuale.
In base al detto principio e tenendo conto, per il principio della ragione più liquida, della fondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata (trattandosi di accertamento intervenuto nel 1994, a fronte di una prima richiesta di pagamento intervenuta nel 2014) le spese vanno poste a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in € 6.000,00 per ciascuna delle parti costituite oltre spese generali (15%) iva e cpa come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 20/09/2025
Il Giudice
dott. ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1376/2018 promossa da: – C.F.: - rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, dall'Avv. Anita Petrone con la quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in (81058) Vairano Scalo alla Via Madonna del
Carmine n.18 (CE):
PARTE OPPONENTE contro
L' (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore, difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Napoli, alla Via
A. Diaz n° 11;
nonché
(P.Iva. , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_2
giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gianluca Pescolla e Rosa Mitra domiciliata presso il domicilio digitale del primo difensore come risultante da REGINDE:
Email_1
PARTI OPPOSTE GIÀ Controparte_3
Controparte_4
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'opponente instaurava giudizio - previamente innanzi al Tribunale di Larino, dichiaratosi incompetente, e poi riassunto innanzi al presente Tribunale – di opposizione avverso la richiesta di pagamento datata 07/02/2014, prot.
2014/1406/DRAM- , da parte dell' Pt_2 [...]
Controparte_5
– Sede di Campobasso e la successiva cartella di pagamento n.
[...]
02720140003617087002 per l'importo di € 142.269,52.
Alla base del presente ricorso in opposizione il ricorrente deduce: a) la non imputabilità dei fatti al lisi luigi carlo – mancanza di colpa o dolo;
b) la mancanza di liquidità, certezza e esigibilità del credito ingiunto;
c) la prescrizione della pretesa;
d) in via subordinata, la riduzione della pretesa.
Si costituivano in giudizio sia l' , che la Controparte_1 opponendosi alle avverse pretese e chiedendo il rigetto Controparte_2
del ricorso.
La causa dopo alcuni rinvii, giustificati per il carico di ruolo, perveniva alla scrivente in data 16.9.2024 e veniva assunta in decisione all'udienza del 6.3.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Va premesso che la presente opposizione ha ad oggetto un accertamento effettuato nell'anno 1994 ad opera del Corpo Forestale dello
Stato presso il cantiere della ditta Edilbetoncave s.n.c. di , Controparte_6 sito in Morrone del Sannio alla località Torrente del Rio, in esito al quale si rilevava che dal 01/01/1984 al 31/12/1994, in dispregio della concessione rilasciata alla Edilbetoncave s.n.c. di con Controparte_6 provvedimento del 08/03/1994 n. 3448/CB emesso dall' Assessorato Regionale ai LL.PP. di Campobasso, si era provveduto alla estrazione di materiale litoiode per una quantità di circa 560 mc. senza rispettare le condizioni impartite dal provvedimento concessivo. Nei confronti dell'istante viene avanzata la richiesta quale obbligato in solido, in quanto al momento dell'accertamento era presente sui luoghi utilizzando dei mezzi d'opera.
Tanto premesso, in via preliminare ed assorbente di ogni altra questione si osserva che con nota dell' dell'8.4.2024 prodotta in CP_7
giudizio in corso di causa, è stato dato atto dell'intervenuto sgravio della cartella impugnata. Si legge in particolare nel suddetto documento: “Si riscontra la nota dell'Agenzia del Demanio prot.
. REGISTRO UFFICIALE.0003859 del 03-04- CP_1 Email_2
2024 di cui all'oggetto comunicando che per il contribuente Parte_1
c.f. relativamente al debito di euro
[...] C.F._1
139.764,59 iscritto nel ruolo n. 2014/000318 di cui alla cartella n.
02720140003617087002 risulta provvedimento di annullamento della coobbligazione del 19/12/2022 acquisito con flusso telematico del
22/12/2022”.
Per detta ragione, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere tra tutte le parti in causa, essendo venuto meno l'oggetto dell'opposizione.
Invero, la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio accadimenti o fatti tali da determinare il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr., tra le altre, Cass n. 6909 del 20/03/2009, Cass. Civ, Sez.
Un., 21 aprile 1982, n. 2463).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. (Cass. sez. V, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017). Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere non osta la presenza di contrasti circa l'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo il giudice decidere secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. 4884/96 e
Cass. 489/2000), altresì valutando se sussistano le ragioni che giustifichino una totale o parziale compensazione delle spese (Cass.
3075/97 e Cass. 3096/2000).
Non resta, dunque, che provvedere in ordine alle spese del giudizio, da regolare secondo il principio c.d. della soccombenza virtuale.
In base al detto principio e tenendo conto, per il principio della ragione più liquida, della fondatezza dell'eccezione di prescrizione avanzata (trattandosi di accertamento intervenuto nel 1994, a fronte di una prima richiesta di pagamento intervenuta nel 2014) le spese vanno poste a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in € 6.000,00 per ciascuna delle parti costituite oltre spese generali (15%) iva e cpa come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 20/09/2025
Il Giudice
dott. ssa Ambra Alvano