Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 82
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento

    Il Comune ha dimostrato la rituale notifica dell'avviso di accertamento, perfezionatasi per compiuta giacenza. L'avviso non è stato impugnato, pertanto il credito si è cristallizzato.

  • Rigettato
    Decadenza del Comune per mancata notifica entro termine

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento in data precedente alla scadenza del termine di decadenza.

  • Rigettato
    Vizi motivazionali dell'ingiunzione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ingiunzione fosse sufficiente, richiamando l'atto presupposto e la normativa sugli interessi.

  • Rigettato
    Incomprensibilità del calcolo degli interessi

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di atto successivo che intima il pagamento di ulteriori interessi maturati, la motivazione è soddisfatta dal richiamo all'atto precedente e dalla quantificazione dell'importo. La doglianza è tardiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 82
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi
    Numero : 82
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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