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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CASSANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 745/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IS - Piazza Giacomo Matteotti 1 72100 IS BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0020047124010001792 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, proprietario nel Comune di IS di un locale presso cui esercita la propria attività commerciale, propone ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0020047124010001792, del 21.6.2024, emessa da Resistente_1 S.p.A, con cui gli è stato chiesto il pagamento dell'importo di € 2.072,11, a titolo di TARI, interessi, sanzioni, spese di notifica e oneri di riscossione, relativamente all'anno di imposta 2018.
A fondamento del ricorso deduce che: 1) l'avviso di accertamento n. 1224 del 30.10.2019, cui l'ingiunzione fa riferimento, non gli è mai stato notificato;
2) ai sensi dell'art. 1, co. 161, L. n. 296/2006, il Comune di
IS avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il termine del
31.12.2023; 3) l'ingiunzione di pagamento è priva di qualsivoglia informazione in merito all'esatto presupposto che avrebbe originato la pretesa, in relazione alle dimensione dell'immobile, alla percentuale applicata, alle eventuali componenti positive o negative incidenti sul tributo, ed è stata applicata una sanzione anch'essa priva di qualsivoglia riferimento normativo o criterio di calcolo;
4) il calcolo degli ineteressi risulta incomprensibile e sembrerebbe effettuato anche sulla sanzione irrogata.
Si sono costituiti il Comune di IS e la concessionaria per la riscossione Resistente_1, contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituendosi in giudizio, il Comune di IS ha dimostrato che l'avviso di accertamento n. 1224, del
30.10.2019, atto presupposto all'ingiunzione impugnata, è stato ritualmente notificato con racc. n.
61750765107-9 del 12.12.2019, il cui procedimento si è perfezionato per compiuta giacenza in data
18.1.2020.
L'avviso non risulta essere stato impugnato, sicchè il relativo credito deve dirsi "cristallizzato" ed è dunque ora incontestabile nel merito.
Con riguardo agli interessi, esattamente Resistente_1 rileva che "allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (Cass., Sez. Un., n.
22281/2022). Ne discende, anche in questo caso, la tardività di qualsivoglia doglianza concenente i presupposti ed il criterio di calcolo degli interessi.
Il ricorso, nel suo complesso infondato, dev'essere dunque rigettato. Nel suo rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento in favore delle controparti, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo e, quanto al Comune di IS, poste in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IS, sezione II, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ognuna delle parti convenute costituite della somma di euro 950,00, per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione, limitatamente al Comune di IS, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CASSANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 745/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IS - Piazza Giacomo Matteotti 1 72100 IS BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0020047124010001792 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, proprietario nel Comune di IS di un locale presso cui esercita la propria attività commerciale, propone ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0020047124010001792, del 21.6.2024, emessa da Resistente_1 S.p.A, con cui gli è stato chiesto il pagamento dell'importo di € 2.072,11, a titolo di TARI, interessi, sanzioni, spese di notifica e oneri di riscossione, relativamente all'anno di imposta 2018.
A fondamento del ricorso deduce che: 1) l'avviso di accertamento n. 1224 del 30.10.2019, cui l'ingiunzione fa riferimento, non gli è mai stato notificato;
2) ai sensi dell'art. 1, co. 161, L. n. 296/2006, il Comune di
IS avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il termine del
31.12.2023; 3) l'ingiunzione di pagamento è priva di qualsivoglia informazione in merito all'esatto presupposto che avrebbe originato la pretesa, in relazione alle dimensione dell'immobile, alla percentuale applicata, alle eventuali componenti positive o negative incidenti sul tributo, ed è stata applicata una sanzione anch'essa priva di qualsivoglia riferimento normativo o criterio di calcolo;
4) il calcolo degli ineteressi risulta incomprensibile e sembrerebbe effettuato anche sulla sanzione irrogata.
Si sono costituiti il Comune di IS e la concessionaria per la riscossione Resistente_1, contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituendosi in giudizio, il Comune di IS ha dimostrato che l'avviso di accertamento n. 1224, del
30.10.2019, atto presupposto all'ingiunzione impugnata, è stato ritualmente notificato con racc. n.
61750765107-9 del 12.12.2019, il cui procedimento si è perfezionato per compiuta giacenza in data
18.1.2020.
L'avviso non risulta essere stato impugnato, sicchè il relativo credito deve dirsi "cristallizzato" ed è dunque ora incontestabile nel merito.
Con riguardo agli interessi, esattamente Resistente_1 rileva che "allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (Cass., Sez. Un., n.
22281/2022). Ne discende, anche in questo caso, la tardività di qualsivoglia doglianza concenente i presupposti ed il criterio di calcolo degli interessi.
Il ricorso, nel suo complesso infondato, dev'essere dunque rigettato. Nel suo rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento in favore delle controparti, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo e, quanto al Comune di IS, poste in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IS, sezione II, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ognuna delle parti convenute costituite della somma di euro 950,00, per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione, limitatamente al Comune di IS, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.