Sentenza 31 gennaio 2001
Massime • 1
Integra il tentativo del reato di utilizzazione di una carta di pagamento, di cui agli artt. 56 cod. pen. e 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. nella Legge 5 luglio 1991, n. 197, la condotta di colui che introduca una carta <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2001, n. 23429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23429 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARLO COGNETTI - Presidente - del 31/01/2001
Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 251
Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 24968/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 28.12.1999 dall'avv. Mario Fedrizzi, difensore di IE RO, nato a [...] il [...], e dal Procuratore Generale della Repubblica di Trento, avverso la sentenza dell'1/15.12.1999 della Corte di Appello di Trento. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Umberto Toscani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.G., con conseguente revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa dal Pretore di Bolzano con sentenza del 18.1.1996, ed il rigetto del ricorso del LI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.4.1998, il GUP del Tribunale di Trento dichiarava LI RO colpevole dei reati di cui agli artt.624, 625 c.p. ed all'art. 12 della 1.5.7.1991, n. 197, e - ritenuta la continuazione tra gli stessi illeciti - lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
L'imputato era stato accusato di avere forzato, in concorso con altri, la portiera dell'autovettura di LI EL per impossessarsi di un giaccone lì custodito, all'interno del quale si trovava un portafogli contenente tra l'altro la somma di L. 350.000, una carta di credito (CartaSi) ed una tessera Bancomat e di avere successivamente inserito quest'ultima tessera in uno sportello della Cassa Rurale di Povo in Trento, al fine di prelevare indebitamente del contante, senza però riuscire nell'intento, a seguito dell'intervento della p.g.
Pronunciando sull'appello proposto nell'interesse dell'imputato, la Corte di Appello di Trento confermava l'impugnata pronuncia con consequenziali statuizioni.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento, lamentando la mancata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena a suo tempo concesso all'imputato LI dal Pretore di Bolzano, con sentenza 18.1.1996, sul rilievo che il fatto-reato per cui si procedeva era stato commesso il 4.1.1997 e, dunque, entro il quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della precedente condanna.
Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore dell'imputato per censurare il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art 62, n. 6 e la mancata applicazione alla fattispecie della norma di cui all'art. 56 c.p. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Assume rilievo pregiudiziale la ragione di censura riguardante la configurazione giuridica di una delle fattispecie dedotte in giudizio, e precisamente quella relativa all'indebito inserimento della carta di pagamento Bancomat nell'apposito sportello dell'istituto di credito emittente.
In proposito, la Corte territoriale ha fatto richiamo al pacifico insegnamento giurisprudenziale di legittimità che, pur ritenendo astrattamente ammissibile il tentativo in riferimento al reato di cui all'art. 12 del d.l. 3.5.1991, n. 143, conv. in legge 5.7.1991, n. 197, ha nondimeno precisato che il reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento è da considerarsi consumato, in base alla formulazione della norma incriminatrice, ogni qual volta l'utilizzo abbia avuto effettivamente luogo, indipendentemente dal conseguimento o meno del profitto che l'agente perseguiva (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1^, 28.4.1998. n. 2409). Ed applicando tale principio al caso di specie, nel quale il conseguimento del profitto era stato impedito dall'intervento degli agenti di p.g., dopo che la carta Bancomat era stata introdotta nella macchina e mentre era ancora in corso di effettuazione l'operazione bancaria relativa, ha ritenuto che tale condotta fosse da qualificare in termini di reato consumato e non già di mero tentativo. Ad avviso di parte ricorrente, la corretta applicazione del dictum della Suprema Corte alla fattispecie concreta avrebbe, invece, dovuto portare a risultati diametralmente opposti, alla stregua del rilievo che, in riferimento all'apposita tessera di pagamento in questione, l'indebito utilizzo coincide non già con il suo inserimento nella macchina elettronica distributrice di banconote, ma con il momento in cui, compiute tutte le operazioni necessarie, la stessa macchina abbia erogato il contante, facendolo scivolare nell'apposita cassettina raggiungibile dall'esterno, in modo che l'utente possa effettivamente apprenderlo, anche se poi tale apprensione non dovesse aver luogo a seguito dell'intervento di terzi o per altra ragione. Diversamente opinando, nell'ipotesi di specie il tentativo sarebbe di assai difficile configurazione. Il rilievo è da ritenere fondato.
È dato di comune esperienza che, a differenza di altre carte di pagamento (quale la tessera viacard, utilizzabile presso i caselli autostradali per il pagamento del pedaggio), l'utilizzo del bancomat non si risolve nell'inserimento del tesserino magnetico nell'apposita fessura delle macchine all'uopo predisposte, ma richiede un'attiva partecipazione dell'utente, consistente nella digitazione del codice segreto nella tastiera numerica indispensabile ai fini della sua legittimazione, attraverso l'automatica individuazione tra gli aventi titolo - e nella successiva effettuazione di tutta una serie di ulteriori operazioni, sempre mediante l'uso dei tasti, non appena l'apposito display visualizzi le relative informazioni. Solo in esito al corretto adempimento delle richieste attività, la macchina automatica può rilasciare le banconote nella quantità richiesta ed il momento in cui il contante compare nell'apposita fessura segna, in chiave giuridica, il trasferimento del bene dalla sfera patrimoniale dell'istituto di credito all'ambito di disponibilità dell'utente, con la materiale offerta allo stesso prenditore. Tant'è che, contestualmente all'erogazione delle banconote, la macchina provvede all'automatico addebito dell'operazione nel conto corrente dell'intestatario della carta di pagamento.
Dunque, la cooperazione dell'utente costituisce il discrimine tra l'uso della carta bancomat e quello di analoghe carte di pagamento, il cui utilizzo si risolve nella mera consegna all'addetto esattore perché provveda lui stesso alle necessarie registrazioni ai fini dell'ammissione al servizio richiesto, senza che il portatore abbia a compiere alcun'altra attività. Non è certo casuale, d'altronde, che le affermazioni giurisprudenziali richiamate dalla Corte territoriale facciano riferimento a fattispecie riguardanti carte di questo tipo, come appunto la viacard, relativamente alle quali il momento consumativo - pur non potendosi escludere concettualmente il tentativo - coincide con la consegna all'esattore, restando assolutamente irrilevante il conseguimento o meno del profitto che l'agente perseguiva. Interpretazione che si spiega, agevolmente, anche in ragione della natura composita del bene giuridico tutelato dalla norma in questione, che attiene non solo ad un ambito patrimoniale squisitamente privato (e, dunque, proprio del titolare della carta di credito e/o del soggetto emittente), ma anche ad una sfera di interessi pubblici, quali l'interesse d'impedire che il sistema finanziario venga utilizzato ai fini di riciclaggio e quello di salvaguardare, al tempo stesso, la fede pubblica (cfr., Cass. Sez. 5^, 9.4.1999, n. 7192) Nell'ipotesi del bancomat, invece, la potenziale configurabilità del tentativo si dilata notevolmente proprio in quanto l'utilizzazione postula il compimento delle operazioni di cui si è detto, a parte poi il pur fondamentale rilievo che un problema di individuazione del fine e dell'idoneità dell'atto - affidato all'apprezzamento di fatto del giudice di merito - si pone anche in ragione della notoria molteplicità di usi del bancomat, collegata al suo inserimento nelle stesse macchine erogatrici di danaro. L'utilizzo del tesserino magnetico, infatti, non sempre prelude al prelievo di banconote, ma può anche essere finalizzato ad operazioni diverse (indicazione del saldo, lista movimenti, ricariche telefoniche ed altro ancora).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non appare, dunque, revocabile in dubbio che l'intervento degli agenti di p.g. prima della materiale apprensione delle banconote ed anzi mentre era in corso di effettuazione l'operazione bancaria relativa comporti il ridimensionamento della fattispecie nello stadio del tentativo, la cui ammissibilità, peraltro, in relazione alla norma di cui all'art. 12 del dl. n. 143/91, era stata già riconosciuta da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5^, 24.4.1996, n. 4295, con specifico riferimento alla condotta di chi introduca una carta bancomat di illecita provenienza in uno sportello automatico e, non disponendo del codice di accesso, esegua una serie di combinazioni numeriche al fine di conseguire il danaro, senza riuscirvi).
2 - E, invece, infondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'ari 62, n. 6 c.p. In proposito, appare ineccepibile l'interpretazione della Corte territoriale che ha negato l'applicabilità della circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno in ragione della mancanza di spontaneità nella restituzione dei beni e di effettività della riparazione del danno, considerato, peraltro, che la refurtiva (o meglio, il giaccone di cui l'imputato si era in precedenza disfatto, gettandolo in un cassetto delle immondizie) era stata recuperata dopo la sorpresa in flagranza del LI nel tentativo di indebito utilizzo della tessera bancomat.
3 - Per quanto precede, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice competente per la determinazione della pena da infliggere al LI in relazione alla diversa qualificazione giuridica della fattispecie considerata. Alla stesso giudice di rinvio deve essere rimesso anche l'esame dell'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena già concessa all'imputato, la cui mancata valutazione da parte della Corte territoriale, nonostante espressa richiesta nel verbale di udienza, ha costituito oggetto del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il reato di cui all'art. 12 della l. n. 197/91 come tentativo, annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla
Corte di Appello di Brescia per la rideterminazione della pena e per nuovo esame sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena. Rigetta nel resto il ricorso dell'imputato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001