TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 17/02/2026, n. 3047
TAR
Sentenza breve 17 febbraio 2026

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    Il tecnico non è titolare di un interesse legittimo pretensivo, atteso che tale titolo interessa la sfera giuridica patrimoniale del titolare dello ius aedificandi. L'interesse morale a non subire un discredito professionale è considerato un mero interesse di fatto, inidoneo a integrare la condizione dell'azione.

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    Il provvedimento di archiviazione del titolo edilizio non incide né sulla sfera giuridica del tecnico, né del progettista-direttore dei lavori, essi non riceverebbero alcun vantaggio dalla rimozione giudiziale del provvedimento di diniego del titolo abilitativo richiesto. Tale interesse deve essere immediato, attuale, concreto, effettivo e personale.

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    Il tecnico non è titolare di un interesse legittimo pretensivo, atteso che tale titolo interessa la sfera giuridica patrimoniale del titolare dello ius aedificandi. Tale conclusione è ancora più evidente in riferimento al progettista-direttore dei lavori che, lungi dall’essere titolare di un interesse legittimo qualificato e differenziato, è invece “titolare di un mero interesse semplice o di fatto alla realizzazione dell’opera secondo il progetto, per cui non può impugnare in via autonoma il diniego di concessione edilizia”. L'interesse morale a non subire un discredito professionale è considerato un mero interesse di fatto, inidoneo a integrare la condizione dell'azione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 17/02/2026, n. 3047
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3047
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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