Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 17/02/2026, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15982/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15982 del 2025, proposto da LA AN, AO LI, rappresentati e difesi dall’Avvocato Daniele Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN AY, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della comunicazione prot. CA/2025/0197963 del 7.10.2025, notificata in data 7.10.2025, con cui è stata dichiarata la nullità e l’inefficacia della S.C.I.A. ex art. 22 D.P.R. 380/01, prot. CA/2024/137492 del 14.08.2024;
- la determinazione dirigenziale di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 L. 241/90 e di sospensione di eventuali lavori in corso, numero repertorio CA/2228/2025 del 10.10.2025, protocollo n. CA/201101/2025 del 10.10.2025, notificata in data 10.10.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il Dott. HR BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 5.12.2025 e depositato in data 30.12.2025, LA AN, in qualità di tecnico incaricato dalla proprietaria dell’immobile per cui è causa di depositare la S.C.I.A. ex art. 22 D.P.R. 380/01, prot. CA/2024/137492 del 14.08.2024 e AO LI, in qualità di progettista e direttore dei lavori, hanno adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir, previa sospensione dell’efficacia, annullare gli atti meglio emarginati in epigrafe.
A sostegno del gravame, i ricorrenti hanno articolato i motivi ivi meglio dedotti.
2. In data 3.2.2026, Roma Capitale si è costituita in giudizio, insistendo nell’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e, nel merito, nell’infondatezza dello stesso.
3. Alla camera di consiglio del 10.2.2026, il Collegio, dato alle parti l’avviso ex art. 60 c.p.a., nonché ex art. 73 c.p.a. circa la possibile sussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per difetto di legittimazione ad agire e di interesse ad agire dei ricorrenti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. Tanto premesso, sussistono le condizioni per la definizione del presente giudizio con la sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, trascorso il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, in assenza della volontà delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.
5. Ciò posto, i ricorrenti, nelle rispettive qualità di tecnico (LA AN) incaricato dalla proprietaria dell’immobile per cui è causa di depositare la S.C.I.A. ex art. 22 D.P.R. 380/01, prot. CA/2024/137492 del 14.08.2024, da un lato, e di progettista e di direttori dei lavori (AO LI), dall’altro, hanno in questa sede impugnato il provvedimento di archiviazione del menzionato titolo edilizio.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.
6. Per ciò che attiene all’impugnazione promossa dal tecnico, che ha svolto l’attività funzionale all’acquisizione del titolo edilizio, avverso l’atto che ha denegato la relativa abilitazione, la giurisprudenza amministrativa (C.d.s., nn. 2275/2012 e 1250/2001, TAR Lazio – Roma, Sez. II bis, n. 18032/2025, TAR Firenze, n. 102/2023, 1279/2022, TAR Catanzaro, n. 60/2020, TAR Puglia, n. 225/2011, TAR Liguria-Genova, nn. 629/2007 e 251/2006, TAR Piemonte, n. 924/2003, TAR Sicilia-Catania, n. 523/2001) – ma tali conclusioni valgono a fortiori per il progettista – è ferma nel ritenere inammissibile il ricorso di tal fatta sia per difetto di legittimazione attiva, sia dell’interesse ad agire dello stesso.
Sotto il primo aspetto (legittimazione ad agire), il tecnico non è titolare di alcun interesse legittimo pretensivo, atteso che siffatto titolo interessa (ampliandola) la sfera giuridica patrimoniale del titolare dello ius aedificandi .
Tale conclusione è ancora più evidente in riferimento al progettista-direttore dei lavori che, lungi dall’essere titolare di un interesse legittimo qualificato e differenziato, è invece “ titolare di un mero interesse semplice o di fatto alla realizzazione dell’opera secondo il progetto, per cui non può impugnare in via autonoma il diniego di concessione edilizia (C.d.s., n. 1250/2001).
Sotto il secondo aspetto (interesse ad agire), proprio perché il provvedimento di archiviazione del titolo edilizio non incide né sulla sfera giuridica del tecnico, nè del progettista-direttore dei lavori, essi non riceverebbero alcun vantaggio dalla rimozione giudiziale del provvedimento di diniego del titolo abilitativo richiesto.
Infatti, tale interesse deve, ai fini della proponibilità del gravame di tal fatta, essere immediato (ossia diretto e non riflesso o mediato), attuale (deve sussistere al tempo del ricorso), concreto (deve essere collegato alla lesione del bene della vita), effettivo (e non ipotetico), personale (deve essere fatto valere dal soggetto leso).
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, del tutto irrilevante è, ai fini che qui interessano, l’interesse morale del tecnico o del progettista-direttore dei lavori, consistente nell’interesse a non subire un discredito circa l’esercizio della propria professione in quanto, la giurisprudenza amministrativa (TAR Catanzaro, n. 60/2020), condivisa dal Collegio, ritiene che trattasi di mero interesse di fatto o indiretto e, come tale, inidoneo a integrare la condizione dell’azione in parola.
Quanto poi al profilo delle sanzioni amministrative applicabili al direttore dei lavori ai sensi dell’art. 29, comma 1, TUED (ma non al progettista, non essendo esso richiamato da tale comma), nonché al progettista ex art. 29, comma 3, TUED (ma non al direttore lavori, non essendo esso richiamato da tale comma), la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., n. 2855/2012, TAR Lazio- Roma, Sez. II bis , n. 18033/2025, TAR Catanzaro, n. 60/2020), condivisa dal Tribunale - pur escludendo la legittimazione ad agire di essi in relazione all’impugnazione del provvedimento di diniego del titolo abilitativo dallo stesso asseverato - opina in senso contrario in riferimento all’ordine di demolizione. Pertanto, è tale sede, che tali professionisti potranno ricevere tutela giudiziale.
Né depone in senso contrario l’esposizione “ del direttore lavori alla responsabilità di tipo penale, [connesse alla violazione della normativa edilizia e urbanistica,] poiché essa rileva su un distinto e autonomo piano e in ragione di altrettanta distinta e autonoma responsabilità personale per gli atti e i comportamenti posti in essere in violazione di norme vigenti ” (C.d.s., n. 2275/2012).
7. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire e di interesse ad agire dei ricorrenti.
8. La chiusura in rito del giudizio consente al Collegio di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN FR, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
HR BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HR BI | AN FR |
IL SEGRETARIO