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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO all'udienza del 10 dicembre 2024 il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 7462/2022 r.g.l.
a cui è stato riunito il procedimento n. 591/2024 r.g.l. promossi da rappresenta e difesa, per delega allegata calce a Parte_1 ciascun ricorso dall'Avv. Andrea Dibitonto congiuntamente e/ disgiuntamente all'Avv. Velia Scarnecchia nello studio dei quali in
GI alla via Gorizia n. 60 è elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio
dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato Persona_1 ai fini del presente giudizio in GI alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente – contumace nel procedimento n. 59172024 R.G.L.
resistente
OGGETTO: mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli e prestazioni connesse (indennità di malattia)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 27.09.2022 iscritto al n. 746272002 R.G.L., premesso di aver lavorato nell'anno 2021 per 52 giornate alle dipendenze della “Azienda Agricola Naturagri srls” ha dedotto che l' non aveva provveduto all'iscrizione negli elenchi CP_1 bracciantili del Comune di residenza.
Ha pertanto richiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, e il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli OTD del Comune di residenza per l'anno 2021 per 52 giornate, condannare l' ad CP_1 iscrivere il ricorrente negli elenchi, con vittoria nelle spese da distrarre ai sottoscritti procuratori antistatari.
L' , costituendosi, ha eccepito nel merito l'intervenuto CP_1 disconoscimento delle giornate di lavoro a seguito degli accertamenti ispettivi eseguiti presso l'azienda concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Con separato giudizio iscritto al n. 591/2024 R.G.L. la parte ricorrente ha altresì, richiesto la condanna dell'ente alla liquidazione dell'indennità di malattia per il periodo 07.01.2022/21.03.2022
L' regolarmente evocato in giudizio è rimasto contumace. CP_1
Disposta la riunione dei giudizi, ammesse ed espletate le prove testimoniali, all'udienza del 10 dicembre 2024 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento di trattazione scritta, acquisite le note, all'esito dell'udienza cartolare, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
In via preliminare deve darsi atto della disposta riunione dei procedimenti in epigrafe indicati per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema
Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito:
1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);
2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133). È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Come affermato dalla
Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1 di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs.
n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.”
Ciò posto, nel caso di specie, l' ha depositato il verbale CP_1 ispettivo nr. 2021010735/DDL del 21.01.2022, riferito al periodo compreso tra il 4.07.2017 e il 31.12.2021 (e quindi anche alla annualità dedotta nel presente giudizio), relativo alla società agricola “Naturagri
s.r.l.s.”.
Dall'analisi di tale verbale emergono plurimi segnali di allarme che inducono a ritenere fittizi i rapporti di lavoro denunciati all' da CP_1 tale società, ivi incluso quello sottoposto ad odierno scrutinio ed in particolare si evince che:
-il 21/01/2022 gli Ispettori di vigilanza in servizio presso la sede di Bari hanno concluso gli accertamenti iniziati in data 21/09/2021 CP_1 nei confronti della società agricola Naturagri s.r.l.s (C.F. P.IVA_1 con sede legale in Orta Nova (FG), via S. D'Acquisto n. 16 SC. B, esercente attività di coltivazione di ortaggi in pieno campo dal
04/07/2017 (codice Ateco 01.13.1);
- per lo svolgimento di tale attività l'azienda ha presentato all'Istituto in data 21/07/2017 Denuncia Aziendale, ottenendo la seguente posizione contributiva: 04144120716 – CIDA 392844.
La società in questione risulta essere stata iscritta alla Camera di
Commercio di GI con la qualifica di impresa agricola dal 29/07/2017, con capitale sociale interamente facente capo al sig. Persona_2
, amministratore unico della medesima;
[...] - nel corso degli accertamenti, gli Ispettori hanno preso visione della seguente documentazione: libro unico del lavoro, comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporti di lavoro, denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata, dichiarazioni reddituali e IVA per gli anni dal 2017 al 2020 (queste ultime acquisite dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate), fatture di acquisti o vendite per gli anni dal 2018 al 2021, bolle di accompagnamento per gli anni dal 2017 al 2021, delega al professionista, contratti di fitto dei terreni in possesso dell'azienda, certificato C.C.I.A.A;
- la verifica ha avuto inizio con la consegna del Verbale di primo accesso ispettivo in data 21/09/2021 nelle mani del Dr. Persona_3 presso la sede legale della società, luogo peraltro coincidente con l'indirizzo dello studio di consulenza aziendale (del Parte_2 quale è socio); Per_3
- in tale occasione gli Ispettori hanno acquisito copia del LUL aziendale da gennaio 2020 a luglio 2021 e parimenti hanno contattato telefonicamente il sig. legale rappresentate della Persona_2 società in oggetto, con il quale hanno fissato un incontro per data successiva;
- la verifica ispettiva è poi proseguita con la convocazione della quasi totalità dei soggetti denunciati all'Istituto dall'azienda in qualità di OTD, con il riscontro a campione (presso vari clienti e/o fornitori) del fatturato della società, e con l'esame dello stesso (utile, unitamente ad altri elementi di cui si dirà meglio infra, comunque anche con riferimento alla quantificazione oggettiva del fabbisogno giornaliero di manodopera);
- in data 05/10/2021 il rappresentante legale della società consegnava gli originali delle bolle di accompagnamento degli anni
2017/2021, dei cedolini paga, della documentazione sanitaria dell'anno
2018 relativa ai dipendenti, copie della denuncia e relativa integrazione presentate dallo stesso ai Carabinieri di Orta Nova nel 2020, infine, delle bolle e delle fatture relative ad operazioni recenti e non inviate agli Ispettori in data precedente. In data di poco successiva, i medesimi procedevano inoltre ad acquisire ulteriori informazioni dal Persona_2 in merito alle attività svolte e più precisamente ai terreni nell'attuale disponibilità dell'azienda, alle coltivazioni ivi insistenti, al personale al momento impiegato, ai mezzi agricoli a disposizione della società e infine ai rapporti economici con le diverse società deducibili dalle fatture;
- in un arco di tempo che va da 06/10/2021 al 28/12/2021 gli
Ispettori hanno proceduto e sentire una moltitudine di soggetti a vario titolo, ovvero sia lavoratori denunciati in qualità di OTD, sia soggetti che avevano intrattenuto rapporti economici con l'azienda, sia infine i proprietari dei terreni affittati dalla Naturagri s.r.l.s. Il dettaglio dei singoli colloqui è rinvenibile alle pagine da 4 a 8 dell'allegato verbali;
- inoltre, tra il 21/09/2021 e il 18/11/2021 gli Ispettori hanno proceduto parimenti ad effettuare sopralluoghi sui terreni condotti dall'azienda in questione, così come indicati nella tabella a pagina 9 del verbale;
- dall'analisi degli archivi dell' è risultato, in capo alla CP_1
Naturagri s.r.l.s., un debito contributivo pari ad euro 260.743,00 per il periodo che va dal terzo trimestre del 2017 al secondo trimestre del 2021, in considerazione della circostanza che l'unico pagamento risultate è quello riferito al terzo trimestre 2019 ed è pari alla somma di euro
434,00;
- gli Ispettori dai documenti esibiti accertavano che la produzione agricola, consistita principalmente nella cultura del broccolo e del pomodoro da industria (con l'eccezione dell'anno 2017 nel quale è stata effettuata la produzione del peperone oltre a quella del pomodoro), è avvenuta su terreni nella disponibilità aziendale per mezzo di regolari contratti di fitto, come da tabella riepilogativa a pagina 9 del verbale;
- come dichiarato dal sig. operario della società Parte_3 ispezionata e genero dell'amministratore e confermato dal , Persona_2 per gli anni 2017 e 2018 l'attività agricola è di fatto avvenuta sui terreni della sig.ra – madre del – per Persona_4 Parte_3 mezzo di acquisti del prodotto in blocco;
- inoltre, è stato rilevato che a partire dall'anno 2018, oltre all'attività di produzione agricola, veniva effettuata dall'azienda – coi propri mezzi - anche attività di lavorazioni per conto di terzi;
- gli Ispettori deducevano dalla denuncia aziendale presentata dalla che la stessa aveva dichiarato un fabbisogno di Controparte_2 manodopera pari a 600 giornate annue, mentre nel corso degli anni il numero di giornate in concreto denunciate era assai maggiore, come da tabella riepilogativa presente a pagina 10 dell'allegato verbale;
in particolar modo, per gli anni rivendicati, l'azienda in questione aveva denunciato per l'anno 2018 5.606 giornate e per l'anno 2019 addirittura
6630;
- per quanto sopra riportato, gli Ispettori verbalizzanti ritenevano che la società agricola Naturagri s.r.l.s. presentasse indici di rischiosità elevati, relativamente alla veridicità dei rapporti di lavoro denunciati all' . Infatti, al surplus di giornate denunciate si CP_1 affiancava una notevole esposizione debitoria. Con riferimento in particolar modo agli anni 2018 e 2019, veniva evidenziata l'assoluta antieconomicità dell'attività societaria, come da tabella riepilogativa a pagina 10 del verbale che rappresenta come, al netto dei costi, le sole retribuzioni lorde denunciate siano di gran lunga superiori al volume d'affari dichiarato;
- gli Ispettori, nella valutazione della veridicità dei rapporti di lavoro denunciati e oggetto dell'accertamento, hanno operato un confronto tra la oggettività delle notizie desunte dalla documentazione fiscale (in particolar modo relativa al prodotto lavorato ed alla tempistica della stessa attività) e le informazioni assunte nel corso della verifica stessa oltre che dal legale rappresentante della società e dalla quasi totalità dei soggetti denunciati ed ascoltati dagli Ispettori. A titolo esemplificativo, attraverso tale raffronto emergeva che nel 2020 non si riscontrava raccolta di pomodoro, mentre gli asseriti lavoratori hanno affermato il contrario durante i loro colloqui. Per quanto riferito, considerato comunque il ciclo biologico normale dei prodotti interessati
(pomodoro e broccolo) e l'impiego di macchinari durante le fasi produttive, gli Ispettori non trovavano giustificazione all'elevatissimo numero di OTD denunciati, in particolar modo ed a titolo esemplificativo:
• nell'anno 2017, nella giornata del 19 ottobre sarebbero stati presenti sui campi 29 soggetti;
• nell'anno 2018, nella giornata del 24 ottobre, sarebbero stati presenti sui campi 52 soggetti;
• nell'anno 2019, nella giornata del 26 settembre, sarebbero stati presenti sui campi 53 soggetti;
- in ogni caso, sempre con riguardo alla determinazione del reale fabbisogno aziendale, durante i rilievi sono comunque emersi alcuni soggetti riconosciuti come lavoratori genuini, seppure spesso nemmeno per tutte le giornate in concreto lavorate;
- gli Ispettori non attribuivano importanza dirimente alla modalità di pagamento tracciata (assegno circolare o bonifico), modalità indicata dal datore di lavoro e riscontrata all'esito degli accertamenti. Infatti, per gli Ispettori hanno assunto maggiore valenza le informazioni rilevate in fase di acquisizione delle dichiarazioni ad opera dei vari soggetti intervistati in merito al lavoro svolto sui campi ed al personale allo stesso preposto;
- le informazioni in questo modo raccolte riguardo all'impiego di manodopera dall'audizione personale di tutti i soggetti interessati
(datore di lavoro e lavoratori denunciati) hanno quindi fatto emergere svariati rapporti di lavoro in realtà inesistenti. L'analisi delle informazioni raccolte all'esito dell'ispezione ha permesso agli Ispettori di individuare da un lato alcuni lavoratori fidelizzati dall'azienda, mentre dall'altro una pluralità di soggetti in realtà fittiziamente denunciati: mentre i primi hanno fornito informazioni dettagliate in merito al proprio rapporto di lavoro, i secondi hanno offerto dati vaghi e contraddittori, quasi mai riscontrati nel corso dell'accertamento;
- con riguardo ai lavoratori dichiarati poi autentici, gli Ispettori segnalano che alcuni sono in effetti stati citati dal medesimo datore di lavoro, sig. in particolare: Persona_2 Parte_3 [...]
Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
, alcuni indicati dallo stesso addirittura come lavoratori
[...]
“storici” della società;
- gli ispettori, inoltre, riportano dettagliatamente tutte le risultanze dei colloqui intercorsi con i singoli soggetti interrogati, distinguendo gli stessi fra coloro il cui rapporto di lavoro con la
Naturagri s.r.l.s. è stato riconosciuto e coloro i quali, viceversa, sono stati considerati fittizi (cfr. pag 12 verbale ispettivo in atti);
- il nominativo della ricorrente appare a pagina 36 dell'allegato verbale nel quale si legge: “ GI (Fg) il Controparte_3
02.04.1979, denunciata nell'anno 2019 per nr. 52 giornate, dal mese di agosto al mese di ottobre;
nell'anno 2020 per nr. 52 giornate, dal mese di luglio al mese di ottobre;
nell'anno 2021, come da LUL aziendale, per nr.
52 giornate dal mese di luglio al mese di settembre: le informazioni rese ai sottoscritti in merito al suo presunto rapporto di lavoro con la società in oggetto in data 28.12.2021 sono risultate confuse, in particolare in merito al periodo in cui la stessa avrebbe prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della “SOCIETA' AGRICOLA
NATURAGRI srls ”; oltre che generiche, specie in riferimento ai colleghi di lavoro (avendo menzionato solamente dei nomi di persona, e nessun cognome). La sig.ra ha inoltre riferito di aver lavorato Pt_1 unitamente ad una quindicina di persone: tale circostanza non risulta però riscontrata nel corso della presente verifica. Nella richiesta indicazione specifica del terreno sulla via per Cerignola, ove avrebbe prestato attività lavorativa, la stessa ha riferito inoltre l'assenza , nelle sue prossimità, di manufatti particolari;
ebbene, tale circostanza non risulta corrispondente alla realtà, essendo invero ivi presente una centralina elettrica. Ancora, la stessa sig.ra ha riferito di aver Pt_1 provveduto, alla fine del mese di settembre dell'anno in corso, sul terreno ubicato sulla via di Stornara, dopo il cimitero, al taglio del broccolo: tale affermazione è invero contraddetta dallo stato dei luoghi nel succitato periodo, come verificato sulla base dei diversi sopralluoghi effettuati sullo stesso terreno dai sottoscritti, oltre che smentita dalle stesse dichiarazioni rese in merito dal legale rappresentante della società in parola sig. e dal di lui genero sig. Persona_2
La sig.ra ha raccontato infine di aver Parte_3 Pt_1 raccolto il pomodoro nell'anno 2020, circostanza questa non riscontrata dalla documentazione aziendale, avendo la società in oggetto, nell'anno in questione , provveduto esclusivamente alla vendita a blocco di tale prodotto.”
Il nominativo della ricorrente, pertanto, compare nell'elenco dei lavoratori per i quali è stato disposto il disconoscimento. L'operato degli ispettori, i cui esiti sono sopra ripercorsi, appare immune da censure in quanto fondato su accertamenti accurati e completi e sull'analisi di dati oggettivi.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, infatti, seri dubbi circa la sussistenza, nei termini dedotti nel ricorso, del rapporto di lavoro denunciato dall'azienda ispezionata.
In altri termini, detti elementi fanno propendere per la fondatezza della tesi sostenuta dall' circa la fittizietà del rapporto di lavoro CP_1 per cui è causa.
A fronte di tale puntuale e documentato accertamento le allegazioni e le prove offerte dall'odierna ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità del ricorso, non allegando, in punto di fatto i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d.
"sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
La stessa, inoltre, si è limitata a riportare genericamente il numero di giornate asseritamente lavorate indicando, per i periodi di lavoro, di aver svolto mansioni di varia natura (piantagione e raccolta del pomodoro,
e raccolta, taglio e incassettamento dei broccoli) ed omettendo di specificare la distribuzione di tali giornate lavorative per ciascun mese/settimana e di precisare, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, il tipo di mansioni asseritamente espletate.
Si osserva, poi, che la ricorrente ha indicato un mero elenco costituito da numerosi agri siti in aree geografiche diverse (Orta Nova-
Contrada Trionfello, Carapelle-Località Ischio, GI-Località Borgo
Incoronata) senza indicare, per ciascun fondo, in che periodo sarebbe stata svolta l'attività lavorativa e che tipo di mansioni sarebbero state espletate. A ben vedere, le allegazioni contenute nel ricorso non sono sufficientemente circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporto di lavoro che non consente di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro.
Si pensi all'indicazione dell'orario di lavoro descritto in via del tutto generico “dalle 6,00 alle 13,30 dal lunedì al sabato, con un'ora di pausa pranzo”.
Lo stesso dicasi per gli indici della subordinazione, essendo così articolati “è stata sottoposta al potere gerarchico, direttivo, organizzativo e disciplinare del legale rappresentante…presente tutti i giorni sui terreni agricoli”.
Nessuna specifica allegazione viene formulata con riferimento alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, alla composizione della squadra di lavoro.
Quanto alla composizione della squadra di lavoro, si rileva che la ricorrente in sede ispettiva precisava che quest'ultima fosse composta da
15 persone, laddove il rappresentante legale della società, sig.
sentito dagli ispettori, riferiva che la forza lavoro Persona_10 impiegata per la raccolta dei broccoli fosse di un massimo di 10 operai
(cfr. pag.12 verbale ispettivo in atti).
Passando alle prove offerte dalla parte ricorrente, si evidenzia innanzitutto che, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo- braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020
Corte di Appello di Bari). Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale, che, sebbene ammessa ed espletata, non ha fornito tuttavia elementi in grado di comprovare la fondatezza delle pretese della ricorrente.
Ed invero, i testi ascoltati, e pur Persona_6 Testimone_1 confermando i capitoli di prova articolati in ricorso, hanno reso dichiarazioni assai generiche in punto a talune domande postegli a chiarimento relativamente a circostanze significative dei rapporti di lavoro oggetto del presente accertamento e, inoltre, hanno reso dichiarazioni confliggenti con quanto dichiarato in sede ispetttiva.
Invero, come già osservato, entrambi i testi escussi hanno confermato in toto le circostanza capitolate nel ricorso introduttivo rendendo tuttavia dichiarazioni del tutto divergenti rispetto a quelle rese in sede ispettiva.
Nello specifico il teste in sede testimoniale ha Persona_6 dichiarato che la ricorrente avrebbe lavorato nelle campagne tra Carapelle
e Orta Nova, l'Incoronata e tra Orta Nova e Stornara, di non ricordare tuttavia i nomi delle contrade, che la ricorrente si occupava di piantare pomodori e broccoletti, di pulire il terreno prima e dopo del raccolto e si sarebbe occupata anche del raccolto che veniva incassettato sul posto.
In sede ispettiva ha dichiarato di non ricordare quando fossero stati raccolti i pomodorini “forse in estate”, che la raccolta era avvenuta anche con personale straniero e di colore e che per il raccolto erano stati impiegati due giorni mentre i pomodori da industria erano stati raccolti a mano da personale dell'azienda, uomini e donne, ma di non essere in grado di riferire i nominativi.
Quanto alla retribuzione in sede testimoniale ha dichiarato una paga giornaliera di euro 67,00 mentre in sede ispettiva ha dichiarato una paga pari a euro 50,00 giornaliera.
Quanto al teste non dissimili sono le osservazioni Persona_5 da rendersi nel raffronto tra quanto dichiarato in sede testimoniale e quanto narrato agli ispettori.
Nello specifico in sede testimoniale il ha confermato le Per_5 circostanze relative al lavoro svolto dalla ricorrente, come dalla stessa allegato in atti. Tuttavia non può non rilevarsi che, quanto alla raccolta di pomodoro, in sede ispettiva, alla domanda con cui gli ispettori chiedevano chi fosse presente alla raccolta del pomodoro, ha dichiarato di non poter rispondere essendo addetto alla preparazione del terreno, al trapianto delle piantine, allo smontaggio e all'irrigazione in generale. Del pari anche per i broccoletti ha dichiarato di non sapere non essendo addetto alla raccolta.
Deve poi, segnalarsi che nessuna valida ragione è stata dedotta e provata a giustificazione della divergenza tra le dichiarazioni rese in sede testimoniale e quelle rese in sede ispettiva, con la conseguenza che può ritenersi che maggiore rilevanza ed attendibilità possa attribuirsi alle dichiarazioni rese a pubblico ufficiale (con le relative conseguenze di legge per dichiarazioni false) con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati.
In proposito, deve rilevarsi che in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l'attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza ( vd. Cass.
4743/2005; n. 2627/1980).
I dati sono tutti documentalmente provati dagli ispettori e le Per_ dichiarazioni rese da e unitamente a quelle Per_6 Persona_5 degli altri operai trovati intenti al lavoro durante i sopralluoghi, sono conformi ai risultati ispettivi.
E tanto concorre ad indebolire la credibilità dell'apporto testimoniale sul piano dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese.
Il verbale ispettivo, per quanto innanzi detto, giustifica il sospetto non solo dell'artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati a fini previdenziali, ma finanche dell'inesistenza dell'attività svolta da un'azienda nei termini sovrabbondanti rivelati dall'accertamento.
Non si ravvisano elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le deposizioni testimoniali raccolte, perché anche la documentazione proveniente dalla parte datoriale (prodotta dalla ricorrente) si appalesa del tutto inaffidabile.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni dei ricorrenti in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
Il verbale ispettivo, per quanto innanzi detto, giustifica il sospetto non solo dell'artificiosità del rapporto di lavoro denunciato a fini previdenziali, ma finanche dell'inesistenza dell'attività svolta da un'azienda nei termini sovrabbondanti rivelati dall'accertamento. Condivisibile è, quindi, la conclusione degli ispettori, secondo i quali solo le giornate di lavoro svolte dai lavoratori trovati nei fondi meritano il riconoscimento.
Le ragioni e i criteri che hanno guidato gli Ispettori appaiono chiari ed immuni da censure e, pertanto, idonei a giustificare i provvedimenti di disconoscimento.
In particolare, condivisibile è il criterio seguito dagli ispettori per stabilire quali rapporti di lavoro considerare effettivi e quali fittizi.
Al riguardo, è emblematico è che la ricorrente non abbia, a seguito della costituzione in giudizio dell' contestato in maniera specifica CP_1 la correttezza di tale criterio – guida seguito dagli ispettori, criterio che appare razionale e corretto.
In sintesi, il verbale ispettivo prodotto appare idoneo, per come formato e per i contenuti di rilevazione specifici, a sostenere le ragioni che hanno portato l' a negare l'iscrizione della ricorrente negli CP_1 elenchi bracciantili per l'anno 2021.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, invero, seri dubbi circa la sussistenza del rapporto di lavoro denunciato dall'azienda ispezionata.
In altri termini, detti elementi fanno propendere per la fondatezza della tesi sostenuta dall' circa la fittizietà del rapporto di lavoro CP_1 denunziato dall'azienda in questione ed oggetto del provvedimento di disconoscimento impugnato.
A fronte di tale accertamento e soprattutto tenuto conto delle deduzioni precise e puntuali svolte dagli ispettori (contenute nel richiamato verbale), la ricorrente avrebbero dovuto fornire una prova idonea a contrastare e superare i suddetti elementi, prova che, tuttavia, difetta, come si è avuto modo di evidenziare.
Alla luce di quanto premesso, la domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere iscritta negli elenchi per l'anno 2021 è infondata, perché non fornita di un adeguato supporto probatorio.
Del pari deve essere rigettata la domanda volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di malattia richiesta per il periodo
07.01.2022 al 21.03.2022 non potendo la parte ricorrente vantare la sussistenza dei requisiti prescritti per la corresponsione della prestazione dedotta in giudizio (51 giornate nell'anno precedente l'evento morboso e comunque precedenti l'evento medesimo).
Ne consegue il rigetto dei ricorsi riuniti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite le stesse possono essere dichiarate irripetibili attesa la riunione dei giudizi in epigrafe indicati e ricorrendo i presupposti ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel giudizio n. 591/2024 R.G.L.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- spese irripetibili.
GI, all'esito dell'udienza cartolare del 10 dicembre 2024
il giudice
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO all'udienza del 10 dicembre 2024 il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 7462/2022 r.g.l.
a cui è stato riunito il procedimento n. 591/2024 r.g.l. promossi da rappresenta e difesa, per delega allegata calce a Parte_1 ciascun ricorso dall'Avv. Andrea Dibitonto congiuntamente e/ disgiuntamente all'Avv. Velia Scarnecchia nello studio dei quali in
GI alla via Gorizia n. 60 è elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio
dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato Persona_1 ai fini del presente giudizio in GI alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente – contumace nel procedimento n. 59172024 R.G.L.
resistente
OGGETTO: mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli e prestazioni connesse (indennità di malattia)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 27.09.2022 iscritto al n. 746272002 R.G.L., premesso di aver lavorato nell'anno 2021 per 52 giornate alle dipendenze della “Azienda Agricola Naturagri srls” ha dedotto che l' non aveva provveduto all'iscrizione negli elenchi CP_1 bracciantili del Comune di residenza.
Ha pertanto richiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, e il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli OTD del Comune di residenza per l'anno 2021 per 52 giornate, condannare l' ad CP_1 iscrivere il ricorrente negli elenchi, con vittoria nelle spese da distrarre ai sottoscritti procuratori antistatari.
L' , costituendosi, ha eccepito nel merito l'intervenuto CP_1 disconoscimento delle giornate di lavoro a seguito degli accertamenti ispettivi eseguiti presso l'azienda concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Con separato giudizio iscritto al n. 591/2024 R.G.L. la parte ricorrente ha altresì, richiesto la condanna dell'ente alla liquidazione dell'indennità di malattia per il periodo 07.01.2022/21.03.2022
L' regolarmente evocato in giudizio è rimasto contumace. CP_1
Disposta la riunione dei giudizi, ammesse ed espletate le prove testimoniali, all'udienza del 10 dicembre 2024 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento di trattazione scritta, acquisite le note, all'esito dell'udienza cartolare, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
In via preliminare deve darsi atto della disposta riunione dei procedimenti in epigrafe indicati per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema
Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito:
1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);
2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133). È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Come affermato dalla
Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1 di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs.
n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.”
Ciò posto, nel caso di specie, l' ha depositato il verbale CP_1 ispettivo nr. 2021010735/DDL del 21.01.2022, riferito al periodo compreso tra il 4.07.2017 e il 31.12.2021 (e quindi anche alla annualità dedotta nel presente giudizio), relativo alla società agricola “Naturagri
s.r.l.s.”.
Dall'analisi di tale verbale emergono plurimi segnali di allarme che inducono a ritenere fittizi i rapporti di lavoro denunciati all' da CP_1 tale società, ivi incluso quello sottoposto ad odierno scrutinio ed in particolare si evince che:
-il 21/01/2022 gli Ispettori di vigilanza in servizio presso la sede di Bari hanno concluso gli accertamenti iniziati in data 21/09/2021 CP_1 nei confronti della società agricola Naturagri s.r.l.s (C.F. P.IVA_1 con sede legale in Orta Nova (FG), via S. D'Acquisto n. 16 SC. B, esercente attività di coltivazione di ortaggi in pieno campo dal
04/07/2017 (codice Ateco 01.13.1);
- per lo svolgimento di tale attività l'azienda ha presentato all'Istituto in data 21/07/2017 Denuncia Aziendale, ottenendo la seguente posizione contributiva: 04144120716 – CIDA 392844.
La società in questione risulta essere stata iscritta alla Camera di
Commercio di GI con la qualifica di impresa agricola dal 29/07/2017, con capitale sociale interamente facente capo al sig. Persona_2
, amministratore unico della medesima;
[...] - nel corso degli accertamenti, gli Ispettori hanno preso visione della seguente documentazione: libro unico del lavoro, comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporti di lavoro, denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata, dichiarazioni reddituali e IVA per gli anni dal 2017 al 2020 (queste ultime acquisite dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate), fatture di acquisti o vendite per gli anni dal 2018 al 2021, bolle di accompagnamento per gli anni dal 2017 al 2021, delega al professionista, contratti di fitto dei terreni in possesso dell'azienda, certificato C.C.I.A.A;
- la verifica ha avuto inizio con la consegna del Verbale di primo accesso ispettivo in data 21/09/2021 nelle mani del Dr. Persona_3 presso la sede legale della società, luogo peraltro coincidente con l'indirizzo dello studio di consulenza aziendale (del Parte_2 quale è socio); Per_3
- in tale occasione gli Ispettori hanno acquisito copia del LUL aziendale da gennaio 2020 a luglio 2021 e parimenti hanno contattato telefonicamente il sig. legale rappresentate della Persona_2 società in oggetto, con il quale hanno fissato un incontro per data successiva;
- la verifica ispettiva è poi proseguita con la convocazione della quasi totalità dei soggetti denunciati all'Istituto dall'azienda in qualità di OTD, con il riscontro a campione (presso vari clienti e/o fornitori) del fatturato della società, e con l'esame dello stesso (utile, unitamente ad altri elementi di cui si dirà meglio infra, comunque anche con riferimento alla quantificazione oggettiva del fabbisogno giornaliero di manodopera);
- in data 05/10/2021 il rappresentante legale della società consegnava gli originali delle bolle di accompagnamento degli anni
2017/2021, dei cedolini paga, della documentazione sanitaria dell'anno
2018 relativa ai dipendenti, copie della denuncia e relativa integrazione presentate dallo stesso ai Carabinieri di Orta Nova nel 2020, infine, delle bolle e delle fatture relative ad operazioni recenti e non inviate agli Ispettori in data precedente. In data di poco successiva, i medesimi procedevano inoltre ad acquisire ulteriori informazioni dal Persona_2 in merito alle attività svolte e più precisamente ai terreni nell'attuale disponibilità dell'azienda, alle coltivazioni ivi insistenti, al personale al momento impiegato, ai mezzi agricoli a disposizione della società e infine ai rapporti economici con le diverse società deducibili dalle fatture;
- in un arco di tempo che va da 06/10/2021 al 28/12/2021 gli
Ispettori hanno proceduto e sentire una moltitudine di soggetti a vario titolo, ovvero sia lavoratori denunciati in qualità di OTD, sia soggetti che avevano intrattenuto rapporti economici con l'azienda, sia infine i proprietari dei terreni affittati dalla Naturagri s.r.l.s. Il dettaglio dei singoli colloqui è rinvenibile alle pagine da 4 a 8 dell'allegato verbali;
- inoltre, tra il 21/09/2021 e il 18/11/2021 gli Ispettori hanno proceduto parimenti ad effettuare sopralluoghi sui terreni condotti dall'azienda in questione, così come indicati nella tabella a pagina 9 del verbale;
- dall'analisi degli archivi dell' è risultato, in capo alla CP_1
Naturagri s.r.l.s., un debito contributivo pari ad euro 260.743,00 per il periodo che va dal terzo trimestre del 2017 al secondo trimestre del 2021, in considerazione della circostanza che l'unico pagamento risultate è quello riferito al terzo trimestre 2019 ed è pari alla somma di euro
434,00;
- gli Ispettori dai documenti esibiti accertavano che la produzione agricola, consistita principalmente nella cultura del broccolo e del pomodoro da industria (con l'eccezione dell'anno 2017 nel quale è stata effettuata la produzione del peperone oltre a quella del pomodoro), è avvenuta su terreni nella disponibilità aziendale per mezzo di regolari contratti di fitto, come da tabella riepilogativa a pagina 9 del verbale;
- come dichiarato dal sig. operario della società Parte_3 ispezionata e genero dell'amministratore e confermato dal , Persona_2 per gli anni 2017 e 2018 l'attività agricola è di fatto avvenuta sui terreni della sig.ra – madre del – per Persona_4 Parte_3 mezzo di acquisti del prodotto in blocco;
- inoltre, è stato rilevato che a partire dall'anno 2018, oltre all'attività di produzione agricola, veniva effettuata dall'azienda – coi propri mezzi - anche attività di lavorazioni per conto di terzi;
- gli Ispettori deducevano dalla denuncia aziendale presentata dalla che la stessa aveva dichiarato un fabbisogno di Controparte_2 manodopera pari a 600 giornate annue, mentre nel corso degli anni il numero di giornate in concreto denunciate era assai maggiore, come da tabella riepilogativa presente a pagina 10 dell'allegato verbale;
in particolar modo, per gli anni rivendicati, l'azienda in questione aveva denunciato per l'anno 2018 5.606 giornate e per l'anno 2019 addirittura
6630;
- per quanto sopra riportato, gli Ispettori verbalizzanti ritenevano che la società agricola Naturagri s.r.l.s. presentasse indici di rischiosità elevati, relativamente alla veridicità dei rapporti di lavoro denunciati all' . Infatti, al surplus di giornate denunciate si CP_1 affiancava una notevole esposizione debitoria. Con riferimento in particolar modo agli anni 2018 e 2019, veniva evidenziata l'assoluta antieconomicità dell'attività societaria, come da tabella riepilogativa a pagina 10 del verbale che rappresenta come, al netto dei costi, le sole retribuzioni lorde denunciate siano di gran lunga superiori al volume d'affari dichiarato;
- gli Ispettori, nella valutazione della veridicità dei rapporti di lavoro denunciati e oggetto dell'accertamento, hanno operato un confronto tra la oggettività delle notizie desunte dalla documentazione fiscale (in particolar modo relativa al prodotto lavorato ed alla tempistica della stessa attività) e le informazioni assunte nel corso della verifica stessa oltre che dal legale rappresentante della società e dalla quasi totalità dei soggetti denunciati ed ascoltati dagli Ispettori. A titolo esemplificativo, attraverso tale raffronto emergeva che nel 2020 non si riscontrava raccolta di pomodoro, mentre gli asseriti lavoratori hanno affermato il contrario durante i loro colloqui. Per quanto riferito, considerato comunque il ciclo biologico normale dei prodotti interessati
(pomodoro e broccolo) e l'impiego di macchinari durante le fasi produttive, gli Ispettori non trovavano giustificazione all'elevatissimo numero di OTD denunciati, in particolar modo ed a titolo esemplificativo:
• nell'anno 2017, nella giornata del 19 ottobre sarebbero stati presenti sui campi 29 soggetti;
• nell'anno 2018, nella giornata del 24 ottobre, sarebbero stati presenti sui campi 52 soggetti;
• nell'anno 2019, nella giornata del 26 settembre, sarebbero stati presenti sui campi 53 soggetti;
- in ogni caso, sempre con riguardo alla determinazione del reale fabbisogno aziendale, durante i rilievi sono comunque emersi alcuni soggetti riconosciuti come lavoratori genuini, seppure spesso nemmeno per tutte le giornate in concreto lavorate;
- gli Ispettori non attribuivano importanza dirimente alla modalità di pagamento tracciata (assegno circolare o bonifico), modalità indicata dal datore di lavoro e riscontrata all'esito degli accertamenti. Infatti, per gli Ispettori hanno assunto maggiore valenza le informazioni rilevate in fase di acquisizione delle dichiarazioni ad opera dei vari soggetti intervistati in merito al lavoro svolto sui campi ed al personale allo stesso preposto;
- le informazioni in questo modo raccolte riguardo all'impiego di manodopera dall'audizione personale di tutti i soggetti interessati
(datore di lavoro e lavoratori denunciati) hanno quindi fatto emergere svariati rapporti di lavoro in realtà inesistenti. L'analisi delle informazioni raccolte all'esito dell'ispezione ha permesso agli Ispettori di individuare da un lato alcuni lavoratori fidelizzati dall'azienda, mentre dall'altro una pluralità di soggetti in realtà fittiziamente denunciati: mentre i primi hanno fornito informazioni dettagliate in merito al proprio rapporto di lavoro, i secondi hanno offerto dati vaghi e contraddittori, quasi mai riscontrati nel corso dell'accertamento;
- con riguardo ai lavoratori dichiarati poi autentici, gli Ispettori segnalano che alcuni sono in effetti stati citati dal medesimo datore di lavoro, sig. in particolare: Persona_2 Parte_3 [...]
Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
, alcuni indicati dallo stesso addirittura come lavoratori
[...]
“storici” della società;
- gli ispettori, inoltre, riportano dettagliatamente tutte le risultanze dei colloqui intercorsi con i singoli soggetti interrogati, distinguendo gli stessi fra coloro il cui rapporto di lavoro con la
Naturagri s.r.l.s. è stato riconosciuto e coloro i quali, viceversa, sono stati considerati fittizi (cfr. pag 12 verbale ispettivo in atti);
- il nominativo della ricorrente appare a pagina 36 dell'allegato verbale nel quale si legge: “ GI (Fg) il Controparte_3
02.04.1979, denunciata nell'anno 2019 per nr. 52 giornate, dal mese di agosto al mese di ottobre;
nell'anno 2020 per nr. 52 giornate, dal mese di luglio al mese di ottobre;
nell'anno 2021, come da LUL aziendale, per nr.
52 giornate dal mese di luglio al mese di settembre: le informazioni rese ai sottoscritti in merito al suo presunto rapporto di lavoro con la società in oggetto in data 28.12.2021 sono risultate confuse, in particolare in merito al periodo in cui la stessa avrebbe prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della “SOCIETA' AGRICOLA
NATURAGRI srls ”; oltre che generiche, specie in riferimento ai colleghi di lavoro (avendo menzionato solamente dei nomi di persona, e nessun cognome). La sig.ra ha inoltre riferito di aver lavorato Pt_1 unitamente ad una quindicina di persone: tale circostanza non risulta però riscontrata nel corso della presente verifica. Nella richiesta indicazione specifica del terreno sulla via per Cerignola, ove avrebbe prestato attività lavorativa, la stessa ha riferito inoltre l'assenza , nelle sue prossimità, di manufatti particolari;
ebbene, tale circostanza non risulta corrispondente alla realtà, essendo invero ivi presente una centralina elettrica. Ancora, la stessa sig.ra ha riferito di aver Pt_1 provveduto, alla fine del mese di settembre dell'anno in corso, sul terreno ubicato sulla via di Stornara, dopo il cimitero, al taglio del broccolo: tale affermazione è invero contraddetta dallo stato dei luoghi nel succitato periodo, come verificato sulla base dei diversi sopralluoghi effettuati sullo stesso terreno dai sottoscritti, oltre che smentita dalle stesse dichiarazioni rese in merito dal legale rappresentante della società in parola sig. e dal di lui genero sig. Persona_2
La sig.ra ha raccontato infine di aver Parte_3 Pt_1 raccolto il pomodoro nell'anno 2020, circostanza questa non riscontrata dalla documentazione aziendale, avendo la società in oggetto, nell'anno in questione , provveduto esclusivamente alla vendita a blocco di tale prodotto.”
Il nominativo della ricorrente, pertanto, compare nell'elenco dei lavoratori per i quali è stato disposto il disconoscimento. L'operato degli ispettori, i cui esiti sono sopra ripercorsi, appare immune da censure in quanto fondato su accertamenti accurati e completi e sull'analisi di dati oggettivi.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, infatti, seri dubbi circa la sussistenza, nei termini dedotti nel ricorso, del rapporto di lavoro denunciato dall'azienda ispezionata.
In altri termini, detti elementi fanno propendere per la fondatezza della tesi sostenuta dall' circa la fittizietà del rapporto di lavoro CP_1 per cui è causa.
A fronte di tale puntuale e documentato accertamento le allegazioni e le prove offerte dall'odierna ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità del ricorso, non allegando, in punto di fatto i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d.
"sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
La stessa, inoltre, si è limitata a riportare genericamente il numero di giornate asseritamente lavorate indicando, per i periodi di lavoro, di aver svolto mansioni di varia natura (piantagione e raccolta del pomodoro,
e raccolta, taglio e incassettamento dei broccoli) ed omettendo di specificare la distribuzione di tali giornate lavorative per ciascun mese/settimana e di precisare, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, il tipo di mansioni asseritamente espletate.
Si osserva, poi, che la ricorrente ha indicato un mero elenco costituito da numerosi agri siti in aree geografiche diverse (Orta Nova-
Contrada Trionfello, Carapelle-Località Ischio, GI-Località Borgo
Incoronata) senza indicare, per ciascun fondo, in che periodo sarebbe stata svolta l'attività lavorativa e che tipo di mansioni sarebbero state espletate. A ben vedere, le allegazioni contenute nel ricorso non sono sufficientemente circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporto di lavoro che non consente di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro.
Si pensi all'indicazione dell'orario di lavoro descritto in via del tutto generico “dalle 6,00 alle 13,30 dal lunedì al sabato, con un'ora di pausa pranzo”.
Lo stesso dicasi per gli indici della subordinazione, essendo così articolati “è stata sottoposta al potere gerarchico, direttivo, organizzativo e disciplinare del legale rappresentante…presente tutti i giorni sui terreni agricoli”.
Nessuna specifica allegazione viene formulata con riferimento alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, alla composizione della squadra di lavoro.
Quanto alla composizione della squadra di lavoro, si rileva che la ricorrente in sede ispettiva precisava che quest'ultima fosse composta da
15 persone, laddove il rappresentante legale della società, sig.
sentito dagli ispettori, riferiva che la forza lavoro Persona_10 impiegata per la raccolta dei broccoli fosse di un massimo di 10 operai
(cfr. pag.12 verbale ispettivo in atti).
Passando alle prove offerte dalla parte ricorrente, si evidenzia innanzitutto che, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo- braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020
Corte di Appello di Bari). Conseguentemente, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea avrebbe potuto essere fornito dalla prova testimoniale, che, sebbene ammessa ed espletata, non ha fornito tuttavia elementi in grado di comprovare la fondatezza delle pretese della ricorrente.
Ed invero, i testi ascoltati, e pur Persona_6 Testimone_1 confermando i capitoli di prova articolati in ricorso, hanno reso dichiarazioni assai generiche in punto a talune domande postegli a chiarimento relativamente a circostanze significative dei rapporti di lavoro oggetto del presente accertamento e, inoltre, hanno reso dichiarazioni confliggenti con quanto dichiarato in sede ispetttiva.
Invero, come già osservato, entrambi i testi escussi hanno confermato in toto le circostanza capitolate nel ricorso introduttivo rendendo tuttavia dichiarazioni del tutto divergenti rispetto a quelle rese in sede ispettiva.
Nello specifico il teste in sede testimoniale ha Persona_6 dichiarato che la ricorrente avrebbe lavorato nelle campagne tra Carapelle
e Orta Nova, l'Incoronata e tra Orta Nova e Stornara, di non ricordare tuttavia i nomi delle contrade, che la ricorrente si occupava di piantare pomodori e broccoletti, di pulire il terreno prima e dopo del raccolto e si sarebbe occupata anche del raccolto che veniva incassettato sul posto.
In sede ispettiva ha dichiarato di non ricordare quando fossero stati raccolti i pomodorini “forse in estate”, che la raccolta era avvenuta anche con personale straniero e di colore e che per il raccolto erano stati impiegati due giorni mentre i pomodori da industria erano stati raccolti a mano da personale dell'azienda, uomini e donne, ma di non essere in grado di riferire i nominativi.
Quanto alla retribuzione in sede testimoniale ha dichiarato una paga giornaliera di euro 67,00 mentre in sede ispettiva ha dichiarato una paga pari a euro 50,00 giornaliera.
Quanto al teste non dissimili sono le osservazioni Persona_5 da rendersi nel raffronto tra quanto dichiarato in sede testimoniale e quanto narrato agli ispettori.
Nello specifico in sede testimoniale il ha confermato le Per_5 circostanze relative al lavoro svolto dalla ricorrente, come dalla stessa allegato in atti. Tuttavia non può non rilevarsi che, quanto alla raccolta di pomodoro, in sede ispettiva, alla domanda con cui gli ispettori chiedevano chi fosse presente alla raccolta del pomodoro, ha dichiarato di non poter rispondere essendo addetto alla preparazione del terreno, al trapianto delle piantine, allo smontaggio e all'irrigazione in generale. Del pari anche per i broccoletti ha dichiarato di non sapere non essendo addetto alla raccolta.
Deve poi, segnalarsi che nessuna valida ragione è stata dedotta e provata a giustificazione della divergenza tra le dichiarazioni rese in sede testimoniale e quelle rese in sede ispettiva, con la conseguenza che può ritenersi che maggiore rilevanza ed attendibilità possa attribuirsi alle dichiarazioni rese a pubblico ufficiale (con le relative conseguenze di legge per dichiarazioni false) con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati.
In proposito, deve rilevarsi che in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l'attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza ( vd. Cass.
4743/2005; n. 2627/1980).
I dati sono tutti documentalmente provati dagli ispettori e le Per_ dichiarazioni rese da e unitamente a quelle Per_6 Persona_5 degli altri operai trovati intenti al lavoro durante i sopralluoghi, sono conformi ai risultati ispettivi.
E tanto concorre ad indebolire la credibilità dell'apporto testimoniale sul piano dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese.
Il verbale ispettivo, per quanto innanzi detto, giustifica il sospetto non solo dell'artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati a fini previdenziali, ma finanche dell'inesistenza dell'attività svolta da un'azienda nei termini sovrabbondanti rivelati dall'accertamento.
Non si ravvisano elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le deposizioni testimoniali raccolte, perché anche la documentazione proveniente dalla parte datoriale (prodotta dalla ricorrente) si appalesa del tutto inaffidabile.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni dei ricorrenti in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
Il verbale ispettivo, per quanto innanzi detto, giustifica il sospetto non solo dell'artificiosità del rapporto di lavoro denunciato a fini previdenziali, ma finanche dell'inesistenza dell'attività svolta da un'azienda nei termini sovrabbondanti rivelati dall'accertamento. Condivisibile è, quindi, la conclusione degli ispettori, secondo i quali solo le giornate di lavoro svolte dai lavoratori trovati nei fondi meritano il riconoscimento.
Le ragioni e i criteri che hanno guidato gli Ispettori appaiono chiari ed immuni da censure e, pertanto, idonei a giustificare i provvedimenti di disconoscimento.
In particolare, condivisibile è il criterio seguito dagli ispettori per stabilire quali rapporti di lavoro considerare effettivi e quali fittizi.
Al riguardo, è emblematico è che la ricorrente non abbia, a seguito della costituzione in giudizio dell' contestato in maniera specifica CP_1 la correttezza di tale criterio – guida seguito dagli ispettori, criterio che appare razionale e corretto.
In sintesi, il verbale ispettivo prodotto appare idoneo, per come formato e per i contenuti di rilevazione specifici, a sostenere le ragioni che hanno portato l' a negare l'iscrizione della ricorrente negli CP_1 elenchi bracciantili per l'anno 2021.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, invero, seri dubbi circa la sussistenza del rapporto di lavoro denunciato dall'azienda ispezionata.
In altri termini, detti elementi fanno propendere per la fondatezza della tesi sostenuta dall' circa la fittizietà del rapporto di lavoro CP_1 denunziato dall'azienda in questione ed oggetto del provvedimento di disconoscimento impugnato.
A fronte di tale accertamento e soprattutto tenuto conto delle deduzioni precise e puntuali svolte dagli ispettori (contenute nel richiamato verbale), la ricorrente avrebbero dovuto fornire una prova idonea a contrastare e superare i suddetti elementi, prova che, tuttavia, difetta, come si è avuto modo di evidenziare.
Alla luce di quanto premesso, la domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere iscritta negli elenchi per l'anno 2021 è infondata, perché non fornita di un adeguato supporto probatorio.
Del pari deve essere rigettata la domanda volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di malattia richiesta per il periodo
07.01.2022 al 21.03.2022 non potendo la parte ricorrente vantare la sussistenza dei requisiti prescritti per la corresponsione della prestazione dedotta in giudizio (51 giornate nell'anno precedente l'evento morboso e comunque precedenti l'evento medesimo).
Ne consegue il rigetto dei ricorsi riuniti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite le stesse possono essere dichiarate irripetibili attesa la riunione dei giudizi in epigrafe indicati e ricorrendo i presupposti ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel giudizio n. 591/2024 R.G.L.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- spese irripetibili.
GI, all'esito dell'udienza cartolare del 10 dicembre 2024
il giudice
Caterina Napolitano