Articolo 22 della Legge 30 marzo 1971, n. 118
Articolo 21Articolo 23
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3 aprile 1971
Art. 22. (Tutela giurisdizionale)

Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.
Entrata in vigore il 3 aprile 1971
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