Art. 22. (Tutela giurisdizionale)
Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.
Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.