Articolo 13 della Legge 16 febbraio 1974, n. 57
Articolo 12Articolo 14
Versione
17 marzo 1974
Art. 13.
L'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente, con effetto dal 1 luglio 1973:

"I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che e' commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 64 per cento della piu' elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora.
La paga base cosi' determinata e' attribuita anche all'operaio specializzato ed e' aumentata del 4,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; e' ridotta del 19 per cento per ii capo squadra manovali, del 28 per cento per il manovale specializzato e per il manovale.
Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni.
Al personale stesso e' comunque garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 40 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parita' di presenza nel mese.
Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale, il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, puo' disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento".
Entrata in vigore il 17 marzo 1974