Art. 1.
Per il conferimento, da effettuare non oltre il 31 dicembre 1948, dei posti che all'entrata in vigore del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 807 , risultino disponibili nei gradi superiori al 9° di gruppo A, al 10° di gruppo B e al 12° di gruppo G dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, e che non siano stati assegnati all'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianita' normalmente richiesti sono ridotti di un anno e mezzo.
La riduzione di anzianita' di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni, e di essa non si puo' fruire per conseguire piu' di una promozione.
Per il conferimento, da effettuare non oltre il 31 dicembre 1948, dei posti che all'entrata in vigore del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 807 , risultino disponibili nei gradi superiori al 9° di gruppo A, al 10° di gruppo B e al 12° di gruppo G dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, e che non siano stati assegnati all'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianita' normalmente richiesti sono ridotti di un anno e mezzo.
La riduzione di anzianita' di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni, e di essa non si puo' fruire per conseguire piu' di una promozione.