Articolo 1 della Legge 19 dicembre 1948, n. 1439
Articolo 2
Versione
24 dicembre 1948
Art. 1.
Per il conferimento, da effettuare non oltre il 31 dicembre 1948, dei posti che all'entrata in vigore del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 807 , risultino disponibili nei gradi superiori al 9° di gruppo A, al 10° di gruppo B e al 12° di gruppo G dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, e che non siano stati assegnati all'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianita' normalmente richiesti sono ridotti di un anno e mezzo.
La riduzione di anzianita' di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni, e di essa non si puo' fruire per conseguire piu' di una promozione.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1948