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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9547 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 12327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12327 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CAPUOZZO ROSA presso la quale elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla Via Masullo n.3/a
RICORRENTE
CONTRO
(nato in [...] il [...] C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.06.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Quarto (NA) l'11.12.2008, che dalla loro relazione non CP_1 erano nati figli, rappresentava di essersi separata dal resistente in forza di accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 5/05/2015 e che da allora la comunione materiale e spirituale con il resistente non si era più ricostituita.
1 Chiedeva pertanto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e confermarsi le condizioni concordate in sede di separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dichiarata la contumacia del resistente e acquisita la documentazione necessaria, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda divorzile è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione degli accordi di separazione a seguito di negoziazione assistita e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie la ricorrente ha chiesto confermarsi gli accordi raggiunti in sede di separazione. A ben vedere l'unica pattuizione accessoria alla pronuncia della separazione attiene all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Tale istanza non può essere accolta nel presente procedimento, in mancanza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti avendo l'assegnazione della casa coniugale la funzione di preservare l'habitat domestico per costoro.
Nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono le ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1 così provvede:
[...]
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Quarto (NA) l'11.12.2008 (atto n.48, parte I , reg. Atti Matrimonio anno 2008 );
[...]
• Rigetta la domanda di assegnazione della casa famigliare;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarto (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
2 • dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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