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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/03/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3087/2023 R.G.C. Oggetto: REPUBBLICA ITALIANA penale per omissione obbligo di facere e In nome del popolo italiano restituzione somma mutuata (in rinconv)
Esito IL TRIBUNALE DI GENOVA rigetto principale PRIMA SEZIONE CIVILE accoglimento riconv.
In persona del Giudice Unico dott. Paolo Gibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3087/2023,
promossa da:
Dott. F elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 presso l'Avvocato BODIO SIMONE che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE
contro
VA elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIALE DELLE ALPI 40 90100 PALERMO presso l'Avvocato NAMIO
FRANCESCO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
causa nella quale, all'udienza del 29 novembre 2024 sono state assunte le conclusioni già specificate dalle note scritte in atti, che si intendono qui ritrascritte, con rinuncia alla immediata lettura del dispositivo e conseguente trattenimento della causa in decisione per il deposito nel termine di legge di giorni 30.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
(in fatto ed in diritto)
L'attore ha stipulato un mutuo per finanziamenti al consumo con una finanziaria dante causa della convenuta in data 15.10.18. La cessione dalla originaria creditrice
IFIS a sarebbe avvenuta a titolo oneroso in data 29.7.21, nel corso CP_1 del procedimento presupposto del presente che di seguito si menzionerà.
Dopo alcuni inadempimenti, rientrati, l'attore ha sospeso nuovamente i pagamenti delle rate posto che dal 29.3.20 intendeva avvalersi del disposto di cui all'art 56 dl
18/20 che concedeva tale facoltà in occasione del periodo pandemico.
A seguito della cessione del credito procedeva alla sollecitazione CP_1 dei pagamenti ed alle iscrizioni in banche dati della posizione debitoria dell'attore. Lo stesso pertanto reagiva instaurando un procedimento cautelare che si concludeva con l'ordinanza del 5.11.21, resa nel procedimento
10145/20 di cui di seguito si riportano motivazione e dispositivo.
ORDINANZA
Con provvedimento di urgenza (art.700 c.p.c)
La causa è stata discussa all'udienza del 13.7.21 dopo una trattazione di una certa durata a causa della concessione di memora difensiva, della sollecitazione di una soluzione conciliativa, vanamente ricercata dai difensori, ed infine ad un rinvio per impedimento del difensore del ricorrente. il ricorso in decisione tende ad ottenere ordine per la resistente di cancellare l'iscrizione al CRIF
(centrale rischi) del nome del ricorrente che la controparte ritiene in effetti inadempiente alle obbligazioni restitutorie concernenti il contratto di muto (per finanziamento al consumo) stipulato in data
15.10.18.
In data 29.3.20, nel pieno della "prima ondata Covid", il ricorrente, che esercita la professione di odontoiatra, visto l'impedimento di forza maggiore all'esercizio della sua professione, inviava comunicazione a mezzo PEC alla resistente con la quale dichiarava di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 56 del DL 18/20 (misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia).
In particolare la richiesta era formulata al fine di ottenere la "sospensione della rateazioni", nella specifica ottica di cui all'art 56 del d.p.c.m attuativo, dichiarandosi il ricorrente adempiente al contratto sino alla
2 data della richiesta, come in effetti richiesto dalla normativa detta che in tal senso condizionava l'invocata facoltà (l'adempimento era documentato dal versamento dell'ultima rata).
Nel ricorso si lamenta che il 26.8.20 la ricorrente abbia respinto illegittimamente la richiesta di sospensione e comunicato la decadenza dal beneficio del termine con quasi immediata escussione del capitale residuo per oltre 37.000 euro.
La querimonia è estesa a successive pressioni (moleste) della ricorrente per ottenere l'adempimento totale
o quantomeno parziale con rinegoziazione del debito, fino alla iscrizione alla centrale rischi scoperta in data 22.10.20.
La controparte si è costituita resistendo alla domanda sulla base degli argomenti che si deducono dalla trattazione che segue in punto di presumibile fondatezza della domanda.
Si reputa sussistente il fumus boni iuris.
Sul punto si è incentrato il contraddittorio tra le parti su due temi principali.
1) La spettanza del diritto alla sospensione del pagamento delle rate è stata posta in discussione in ragione della natura del muto stipulato, il quale, pacificamente, era espressione di credito al consumo e non strumento di finanziamento all'attività professionale del ricorrente. La normativa in esame, infatti, consente ad imprenditori e piccoli professionisti di sospendere il pagamento delle rate di muto quale
"misura di sostegno" per tali attività. Pare alla resistente che da quanto sopra si deduca la limitazione della sospensione ai prestiti richiesti per ragioni "latu sensu" aziendali, con esclusione dei mutui stipulati al fine di sostenere consumi famigliari.
In difetto di precisi indici normativi, tuttavia prevale in effetti in giurisprudenza la tesi del carattere
"indennitario" della facoltà di sospensione in ragione del presumibile abbattimento del reddito collegato al c.d. lockdown, tesi che, nel complesso, si ritiene di condividere.
2) Il secondo punto in discussione è quello relativo alla sussistenza di regolari pagamenti del ricorrente prima dell'esercizio della facoltà di auto-sospensione del mutuo. Il punto, tuttavia appare chiaro in actis posto che la stessa parte resistente afferma che nel marzo del 20 vi erano "pregressi ritardi" nei pagamenti, il che non significa perdurante morosità.
Nel complesso quindi la negatoria della sospensione da parte della creditrice e la correlata iscrizione a centrale rischi parrebbero illegittime, con conseguente apprezzabilità del fumus.
Non pare invece vero che il periculum in mora sia in re ipsa nella iscrizione alla centrale rischi. Tale condotta, di per sé neutra ed idonea solo a realizzare una cautela impropria e collettiva del settore del credito, pare considerabile alla stregua di un grave ed irreparabile danno solo ove sia in grado di provocare la sospensione del credito necessario al funzionamento dell'impresa.
Nel caso invece, come visto, si insiste sul terreno del credito al consumo e la persona segnalata è un professionista. Non può in alcun modo presumersi che il capitale a credito contribuisca a formare il reddito
3 del professioni , come ordinario per l'imprenditore, ma, nel caso non solo difetta la prova di una specifica esigenza "para aziendale", ma vi è la prova del contrario posto che lo stesso ricorrente si dichiara interessato solo al credito al consumo e cita solo un caso in cui l'iscrizione risulta avergli precluso un ulteriore ricorso al credito suddetto (cosa che, peraltro, sarebbe parsa inopportuna stante la pendenza di una auto sospensione di altre rate!). Inoltre il ricorrente non lamenta danni specifici dalla restrizione creditizia all'economia domestica se non, nella sostanza, la limitazione ad ulteriori acquisti per consumi finanziati, esigenza che se non accuratamente specificata non pare, in sé meritevole di tutela.
In primo approccio il secondo e determinato elemento per la concessione di tutela cautelare pareva non sussistere.
Nondimeno, riconsiderato il tempo di una possibile trattazione di merito, emerso nel corso della lunga fase cautelare, che, a causa della ridotta disponibilità di aule, ha visto una non indifferente dilatazione dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti a questa sede, si deve ora valutare come la mancanza di una pronuncia cautelare, in ordine al probabile diritto alla sospensione, esporrebbe il ricorrente tutto il tempo (come visto necessariamente non brevissimo) di un giudizio di merito all'escussione per l'intero
L' importo determinato dalla decadenza dal beneficio del termine auto ritenuto dalla finanziaria.
Sia pure impropriamente la "stretta creditizia" determinata dell'iscrizione potrebbe essere strumento improprio per l'escussione generale, questa sì potenzialmente foriera di danni gravi ed irreparabili.
Pertanto, a posteriori, si reputa reintegrato l'elemento del periculum in mora con la conseguente, sua pur sopravvenuta, possibilità di pronuncia in tale senso.
L'istanza può essere accolta con consistente compensazione delle spese di lite stante il fumus boni iuris accompagnato da tenue periculum.
p.q.m.
:
Visti gli articoli in epigrafe e l'art.614 bis del c.p.c.;
Dispone che parte resistente operi a proprie spese la rimozione di ogni indicazione del ricorrente quale inadempiente presso qualsiasi banca dati a ciò abilitata.
Condanna fin d'ora la stessa parte al versamento al ricorrente della somma di euro 500,00 al giorno a favore della ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente a partire dal trentesimo successivo alla comunicazione.
Condanna parte resistente a rifondere le spese di lite nella misura già compensata di euro 1000,00. Genova 5.11.21
IL GIUDICE
Paolo Gibelli
4 L'ordinanza detta era del tutto gemella a quella resa nei confronti di altra finanziaria, la avverso la quale i rapporti sono tuttavia completamente Per_1 esauriti.
Nella sostanza il Tribunale riconosceva (con cognizione sommaria) il diritto alla sospensione dei pagamenti per il periodo previsto dalla disciplina speciale con l'ordine cautelare di rimuovere le iscrizioni che attestassero un inadempimento dell'attore, assistito da preventiva condanna per il caso di inadempimento, secondo il modello di cui all'art. 614 bis del c.p.c., espressamente previsto per la sede esecutiva
Con la citazione introduttiva del giudizio il dott. ostiene di essere rimasto CP_2 segnalato a CRIF della Banca d'Italia almeno fino al 31.12.22 (oltre un anno a decorre dal 14.12.21, termine concesso per le cancellazioni) e, successivamente, in corso di causa, di non essere mai stato cancellato. Richiede pertanto la conferma con liquidazione della condanna anticipata.
Costituendosi la finanziaria
1) solleva eccezione di inammissibilità della domanda proposta in via ordinaria per carenza di interesse stante esecutività del titolo e la conseguente necessità di provvedere direttamente al precetto con eventuale competenza del giudice dell'esecuzione;
2) sostiene che l'iscrizione non rimossa non attiene a quelle interdette. Infatti non risulterebbe da alcuna visura una iscrizione a Crif privato- sostanzialmente quello detenuto dalla omonima s.pa. con sede in Bologna, ma solo a Centrale
Rischi di Bankitalia, alla quale la segnalazione è dovuta per deliberazione del
CICR e che, inoltre, il tipo di segnalazione era "rischi a scadenza totalmente sconfinata" e quindi non costituiva una segnalazione di “sofferenza” ordinariamente pregiudizievole, dovendosi intendere il dispositivo dell'ordinanza non riferito a tale tipo di segnalazione.
Inoltre la finanziaria rappresenta che dal luglio 2023 il suo credito è nuovamente esigibile e l'inadempimento è effettivo, residuandone dovuti euro 37.013,36.
5 In ordine alla soma suddetta è richiesta la condanna al pagamento di controparte in via riconvenzionale.
L'attore replica alle difese suddette, indicando peraltro come l'avversario credito sia inferiore al proprio, per violazione dell'ordine cautelare. Inoltre contesta la legittimazione di controparte alla escussione del credito.
***
La prima eccezione è infondata, la successiva è sostanzialmente fondata ed il suo accoglimento evidenzia la perdurante attualità del debito dell'attore dott. Pt_1 con conseguente condanna, rilevata anche la infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione (recte titolarità del credito).
Per quanto concerne la presunta inammissibilità della domanda occorre precisare che l'art. 614 bis c.p.c. che prevede il meccanismo della predisposizione di una condanna (in futurum), per il caso di violazione di un obbligo di facere, è espressamente dettato quale forma di attuazione dell'esecuzione degli obblighi similari in sede esecutiva. Perché la sede esecutiva sia adita occorre che vi sia
“necessità dell'esecuzione forzata di pregresso titolo”. La norma, quindi, suppone un precedente obbligo di fare, contenuto in precedente titolo esecutivo, la ricognizione dell'inadempimento da parte del GE, la rinnovazione, eventualmente specificata, dell'ordine con annessa la condanna per inadempimento. É in relazione a tale contesto che la norma dichiara
“l'esecutività” della disposizione contenente a condanna anticipata ex art. 614 bis c.p.c. Quanto sopra significa che il creditore è abilitato a rilevare “in precetto” le violazioni e quantificare, secondo il contenuto del provvedimento ex art. 614 bis il credito, con eventuale opposizione per il caso di contestazione nanti il GE.
Il principio della condanna anticipata è ritenuto applicabile anche alle sentenze di merito (inibitorie) ed ai relativi provvedimenti cautelari a protezione della vincolatività degli stessi. A differenza dello schema sopra illustrato, fuori dalla sede esecutiva, è tuttavia necessario al creditore della prestazione, poter dimostrare la definitività del titolo (anche se cautelare) e, la sua sufficiente
6 specificità e, soprattutto, la sussistenza materiale della violazione. Sussiste quindi lo spazio per la fase di cognizione che si è qui introdotta. Del resto la menzionata eventuale opposizione all'esecuzione avrebbe esattamente la stessa valenza (fase di cognizione) e quindi non si vede a che titolo se ne potrebbe interdire una anticipazione.
Si può quindi verificare, in questa sede, se la violazione sia stata provata confermando o meno la condanna anticipata.
E' pacifica in causa la permanenza, oltre il termine concesso dalla ordinanza cautelare, della sola iscrizione al “crif” della Banca d'Italia. Tale iscrizione, come prodotto dalla normativa secondaria versata in atti, è, a determinate condizioni, obbligatoria. Nondimeno nel caso non lo sarebbe posto che il credito cui fa riferimento è inferiore alla soglia di euro 75.000,00 essendo stata effettuata, peraltro, prima dell'ordine, perché ritenuta relativa ad una “sofferenza”, ovvero ad un inadempimento significativo di insolvenza e non risolubile ricorrendo alle garanzie. Ancora in contrasto con quanto sopra, tuttavia, la registrazione risulta effettuata unicamente per indicare solo un “rischio a scadenza”, ovvero su basi oggettive. L'iscrizione quale “rischio a scadenza”, di per sé, indica solo l'esposizione dell'erogatore del credito al rischio tipico di una obbligazione non garantita, e quindi non è espressiva neppure del concetto di inadempimento.
Ancora affinando la visione, tuttavia, l'indicazione del superamento dei termini previsti per il rientro, deducibile almeno genericamente dalla iscrizione, predica invece di un inadempimento e di una condizione di mora, operando nel caso la mora ex re. Nondimeno è assai dubbio, anzi improbabile, e non dimostrato in causa, che la Banca d'Italia, la quale, nell'aggiornare la detta banca dati opera come autorità amministrativa di vigilanza, possa essere oggetto di un ordine, anche indiretto del GO di provvedere ad una cancellazione, e quindi è ragionevole che non avrebbe accettato la richiesta di cancellazione di un dato storico trasmessole, se non previa denuncia della erroneità della trasmissione.
Nel quadro suddetto, come visto complesso ed estremamente controvertibile non si ritiene che possa ritenersi accertato un inadempimento della finanziaria
7 dovuto a sua negligenza, neppure operando la valutazione sotto l'angolo visuale della diligenza professionale. Mentre infatti non vi erano problemi, e non ve ne sono stati, a “ritirare una segnalazione” fatta a soggetto provato e su base completamente privatistica, pare legittima la renitenza ad un ritiro, o ad una strumentale correzione, della segnalazione già fatta alla Autorità di vigilanza in materia creditizia. Del resto, una volta informato, neppure l'attore risulta essersi concretamente attivato per ottenere la cancellazione.
Quello che ci si poteva attendere dalla diligenza della finanziaria era una comunicazione esplicita al debitore circa la difficoltà a rimuovere la segnalazione a Bankitalia, alla quale poteva, quantomeno, essere comunicata l'ordinanza.
La citazione non denuncia espressamente tali “violazioni minori”, tuttavia tale condotta costituisce un minus, rispetto alla violazione espressamente denunciata e la domanda dell'attore risulta sì vincolata alla condanna preventiva, ma anche di risarcimento del danno “a tutto campo”, addirittura con una citazione dell'art. 2050 del cc.ed un richiamo ad un intervento equitativo.
Nel quadro detto alla omessa spontanea e tempestiva comunicazione può essere ascritta, quale danno, un aggravio delle spese di ricerca e di difesa che si stima non inferiore ad euro 2.000,00.
Detto quanto sopra il debito del dott. sussiste. Non ne è mai stata Pt_2 contestata la consistenza né le scadenze naturali e prorogate. Non è neppure contestato il rinnovato inadempimento a decorrere dal luglio 2023 e la decadenza dal beneficio del termine. La presunta compensazione è risultata insussistente se non nella misura minima detta con un credito risarcitorio illiquido la cui entità non giustificava certo il permanere dell'inadempimento.
Unica difesa fino al termine coltivata è il difetto di prova circa la successione nella titolarità attiva del credito da parte della convenuta. Si tratta purtuttavia di argomento del tutto infondato, posto che, fin dalla fase cautelare, la stessa insistenza attorea per la condanna di ad operare segnalazioni e CP_1
8 cancellazioni che competono al titolare del credito implica il riconoscimento della titolarità.
Vanno quindi pronunciate due opposte condanne riservando la compensazione al saldo, stante il diverso regime degli accessori.
Le spese di lite possono essere compensate in toto posto che a carico della parte che risulta nettamente prevalente (in termini economici) risulta in ogni caso accertata una condotta omissiva dotata di specifica capacità di induzione alla lite, ravvisandosi in quanto sopra motivo di eccezione alla regola generale.
P.Q.M.
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt.
275 e ss, 281 quinquies comma 1 del c.p.c.:
CONDANNA parte attrice a versare a parte convenuta la somma di euro 37.013,36 ed interessi contrattuali sino al saldo, escluso il periodo di sospensione legale del credito;
CONDANNA la parte convenuta a versare a parte attrice la somma di euro 2.000,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi legali di mora di lite (tasso legge 231/02) dalla domanda al saldo;
COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti. deciso in GENOVA il 30 dicembre 2024
IL GIUDICE
Dott. Paolo Gibelli
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