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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1129 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 10/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), nato in [...] l'[...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Adriatica (TE) alla Via C. Battisti n. 101 ed elettivamente domiciliato in Teramo, Fraz. S.
Nicolò a Tordino, alla Via F. Bucci n. 15, presso e nello studio del sottoscritto suo procuratore, Avv. Emiliano D'Andrea, (c.f. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
( ), in persona dell'omonimo titolare , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Di Teodoro (C.F. ) del Foro C.F._3 di Teramo, in forza di procura in atti. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al fax 0861.253449 e/o alla casella di posta elettronica certificata ovvero al domicilio telematico:
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RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “a) dichiarare che il Sig. ha lavorato dal 09.05.2011 al Parte_1
01.06.2021 alle dipendenze della ditta , con sede in RT DO Controparte_2 alla Via Trento n. 9, svolgendo le mansioni di fornaio panettiere, con la qualifica operaio specializzato, livello A1 del CCNL per i lavoratori delle imprese della panificazione -
1 Federpanificatori del 01.12.2009 e successivi rinnovi contrattuali, osservando l'orario di lavoro di cui in premessa;
b) dichiarare il sig. per la quantità e qualità del lavoro espletato, così come Parte_1 descritto in premessa, creditore nei confronti della ditta delle seguenti Controparte_1 somme: € 38.665,00 quale retribuzione diretta, € 3.392,05 quale 13° mensilità, € 3.494,74 quale 14° mensilità, € 74.960,76 per indennità lavoro straordinario notturno, € 120,45 quale indennità lavoro festivo, € 411,31 per festività non godute ed € 8.206,19 a titolo di TFR e quindi complessivamente € 129.250,50, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione, così come meglio specificato negli allegati conteggi facenti parte integrante del presente atto che, stesi sulla base del CCNL innanzi richiamato e delle relative tabelle, la cui applicazione espressamente si richiede anche ai sensi dell'art.36 Cost., costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e comunque non inferiore a quanto previsto dall'art.36 Cost., che formalmente si invoca;
c) condannare la ditta in persona dell'omonimo titolare, con sede in Controparte_1 RT DO alla Via Trento n. 9, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 129.250,50, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e comunque non inferiore a quanto previsto dall'art. 36 Cost.; d) condannare la ditta , in persona in persona dell'omonimo titolare, con Controparte_1 sede in RT DO alla Via Trento n. 9, al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Parte resistente: “Si chiede che l'On. Tribunale di Teramo adito in funzione di Giudice del Lavoro voglia, contrariis reiectis, rigettare il ricorso del signor nei confronti Parte_1 dell'impresa individuale con vittoria di spese diritti e onorari di lite”. Controparte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 29/06/2022, , Parte_1 dipendente del panificio dal 09/05/2011 al 01/06/2021 con qualifica di Controparte_1
[... fornaio ed inquadramento al livello A4 del CCNL per i dipendenti dalle aziende
, ha agito in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro rivendicando il Parte_2 diritto al riconoscimento del superiore inquadramento professionale al livello A1 del contratto collettivo di categoria, con le relative differenze retributive quantificate in € 129.250,50 e pretese a titolo di retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive, lavoro straordinario notturno e festivo prestati, indennità sostitutiva di festività non godute e Tfr, come da conteggio di parte prodotto.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- di essere stato assunto alle dipendenze del panificio con contratto Controparte_3 di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato del 09/05/2011 per lo svolgimento di mansioni di fornaio ed inquadramento professionale nel livello A4
(operaio generico e/o comune) del CCNL Panificazione Federpanificatori, espletando
2 la propria attività lavorativa presso il laboratorio e punto vendita ubicato nella sede di
RT DO (Te);
- di avere osservato, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro, un orario lavorativo superiore a quello contrattualmente formalizzato e articolato dalle ore 22:00 alle ore
8:00 del mattino, ovvero sino all'orario di apertura al pubblico del punto vendita, al fine di organizzare e sistemare quanto occorrente sia all'interno del negozio (pulizia del laboratorio e riorganizzazione del lavoro per il giorno successivo, sistemazione dei diversi tipi di pane e di biscotti negli scaffali ed imballaggio per i prodotti destinati ad altri punti vendita) sia all'esterno, provvedendo anche alla consegna della merce presso altri punti vendita e supermercati;
- che, durante il periodo natalizio, prestava attività lavorativa anche nella giornata del sabato, beneficiando di un solo giorno di riposo domenicale, mentre, nel periodo estivo, capitava che non avesse alcun giorno di riposo in ragione dell'intensificarsi dell'attività lavorativa a seguito dell'arrivo dei turisti;
- di essersi occupato, in piena autonomia e con assunzione della relativa responsabilità, di organizzare l'intero processo di panificazione e, in particolare, di aver provveduto a preparare gli impasti per il pane ed i biscotti, ad infornarli, a controllarne la corretta cottura e ad estrarre le teglie dal forno;
di essere stato addetto altresì alla sistemazione dei prodotti sugli scaffali o sugli espositori ai fini della vendita in loco, ovvero al confezionamento in busta dei prodotti dolciari, ove destinati al commercio presso altre attività commerciali e punti vendita di RT, Alba Adriatica e IN;
- che in data 22/10/2020 la ditta datrice di lavoro comunicava la sospensione dall'attività lavorativa per cassa integrazione ex D.L. n. 104 del 14/08/2020 a far tempo dal 02/11/2020 sino al 31/12/2020, poi prorogata con comunicazione del
28/12/2020 sino alla data in cui il ricorrente rassegnava le proprie dimissioni con lettera raccomandata del 12/05/2021 ricevuta il 19/05/2021;
- che la situazione lavorativa del ricorrente veniva sottoposta ad accertamento ispettivo in data 24/09/2020 da parte del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, unitamente a quello del NAS di Pescara e del Comando Stazione Carabinieri di RT, i quali accedevano presso la sede della ditta allo scopo di verificare Controparte_1
l'osservanza nei confronti del personale occupato delle norme di tutela del rapporto di lavoro e di legislazione sociale e all'esito del quale gli ispettori rilevavano che il ricorrente aveva prestato attività lavorativa in “compresenza per n. 6 giorni a
3 settimana dalle ore 22:00 alle ore 8:00, per un totale di nr. 10 ore giornaliere e n. 60 ore settimanali”;
- che con comunicazione inviata via pec in data 26/04/2021 il lavoratore metteva formalmente in mora la ditta rivendicando i crediti retributivi Controparte_1 spettanti, senza che ciò sortisse effetto alcuno, nonostante la apparente disponibilità manifestata ad un componimento bonario della vertenza.
Tanto dedotto in punto di fatto, in diritto ha sostenuto l'erroneità dell'inquadramento professionale formalmente assegnatogli (livello A4 del CCNL Panificazione), per avere svolto, in piena autonomia e con assunzione della relativa responsabilità, mansioni superiori riconducibili a quelle di un operaio specializzato di cui al livello A1 della contrattazione collettiva applicata, essendosi occupato della gestione nonché della riuscita tecnica dell'intero processo di panificazione, dalla preparazione degli impasti sino al confezionamento e alla consegna del prodotto finito presso i vari committenti.
Ha chiesto, pertanto, la condanna del datore di lavoro al pagamento in proprio favore delle differenze retributive quantificate in complessivi € 129.250,50 di cui € 38.665,00 quale retribuzione ordinaria, € 3.392,05 quale 13° mensilità, € 3.494,74 quale 14° mensilità, €
74.960,76 per lavoro straordinario notturno, € 120,45 per lavoro festivo, € 411,31 per festività non godute ed € 8.206,19 a titolo di TFR e parametrate al superiore livello A1 del Ccnl di categoria corrispondente alle mansioni in concreto svolte, come da conteggio di parte prodotto.
1.2. In data 27.10.2022 si costituiva in giudizio l'impresa individuale , Controparte_1 contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, nel sottolineare come il titolare, sig. , fosse l'unico ad Controparte_1 occuparsi dell'impasto del pane, rappresentava quanto segue:
- che nei mesi di luglio/agosto/settembre tale incombente si svolgeva intorno le ore
24:00 (ad eccezione degli impasti a lunga lievitazione preparati dal titolare intorno alle ore 18:00) ed il ricorrente al suo arrivo in negozio, all'1:00 circa, si occupava esclusivamente di raccogliere l'impasto già pronto e preparare le forme, aiutando il datore di lavoro ad infornare ed infine a pulire il laboratorio;
questo per tutti i giorni della settimana, ad eccezione della notte tra il sabato e la domenica;
- che nei restanti mesi dell'anno il ricorrente iniziava, invece, la propria prestazione lavorativa alle 2:00;
- che i compiti a lui assegnati, ovvero il peso dell'impasto da mettere nelle forme, il numero di forme da infornare, i tempi di cottura e il momento di estrazione delle
4 teglie da forno, venivano decisi dal titolare, anche in base alle richieste dei clienti
(che solo lui riceveva);
- che nel laboratorio erano sempre stati occupati 3 o (nei mesi estivi) 4 operai, compreso il resistente e che la moglie sig.ra (che preparava i Parte_3 prodotti dolci da forno) coadiuvata dalla sig.ra e dalla Controparte_4 signora entrambe assunte come commesse, si erano sempre Persona_1 occupate della vendita al dettaglio, della pulizia del negozio e della scaffalatura dei prodotti;
- che sino al 2008 alle dipendenze dell'impresa aveva lavorato il sig. CP_5
con qualifica di autista, con il compito di caricare sul furgone i prodotti e
[...] consegnare il pane alle attività commerciali e ai punti vendita clienti, mentre in seguito le consegne venivano effettuate esclusivamente dal sig. ; Controparte_1
- che in considerazione dell'ubicazione del forno in una località turistica, il fatturato dell'impresa nel periodo ottobre-giugno di ogni anno era pari a quello dei soli tre mesi estivi (luglio, agosto e settembre), e per il periodo di più intenso lavoro il resistente aveva assunto negli anni diversi operai a tempo determinato per coadiuvare lo stesso e gli altri dipendenti nell'attività ( , Persona_2 Per_3
Kettani Moncef Ben Per_4 Persona_5
Hedi, ); Persona_6 Per_7
- che solo i lavoratori stagionali prestavano attività lavorativa anche la notte tra il sabato e la domenica, aggiungendo che la loro assunzione veniva estesa sino al 30 settembre per consentire ai dipendenti assunti a tempo indeterminato di andare in ferie;
- che il ricorrente ha sempre usufruito di 4 settimane di ferie (due settimane tra settembre e ottobre coincidenti con la chiusura del forno e due settimane nei mesi di cd. bassa stagione);
- che il forno non era mai stato aperto durante le domeniche, neppure nel periodo natalizio;
- che le differenze retributive accertate dall'Ispettorato del lavoro erano state corrisposte al ricorrente, così come le mensilità di luglio, agosto e settembre 2020.
A fronte di tali premesse, richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione in materia di svolgimento da parte del prestatore di lavoro di mansioni superiori, ha sostenuto la correttezza del livello di inquadramento riconosciuto contrattualmente al ricorrente (livello A4 del Ccnl Panificazione), in quanto la direzione e responsabilità tecnica
5 dell'attività di produzione del forno, in particolar modo dell'attività di impastamento e di cottura, era in capo in via esclusiva al titolare che si occupava personalmente dell'impasto dei lievitati e dava disposizioni in merito alle quantità necessaria per la formatura del pane e ai tempi di cottura del pane, rimanendo circoscritte, le mansioni svolte dal ricorrente, alle attività di mera formatura e di cottura del pane, nel rispetto delle direttive del titolare.
Ha, pertanto, contestato le asserite mansioni superiori rivendicate, per avere lo stesso sempre disimpegnato mansioni meramente esecutive proprie del livello assegnatogli, con conseguente contestazione delle differenze retributive pretese, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, anche con riferimento al lavoro straordinario asseritamente prestato nonché alla maggiorazione dovuta per lo svolgimento di lavoro notturno che, sebbene non indicata in busta paga, veniva di fatto corrisposta mensilmente al ricorrente siccome inclusa nella retribuzione.
In particolare, nel contestare gli avversi conteggi, ne ha dedotto anche l'inattendibilità atteso che, in seguito alla regolarizzazione dei pagamenti effettuata in ottemperanza al verbale di accertamento ispettivo, la maggiorazione per i mesi di luglio agosto e settembre 2020, era stata pari a euro 1.166,84 (pari cioè a 4.667,36 su base annua), mentre il computo effettuato dalla parte per l'intero anno risultava parti ad € 7.000,00/8.000,00.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale al termine della quale è stata rinviata all'udienza del 02.07.2025 per discussione, con termine per note conclusive fino a 10 giorni prima.
In sede di udienza del 2.7.2025 è stata ammessa CTU contabile, per mezzo del dott.
, ed all'esito della stessa la causa è stata rinviata al 9.12.2025 per Persona_8 discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le rispettive note di udienza, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Oggetto della domanda
2. Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere le differenze retributive asseritamente maturate nel corso del rapporto di lavoro instaurato con il resistente, a titolo di mansioni superiori ed a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo.
6 A sostegno della domanda, in ordine all'orario di lavoro, ha assunto che per tutta la durata del rapporto di lavoro, la ditta datrice di lavoro ha imposto al ricorrente un'attività lavorativa giornaliera ben superiore rispetto all'orario di lavoro previsto contrattualmente, ed in particolare, dalle ore 22:00 alle ore 8:00 del mattino, sino all'orario di apertura al pubblico del punto vendita, al fine di organizzare e sistemare quanto occorrente sia all'interno del negozio (pulizia del laboratorio e riorganizzazione del lavoro per il giorno successivo, sistemazione dei diversi tipi di pane e di biscotti negli scaffali ed imballaggio per i prodotti destinati ad altri punti vendita) sia all'esterno, provvedendo anche alla consegna della merce presso vari punti vendita, quali ad esempio , Controparte_6 Controparte_7
, Alimentari Scarazza di Villa Fiore di Alba Adriatica,
[...] Controparte_8
Margherita CO di Alba Adriatica, , Alimentari Agostino di Controparte_9
IN, e CO di IN.
Ha anche sottolineato che nel periodo estivo il negozio rimaneva aperto nei giorni festivi e la domenica, trovandosi così a sostenere numerose ore di lavoro straordinario, senza beneficiare di alcun giorno di riposo, precisando che tale condizione lavorativa veniva sostenuta pur di non perdere il posto di lavoro.
In ordine alle mansioni, invece, ha dedotto di aver svolto, in piena autonomia e responsabilità, insieme al collega di lavoro tutte le Persona_9 attività attinenti alla panificazione, e quindi alla preparazione degli impasti del pane e dei biscotti, occupandosi della lavorazione dell'impasto per la lievitazione, della messa in forno e della cottura, oltre che della successiva fase di confezionamento e sistemazione dei prodotti negli scaffali. Attività che a dire del ricorrente sono riconducibili al superiore livello di inquadramento A1, a cui appartengono gli operai specializzati, ovvero i lavoratori con la qualifica di impastatori e di infornatori, con specifica e diretta responsabilità tecnica nel lavoro agli stessi attribuito anche ai fini della sua riuscita, pur osservando le prescrizioni e gli indirizzi del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Il ricorrente sostiene, dunque, che per la quantità e qualità del lavoro espletato avrebbe dovuto percepire durante l'intero periodo di lavoro la complessiva somma di € 309.018,42 di cui € 179.013,32 quale retribuzione diretta, € 14.938,84 quale 13° mensilità, € 15.014,14 quale 14° mensilità, € 76.317,85 per indennità per lavoro straordinario notturno, € 531,47 per indennità lavoro festivo, € 1.812,64 per festività non godute nonché € 21.390,21 a titolo di
TFR, con una differenza a credito di € 129.250,50, di cui € 38.665,00 quale retribuzione diretta, € 3.392,05 quale 13° mensilità, € 3.494,74 quale 14° mensilità, € 74.960,76 per
7 indennità lavoro straordinario notturno, € 120,45 quale indennità lavoro festivo, € 411,31 per festività non godute ed € 8.206,19 a titolo di TFR, al lordo delle ritenute di legge.
Il fondamento giustificativo della domanda si muove, dunque, lungo due diverse linee direttrici. Da un lato il ricorrente rivendica differenze retributive da superiore inquadramento, assumendo di aver espletato mansioni che legittimano l'inquadramento al livello A1 come operaio specializzato, dall'altro lato, assume di aver prestato attività lavorativa con un disimpegno orario maggiore di quello contrattualizzato, senza percepire alcuna maggiorazione per l'attività lavorativa espletata oltre l'orario di lavoro ordinario e per l'attività notturna, oltre a dedurre di non aver mai riscosso alcuna indennità per le ferie ed i permessi non goduti.
Stante la diversità delle domande, le stesse saranno trattate separatamente, dopo aver, però, sottolineato che nel conteggio depositato in atti, oltre alle differenze retributive da superiore inquadramento, il ricorrente rivendica la liquidazione delle maggiorazioni a titolo di indennità notturna (non, dunque, lo straordinario notturno), oltre al lavoro festivo ed alle festività non godute, nei limiti conseguenti al diverso livello di inquadramento.
Più in particolare, è utile sottolineare che dall'esame del conteggio prodotto emerge l'applicazione della maggiorazione del lavoro notturno, ma non anche della maggiorazione a titolo di straordinario notturno, e ciò verosimilmente alla luce della disciplina della contrattazione collettiva come di seguito esaminata.
Mansioni superiori
3. In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..). Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (...).”
In giurisprudenza è stato affermato che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal
8 lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte
(tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Trasponendo tali principi al caso di specie, al fine di vagliare il superiore inquadramento professionale richiesto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è il
CCNL Panificazione Federpanificatori (cfr. doc. 8 fas. ric.), dal quale risulta che all'interno del personale operaio addetto alla pianificazione sono previsti 4 livelli: A1 super, a cui appartengono i gestori di laboratorio;
A1 a cui appartengono gli operai specializzati;
A2 e A3 ai quali appartengono gli operai qualificati;
A4 a cui appartengono gli operai comuni.
Più in particolare, appartengono al livello A1 (livello di inquadramento preteso) “i lavoratori specializzati con specifica e diretta responsabilità tecnica nel lavoro agli stessi attribuito anche ai fini della sua riuscita, pur osservando le prescrizioni e gli indirizzi del
9 datore di lavoro o di chi ne fa le veci”.
Appartengono, invece, al livello A4 (livello formalmente assegnato) “i lavoratori comuni che svolgono tutte le loro mansioni su specifici ordini di altro personale specializzato
e/o qualificato (e come tale anche dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci).”
Risulta utile anche richiamare la declaratoria professionale riferita ai lavoratori dei livelli A2 ed A3, a cui appartengono i “lavoratori qualificati in possesso di una adeguata preparazione professionale nelle specifiche mansioni, che possono svolgere anche in senso autonomo ma che in esse dipendono da altro lavoratore specializzato (e come tale anche dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci), per la responsabilità tecnica.”
Entrambe le parti in causa richiamano parti della contrattazione collettiva di cui, però, non risulta riscontro in atti, sicchè ai fini della valutazione comparativa del livello di inquadramento, si ritiene di dover fare riferimento alle declaratorie risultanti dal testo del contratto collettivo prodotto in atti.
Ed infatti, esaminando il testo del contratto collettivo depositato non vi è traccia del passaggio secondo cui “nella panificazione sono considerati operai specializzati i lavoratori con qualifica di impastatori e di infornatori” (anche se tale passaggio non risulta contestato dalla parte resistente), con la conseguenza che ai fini del decidere si farà riferimento solo alla descrizione generale dei diversi livelli di inquadramento per come risultante dal testo contrattuale prodotto.
Ebbene, dall'esame comparativo delle declaratorie professionali appare evidente come l'elemento di discrimine tra le due posizioni lavorativa è dato dal fatto che il dipendente inquadrato nel livello A1 ha una specifica e diretta responsabilità tecnica anche ai fini della riuscita del prodotto, che non ha invece l'operaio qualificato A4.
In altri termini, l'operaio specializzato riveste un ruolo attivo e di responsabilità nel processo di panificazione, tanto da rispondere dei risultati ottenuti, mentre l'operaio generico esegue le indicazioni e direttive del datore di lavoro o del suo superiore gerarchico, senza alcun margine di autonomia, neppure operativa.
Trasponendo tali principi al caso di specie, le risultanze della prova testimoniale, in ordine alle mansioni disimpegnate dal ricorrente, non sono caratterizzate da univocità.
Da un lato, i testi intimati da parte ricorrente (cfr. testi , Testimone_1
, ispettore, , amico del Per_3 Testimone_2 Testimone_3
10 ricorrente) hanno riferito che si occupava delle attività di preparazione degli Parte_1 impasti e della preparazione dei prodotti da forno in maniera autonoma e con diretta responsabilità, tanto è vero che durante il turno di lavoro notturno il titolare non era presente in laboratorio, mentre, dall'altro lato, i testi intimati da parte resistente (cfr. testi Pt_3
, moglie del titolare, , sorella del titolare,
[...] Testimone_4 Per_1
commessa al banco, e ,
[...] Testimone_5 Testimone_6 clienti del panificio) hanno riferito che la preparazione dell'impasto era di esclusiva competenza del titolare, il quale, solo lui, era a conoscenza della ricetta, limitandosi il ricorrente ad una mera attività di ausilio e collaborazione.
Entrambe le parti hanno contestato l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi avversari, sollevando diversi profili di inattendibilità, di natura soggettiva o oggettiva, asseritamente in grado di minare la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese.
Al riguardo, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (così Cass. n. 16499/2009; Cass. n. 11176/2017, per la quale, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove salvo che non abbiano natura di prova legale - il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti).
Ed, invero, affinchè si possa ritenere compiuta la valutazione complessiva degli elementi di prova non occorre che il giudice di merito abbia proceduto ad una ricapitolazione expressis verbis degli elementi singolarmente esaminati e ad una somma del loro peso probatorio, giacchè il giudizio di sintesi può anche emergere dal criterio direttivo adottato dal giudice dell'esame di ciascun elemento e dal tenore delle argomentazioni che, svolte alla luce del predetto criterio, rivelino un unitaria indirizzo valutativo (cfr. Cass. n. 2192/1982).
11 E' stato, inoltre, affermato che il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità
e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cassazione civile sez. VI, 27/01/2015, n.1547).
Applicando tali principi al caso di specie, nella valutazione complessiva delle risultanze probatorie, si ritiene di dover riconoscere maggiore valenza probatoria alle dichiarazioni rese dal teste il quale, a differenza di tutti gli altri testimoni Per_3 escussi, ha prestato attività lavorativa nel periodo in cui ha lavorato il ricorrente, ancorchè solo nelle stagioni estive degli anni 2019 e 2020, ma soprattutto ha lavorato nel laboratorio (e dunque in orario notturno), a stretto contatto con il medesimo. Il teste suddetto, quindi, a differenza dei testi , sorella del titolare, Testimone_4 Persona_1
(commessa al banco), e (clienti del Testimone_5 Testimone_6 panificio), ha potuto rispondere sulle circostanze fattuali oggetto dei capitoli di prova, per conoscenza piena e diretta, senza alcun tipo di condizionamento o di pressione.
A tale ultimo riguardo, altro elemento di particolare rilevanza, che vale a connotarne maggiore attendibilità rispetto agli altri testi escussi, è che al momento della deposizione, il teste non aveva alcun rapporto di lavoro in essere con il resistente, né Per_3 risultava aver incardinato rivendicazioni giudiziarie, sicchè rispetto alle sue dichiarazioni testimoniali non può ipotizzarsi alcun vizio, né di credibilità, né di veridicità.
I testi di parte resistente , e Persona_1 Testimone_5 [...]
hanno, peraltro, dichiarato di non conoscere il ricorrente e quindi di Testimone_6 non averlo mai visto lavorare in laboratorio, il che rende oltremodo priva di rilevanza probatoria la deposizione testimoniale dagli stessi resa.
Quanto alla teste , sorella del titolare, la stessa ha Testimone_4 dichiarato di aver svolto mansioni di commessa e quindi la sua deposizione non può considerarsi determinante ai fini della prova delle mansioni svolte dal ricorrente che, invece, si svolgevano prevalentemente durante l'orario notturno ed in laboratorio.
La teste , moglie del titolare, ha riferito di prestare attività in Parte_3 laboratorio, dalle 2:00 alle 5.00 (nel periodo invernale), al fine di dare il cambio al marito, ma di tale presenza né il lavoratore né l'ispettore , hanno Per_3 Testimone_2
12 dato riscontro. Il che, a parte il rapporto di coniugio che ne incrina la neutralità, concorre a metterne in dubbio la credibilità e veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Valga, peraltro, sottolineare la contraddizione tra quanto dalla stessa dichiarato in ordine al suo orario di lavoro (“Si è vero, io lavoravo oltre che di notte, anche di giorno, al banco vendita, perché il pomeriggio stava chiuso il negozio e riposavo in quel momento”), e quanto affermato dalla teste , commessa del panificio nella stagione estiva del 2016, la quale Persona_1 ha riferito di lavorare dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, a dimostrazione del fatto che il forno era aperto anche il pomeriggio.
Tanto premesso, si ritiene, quindi, di dover privilegiare quanto dichiarato dal teste la cui attendibilità non può essere in alcun modo messa in dubbio, sia sotto il Per_3 profilo di neutralità rispetto agli esiti del giudizio, sia rispetto alla diretta fonte di conoscenza di cui lo stesso è portatore.
Ebbene, il teste è stato assunto da , con la qualifica di Per_3 Controparte_1 operaio e mansione di panettiere a tempo pieno, livello A3, una prima volta, dall'1.7.2019 al
30.9.2019, ed una seconda volta dal 4.7.2020 al 30.9.2020 (cfr. doc. 7 fas. res.).
Sentito all'udienza del 22.3.2023, ha dichiarato quanto segue: “Ho lavorato per il resistente nel 2018-2019, non ricordo bene, per due stagioni estive, dal giugno a fine agosto e qualche giorno di settembre, io ero aiuto panettiera. Non ho alcun contenzioso contro il resistente. Quando sono arrivato il ricorrente già vi lavorava, ed abbiamo lavorato insieme per entrambe le stagioni”….. “Noi lavoravamo, sia io che il ricorrente, dalle 22.00 alle 8.00, dal lunedì al sabato, e quindi anche il sabato dalle 22.00 alle 8.00 della domenica. Insieme a Per_ me ed il ricorrente, vi lavorava anche un certo ”…. Il ricorrente si occupava di tutta la preparazione del pane, dall'impasto fino alla consegna che avveniva la mattina. Si impastava la farine e gli ingredienti, si lasciava lievitare per 20 minuti, mezz'ora, a seconda della temperatura dell'acqua. Dopo si impastava tutto a mano il pane, di infornava, poi si lasciava raffreddare e poi si affettava, si imbustava e poi si caricava nei furgoncini per la consegna. Per_ Per la consegna facevamo i turni, una volta andavo io, una volta il ricorrente, una volta
Se io ad esempio andavo a fare la consegna, gli altri due rimaneva al forno a preparare i dolci. Quindi prima delle 8.00 non finivamo mai”….. Il titolare ci lasciava un biglietto scritto con la quantità del pane da fare, non era presente durante il nostro turno di lavoro, la mattina arrivava verso le 5.00, preparava il pane che lui consegnava con il suo furgoncino presso altri alimentari.”…. Il ricorrente mi diceva cosa dovevamo fare e quello che dovevamo preparare, io ero aiuto panettiere, ero d'aiuto ad ed a non ricordo Pt_1 Per_12
13 bene il nome”…. Adr: “Una parte del pane preparato rimaneva per il negozio che si trovava nello stesso stabile, attaccato al forno, ma per la maggior parte il pane veniva preparato per le consegne. Oltre al pane facevamo tutti i giorni anche i biscotti.
Il teste ha, dunque, confermato in maniera univoca che il ricorrente all'interno del laboratorio non si limitava a svolgere mansioni meramente esecutive, dietro specifici ordini del datore di lavoro e senza alcun margine di autonomia, neppure operativa o esecutiva, ma al contrario, partecipava attivamente, insieme al cognato, alla realizzazione dei prodotti da forno, con autonomia operativa ed anche con responsabilità tecnica, funzionale alla buona riuscita dei prodotti commissionati (tanto è vero che il titolare non era presente in laboratorio per tutto l'arco dell'orario notturno).
Ed infatti, durante l'orario notturno di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente, il titolare non era presente in laboratorio, sicchè appare evidente CP_1 che le mansioni assegnate al dipendente non potevano essere svolte dietro specifici ordini da parte del datore di lavoro. Il ricorrente, quindi, era dotato non solo di autonomia operativa ed esecutiva, ma nell'ambito delle direttive assegnate, era tenuto a portare a termine tutto il processo di produzione, in maniera del tutto autonoma (insieme al cognato presente anche in laboratorio) e con responsabilità tecnica, intesa come responsabilità di espletare correttamente tutte le fasi della panificazione, dall'impasto alla cottura.
A supporto di quanto assunto dal teste appare sintomatico richiamare Per_3 la deposizione resa dall'ispettore , il quale ha dichiarato che nel corso Testimone_2 di un accesso ispettivo in materia di lavoro e sicurezza svolto in data 24.9.2020 presso il panificio di , trovò presenti in laboratorio solo il ricorrente ed Controparte_1 Per_3
intenti “nella specifica attività di preparazione del pane, impasto”.
[...]
Tale dichiarazione, particolarmente rilevante in quanto frutto di acquisizione diretta da parte dell'organo ispettivo, vale a dimostrare la sussistenza due circostanze fattuali dirimenti ai fini del decidere: da un lato, l'assenza del titolare o della moglie in laboratorio, dall'altro lato, l'assegnazione al ricorrente di mansioni non prettamente esecutive, ma implicanti conoscenze specifiche e responsabilità tecniche, quali appunto quelle relative alla preparazione dell'impasto del pane.
Valga, inoltre, aggiungere che quanto riferito dal teste in ordine alla Per_3 natura delle mansioni volte dal ricorrente deve ritenersi esteso temporalmente anche al periodo intermedio tra le due stagioni estive nelle quali il teste ha lavorato nel forno, rendendo, quindi, definitivo il diritto del dipendente all'inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 2103 c.c.
14 In altri termini, avendo il teste lavorato nelle due stagioni estive del Per_3
2019 e del 2020 ed avendo confermato per entrambi i periodi la natura delle mansioni svolte dal ricorrente, può ritenersi verosimile che le stesse mansioni siano state pure svolte dal dipendente nel periodo invernale, o quantomeno nel periodo intermedio tra le due stagioni estive.
Alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene, dunque, raggiunta la prova del diritto del ricorrente all'inquadramento superiore preteso.
In particolare, la circostanza che il titolare non fosse presente in laboratorio, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente, vale certamente ad escludere che possa ritenersi corretto l'inquadramento al livello A4, a cui appartengono, come sopra esposto, i lavoratori comuni che svolgono “tutte le loro mansioni su specifici ordini di altro personale specializzato e/o qualificato (e come tale anche dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci)”. Occupandosi il ricorrente di tutto il processo di panificazione in maniera autonoma, pur osservando le prescrizioni e gli indirizzi del datore di lavoro, si ritengono, invece, sussistenti tutti i presupposti qualificanti del livello di inquadramento rivendicato.
Si ritiene, quindi, comprovato che il ricorrente, quantomeno a far data dall'1.7.2019 abbia svolto mansioni riconducibili al livello A1 di inquadramento di cui al CCNL di categoria.
Lo stesso ha, dunque, diritto alle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento, quale differenza tra l'importo corrisposto con l'inquadramento inferiore ed i crediti maturati in relazione alla qualifica superiore, rispetto a tutti gli istituti previsti dal
CCNL e riconosciuti dall'azienda, tra cui la retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità.
Lavoro notturno – lavoro straordinario
4. Il secondo profilo di doglianza attiene all'orario di lavoro.
In particolare, il ricorrente sostiene di aver prestato attività lavorativa con un disimpegno orario dalle 22.00 alle 8.00, con un giorno di riposo tra la notte del sabato e la domenica, solo nel periodo invernale, rivendicando le relative differenze retributive a titolo di straordinario notturno e festivo.
In verità, esaminando attentamente il conteggio prodotto, risulta che sia stata conteggiata e liquidata solo la maggiorazione oraria per il lavoro notturno, parametrata sulle 8 ore di lavoro, e non anche lo straordinario notturno.
Di contro, la parte resistente sostiene che il disimpegno orario del ricorrente fosse dalle 1.00 alle 7.30, nei mesi di luglio, agosto e settembre, e dalle 2.00 alle 7:30 nei mesi da ottobre a giugno, con svolgimento, dunque, di sole 4 ore di lavoro notturno, che ancorchè non
15 liquidato nei prospetti paga, sarebbe comunque ricompreso nella retribuzione corrisposta, come da prospetto allegato.
Ebbene, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori
(art. 2697 c.c.) il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro supplementare o per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario contrattuale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro supplementare/straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattuale, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative
Il numero delle ore di lavoro supplementare e/o straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza. Ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, quindi, non è sufficiente una generica affermazione circa lo svolgimento di lavoro supplementare/straordinario, ma è necessario specificare, anche mediante presunzioni, il numero di ore effettivamente svolto o comunque fornire coordinate spazio temporali utili ai fini della quantificazione delle stesse. La valutazione equitativa, rimessa al giudice del merito dall'art.432 c.p.c., riguarda infatti la determinazione del valore economico della prestazione stessa e non anche l'esistenza o la quantità di essa. Il criterio della valutazione equitativa previsto dall'art. 432 c.p.c. non può di conseguenza essere utilizzato per stabilire la misura o la quantità delle prestazioni per le quali sia richiesto il compenso, dovendo tali elementi essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, né ha la funzione di supplire a deficienze delle parti nello svolgimento dell'attività processuale e probatoria, quando le prove sul quantum siano oggettivamente acquisibili (Cass. civ., 14 ottobre 1988, n. 5584).
Costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo.
16 Costituisce lavoro supplementare quello che eccede l'orario di lavoro previsto stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
In forza delle disposizioni contenute nel CCNL Federpanificatori in atti sull'orario di lavoro:
- l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. La durata media dell'orario di lavoro non può superare le 48 ore per ogni periodo di 7 giorni, comprese le ore di straordinario e deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 26 settimane. La durata massima dell'orario di lavoro per singola settimana non può superare le 54 ore, compresele ore di straordinario
(salvo diverso accordo di secondo livello). L'orario di lavoro è ridotto di 28 ore annue (36 ore per i lavoratori notturni).
- Ai soli fini contrattuali è considerato straordinario il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali. E' previsto un limite al lavoro straordinario di 270 ore annue. Per le prestazioni di lavoro straordinario è stabilita una maggiorazioni del 30%, da calcolare sullaquota oraria della retribuzione normale. Tale maggiorazione è cumulabile con quelle previste per lavoronotturno e festivo (compreso il lavoro domenicale) fino ad un massimo del 55%.
- Si considera notturno - ai soli effetti retribuitivi - il lavoro effettuato dalle ore 21 alle ore 4. Per le prestazioni di lavoro notturno è prevista una maggiorazione del
50%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. Tale maggiorazione è cumulabile con quelle previste per lavoro straordinario e festivo (compreso il lavoro domenicale ma con esclusione della maggiorazione del 75%) fino ad un massimo del 55%.
- Agli effetti legali è considerato lavoro notturno quello svolto dalle ore 22 alle ore
5, e lavoratore notturno colui che svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo normale orario di lavoro durante tale periodo ovvero colui che presti il proprio lavoro per almeno tre ore nel periodo considerato per un minimo di 80 giornate all'anno.
- E' considerato festivo il lavoro prestato in giornate festive nazionali ed infrasettimanali ai sensi di legge, ovvero quello prestato di domenica. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro ovvero con quelle previste per lavoro straordinario e notturno fino ad un massimo del 55%, fatta eccezione per quella del 75% che non può essere cumulata.
Come sopra già sottolineato, dall'esame del conteggio allegato dalla parte ricorrente,
17 risulta liquidata la sola maggiorazione del lavoro notturno, parametrata sull'intero orario di lavoro, non essendovi, invece, la maggiorazione per lavoro straordinario, verosimilmente in ragione del massimale di cumulo previsto dalla contrattazione collettiva circa la maggiorazione massima del 55%. Più in particolare, dal conteggio risulta applicata la maggiorazione per il lavoro notturno e per quello festivo.
A questo punto risulta dirimente comprendere l'orario di lavoro espletato dal ricorrente, al fine di verificare quanta parte dell'orario di lavoro possa essere computata ai fini della maggiorazione del lavoro notturno.
Il datore di lavoro, infatti, non ha mai liquidato la maggiorazione del 50% per lavoro notturno nelle buste paga, sicchè al ricorrente spetta certamente tale emolumento, la cui quantificazione dipendente dalla determinazione dell'estensione temporale della prestazione lavorativa.
Non può, invece, ritenersi, come assume la parte resistente, che tale maggiorazione, ancorchè non liquidata nelle buste paga, sia stata comunque corrisposta, atteso che la stessa confonde e cerca di assorbire la maggiorazione per lavoro notturno con la corresponsione del minimo contrattuale, quando, in realtà, si tratta di due emolumenti differenti.
Peraltro, esaminando il prospetto stesso depositato dalla resistente (che a dispetto delle deduzioni della memoria difensiva conteggia 5 ore di lavoro notturno al giorno) risulterebbe un credito a titolo di maggiorazione per lavoro notturno di € 45.239,63 (considerando il pagamento avvenuto con la busta paga di settembre 2020).
Sempre in un'ottica preliminare, valga rilevare che il verbale di accertamento dell'Ispettorato del lavoro di Teramo, in ottemperanza del quale il datore di lavoro ha pagato al ricorrente quanto stabilito, ha contestato al datore di lavoro di non aver conteggiato separatamente lo straordinario ed il lavoro notturno, e per i pagamenti relativi ai mesi di luglio agosto e settembre 2020, la maggiorazione è stata pari a euro 1.166,84 per tutti e tre mesi
(pari cioè a 4.667,36 su base annua).
Al riguardo, la prova testimoniale assunta è stata caratterizzata, anche su questo punto, dalla mancanza di univocità quanto all'estensione temporale della prestazione lavorativa.
I testi di parte ricorrente hanno, infatti, riferito che l'orario di lavoro si sviluppava dalle 22.00 alle 8.00, con un giorno di riposo tranne che nel mese di agosto, mentre i testi di parte resistente (in verità solo la teste , moglie del titolare) hanno dichiarato Parte_3 che l'estensione oraria della prestazione lavorativa era dalle 2.00 alle 7:30.
18 Applicando i principi di diritto sopra esposti in materia di valutazione delle risultanze probatorie, si ritiene di dover conferire, anche sotto tale diverso profilo, maggiore attendibilità
e credibilità alle dichiarazioni rese dal teste il quale ha prestato attività Per_3 lavorativa al panificio, nel laboratorio, nelle stagioni estive del 2019 e 2020, considerata la conoscenza diretta dei fatti di causa, proprio per essere stato collega di lavoro del ricorrente e soprattutto considerando che, a dispetto di alcuni dei restanti testi escussi, avendo cessato il rapporto di lavoro con il resistente, non è portatore di alcun interesse o di alcun condizionamento rispetto agli esiti del giudizio.
Di converso, i testi di parte resistente, e Testimone_5 [...]
, non hanno apportato alcun elemento utile di valutazione, essendosi Testimone_6 limitati a riferire di essere clienti del forno e di non conoscere le modalità organizzative all'interno del laboratorio, né tantomeno gli orari di lavoro del ricorrente.
La teste di parte resistente, , sorella del titolare, non ha Testimone_4 mai prestato attività lavorativa all'interno del laboratorio, avendo lavorato come commessa nel negozio solo nei periodi estivi, quindi, a parte la circostanza in ordine al ruolo del titolare nella preparazione degli impasti, non ha riferito alcun elemento utile in ordine all'orario di lavoro del ricorrente, se non che alle 7.30 già non lavorasse più.
Le medesime considerazioni valgono per le dichiarazioni rese dalla teste Per_1
, commessa del negozio, come addetta al banco, nell'estate 2016, la quale ha riferito
[...] di non conoscere il ricorrente, pur sapendo che due cognati lavorassero al laboratorio, ed apportando solo, come dato utile, la circostanza che alle 7.30, al suo arrivo, già non vi era più nessuno al laboratorio.
Se l'attendibilità del teste è fortemente limitata dall'aver Testimone_1 proposto analogo giudizio nei confronti del resistente, allo stesso modo, si ritiene estremamente scemata l'attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla teste
, non solo perché questa è la moglie del titolare, ma anche perché ha fornito Parte_3 una versione dei fatti di causa differente da quella prospettata dalla resistente nella propria memoria difensiva ed in alcuni casi inverosimile. Ed infatti, in sede di costituzione, è stato dedotto che lavorasse nel forno come addetta al banco vendite, coadiuvata dalla Parte_3 sig.ra e dalla signora entrambe assunte come Controparte_4 Persona_1 commesse. Mentre in sede di escussione testimoniale, la teste ha dichiarato di Parte_3 prestare attività lavorativa in laboratorio (circostanza non dedotta dal resistente ed anzi smentita dall'allegazione che la teste fosse addetta al bando vendita e non al laboratorio),
19 prestando addirittura le proprie mansioni sia in orario notturno, che durante la mattinata come addetta al banco (“Io d'invero lavoro dalle 2.00 alle 5.00, dopo esce mio marito per preparare le cose per la consegna”, “Si è vero, però preciso che il ricorrente arrivava alle
2.00, quando scendevo io ed andava via , io rimanevo con loro ad infornare e a CP_10 fare il resto”, “Durante la fase in cui si infornava il pane e durante la cottura mio marito era
a casa a riposare, ma c'ero io in laboratorio”, “In laboratorio eravamo sempre io, mio marito ed i due ricorrenti, questo d'inverno, d'estate eravamo in sei persone.” “Si è vero, io lavoravo oltre che di notte, anche di giorno, al banco vendita, perché il pomeriggio stava chiuso il negozio e riposavo in quel momento.”).
Quanto alla deposizione testimoniale di , vicino di casa del Testimone_3 ricorrente, la rilevanza di quanto dichiarato è limitata dalla natura della fonte di conoscenza, ed in particolare, oltre che dal fatto che la conoscenza è circoscritta agli anni 2012 e 2013, anche dal rilievo che il teste ha riferito sull'orario di inizio del servizio del ricorrente, in ragione della pausa caffè o pausa acqua che entrambi consumavano insieme (non è chiaro dove però): “Essendo un operatore della raccolta rifiuti dei comuni del Val Vibrata, in quel periodo a RT, quando il ricorrente lavorava al forno, diverse volte ci incontravamo di notte per un caffè o per l'acqua, a volte alle 24.00, alle 22.30, anche se lui prendeva servizio molto prima. Ci incontravamo tutti i giorni perché io effettuavo la raccolta in quella zona in quel periodo. Parliamo del periodo 2012, 2013…. A volte iniziava anche prima delle 22.00, specialmente nel periodo estivo, e lo perché io attavo alle 23.00, e lui alle 20.30, quindi a casa, alle 20.30 ci vedevamo per un caffè, prima di prendere servizio. Di solito la mattina, dopo la panificazione il ricorrente faceva il servizio di consegna e lo so perché l'ho visto fare.
Lo incrociavo sulla strada con il furgone, questo per tutto il periodo lavorativo.”…..
“”Quando la sera mi fermavo per un caffè alle 2.00 o alle 24.00, lo vedevo dentro al laboratorio, dalla vetrata, non entravo, però si vedeva abbastanza bene il laboratorio e lo vedevo panificare l'impasto. Non era da solo, con lui c'era il cognato e d'estate c'era anche un altro signore, un rumeno credo. Il titolare non l'ho mai visto al laboratorio. Io ho frequentato il panificio dal 2011 circa fino al 2017-2018, perché una zona fissa di lavoro a
RT.”
Alla luce di tali considerazioni, l'unica deposizione che può ritenersi attendibile e rilevante è, dunque, rappresentata da quanto dichiarato dal teste collega di Per_3 lavoro del ricorrente nelle stagioni estive degli anni 2019-2020, il quale ha dichiarato: “Noi lavoravamo, sia io che il ricorrente, dalle 22.00 alle 8.00, dal lunedì al sabato, e quindi anche il sabato dalle 22.00 alle 8.00 della domenica. Insieme a me ed il ricorrente, vi
20 Per_ lavorava anche un certo ”.. “Solo il mese di agosto, per quanto posso rispondere, abbiamo lavorato tutti i giorni, senza giorno di riposo, tutte le notti senza riposo settimanale”.
Ancorchè le circostanze allegate siano riferibili ai soli anni 2019-2020, deve ritenersi che la stessa articolazione oraria sia stata seguita anche per il restante periodo lavorativo
(invece sulla prestazione lavorativa sette giorni su sette si ritiene di doverla limitare alle sole stagioni estive del 2019-2020, non essendovi indiretta conferma dalle deduzioni del resistente), come, peraltro, indirettamente dimostrato dal fatto che è lo stesso resistente a riferire che nei periodi estivi l'attività lavorativa iniziasse prima, all'1.00, anziché alle 2.00, ed al fatto che l'accertamento ispettivo del 24.9.2020 è stato condotto alle ore 1:30 ed in tale occasione gli ispettori trovarono in servizio il ricorrente ed il cognato, e non invece il titolare.
L'ispettore MASELLI VINCENZO ha sul punto dichiarato: “Adr Avv.to D : Ema_2 chi era presente il giorno del primo accesso. “ è arrivato nel laboratorio a Controparte_1 seguito dell'avviso da parte dei dipendenti. Quando siamo arrivati c'erano ed Per_3 il ricorrente che erano intenti nella specifica attività di preparazione del pane, impasto.
L'accesso è avvenuto alle ore 1:20 di notte del 24.9.2020”.
Da tali dichiarazioni risulta, dunque, dimostrato che durante il periodo estivo il ricorrente prestasse attività lavorativa con un disimpegno orario dalle 22.00 alle 8.00, per sei giorni alla settimana, e senza giorno di riposo nel mese di agosto, prestando, dunque, lavoro notturno, rilevante agli effetti retributivi, per 6 ore al giorno per sei giorni alla settimana, sette giorni nel mese di agosto (l'assenza del giorno di riposto nel mese di agosto risulta certamente dimostrata per le stagioni estive 2019, 2020).
Prima dell'assunzione del teste a fronte della incertezza nelle Per_3 dichiarazioni testimoniali, non è possibile quantificare con esattezza le ore di lavoro notturne rilevanti ai fini retributivi (e quindi per le quali si applica la maggiorazione del 50% su base oraria), sicchè è possibile considerare la quantificazione dell'orario come prospettata dal resistente (4 ore di lavoro notturno al giorno).
Ciò che è indubbio è che il ricorrente, per tutto l'arco di durata del rapporto di lavoro, ha prestato attività lavorativa nel periodo notturno, rilevante ai fini retributivi, e che per le prestazioni di lavoro notturno non è stata mai applicata la maggiorazione del 50%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione, prevista dalla contrattazione collettiva.
Né tale maggiorazione può ritenersi assorbita dalla retribuzione ordinaria corrisposta nel corso del periodo lavorativo, in quanto si tratta di emolumenti del tutto differenti, l'uno
21 afferente alla retribuzione ordinaria quantificata sul monte orario prestato, l'altra riguardante la maggiorazione oraria, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione, a titolo di lavoro notturno.
Quantum debeatur
5. Ai fini del quantum debeatur, è stata espletata CTU contabile, nella persona del dott. , a cui è stato chiesto di espletare il calcolo delle differenze dovute a Persona_8 favore del ricorrente, sia a titolo di mansioni superiori, sia a titolo di maggiorazione da lavoro notturno, sulla base dei parametri fattuali sopra esposti. A tal fine è stata individuata la data di assunzione di quale momento a partire dal quale può ritenersi Per_3 sufficientemente raggiunta la prova del diritto del ricorrente all'inquadramento superiore e ad un maggior numero di ore di lavoro notturne, rispetto alle 4 ore allegate dal resistente.
Esaminando le risultanze dei calcoli espletati appare immediatamente evincibile come la gran parte del credito maturato dal ricorrente sia stato proprio quello dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, e ciò anche ipotizzando le 4 ore di lavoro notturno dedotte dalla parte resistente, per il periodo antecedente al luglio 2019.
In ordine, invece, alle ferie e permessi non goduti, il CTU ha fatto riferimento alle risultanze delle buste paga, quantificando le relative differenze dovute, anche a titolo di mansioni superiori.
Ebbene, si ritiene di poter fare riferimento al conteggio articolato dal CTU, in quanto appare immune da vizi logici o di calcolo, oltre che analiticamente articolato e di facile disamina, così da permetterne la immediata comprensione e valutazione. Non risulta, peraltro, che le parti abbiano trasmesso osservazioni (circa il processo di calcolo operativo) nel termine all'uopo assegnato, formulando semmai doglianza sotto il profilo dell'an debeatur.
In definitiva sintesi, il ricorrente ha certamente diritto ad ottenere le differenze retributive maturate a titolo di inquadramento superiore (rispetto a tutti gli emolumenti ed istituti previsti, a far data dall'1.7.2019), ed a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, quantificate nella misura complessiva lorda di € 73.026,65 (€ 53.548,67 lordi di sorte capitale), comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione al 31.12.2025, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal 1.1.2026 al saldo.
6. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente, liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147, come da dispositivo (scaglione 52.000/260.000 valori minimi considerata la non particolare complessità della causa ed anche la vicinanza della
22 somma accertata con il valore minimo dello scaglione di riferimento), tenendo anche in considerazione che era stata formulata una proposta conciliativa di € 50.000,00 (che poi coincide con la somma accertata quale sorte capitale) che non è stata riscontrata da alcune delle parti in causa. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1129/2022 così provvede:
• in accoglimento della domanda, condanna a corrispondere alla Controparte_1 parte ricorrente la complessiva somma lorda di € 73.026,65, a titolo di inquadramento superiore (a far data dall'1.7.2019) ed a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione al 31.12.2025, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. successivamente maturati fino al saldo;
• condanna a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite Controparte_1 che liquida in € 6.697,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU come già liquidate con decreto separato.
Teramo, 10.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 10/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), nato in [...] l'[...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Adriatica (TE) alla Via C. Battisti n. 101 ed elettivamente domiciliato in Teramo, Fraz. S.
Nicolò a Tordino, alla Via F. Bucci n. 15, presso e nello studio del sottoscritto suo procuratore, Avv. Emiliano D'Andrea, (c.f. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
( ), in persona dell'omonimo titolare , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Di Teodoro (C.F. ) del Foro C.F._3 di Teramo, in forza di procura in atti. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al fax 0861.253449 e/o alla casella di posta elettronica certificata ovvero al domicilio telematico:
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RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “a) dichiarare che il Sig. ha lavorato dal 09.05.2011 al Parte_1
01.06.2021 alle dipendenze della ditta , con sede in RT DO Controparte_2 alla Via Trento n. 9, svolgendo le mansioni di fornaio panettiere, con la qualifica operaio specializzato, livello A1 del CCNL per i lavoratori delle imprese della panificazione -
1 Federpanificatori del 01.12.2009 e successivi rinnovi contrattuali, osservando l'orario di lavoro di cui in premessa;
b) dichiarare il sig. per la quantità e qualità del lavoro espletato, così come Parte_1 descritto in premessa, creditore nei confronti della ditta delle seguenti Controparte_1 somme: € 38.665,00 quale retribuzione diretta, € 3.392,05 quale 13° mensilità, € 3.494,74 quale 14° mensilità, € 74.960,76 per indennità lavoro straordinario notturno, € 120,45 quale indennità lavoro festivo, € 411,31 per festività non godute ed € 8.206,19 a titolo di TFR e quindi complessivamente € 129.250,50, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione, così come meglio specificato negli allegati conteggi facenti parte integrante del presente atto che, stesi sulla base del CCNL innanzi richiamato e delle relative tabelle, la cui applicazione espressamente si richiede anche ai sensi dell'art.36 Cost., costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e comunque non inferiore a quanto previsto dall'art.36 Cost., che formalmente si invoca;
c) condannare la ditta in persona dell'omonimo titolare, con sede in Controparte_1 RT DO alla Via Trento n. 9, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 129.250,50, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e comunque non inferiore a quanto previsto dall'art. 36 Cost.; d) condannare la ditta , in persona in persona dell'omonimo titolare, con Controparte_1 sede in RT DO alla Via Trento n. 9, al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Parte resistente: “Si chiede che l'On. Tribunale di Teramo adito in funzione di Giudice del Lavoro voglia, contrariis reiectis, rigettare il ricorso del signor nei confronti Parte_1 dell'impresa individuale con vittoria di spese diritti e onorari di lite”. Controparte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 29/06/2022, , Parte_1 dipendente del panificio dal 09/05/2011 al 01/06/2021 con qualifica di Controparte_1
[... fornaio ed inquadramento al livello A4 del CCNL per i dipendenti dalle aziende
, ha agito in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro rivendicando il Parte_2 diritto al riconoscimento del superiore inquadramento professionale al livello A1 del contratto collettivo di categoria, con le relative differenze retributive quantificate in € 129.250,50 e pretese a titolo di retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive, lavoro straordinario notturno e festivo prestati, indennità sostitutiva di festività non godute e Tfr, come da conteggio di parte prodotto.
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- di essere stato assunto alle dipendenze del panificio con contratto Controparte_3 di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato del 09/05/2011 per lo svolgimento di mansioni di fornaio ed inquadramento professionale nel livello A4
(operaio generico e/o comune) del CCNL Panificazione Federpanificatori, espletando
2 la propria attività lavorativa presso il laboratorio e punto vendita ubicato nella sede di
RT DO (Te);
- di avere osservato, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro, un orario lavorativo superiore a quello contrattualmente formalizzato e articolato dalle ore 22:00 alle ore
8:00 del mattino, ovvero sino all'orario di apertura al pubblico del punto vendita, al fine di organizzare e sistemare quanto occorrente sia all'interno del negozio (pulizia del laboratorio e riorganizzazione del lavoro per il giorno successivo, sistemazione dei diversi tipi di pane e di biscotti negli scaffali ed imballaggio per i prodotti destinati ad altri punti vendita) sia all'esterno, provvedendo anche alla consegna della merce presso altri punti vendita e supermercati;
- che, durante il periodo natalizio, prestava attività lavorativa anche nella giornata del sabato, beneficiando di un solo giorno di riposo domenicale, mentre, nel periodo estivo, capitava che non avesse alcun giorno di riposo in ragione dell'intensificarsi dell'attività lavorativa a seguito dell'arrivo dei turisti;
- di essersi occupato, in piena autonomia e con assunzione della relativa responsabilità, di organizzare l'intero processo di panificazione e, in particolare, di aver provveduto a preparare gli impasti per il pane ed i biscotti, ad infornarli, a controllarne la corretta cottura e ad estrarre le teglie dal forno;
di essere stato addetto altresì alla sistemazione dei prodotti sugli scaffali o sugli espositori ai fini della vendita in loco, ovvero al confezionamento in busta dei prodotti dolciari, ove destinati al commercio presso altre attività commerciali e punti vendita di RT, Alba Adriatica e IN;
- che in data 22/10/2020 la ditta datrice di lavoro comunicava la sospensione dall'attività lavorativa per cassa integrazione ex D.L. n. 104 del 14/08/2020 a far tempo dal 02/11/2020 sino al 31/12/2020, poi prorogata con comunicazione del
28/12/2020 sino alla data in cui il ricorrente rassegnava le proprie dimissioni con lettera raccomandata del 12/05/2021 ricevuta il 19/05/2021;
- che la situazione lavorativa del ricorrente veniva sottoposta ad accertamento ispettivo in data 24/09/2020 da parte del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, unitamente a quello del NAS di Pescara e del Comando Stazione Carabinieri di RT, i quali accedevano presso la sede della ditta allo scopo di verificare Controparte_1
l'osservanza nei confronti del personale occupato delle norme di tutela del rapporto di lavoro e di legislazione sociale e all'esito del quale gli ispettori rilevavano che il ricorrente aveva prestato attività lavorativa in “compresenza per n. 6 giorni a
3 settimana dalle ore 22:00 alle ore 8:00, per un totale di nr. 10 ore giornaliere e n. 60 ore settimanali”;
- che con comunicazione inviata via pec in data 26/04/2021 il lavoratore metteva formalmente in mora la ditta rivendicando i crediti retributivi Controparte_1 spettanti, senza che ciò sortisse effetto alcuno, nonostante la apparente disponibilità manifestata ad un componimento bonario della vertenza.
Tanto dedotto in punto di fatto, in diritto ha sostenuto l'erroneità dell'inquadramento professionale formalmente assegnatogli (livello A4 del CCNL Panificazione), per avere svolto, in piena autonomia e con assunzione della relativa responsabilità, mansioni superiori riconducibili a quelle di un operaio specializzato di cui al livello A1 della contrattazione collettiva applicata, essendosi occupato della gestione nonché della riuscita tecnica dell'intero processo di panificazione, dalla preparazione degli impasti sino al confezionamento e alla consegna del prodotto finito presso i vari committenti.
Ha chiesto, pertanto, la condanna del datore di lavoro al pagamento in proprio favore delle differenze retributive quantificate in complessivi € 129.250,50 di cui € 38.665,00 quale retribuzione ordinaria, € 3.392,05 quale 13° mensilità, € 3.494,74 quale 14° mensilità, €
74.960,76 per lavoro straordinario notturno, € 120,45 per lavoro festivo, € 411,31 per festività non godute ed € 8.206,19 a titolo di TFR e parametrate al superiore livello A1 del Ccnl di categoria corrispondente alle mansioni in concreto svolte, come da conteggio di parte prodotto.
1.2. In data 27.10.2022 si costituiva in giudizio l'impresa individuale , Controparte_1 contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, nel sottolineare come il titolare, sig. , fosse l'unico ad Controparte_1 occuparsi dell'impasto del pane, rappresentava quanto segue:
- che nei mesi di luglio/agosto/settembre tale incombente si svolgeva intorno le ore
24:00 (ad eccezione degli impasti a lunga lievitazione preparati dal titolare intorno alle ore 18:00) ed il ricorrente al suo arrivo in negozio, all'1:00 circa, si occupava esclusivamente di raccogliere l'impasto già pronto e preparare le forme, aiutando il datore di lavoro ad infornare ed infine a pulire il laboratorio;
questo per tutti i giorni della settimana, ad eccezione della notte tra il sabato e la domenica;
- che nei restanti mesi dell'anno il ricorrente iniziava, invece, la propria prestazione lavorativa alle 2:00;
- che i compiti a lui assegnati, ovvero il peso dell'impasto da mettere nelle forme, il numero di forme da infornare, i tempi di cottura e il momento di estrazione delle
4 teglie da forno, venivano decisi dal titolare, anche in base alle richieste dei clienti
(che solo lui riceveva);
- che nel laboratorio erano sempre stati occupati 3 o (nei mesi estivi) 4 operai, compreso il resistente e che la moglie sig.ra (che preparava i Parte_3 prodotti dolci da forno) coadiuvata dalla sig.ra e dalla Controparte_4 signora entrambe assunte come commesse, si erano sempre Persona_1 occupate della vendita al dettaglio, della pulizia del negozio e della scaffalatura dei prodotti;
- che sino al 2008 alle dipendenze dell'impresa aveva lavorato il sig. CP_5
con qualifica di autista, con il compito di caricare sul furgone i prodotti e
[...] consegnare il pane alle attività commerciali e ai punti vendita clienti, mentre in seguito le consegne venivano effettuate esclusivamente dal sig. ; Controparte_1
- che in considerazione dell'ubicazione del forno in una località turistica, il fatturato dell'impresa nel periodo ottobre-giugno di ogni anno era pari a quello dei soli tre mesi estivi (luglio, agosto e settembre), e per il periodo di più intenso lavoro il resistente aveva assunto negli anni diversi operai a tempo determinato per coadiuvare lo stesso e gli altri dipendenti nell'attività ( , Persona_2 Per_3
Kettani Moncef Ben Per_4 Persona_5
Hedi, ); Persona_6 Per_7
- che solo i lavoratori stagionali prestavano attività lavorativa anche la notte tra il sabato e la domenica, aggiungendo che la loro assunzione veniva estesa sino al 30 settembre per consentire ai dipendenti assunti a tempo indeterminato di andare in ferie;
- che il ricorrente ha sempre usufruito di 4 settimane di ferie (due settimane tra settembre e ottobre coincidenti con la chiusura del forno e due settimane nei mesi di cd. bassa stagione);
- che il forno non era mai stato aperto durante le domeniche, neppure nel periodo natalizio;
- che le differenze retributive accertate dall'Ispettorato del lavoro erano state corrisposte al ricorrente, così come le mensilità di luglio, agosto e settembre 2020.
A fronte di tali premesse, richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione in materia di svolgimento da parte del prestatore di lavoro di mansioni superiori, ha sostenuto la correttezza del livello di inquadramento riconosciuto contrattualmente al ricorrente (livello A4 del Ccnl Panificazione), in quanto la direzione e responsabilità tecnica
5 dell'attività di produzione del forno, in particolar modo dell'attività di impastamento e di cottura, era in capo in via esclusiva al titolare che si occupava personalmente dell'impasto dei lievitati e dava disposizioni in merito alle quantità necessaria per la formatura del pane e ai tempi di cottura del pane, rimanendo circoscritte, le mansioni svolte dal ricorrente, alle attività di mera formatura e di cottura del pane, nel rispetto delle direttive del titolare.
Ha, pertanto, contestato le asserite mansioni superiori rivendicate, per avere lo stesso sempre disimpegnato mansioni meramente esecutive proprie del livello assegnatogli, con conseguente contestazione delle differenze retributive pretese, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, anche con riferimento al lavoro straordinario asseritamente prestato nonché alla maggiorazione dovuta per lo svolgimento di lavoro notturno che, sebbene non indicata in busta paga, veniva di fatto corrisposta mensilmente al ricorrente siccome inclusa nella retribuzione.
In particolare, nel contestare gli avversi conteggi, ne ha dedotto anche l'inattendibilità atteso che, in seguito alla regolarizzazione dei pagamenti effettuata in ottemperanza al verbale di accertamento ispettivo, la maggiorazione per i mesi di luglio agosto e settembre 2020, era stata pari a euro 1.166,84 (pari cioè a 4.667,36 su base annua), mentre il computo effettuato dalla parte per l'intero anno risultava parti ad € 7.000,00/8.000,00.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale al termine della quale è stata rinviata all'udienza del 02.07.2025 per discussione, con termine per note conclusive fino a 10 giorni prima.
In sede di udienza del 2.7.2025 è stata ammessa CTU contabile, per mezzo del dott.
, ed all'esito della stessa la causa è stata rinviata al 9.12.2025 per Persona_8 discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le rispettive note di udienza, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Oggetto della domanda
2. Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere le differenze retributive asseritamente maturate nel corso del rapporto di lavoro instaurato con il resistente, a titolo di mansioni superiori ed a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo.
6 A sostegno della domanda, in ordine all'orario di lavoro, ha assunto che per tutta la durata del rapporto di lavoro, la ditta datrice di lavoro ha imposto al ricorrente un'attività lavorativa giornaliera ben superiore rispetto all'orario di lavoro previsto contrattualmente, ed in particolare, dalle ore 22:00 alle ore 8:00 del mattino, sino all'orario di apertura al pubblico del punto vendita, al fine di organizzare e sistemare quanto occorrente sia all'interno del negozio (pulizia del laboratorio e riorganizzazione del lavoro per il giorno successivo, sistemazione dei diversi tipi di pane e di biscotti negli scaffali ed imballaggio per i prodotti destinati ad altri punti vendita) sia all'esterno, provvedendo anche alla consegna della merce presso vari punti vendita, quali ad esempio , Controparte_6 Controparte_7
, Alimentari Scarazza di Villa Fiore di Alba Adriatica,
[...] Controparte_8
Margherita CO di Alba Adriatica, , Alimentari Agostino di Controparte_9
IN, e CO di IN.
Ha anche sottolineato che nel periodo estivo il negozio rimaneva aperto nei giorni festivi e la domenica, trovandosi così a sostenere numerose ore di lavoro straordinario, senza beneficiare di alcun giorno di riposo, precisando che tale condizione lavorativa veniva sostenuta pur di non perdere il posto di lavoro.
In ordine alle mansioni, invece, ha dedotto di aver svolto, in piena autonomia e responsabilità, insieme al collega di lavoro tutte le Persona_9 attività attinenti alla panificazione, e quindi alla preparazione degli impasti del pane e dei biscotti, occupandosi della lavorazione dell'impasto per la lievitazione, della messa in forno e della cottura, oltre che della successiva fase di confezionamento e sistemazione dei prodotti negli scaffali. Attività che a dire del ricorrente sono riconducibili al superiore livello di inquadramento A1, a cui appartengono gli operai specializzati, ovvero i lavoratori con la qualifica di impastatori e di infornatori, con specifica e diretta responsabilità tecnica nel lavoro agli stessi attribuito anche ai fini della sua riuscita, pur osservando le prescrizioni e gli indirizzi del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Il ricorrente sostiene, dunque, che per la quantità e qualità del lavoro espletato avrebbe dovuto percepire durante l'intero periodo di lavoro la complessiva somma di € 309.018,42 di cui € 179.013,32 quale retribuzione diretta, € 14.938,84 quale 13° mensilità, € 15.014,14 quale 14° mensilità, € 76.317,85 per indennità per lavoro straordinario notturno, € 531,47 per indennità lavoro festivo, € 1.812,64 per festività non godute nonché € 21.390,21 a titolo di
TFR, con una differenza a credito di € 129.250,50, di cui € 38.665,00 quale retribuzione diretta, € 3.392,05 quale 13° mensilità, € 3.494,74 quale 14° mensilità, € 74.960,76 per
7 indennità lavoro straordinario notturno, € 120,45 quale indennità lavoro festivo, € 411,31 per festività non godute ed € 8.206,19 a titolo di TFR, al lordo delle ritenute di legge.
Il fondamento giustificativo della domanda si muove, dunque, lungo due diverse linee direttrici. Da un lato il ricorrente rivendica differenze retributive da superiore inquadramento, assumendo di aver espletato mansioni che legittimano l'inquadramento al livello A1 come operaio specializzato, dall'altro lato, assume di aver prestato attività lavorativa con un disimpegno orario maggiore di quello contrattualizzato, senza percepire alcuna maggiorazione per l'attività lavorativa espletata oltre l'orario di lavoro ordinario e per l'attività notturna, oltre a dedurre di non aver mai riscosso alcuna indennità per le ferie ed i permessi non goduti.
Stante la diversità delle domande, le stesse saranno trattate separatamente, dopo aver, però, sottolineato che nel conteggio depositato in atti, oltre alle differenze retributive da superiore inquadramento, il ricorrente rivendica la liquidazione delle maggiorazioni a titolo di indennità notturna (non, dunque, lo straordinario notturno), oltre al lavoro festivo ed alle festività non godute, nei limiti conseguenti al diverso livello di inquadramento.
Più in particolare, è utile sottolineare che dall'esame del conteggio prodotto emerge l'applicazione della maggiorazione del lavoro notturno, ma non anche della maggiorazione a titolo di straordinario notturno, e ciò verosimilmente alla luce della disciplina della contrattazione collettiva come di seguito esaminata.
Mansioni superiori
3. In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..). Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (...).”
In giurisprudenza è stato affermato che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal
8 lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte
(tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Trasponendo tali principi al caso di specie, al fine di vagliare il superiore inquadramento professionale richiesto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è il
CCNL Panificazione Federpanificatori (cfr. doc. 8 fas. ric.), dal quale risulta che all'interno del personale operaio addetto alla pianificazione sono previsti 4 livelli: A1 super, a cui appartengono i gestori di laboratorio;
A1 a cui appartengono gli operai specializzati;
A2 e A3 ai quali appartengono gli operai qualificati;
A4 a cui appartengono gli operai comuni.
Più in particolare, appartengono al livello A1 (livello di inquadramento preteso) “i lavoratori specializzati con specifica e diretta responsabilità tecnica nel lavoro agli stessi attribuito anche ai fini della sua riuscita, pur osservando le prescrizioni e gli indirizzi del
9 datore di lavoro o di chi ne fa le veci”.
Appartengono, invece, al livello A4 (livello formalmente assegnato) “i lavoratori comuni che svolgono tutte le loro mansioni su specifici ordini di altro personale specializzato
e/o qualificato (e come tale anche dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci).”
Risulta utile anche richiamare la declaratoria professionale riferita ai lavoratori dei livelli A2 ed A3, a cui appartengono i “lavoratori qualificati in possesso di una adeguata preparazione professionale nelle specifiche mansioni, che possono svolgere anche in senso autonomo ma che in esse dipendono da altro lavoratore specializzato (e come tale anche dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci), per la responsabilità tecnica.”
Entrambe le parti in causa richiamano parti della contrattazione collettiva di cui, però, non risulta riscontro in atti, sicchè ai fini della valutazione comparativa del livello di inquadramento, si ritiene di dover fare riferimento alle declaratorie risultanti dal testo del contratto collettivo prodotto in atti.
Ed infatti, esaminando il testo del contratto collettivo depositato non vi è traccia del passaggio secondo cui “nella panificazione sono considerati operai specializzati i lavoratori con qualifica di impastatori e di infornatori” (anche se tale passaggio non risulta contestato dalla parte resistente), con la conseguenza che ai fini del decidere si farà riferimento solo alla descrizione generale dei diversi livelli di inquadramento per come risultante dal testo contrattuale prodotto.
Ebbene, dall'esame comparativo delle declaratorie professionali appare evidente come l'elemento di discrimine tra le due posizioni lavorativa è dato dal fatto che il dipendente inquadrato nel livello A1 ha una specifica e diretta responsabilità tecnica anche ai fini della riuscita del prodotto, che non ha invece l'operaio qualificato A4.
In altri termini, l'operaio specializzato riveste un ruolo attivo e di responsabilità nel processo di panificazione, tanto da rispondere dei risultati ottenuti, mentre l'operaio generico esegue le indicazioni e direttive del datore di lavoro o del suo superiore gerarchico, senza alcun margine di autonomia, neppure operativa.
Trasponendo tali principi al caso di specie, le risultanze della prova testimoniale, in ordine alle mansioni disimpegnate dal ricorrente, non sono caratterizzate da univocità.
Da un lato, i testi intimati da parte ricorrente (cfr. testi , Testimone_1
, ispettore, , amico del Per_3 Testimone_2 Testimone_3
10 ricorrente) hanno riferito che si occupava delle attività di preparazione degli Parte_1 impasti e della preparazione dei prodotti da forno in maniera autonoma e con diretta responsabilità, tanto è vero che durante il turno di lavoro notturno il titolare non era presente in laboratorio, mentre, dall'altro lato, i testi intimati da parte resistente (cfr. testi Pt_3
, moglie del titolare, , sorella del titolare,
[...] Testimone_4 Per_1
commessa al banco, e ,
[...] Testimone_5 Testimone_6 clienti del panificio) hanno riferito che la preparazione dell'impasto era di esclusiva competenza del titolare, il quale, solo lui, era a conoscenza della ricetta, limitandosi il ricorrente ad una mera attività di ausilio e collaborazione.
Entrambe le parti hanno contestato l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi avversari, sollevando diversi profili di inattendibilità, di natura soggettiva o oggettiva, asseritamente in grado di minare la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese.
Al riguardo, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (così Cass. n. 16499/2009; Cass. n. 11176/2017, per la quale, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove salvo che non abbiano natura di prova legale - il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti).
Ed, invero, affinchè si possa ritenere compiuta la valutazione complessiva degli elementi di prova non occorre che il giudice di merito abbia proceduto ad una ricapitolazione expressis verbis degli elementi singolarmente esaminati e ad una somma del loro peso probatorio, giacchè il giudizio di sintesi può anche emergere dal criterio direttivo adottato dal giudice dell'esame di ciascun elemento e dal tenore delle argomentazioni che, svolte alla luce del predetto criterio, rivelino un unitaria indirizzo valutativo (cfr. Cass. n. 2192/1982).
11 E' stato, inoltre, affermato che il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità
e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cassazione civile sez. VI, 27/01/2015, n.1547).
Applicando tali principi al caso di specie, nella valutazione complessiva delle risultanze probatorie, si ritiene di dover riconoscere maggiore valenza probatoria alle dichiarazioni rese dal teste il quale, a differenza di tutti gli altri testimoni Per_3 escussi, ha prestato attività lavorativa nel periodo in cui ha lavorato il ricorrente, ancorchè solo nelle stagioni estive degli anni 2019 e 2020, ma soprattutto ha lavorato nel laboratorio (e dunque in orario notturno), a stretto contatto con il medesimo. Il teste suddetto, quindi, a differenza dei testi , sorella del titolare, Testimone_4 Persona_1
(commessa al banco), e (clienti del Testimone_5 Testimone_6 panificio), ha potuto rispondere sulle circostanze fattuali oggetto dei capitoli di prova, per conoscenza piena e diretta, senza alcun tipo di condizionamento o di pressione.
A tale ultimo riguardo, altro elemento di particolare rilevanza, che vale a connotarne maggiore attendibilità rispetto agli altri testi escussi, è che al momento della deposizione, il teste non aveva alcun rapporto di lavoro in essere con il resistente, né Per_3 risultava aver incardinato rivendicazioni giudiziarie, sicchè rispetto alle sue dichiarazioni testimoniali non può ipotizzarsi alcun vizio, né di credibilità, né di veridicità.
I testi di parte resistente , e Persona_1 Testimone_5 [...]
hanno, peraltro, dichiarato di non conoscere il ricorrente e quindi di Testimone_6 non averlo mai visto lavorare in laboratorio, il che rende oltremodo priva di rilevanza probatoria la deposizione testimoniale dagli stessi resa.
Quanto alla teste , sorella del titolare, la stessa ha Testimone_4 dichiarato di aver svolto mansioni di commessa e quindi la sua deposizione non può considerarsi determinante ai fini della prova delle mansioni svolte dal ricorrente che, invece, si svolgevano prevalentemente durante l'orario notturno ed in laboratorio.
La teste , moglie del titolare, ha riferito di prestare attività in Parte_3 laboratorio, dalle 2:00 alle 5.00 (nel periodo invernale), al fine di dare il cambio al marito, ma di tale presenza né il lavoratore né l'ispettore , hanno Per_3 Testimone_2
12 dato riscontro. Il che, a parte il rapporto di coniugio che ne incrina la neutralità, concorre a metterne in dubbio la credibilità e veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Valga, peraltro, sottolineare la contraddizione tra quanto dalla stessa dichiarato in ordine al suo orario di lavoro (“Si è vero, io lavoravo oltre che di notte, anche di giorno, al banco vendita, perché il pomeriggio stava chiuso il negozio e riposavo in quel momento”), e quanto affermato dalla teste , commessa del panificio nella stagione estiva del 2016, la quale Persona_1 ha riferito di lavorare dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, a dimostrazione del fatto che il forno era aperto anche il pomeriggio.
Tanto premesso, si ritiene, quindi, di dover privilegiare quanto dichiarato dal teste la cui attendibilità non può essere in alcun modo messa in dubbio, sia sotto il Per_3 profilo di neutralità rispetto agli esiti del giudizio, sia rispetto alla diretta fonte di conoscenza di cui lo stesso è portatore.
Ebbene, il teste è stato assunto da , con la qualifica di Per_3 Controparte_1 operaio e mansione di panettiere a tempo pieno, livello A3, una prima volta, dall'1.7.2019 al
30.9.2019, ed una seconda volta dal 4.7.2020 al 30.9.2020 (cfr. doc. 7 fas. res.).
Sentito all'udienza del 22.3.2023, ha dichiarato quanto segue: “Ho lavorato per il resistente nel 2018-2019, non ricordo bene, per due stagioni estive, dal giugno a fine agosto e qualche giorno di settembre, io ero aiuto panettiera. Non ho alcun contenzioso contro il resistente. Quando sono arrivato il ricorrente già vi lavorava, ed abbiamo lavorato insieme per entrambe le stagioni”….. “Noi lavoravamo, sia io che il ricorrente, dalle 22.00 alle 8.00, dal lunedì al sabato, e quindi anche il sabato dalle 22.00 alle 8.00 della domenica. Insieme a Per_ me ed il ricorrente, vi lavorava anche un certo ”…. Il ricorrente si occupava di tutta la preparazione del pane, dall'impasto fino alla consegna che avveniva la mattina. Si impastava la farine e gli ingredienti, si lasciava lievitare per 20 minuti, mezz'ora, a seconda della temperatura dell'acqua. Dopo si impastava tutto a mano il pane, di infornava, poi si lasciava raffreddare e poi si affettava, si imbustava e poi si caricava nei furgoncini per la consegna. Per_ Per la consegna facevamo i turni, una volta andavo io, una volta il ricorrente, una volta
Se io ad esempio andavo a fare la consegna, gli altri due rimaneva al forno a preparare i dolci. Quindi prima delle 8.00 non finivamo mai”….. Il titolare ci lasciava un biglietto scritto con la quantità del pane da fare, non era presente durante il nostro turno di lavoro, la mattina arrivava verso le 5.00, preparava il pane che lui consegnava con il suo furgoncino presso altri alimentari.”…. Il ricorrente mi diceva cosa dovevamo fare e quello che dovevamo preparare, io ero aiuto panettiere, ero d'aiuto ad ed a non ricordo Pt_1 Per_12
13 bene il nome”…. Adr: “Una parte del pane preparato rimaneva per il negozio che si trovava nello stesso stabile, attaccato al forno, ma per la maggior parte il pane veniva preparato per le consegne. Oltre al pane facevamo tutti i giorni anche i biscotti.
Il teste ha, dunque, confermato in maniera univoca che il ricorrente all'interno del laboratorio non si limitava a svolgere mansioni meramente esecutive, dietro specifici ordini del datore di lavoro e senza alcun margine di autonomia, neppure operativa o esecutiva, ma al contrario, partecipava attivamente, insieme al cognato, alla realizzazione dei prodotti da forno, con autonomia operativa ed anche con responsabilità tecnica, funzionale alla buona riuscita dei prodotti commissionati (tanto è vero che il titolare non era presente in laboratorio per tutto l'arco dell'orario notturno).
Ed infatti, durante l'orario notturno di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente, il titolare non era presente in laboratorio, sicchè appare evidente CP_1 che le mansioni assegnate al dipendente non potevano essere svolte dietro specifici ordini da parte del datore di lavoro. Il ricorrente, quindi, era dotato non solo di autonomia operativa ed esecutiva, ma nell'ambito delle direttive assegnate, era tenuto a portare a termine tutto il processo di produzione, in maniera del tutto autonoma (insieme al cognato presente anche in laboratorio) e con responsabilità tecnica, intesa come responsabilità di espletare correttamente tutte le fasi della panificazione, dall'impasto alla cottura.
A supporto di quanto assunto dal teste appare sintomatico richiamare Per_3 la deposizione resa dall'ispettore , il quale ha dichiarato che nel corso Testimone_2 di un accesso ispettivo in materia di lavoro e sicurezza svolto in data 24.9.2020 presso il panificio di , trovò presenti in laboratorio solo il ricorrente ed Controparte_1 Per_3
intenti “nella specifica attività di preparazione del pane, impasto”.
[...]
Tale dichiarazione, particolarmente rilevante in quanto frutto di acquisizione diretta da parte dell'organo ispettivo, vale a dimostrare la sussistenza due circostanze fattuali dirimenti ai fini del decidere: da un lato, l'assenza del titolare o della moglie in laboratorio, dall'altro lato, l'assegnazione al ricorrente di mansioni non prettamente esecutive, ma implicanti conoscenze specifiche e responsabilità tecniche, quali appunto quelle relative alla preparazione dell'impasto del pane.
Valga, inoltre, aggiungere che quanto riferito dal teste in ordine alla Per_3 natura delle mansioni volte dal ricorrente deve ritenersi esteso temporalmente anche al periodo intermedio tra le due stagioni estive nelle quali il teste ha lavorato nel forno, rendendo, quindi, definitivo il diritto del dipendente all'inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 2103 c.c.
14 In altri termini, avendo il teste lavorato nelle due stagioni estive del Per_3
2019 e del 2020 ed avendo confermato per entrambi i periodi la natura delle mansioni svolte dal ricorrente, può ritenersi verosimile che le stesse mansioni siano state pure svolte dal dipendente nel periodo invernale, o quantomeno nel periodo intermedio tra le due stagioni estive.
Alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene, dunque, raggiunta la prova del diritto del ricorrente all'inquadramento superiore preteso.
In particolare, la circostanza che il titolare non fosse presente in laboratorio, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente, vale certamente ad escludere che possa ritenersi corretto l'inquadramento al livello A4, a cui appartengono, come sopra esposto, i lavoratori comuni che svolgono “tutte le loro mansioni su specifici ordini di altro personale specializzato e/o qualificato (e come tale anche dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci)”. Occupandosi il ricorrente di tutto il processo di panificazione in maniera autonoma, pur osservando le prescrizioni e gli indirizzi del datore di lavoro, si ritengono, invece, sussistenti tutti i presupposti qualificanti del livello di inquadramento rivendicato.
Si ritiene, quindi, comprovato che il ricorrente, quantomeno a far data dall'1.7.2019 abbia svolto mansioni riconducibili al livello A1 di inquadramento di cui al CCNL di categoria.
Lo stesso ha, dunque, diritto alle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento, quale differenza tra l'importo corrisposto con l'inquadramento inferiore ed i crediti maturati in relazione alla qualifica superiore, rispetto a tutti gli istituti previsti dal
CCNL e riconosciuti dall'azienda, tra cui la retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità.
Lavoro notturno – lavoro straordinario
4. Il secondo profilo di doglianza attiene all'orario di lavoro.
In particolare, il ricorrente sostiene di aver prestato attività lavorativa con un disimpegno orario dalle 22.00 alle 8.00, con un giorno di riposo tra la notte del sabato e la domenica, solo nel periodo invernale, rivendicando le relative differenze retributive a titolo di straordinario notturno e festivo.
In verità, esaminando attentamente il conteggio prodotto, risulta che sia stata conteggiata e liquidata solo la maggiorazione oraria per il lavoro notturno, parametrata sulle 8 ore di lavoro, e non anche lo straordinario notturno.
Di contro, la parte resistente sostiene che il disimpegno orario del ricorrente fosse dalle 1.00 alle 7.30, nei mesi di luglio, agosto e settembre, e dalle 2.00 alle 7:30 nei mesi da ottobre a giugno, con svolgimento, dunque, di sole 4 ore di lavoro notturno, che ancorchè non
15 liquidato nei prospetti paga, sarebbe comunque ricompreso nella retribuzione corrisposta, come da prospetto allegato.
Ebbene, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori
(art. 2697 c.c.) il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro supplementare o per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario contrattuale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro supplementare/straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattuale, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative
Il numero delle ore di lavoro supplementare e/o straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza. Ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, quindi, non è sufficiente una generica affermazione circa lo svolgimento di lavoro supplementare/straordinario, ma è necessario specificare, anche mediante presunzioni, il numero di ore effettivamente svolto o comunque fornire coordinate spazio temporali utili ai fini della quantificazione delle stesse. La valutazione equitativa, rimessa al giudice del merito dall'art.432 c.p.c., riguarda infatti la determinazione del valore economico della prestazione stessa e non anche l'esistenza o la quantità di essa. Il criterio della valutazione equitativa previsto dall'art. 432 c.p.c. non può di conseguenza essere utilizzato per stabilire la misura o la quantità delle prestazioni per le quali sia richiesto il compenso, dovendo tali elementi essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, né ha la funzione di supplire a deficienze delle parti nello svolgimento dell'attività processuale e probatoria, quando le prove sul quantum siano oggettivamente acquisibili (Cass. civ., 14 ottobre 1988, n. 5584).
Costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo.
16 Costituisce lavoro supplementare quello che eccede l'orario di lavoro previsto stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
In forza delle disposizioni contenute nel CCNL Federpanificatori in atti sull'orario di lavoro:
- l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. La durata media dell'orario di lavoro non può superare le 48 ore per ogni periodo di 7 giorni, comprese le ore di straordinario e deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 26 settimane. La durata massima dell'orario di lavoro per singola settimana non può superare le 54 ore, compresele ore di straordinario
(salvo diverso accordo di secondo livello). L'orario di lavoro è ridotto di 28 ore annue (36 ore per i lavoratori notturni).
- Ai soli fini contrattuali è considerato straordinario il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali. E' previsto un limite al lavoro straordinario di 270 ore annue. Per le prestazioni di lavoro straordinario è stabilita una maggiorazioni del 30%, da calcolare sullaquota oraria della retribuzione normale. Tale maggiorazione è cumulabile con quelle previste per lavoronotturno e festivo (compreso il lavoro domenicale) fino ad un massimo del 55%.
- Si considera notturno - ai soli effetti retribuitivi - il lavoro effettuato dalle ore 21 alle ore 4. Per le prestazioni di lavoro notturno è prevista una maggiorazione del
50%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. Tale maggiorazione è cumulabile con quelle previste per lavoro straordinario e festivo (compreso il lavoro domenicale ma con esclusione della maggiorazione del 75%) fino ad un massimo del 55%.
- Agli effetti legali è considerato lavoro notturno quello svolto dalle ore 22 alle ore
5, e lavoratore notturno colui che svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo normale orario di lavoro durante tale periodo ovvero colui che presti il proprio lavoro per almeno tre ore nel periodo considerato per un minimo di 80 giornate all'anno.
- E' considerato festivo il lavoro prestato in giornate festive nazionali ed infrasettimanali ai sensi di legge, ovvero quello prestato di domenica. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro ovvero con quelle previste per lavoro straordinario e notturno fino ad un massimo del 55%, fatta eccezione per quella del 75% che non può essere cumulata.
Come sopra già sottolineato, dall'esame del conteggio allegato dalla parte ricorrente,
17 risulta liquidata la sola maggiorazione del lavoro notturno, parametrata sull'intero orario di lavoro, non essendovi, invece, la maggiorazione per lavoro straordinario, verosimilmente in ragione del massimale di cumulo previsto dalla contrattazione collettiva circa la maggiorazione massima del 55%. Più in particolare, dal conteggio risulta applicata la maggiorazione per il lavoro notturno e per quello festivo.
A questo punto risulta dirimente comprendere l'orario di lavoro espletato dal ricorrente, al fine di verificare quanta parte dell'orario di lavoro possa essere computata ai fini della maggiorazione del lavoro notturno.
Il datore di lavoro, infatti, non ha mai liquidato la maggiorazione del 50% per lavoro notturno nelle buste paga, sicchè al ricorrente spetta certamente tale emolumento, la cui quantificazione dipendente dalla determinazione dell'estensione temporale della prestazione lavorativa.
Non può, invece, ritenersi, come assume la parte resistente, che tale maggiorazione, ancorchè non liquidata nelle buste paga, sia stata comunque corrisposta, atteso che la stessa confonde e cerca di assorbire la maggiorazione per lavoro notturno con la corresponsione del minimo contrattuale, quando, in realtà, si tratta di due emolumenti differenti.
Peraltro, esaminando il prospetto stesso depositato dalla resistente (che a dispetto delle deduzioni della memoria difensiva conteggia 5 ore di lavoro notturno al giorno) risulterebbe un credito a titolo di maggiorazione per lavoro notturno di € 45.239,63 (considerando il pagamento avvenuto con la busta paga di settembre 2020).
Sempre in un'ottica preliminare, valga rilevare che il verbale di accertamento dell'Ispettorato del lavoro di Teramo, in ottemperanza del quale il datore di lavoro ha pagato al ricorrente quanto stabilito, ha contestato al datore di lavoro di non aver conteggiato separatamente lo straordinario ed il lavoro notturno, e per i pagamenti relativi ai mesi di luglio agosto e settembre 2020, la maggiorazione è stata pari a euro 1.166,84 per tutti e tre mesi
(pari cioè a 4.667,36 su base annua).
Al riguardo, la prova testimoniale assunta è stata caratterizzata, anche su questo punto, dalla mancanza di univocità quanto all'estensione temporale della prestazione lavorativa.
I testi di parte ricorrente hanno, infatti, riferito che l'orario di lavoro si sviluppava dalle 22.00 alle 8.00, con un giorno di riposo tranne che nel mese di agosto, mentre i testi di parte resistente (in verità solo la teste , moglie del titolare) hanno dichiarato Parte_3 che l'estensione oraria della prestazione lavorativa era dalle 2.00 alle 7:30.
18 Applicando i principi di diritto sopra esposti in materia di valutazione delle risultanze probatorie, si ritiene di dover conferire, anche sotto tale diverso profilo, maggiore attendibilità
e credibilità alle dichiarazioni rese dal teste il quale ha prestato attività Per_3 lavorativa al panificio, nel laboratorio, nelle stagioni estive del 2019 e 2020, considerata la conoscenza diretta dei fatti di causa, proprio per essere stato collega di lavoro del ricorrente e soprattutto considerando che, a dispetto di alcuni dei restanti testi escussi, avendo cessato il rapporto di lavoro con il resistente, non è portatore di alcun interesse o di alcun condizionamento rispetto agli esiti del giudizio.
Di converso, i testi di parte resistente, e Testimone_5 [...]
, non hanno apportato alcun elemento utile di valutazione, essendosi Testimone_6 limitati a riferire di essere clienti del forno e di non conoscere le modalità organizzative all'interno del laboratorio, né tantomeno gli orari di lavoro del ricorrente.
La teste di parte resistente, , sorella del titolare, non ha Testimone_4 mai prestato attività lavorativa all'interno del laboratorio, avendo lavorato come commessa nel negozio solo nei periodi estivi, quindi, a parte la circostanza in ordine al ruolo del titolare nella preparazione degli impasti, non ha riferito alcun elemento utile in ordine all'orario di lavoro del ricorrente, se non che alle 7.30 già non lavorasse più.
Le medesime considerazioni valgono per le dichiarazioni rese dalla teste Per_1
, commessa del negozio, come addetta al banco, nell'estate 2016, la quale ha riferito
[...] di non conoscere il ricorrente, pur sapendo che due cognati lavorassero al laboratorio, ed apportando solo, come dato utile, la circostanza che alle 7.30, al suo arrivo, già non vi era più nessuno al laboratorio.
Se l'attendibilità del teste è fortemente limitata dall'aver Testimone_1 proposto analogo giudizio nei confronti del resistente, allo stesso modo, si ritiene estremamente scemata l'attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla teste
, non solo perché questa è la moglie del titolare, ma anche perché ha fornito Parte_3 una versione dei fatti di causa differente da quella prospettata dalla resistente nella propria memoria difensiva ed in alcuni casi inverosimile. Ed infatti, in sede di costituzione, è stato dedotto che lavorasse nel forno come addetta al banco vendite, coadiuvata dalla Parte_3 sig.ra e dalla signora entrambe assunte come Controparte_4 Persona_1 commesse. Mentre in sede di escussione testimoniale, la teste ha dichiarato di Parte_3 prestare attività lavorativa in laboratorio (circostanza non dedotta dal resistente ed anzi smentita dall'allegazione che la teste fosse addetta al bando vendita e non al laboratorio),
19 prestando addirittura le proprie mansioni sia in orario notturno, che durante la mattinata come addetta al banco (“Io d'invero lavoro dalle 2.00 alle 5.00, dopo esce mio marito per preparare le cose per la consegna”, “Si è vero, però preciso che il ricorrente arrivava alle
2.00, quando scendevo io ed andava via , io rimanevo con loro ad infornare e a CP_10 fare il resto”, “Durante la fase in cui si infornava il pane e durante la cottura mio marito era
a casa a riposare, ma c'ero io in laboratorio”, “In laboratorio eravamo sempre io, mio marito ed i due ricorrenti, questo d'inverno, d'estate eravamo in sei persone.” “Si è vero, io lavoravo oltre che di notte, anche di giorno, al banco vendita, perché il pomeriggio stava chiuso il negozio e riposavo in quel momento.”).
Quanto alla deposizione testimoniale di , vicino di casa del Testimone_3 ricorrente, la rilevanza di quanto dichiarato è limitata dalla natura della fonte di conoscenza, ed in particolare, oltre che dal fatto che la conoscenza è circoscritta agli anni 2012 e 2013, anche dal rilievo che il teste ha riferito sull'orario di inizio del servizio del ricorrente, in ragione della pausa caffè o pausa acqua che entrambi consumavano insieme (non è chiaro dove però): “Essendo un operatore della raccolta rifiuti dei comuni del Val Vibrata, in quel periodo a RT, quando il ricorrente lavorava al forno, diverse volte ci incontravamo di notte per un caffè o per l'acqua, a volte alle 24.00, alle 22.30, anche se lui prendeva servizio molto prima. Ci incontravamo tutti i giorni perché io effettuavo la raccolta in quella zona in quel periodo. Parliamo del periodo 2012, 2013…. A volte iniziava anche prima delle 22.00, specialmente nel periodo estivo, e lo perché io attavo alle 23.00, e lui alle 20.30, quindi a casa, alle 20.30 ci vedevamo per un caffè, prima di prendere servizio. Di solito la mattina, dopo la panificazione il ricorrente faceva il servizio di consegna e lo so perché l'ho visto fare.
Lo incrociavo sulla strada con il furgone, questo per tutto il periodo lavorativo.”…..
“”Quando la sera mi fermavo per un caffè alle 2.00 o alle 24.00, lo vedevo dentro al laboratorio, dalla vetrata, non entravo, però si vedeva abbastanza bene il laboratorio e lo vedevo panificare l'impasto. Non era da solo, con lui c'era il cognato e d'estate c'era anche un altro signore, un rumeno credo. Il titolare non l'ho mai visto al laboratorio. Io ho frequentato il panificio dal 2011 circa fino al 2017-2018, perché una zona fissa di lavoro a
RT.”
Alla luce di tali considerazioni, l'unica deposizione che può ritenersi attendibile e rilevante è, dunque, rappresentata da quanto dichiarato dal teste collega di Per_3 lavoro del ricorrente nelle stagioni estive degli anni 2019-2020, il quale ha dichiarato: “Noi lavoravamo, sia io che il ricorrente, dalle 22.00 alle 8.00, dal lunedì al sabato, e quindi anche il sabato dalle 22.00 alle 8.00 della domenica. Insieme a me ed il ricorrente, vi
20 Per_ lavorava anche un certo ”.. “Solo il mese di agosto, per quanto posso rispondere, abbiamo lavorato tutti i giorni, senza giorno di riposo, tutte le notti senza riposo settimanale”.
Ancorchè le circostanze allegate siano riferibili ai soli anni 2019-2020, deve ritenersi che la stessa articolazione oraria sia stata seguita anche per il restante periodo lavorativo
(invece sulla prestazione lavorativa sette giorni su sette si ritiene di doverla limitare alle sole stagioni estive del 2019-2020, non essendovi indiretta conferma dalle deduzioni del resistente), come, peraltro, indirettamente dimostrato dal fatto che è lo stesso resistente a riferire che nei periodi estivi l'attività lavorativa iniziasse prima, all'1.00, anziché alle 2.00, ed al fatto che l'accertamento ispettivo del 24.9.2020 è stato condotto alle ore 1:30 ed in tale occasione gli ispettori trovarono in servizio il ricorrente ed il cognato, e non invece il titolare.
L'ispettore MASELLI VINCENZO ha sul punto dichiarato: “Adr Avv.to D : Ema_2 chi era presente il giorno del primo accesso. “ è arrivato nel laboratorio a Controparte_1 seguito dell'avviso da parte dei dipendenti. Quando siamo arrivati c'erano ed Per_3 il ricorrente che erano intenti nella specifica attività di preparazione del pane, impasto.
L'accesso è avvenuto alle ore 1:20 di notte del 24.9.2020”.
Da tali dichiarazioni risulta, dunque, dimostrato che durante il periodo estivo il ricorrente prestasse attività lavorativa con un disimpegno orario dalle 22.00 alle 8.00, per sei giorni alla settimana, e senza giorno di riposo nel mese di agosto, prestando, dunque, lavoro notturno, rilevante agli effetti retributivi, per 6 ore al giorno per sei giorni alla settimana, sette giorni nel mese di agosto (l'assenza del giorno di riposto nel mese di agosto risulta certamente dimostrata per le stagioni estive 2019, 2020).
Prima dell'assunzione del teste a fronte della incertezza nelle Per_3 dichiarazioni testimoniali, non è possibile quantificare con esattezza le ore di lavoro notturne rilevanti ai fini retributivi (e quindi per le quali si applica la maggiorazione del 50% su base oraria), sicchè è possibile considerare la quantificazione dell'orario come prospettata dal resistente (4 ore di lavoro notturno al giorno).
Ciò che è indubbio è che il ricorrente, per tutto l'arco di durata del rapporto di lavoro, ha prestato attività lavorativa nel periodo notturno, rilevante ai fini retributivi, e che per le prestazioni di lavoro notturno non è stata mai applicata la maggiorazione del 50%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione, prevista dalla contrattazione collettiva.
Né tale maggiorazione può ritenersi assorbita dalla retribuzione ordinaria corrisposta nel corso del periodo lavorativo, in quanto si tratta di emolumenti del tutto differenti, l'uno
21 afferente alla retribuzione ordinaria quantificata sul monte orario prestato, l'altra riguardante la maggiorazione oraria, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione, a titolo di lavoro notturno.
Quantum debeatur
5. Ai fini del quantum debeatur, è stata espletata CTU contabile, nella persona del dott. , a cui è stato chiesto di espletare il calcolo delle differenze dovute a Persona_8 favore del ricorrente, sia a titolo di mansioni superiori, sia a titolo di maggiorazione da lavoro notturno, sulla base dei parametri fattuali sopra esposti. A tal fine è stata individuata la data di assunzione di quale momento a partire dal quale può ritenersi Per_3 sufficientemente raggiunta la prova del diritto del ricorrente all'inquadramento superiore e ad un maggior numero di ore di lavoro notturne, rispetto alle 4 ore allegate dal resistente.
Esaminando le risultanze dei calcoli espletati appare immediatamente evincibile come la gran parte del credito maturato dal ricorrente sia stato proprio quello dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, e ciò anche ipotizzando le 4 ore di lavoro notturno dedotte dalla parte resistente, per il periodo antecedente al luglio 2019.
In ordine, invece, alle ferie e permessi non goduti, il CTU ha fatto riferimento alle risultanze delle buste paga, quantificando le relative differenze dovute, anche a titolo di mansioni superiori.
Ebbene, si ritiene di poter fare riferimento al conteggio articolato dal CTU, in quanto appare immune da vizi logici o di calcolo, oltre che analiticamente articolato e di facile disamina, così da permetterne la immediata comprensione e valutazione. Non risulta, peraltro, che le parti abbiano trasmesso osservazioni (circa il processo di calcolo operativo) nel termine all'uopo assegnato, formulando semmai doglianza sotto il profilo dell'an debeatur.
In definitiva sintesi, il ricorrente ha certamente diritto ad ottenere le differenze retributive maturate a titolo di inquadramento superiore (rispetto a tutti gli emolumenti ed istituti previsti, a far data dall'1.7.2019), ed a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, quantificate nella misura complessiva lorda di € 73.026,65 (€ 53.548,67 lordi di sorte capitale), comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione al 31.12.2025, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal 1.1.2026 al saldo.
6. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente, liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147, come da dispositivo (scaglione 52.000/260.000 valori minimi considerata la non particolare complessità della causa ed anche la vicinanza della
22 somma accertata con il valore minimo dello scaglione di riferimento), tenendo anche in considerazione che era stata formulata una proposta conciliativa di € 50.000,00 (che poi coincide con la somma accertata quale sorte capitale) che non è stata riscontrata da alcune delle parti in causa. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1129/2022 così provvede:
• in accoglimento della domanda, condanna a corrispondere alla Controparte_1 parte ricorrente la complessiva somma lorda di € 73.026,65, a titolo di inquadramento superiore (a far data dall'1.7.2019) ed a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione al 31.12.2025, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. successivamente maturati fino al saldo;
• condanna a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite Controparte_1 che liquida in € 6.697,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU come già liquidate con decreto separato.
Teramo, 10.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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