Sentenza 19 giugno 2019
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- 1. Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.itFrancesco Rutigliano · https://www.diritto.it/ · 27 ottobre 2021
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Leggi di più… - 2. Legittimità del sequestro probatorio di capi di abbigliamento contraffattiFrancesco Rutigliano · https://www.diritto.it/ · 3 luglio 2019
Caso Si segnala alla attenzione dei lettori una interessante pronuncia della Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 27323/19 depositata il 19 giugno 2019. Con decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio, ai sensi dell'art. 355 c.p.p. Per i reati di cui agli artt. 648 (Ricettazione) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) venivano sequestrati all'imputato numerosi capi di abbigliamento ritenuti contraffatti. Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Varese, con ordinanza la respinse ritenendo ininfluente la mancata registrazione “Europea” del marchio, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2019, n. 27323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27323 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NG IN nato a [...]( CINA) il 22/08/1987 avverso l'ordinanza del 04/12/2018 del TRIB. LIBERTA di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
sentito il Sostituto Procuratore Generale SANTE SPINACI che conclude per il rigetto;
udito il difensore del ricorrente, avv. Rana, che si riporta ai motivi eub
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, datato 4.12.2018, il Tribunale del Riesame di Varese, con ordinanza emessa in seguito all'istanza proposta dal difensore di LI FE avverso il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 18.10.2018, ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., nel procedimento penale a carico di EL IL per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., ha rigettato l'istanza di riesame. Con il provvedimento citato, venivano sequestrati all'interessato LI FE, in data 30.10.2018, numerosi capi d'abbigliamento (1610 tra felpe, pantaloni e maglieria) recanti il marchio "Supreme Gold", ritenuto contraffatto rispetto al marchio statunitense "Supreme", registrato in Italia.
2. Avverso il provvedimento citato propone ricorso per cassazione l'interessato LI FE, titolare del negozio/magazzino di abbigliamento presso il quale il pubblico ministero di Busto Arsizio aveva disposto ulteriori perquisizioni e sequestri, dopo il primo provvedimento cautelare reale a carico del già citato indagato, avente ad oggetto 29 felpe contraffatte del marchio americano "Supreme", mediante il suo difensore, avv. Caprara, deducendo due distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo si argomenta violazione di legge e illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per erronea valutazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di introduzione nello Stato di prodotti con segni o marchi contraffatti. La difesa sottolinea che il marchio "Supreme Gold", cui fa riferimento la merce in sequestro, risulta regolarmente registrato in Italia con deposito avvenuto presso l'ufficio brevetti e marchi della Camera di Commercio di Bari in data 11.9.2017 e registrazione datata 12.9.2018. Inoltre, detto marchio, apposto sui prodotti in sequestro, non costituisce riproduzione del marchio "Supreme", al quale, di contro, è stata negata la registrazione in data 25.4.2018 dall'EUIPO - l'organismo europeo, cui è demandata la gestione dei marchi, disegni e modelli registrati nell'Unione Europea - poiché si è ritenuta l'istanza presentata dalla Chapter 4 CORP. DBA SUPREME con sede in New York in data 7.6.2017, titolare del predetto marchio, inammissibile per i settori abbigliamento e accessori per la vendita al dettaglio e online ai sensi dell'art. 7, par. 1, lettere b) e c), nonché dell'art. 7, par. 2, del Regolamento sul marchio dell'Unione Europea. Il marchio "Supreme", infatti, è stato ritenuto meramente elogiativo e privo del carattere distintivo in quanto il consumatore medio di lingua inglese e romena attribuirebbe al segno il significato di "massima qualità" e non altro, sicchè il marchio si rivela solo descrittivo e non distintivo.Si produce documentazione relativa ai numerosi rigetti da parte dell'EUIPO in merito alla mancata registrazione del marchio suddetto. Il difensore deduce che gli effetti del provvedimento di rifiuto di registrazione emesso dall'EUIPO siano estensibili a tutti gli Stati membri dell'Unione, in una logica di tutela armonizzata dei marchi, sicchè il marchio "Supreme" non sarebbe tale né protetto ai sensi della nostra disciplina comunitaria ed interna, pertanto, potrebbe essere utilizzato da chiunque, nonostante la sua registrazione avvenuta in Italia, da parte dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM). Sulla base di tali argomentazioni altri Tribunali italiani, in sede di riesame reale, hanno ritenuto insussistente il fumus del delitto in esame: si producono le ordinanze del Tribunale di Trani e di quelli di Modena, Rimini e Noia, con le quali si è dissequestrata altresì la merce recante il marchio "Supreme" affiancato di volta in volta da differenti diciture, tra le quali quella "Gold", utilizzata anche nel caso di specie. Pertanto, sarebbe erronea l'argomentazione del Riesame di Varese che ha ritenuto ininfluente la mancata registrazione "europea" del marchio, essendo applicabile la tutela comunque offerta in tali ipotesi dall'ordinamento italiano ed avendo la tutela europea del marchio natura solo "aggiuntiva": senza una tutela del marchio, infatti, non può ritenersi applicabile neppure l'art. 517 cod. pen., come invece ha ritenuto il provvedimento impugnato (e non soltanto l'art. 474 cod. pen.), mancando alcuna condotta che possa ingannare il potenziale consumatore sull'origine, provenienza o qualità del bene.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale e illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento di sequestro, che mancherebbe delle necessarie indicazioni quanto alle finalità perseguite con il vincolo disposto e sarebbe solo motivato con frasi di stile. Non vi sarebbe, altresì, proporzione tra la quantità di beni sequestrati e la finalità probatoria perseguita, che poteva ben essere assicurata dalla apposizione del vincolo reale su un solo capo d'abbigliamento o accessorio per ciascun modello, per svolgere i dovuti accertamenti. Infine, si evidenzia che l'intera vicenda presenta caratteri di rilievo meramente civilistico ai sensi dell'art. 2598 cod. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso contesta la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 474 cod. pen. In proposito, deve necessariamente premettersi un breve quadro di sintesi della giurisprudenza sul tema, sicuramente articolata e volta ad una tutela del marchio di chiara ispirazione economica, in cui la pubblica fede diviene al tempo stesso bene tutelato dalle disposizioni penali e strumento per assicurare l'ordinata e veritiera rappresentazione ed individuazione dei prodotti industriali. La Corte di cassazione ha, infatti, avuto modo di puntualizzare che l'interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 cod. pen. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto;
al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio. In applicazione del principio, la Cassazione ha ritenuto che la configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. non sia esclusa, quindi, dalla presenza di locandine che avvertano della falsità del prodotto offerto in vendita, sulla cui confezione - che riproduceva i marchi originali - figuri la scrittura "falso d'autore" (Sez. 2, n. 28423 del 27/04/2012, Fabbri, Rv. 253417). Deve essere ribadito che la legge accorda una speciale tutela al marchio registrato: e la tutela non può essere aggirata attraverso diciture artatamente "attestative" circa l'indebito uso del marchio, quali "falso d'autore" o simili, giacchè la contraffazione è, in sè sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato. L'apposizione della dicitura "copia d'autore" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), -il quale tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi - trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione (Sez. 5, n. 14876 del 09/01/2009, Chen, Rv. 243596). Infatti, la confusione che la norma vuole scongiurare è tra marchi e non tra prodotti, cioè tra quello registrato e quello illecitamente commercializzato in forma dichiaratamente decettiva, dal momento che ciò che la legge punisce è la riproduzione - senza averne titolo - del marchio registrato su di un prodotto industriale;
il prodotto è quindi il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la legge impone che non vengano riprodotti (in modo pedissequo o con modifiche che non ne alterino i caratteri principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti industriali. Dunque, risulta ininfluente il raffronto tra i prodotti e i connotati di emulazione degli stessi, avendo riguardo la tutela penale solo ai marchi e alla confondibilità di quello registrato con quello illecitamente riprodotto sul bene sequestrato. Nella medesima prospettiva, si è ritenuto non sufficiente ad escludere la configurabilità del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi la presenza su ricambi commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale dei prodotti e del marchio di cui l'agente è titolare, in quanto occorre verificare se in concreto la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti e sulla finalità meramente indicativa della loro funzionalità al ricambio dell'uso del marchio che si assume contraffatto (Sez. 5, n. 5957 del 30/11/2011, dep. 2012, Martinelli, Rv. 252459, che ha dato rilievo determinante anche alla verifica della posizione sul prodotto della dicitura rispetto a quella del marchio altrui e alla sua presentazione grafica). Finanche la riproduzione solo parziale del marchio è stata ritenuta configurare il reato di cui all'art. 474 cod. pen. poiché l'alterazione di marchi prevista dall'art. 473 cod. pen. la ricomprende se idonea a far sì che la copia si confonda con l'originale, tenuto conto dell'impressione di insieme e della specifica categoria di utenti o consumatori cui il prodotto è destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre (Sez. 5, n. 33900 del 8/5/2018, Cortese, Rv. 273893). Se questa è l'impostazione dominante in giurisprudenza, è evidente che anche nel caso di specie, tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimità, debbano ritenersi sussistenti i gravi indizi di configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen., in presenza di indizi sicuramente pressanti sulla contraffazione del marchio "Supreme" per aggiunta del logo "Gold" di seguito ad esso che, come è stato plausibilmente sostenuto, collocato come è accanto al marchio principale ed in piccolo, lascia pensare ad una serie limitata afferente al marchio americano, non già ad un marchio diverso, tanto più che risulta dagli accertamenti di polizia giudiziaria che gli articoli di abbigliamento in sequestro recano la scritta "Supreme" identica in tutto alla scritta del marchio americano originale. Inoltre, se è vero che il marchio della Ca.os. Moda s.r.l. è stato registrato, come addotto dalla difesa, tuttavia la registrazione è avvenuta senza specificazione di colore o forma del marchio stesso, mentre la Chapter 4 Corporation S.B.A. Supreme aveva registrato in Italia il marchio Supreme, con le caratteristiche notorie di sfondo rosso e scritta bianca conosciute quasi in tutto il mondo. Del resto, si è già chiarito, in tema di reato ex art. 473 cod. pen., che la fattispecie è configurabile anche quando venga registrato un marchio identico ad altro noto, in presenza di condizioni tali che facciano ritenere avvenuta una "copiatura" del marchio famoso (Sez. 5, n. 51754 del 2/10/2018, Fabbri, Rv. 274438). Sono egualmente condivisibili le osservazioni del Tribunale del Riesame relative alla irrilevanza della circostanza - su cui molto insiste, invece, la difesa - della mancata registrazione del marchio Supreme da parte dell'EUIPO (l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuali) che non ha riconosciuto a detto marchio la tutela europea, in ragione della sua confondibilità: tale evenienza non può influire, infatti, sulla tutela che l'ordinamento italiano accorda ai marchi in presenza dei requisiti richiesti dalla fattispecie penale, vigendo, peraltro, in materia, il principio di territorialità della tutela, come di recente riaffermato anche dalle Sezioni Unite civili (Sez. U, n. 13570 del 4/7/2016, Rv. 640219), al più potendo ritenersi aggiuntiva la tutela del marchio che sia stato anche registrato dagli organismi comunitari preposti (si può argomentare in tal senso ancora dalla citata sentenza delle Sezioni Unite civili del 2016). E' vero anche che, pur qualora dovesse ritenersi effettivamente sussistente una controversia civile di difficile risoluzione tra le società titolari dei due marchi sovrapponibili, spetterebbe sempre al giudice penale decidere in via incidentale sulla validità o meno di un marchio, registrato in sede comunitaria o nazionale, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione (Sez. 5, n. 43515 del 21/09/2010 Rv. 249479; Sez. 3, n. 31868 del 17/03/2016 Rv. 267668). Così come rimane legittima ogni questione sulla corretta qualificazione giuridica della fattispecie, ai sensi dell'art. 474 o 517 cod. pen., cui ha fatto cenno il provvedimento impugnato, avendo il Riesame solo l'obbligo di pronunciarsi su un medesimo fatto e non necessariamente di ritenere la stessa qualificazione di esso già accordata dal primo giudice (Sez. 6, n. 18767 del 18/2/2014, Giacchetto, Rv. 259679). In questa fase cautelare, peraltro, non vi è dubbio che sussistano i gravi indizi per ritenere configurabile il reato di cui all'art. 474 cod. pen., fermo restando che la doppia registrazione in Italia di marchi in parte sovrapponibili e la presenza di controversie civili in merito alla loro legittimità reciproca (come attestano le numerose vicende giudiziarie, penali e civili, pendenti in diversi Tribunali italiani), aggiunti alla circostanza, anch'essa problematica, afferente alla mancata registrazione sinora del marchio "Supreme" in sede europea, sono tutti elementi che devono indurre ad un maggior approfondimento del profilo soggettivo di attribuibilità del reato, nelle future valutazioni di merito.
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale e illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento di sequestro, che mancherebbe delle necessarie indicazioni quanto alle finalità perseguite con il vincolo disposto e sarebbe solo motivato con frasi di stile. L'eccezione è manifestamente infondata, poiché, là dove evidenzia un vizio di motivazione, travalica i limiti del sindacato di legittimità in fase cautelare, circoscritti, come noto, alla deduzione di ragioni di specifiche violazioni di legge o di manifesta illogicità secondo i canoni di logica ed i principi di diritto e giammai estesi a censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).La motivazione del Riesame, peraltro particolarmente ampia e dettagliata sul fumus commissi delicti, data anche la complessità delle questioni sottoposte, ritrova non illogicamente, per quanto implicitamente, le finalità del sequestro nella necessità di sottrarre le felpe contraffatte al mercato illegale ed evidenzia, invece, espressamente che si tratta - come vero - di beni assoggettabili a confisca obbligatoria ex art. 474-bis cod. pen. che, in ogni caso, impedirebbe la restituzione ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. Deve ribadirsi, infatti, che i prodotti industriali oggetto dell'illecita condotta di contraffazione, quali sono i capi di abbigliamento con marchi contraffatti (anche qualora siano destinati all'uso personale e non al commercio), devono essere confiscati, rientrando nella previsione delle cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato (Sez. 2, n. 44380 del 29/10/2008, Bedeschi, Rv. 242802). Tali motivazioni, nel loro complesso, rispondono alla logica affermata dalla più recente giurisprudenza di legittimità che, in tema di sequestro probatorio, ha stabilito che, anche qualora il decreto abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, esso deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548). La proporzionalità, infine, non è un requisito che attiene alle ragioni di legittimità del sequestro probatorio, mentre, quanto alla rilevanza civilistica della intera vicenda, si rammenta quanto esposto al punto 2 in merito alla gravità indiziaria del reato di cui all'art. 474 cod. pen. quanto meno in questa fase cautelare.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces