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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1805/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER OM, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18509/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenzieriscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720280234605858000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 930/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09720240234605858000, emessa a seguito del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 sulla dichiarazione Redditi 2021 (anno d'imposta 2020) relativamente a: Imposte dirette (II.DD.) e IVA.
Questioni rilevate: il ricorrente avrebbe versato le imposte dovute tramite ravvedimento operoso in data
22/07/2024, presentando contestualmente la dichiarazione integrativa (prot. n. 10073261184-0000001), il pagamento tramite F24, la successiva istanza di autotutela del 07/10/2024.
All'udienza odierna il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere in parte dichiarato estinto per cessata materia del contendere e in parte rigettato.
Invero, L'Agenzia delle Entrate rilevava che la comunicazione di irregolarità art. 36-ter (codice atto
01625762180 – Identificativo controllo T20U003486866) era stata notificata il 19/10/2023 e l'odierno ricorrente non la contestava.
il ravvedimento era stato effettuato solo il 22/07/2024, quindi successivamente alla comunicazione.
Orbene, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997, il ravvedimento operoso è ammesso solo fino a quando non siano notificati atti di liquidazione o accertamento;
pertanto, non era più possibile procedere al ravvedimento dopo la comunicazione di irregolarità.
Pur tuttavia l'Agenzia delle Entrate giungeva ad un provvedimento di sgravio parziale in data 1/4/2025 in cui procedeva allo sgravio delle somme iscritte a ruolo nella misura indicata (1697,47 euro), che non comprendeva sanzioni e interessi (443,02).
Si impone dunque la declaratoria di estinzione parziale del procedimento e il rigetto per la restante parte.
Vi sono i giusti motivi per la compensazione delle spese tra le Parti.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma di cui al provvedimento di sgravio. Rigetta il ricorso per la restante parte. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER OM, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18509/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenzieriscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720280234605858000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 930/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09720240234605858000, emessa a seguito del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 sulla dichiarazione Redditi 2021 (anno d'imposta 2020) relativamente a: Imposte dirette (II.DD.) e IVA.
Questioni rilevate: il ricorrente avrebbe versato le imposte dovute tramite ravvedimento operoso in data
22/07/2024, presentando contestualmente la dichiarazione integrativa (prot. n. 10073261184-0000001), il pagamento tramite F24, la successiva istanza di autotutela del 07/10/2024.
All'udienza odierna il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere in parte dichiarato estinto per cessata materia del contendere e in parte rigettato.
Invero, L'Agenzia delle Entrate rilevava che la comunicazione di irregolarità art. 36-ter (codice atto
01625762180 – Identificativo controllo T20U003486866) era stata notificata il 19/10/2023 e l'odierno ricorrente non la contestava.
il ravvedimento era stato effettuato solo il 22/07/2024, quindi successivamente alla comunicazione.
Orbene, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997, il ravvedimento operoso è ammesso solo fino a quando non siano notificati atti di liquidazione o accertamento;
pertanto, non era più possibile procedere al ravvedimento dopo la comunicazione di irregolarità.
Pur tuttavia l'Agenzia delle Entrate giungeva ad un provvedimento di sgravio parziale in data 1/4/2025 in cui procedeva allo sgravio delle somme iscritte a ruolo nella misura indicata (1697,47 euro), che non comprendeva sanzioni e interessi (443,02).
Si impone dunque la declaratoria di estinzione parziale del procedimento e il rigetto per la restante parte.
Vi sono i giusti motivi per la compensazione delle spese tra le Parti.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma di cui al provvedimento di sgravio. Rigetta il ricorso per la restante parte. Spese compensate.