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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1522/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Bonifica IR IBnese - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1392025005612125000 CONS BONIFICA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 11.11.2025 all'Agenzia delle Entrate IS e al Consorzio di Bonifica
IR IBnese (e depositato in data 09.12.2025) il contribuente Ricorrente_1, difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 13920250005612125000 notificata in data 19.09.2025 per l'importo complessivo di €. 127,88 anno d'imposta 2021 per contributi consortili ed espone quanto segue.
Difetto di motivazione dell'atto impositivo.
Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della S.C. (cfr Sent. Un. 26009/08) la cartella esattoriale attraverso la quale il Consorzio di Bonifica procede alla riscossione dei contributi si atteggia, essendo il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa, come atto essenzialmente impositivo con la conseguenza che deve contenere tutti gli elementi necessari affinché il contribuente possa controllare l'esattezza dell'imposizione.
Al contrario, nell'atto impositivo che origina la presente controversia, non vi è alcun riferimento al calcolo che ha portato alla somma richiesta.
Si consideri che la cartella di pagamento, ovviamente, non può limitarsi, come avviene nel caso di specie,
a delle generiche indicazioni catastali degli immobili, assoggettandoli alla contribuzione senza indicare quale è stato il fondamento ed i presupposti sul quale si è formata l'imposizione richiesta.
Assenza del presupposto impositivo.
Secondo la migliore dottrina e un orientamento giurisprudenziale che ormai costituisce ius receptum presupposti dell'imposizione contributiva, ossia dell'obbligo di contribuire alle opere eseguite dai consorzi di bonifica e, quindi, dell'assoggettamento al potere impositivo di questi ultimi, sono:
a) la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile;
b) una condizione distintiva di tale bene, che è al contempo uno stato di fatto e una situazione di diritto, per cui il cespite in parola deve trarre delle opere sopra menzionate un'utilitas, un vantaggio particolare, un beneficio “speciale” incidente in via diretta sull'immobile, comportandone un incremento di valore in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione.
Tale vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio.
È principio ormai pacificamente acquisito che non sia sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenete al Comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dagli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n.215.
Il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una “qualità” del fondo.
L'Agenzia delle Entrate IS in data 20.01.2026 di costituisce ed espone quanto segue.
Merito della pretesa a ruolo, carenza di legittimazione passiva.
L'ente della riscossione, come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per entrare nel merito della vicenda e si limita a trasfondere nella cartella di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'Ente Impositore. Sta di fatto che in difetto di un provvedimento di sgravio disposto dall'Ente Impositore, ovvero di sospensione disposta dalla competente
Autorità Giudiziaria, l'agente della riscossione è obbligato a notificare ed a portare ad esecuzione il credito affidatogli. Ciò, a valere tanto per le obbligazioni aventi natura tributaria, quanto per le altre.
Quanto ai crediti aventi natura diversa da quella tributaria, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di ingiunzioni amministrative, per le contestazioni circa la debenza è legittimata passiva necessaria, unicamente l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, anche se il giudizio è instaurato a seguito di notifica della cartella o dell'avviso di mora emessi dal concessionario della riscossione, poiché questi è un semplice adiectus solutionis causa.
Art. 7 L. 212/2000, motivazione della cartella.
In ordine alla lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato, a sostegno dell'infondatezza delle eccezioni avversarie, si espone quanto segue.
Preliminarmente si fa rilevare che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione.
L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale” “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi” infatti, riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'ente della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo
7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile.
A fronte della contestazione dell'assenza o insufficienza della motivazione della cartella, nella misura in cui l'ente impositore non fosse già vocato in giudizio, si chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.
Con attinenza alle cartelle recanti pretese tributarie la portata precettiva dell'obbligo di motivazione va differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo.
Con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della dichiarazione, la stessa cartella diventa estrinsecazione di una pretesa ulteriore e, configurando l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accertatrice, deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento (ex articoli 42, comma 2, Dpr 600/1973 e 56, comma 1, Dpr 600/1973), ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa.
Validità dell'iscrizione a ruolo, carenza legittimazione passiva dell'ente della riscossione.
Il ricorrente si duole quanto alla sussistenza dell'obbligazione recata nell'atto opposto e quanto ai fatti sottostanti e precedenti alla consegna del ruolo all'ente di esazione.
Ciò considerato, è evidente che le eccezioni sul credito o su fatti che hanno indotto l'ente impositore a disporre l'iscrizione a ruolo della pretesa e quanto alla tempistica di tale adempimento non investono in alcuna parte atti o incombenti dell'ente di riscossione, ma sono ascrivibili all'esclusiva sfera di competenza dell'ente impositore.
Sta di fatto che è consolidato il principio secondo cui, qualora il contribuente abbia impugnato un atto della riscossione esattoriale, per motivi che non attengono a vizi riconducibili all'ente esattore, la legittimazione a resistere resti in capo all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo l'ente di riscossione un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.
Il ricorrente ha presentato memorie in data 28.01.2026.
Il giudizio nasce a seguito della notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della IS il quale è pienamente legittimato passivamente e per di più anche in ordine alle spese del giudizio in base al c.d. principio di casualità come varie volte affermato dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che
“Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di casualità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n.112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali”.
Sull'eccezione dell'AdER in merito assenza del difetto di motivazione dell'atto impositivo contestato dal ricorrente.
Sul punto va solo ribadito che la contestazione avanzata dal ricorrente con il ricorso introduttivo è supportato da una sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr Sent. Sez. Un. 26009/08) e per di più riguarda proprio le pretese dei Consorzi di Bonifica.
Alla luce di tale pronuncia, la cartella esattoriale attraverso la quale il Consorzio di Bonifica procede alla riscossione dei contributi si atteggia, essendo il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa, come atto essenzialmente impositivo con la conseguenza che deve contenere tutti gli elementi necessari affinché il contribuente possa controllare l'esattezza dell'imposizione.
Tuttavia, la cartella impugnata che origina la presente controversia, non da alcuna delucidazione sul calcolo che ha portato alla somma richiesta. Ciò è del tutto illegittimo poiché, la cartella impugnata, per non minare ab origine il diritto di difesa del ricorrente, avrebbe dovuto specificare non solo i presupposti legali ma, si ribadisce, anche, e soprattutto il concreto sviluppo del calcolo che ha portato alla determinazione della somma richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte disattende l'eccezione di carenza della legittimazione passiva sollevata dall'Agente della IS.
In proposito la Corte fa proprie le puntuali deduzioni formulate dal ricorrente nella memoria.
Nel merito il ricorso è fondato.
Difetta la prova del presupposto impositivo. Le parti intimate per vero non hanno dato dimostrazione alcuna né del beneficio diretto e specifico arrecato dalle opere consortili ai terreni gravati né della approvazione del piano di classifica il quale comporta la presunzione iuris tantum del ridetto beneficio.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- sexies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti intimate al pagamento in solido tra loro delle spese processuali liquidate in complessivi €. 150,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in IB Valentia in data 10.02.2026
Il Presidente
UC UC
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MAZZUCA LUCIANO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1522/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Bonifica IR IBnese - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1392025005612125000 CONS BONIFICA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 11.11.2025 all'Agenzia delle Entrate IS e al Consorzio di Bonifica
IR IBnese (e depositato in data 09.12.2025) il contribuente Ricorrente_1, difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 13920250005612125000 notificata in data 19.09.2025 per l'importo complessivo di €. 127,88 anno d'imposta 2021 per contributi consortili ed espone quanto segue.
Difetto di motivazione dell'atto impositivo.
Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della S.C. (cfr Sent. Un. 26009/08) la cartella esattoriale attraverso la quale il Consorzio di Bonifica procede alla riscossione dei contributi si atteggia, essendo il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa, come atto essenzialmente impositivo con la conseguenza che deve contenere tutti gli elementi necessari affinché il contribuente possa controllare l'esattezza dell'imposizione.
Al contrario, nell'atto impositivo che origina la presente controversia, non vi è alcun riferimento al calcolo che ha portato alla somma richiesta.
Si consideri che la cartella di pagamento, ovviamente, non può limitarsi, come avviene nel caso di specie,
a delle generiche indicazioni catastali degli immobili, assoggettandoli alla contribuzione senza indicare quale è stato il fondamento ed i presupposti sul quale si è formata l'imposizione richiesta.
Assenza del presupposto impositivo.
Secondo la migliore dottrina e un orientamento giurisprudenziale che ormai costituisce ius receptum presupposti dell'imposizione contributiva, ossia dell'obbligo di contribuire alle opere eseguite dai consorzi di bonifica e, quindi, dell'assoggettamento al potere impositivo di questi ultimi, sono:
a) la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile;
b) una condizione distintiva di tale bene, che è al contempo uno stato di fatto e una situazione di diritto, per cui il cespite in parola deve trarre delle opere sopra menzionate un'utilitas, un vantaggio particolare, un beneficio “speciale” incidente in via diretta sull'immobile, comportandone un incremento di valore in rapporto causale con l'esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione.
Tale vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio.
È principio ormai pacificamente acquisito che non sia sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenete al Comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dagli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n.215.
Il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una “qualità” del fondo.
L'Agenzia delle Entrate IS in data 20.01.2026 di costituisce ed espone quanto segue.
Merito della pretesa a ruolo, carenza di legittimazione passiva.
L'ente della riscossione, come semplice incaricato della esazione dei tributi e delle entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per entrare nel merito della vicenda e si limita a trasfondere nella cartella di pagamento quanto indicato nel ruolo dall'Ente Impositore. Sta di fatto che in difetto di un provvedimento di sgravio disposto dall'Ente Impositore, ovvero di sospensione disposta dalla competente
Autorità Giudiziaria, l'agente della riscossione è obbligato a notificare ed a portare ad esecuzione il credito affidatogli. Ciò, a valere tanto per le obbligazioni aventi natura tributaria, quanto per le altre.
Quanto ai crediti aventi natura diversa da quella tributaria, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di ingiunzioni amministrative, per le contestazioni circa la debenza è legittimata passiva necessaria, unicamente l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, anche se il giudizio è instaurato a seguito di notifica della cartella o dell'avviso di mora emessi dal concessionario della riscossione, poiché questi è un semplice adiectus solutionis causa.
Art. 7 L. 212/2000, motivazione della cartella.
In ordine alla lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato, a sostegno dell'infondatezza delle eccezioni avversarie, si espone quanto segue.
Preliminarmente si fa rilevare che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione.
L'articolo 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale” “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi” infatti, riferisce l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera invece in riferimento all'attività dell'ente della riscossione, espressamente richiamati, invero, dal secondo comma del medesimo articolo
7 a conferma della diversità di atti, di soggetti e di normativa applicabile.
A fronte della contestazione dell'assenza o insufficienza della motivazione della cartella, nella misura in cui l'ente impositore non fosse già vocato in giudizio, si chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo.
Con attinenza alle cartelle recanti pretese tributarie la portata precettiva dell'obbligo di motivazione va differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo.
Con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della dichiarazione, la stessa cartella diventa estrinsecazione di una pretesa ulteriore e, configurando l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accertatrice, deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento (ex articoli 42, comma 2, Dpr 600/1973 e 56, comma 1, Dpr 600/1973), ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa.
Validità dell'iscrizione a ruolo, carenza legittimazione passiva dell'ente della riscossione.
Il ricorrente si duole quanto alla sussistenza dell'obbligazione recata nell'atto opposto e quanto ai fatti sottostanti e precedenti alla consegna del ruolo all'ente di esazione.
Ciò considerato, è evidente che le eccezioni sul credito o su fatti che hanno indotto l'ente impositore a disporre l'iscrizione a ruolo della pretesa e quanto alla tempistica di tale adempimento non investono in alcuna parte atti o incombenti dell'ente di riscossione, ma sono ascrivibili all'esclusiva sfera di competenza dell'ente impositore.
Sta di fatto che è consolidato il principio secondo cui, qualora il contribuente abbia impugnato un atto della riscossione esattoriale, per motivi che non attengono a vizi riconducibili all'ente esattore, la legittimazione a resistere resti in capo all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo l'ente di riscossione un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.
Il ricorrente ha presentato memorie in data 28.01.2026.
Il giudizio nasce a seguito della notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della IS il quale è pienamente legittimato passivamente e per di più anche in ordine alle spese del giudizio in base al c.d. principio di casualità come varie volte affermato dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che
“Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di casualità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n.112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali”.
Sull'eccezione dell'AdER in merito assenza del difetto di motivazione dell'atto impositivo contestato dal ricorrente.
Sul punto va solo ribadito che la contestazione avanzata dal ricorrente con il ricorso introduttivo è supportato da una sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr Sent. Sez. Un. 26009/08) e per di più riguarda proprio le pretese dei Consorzi di Bonifica.
Alla luce di tale pronuncia, la cartella esattoriale attraverso la quale il Consorzio di Bonifica procede alla riscossione dei contributi si atteggia, essendo il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa, come atto essenzialmente impositivo con la conseguenza che deve contenere tutti gli elementi necessari affinché il contribuente possa controllare l'esattezza dell'imposizione.
Tuttavia, la cartella impugnata che origina la presente controversia, non da alcuna delucidazione sul calcolo che ha portato alla somma richiesta. Ciò è del tutto illegittimo poiché, la cartella impugnata, per non minare ab origine il diritto di difesa del ricorrente, avrebbe dovuto specificare non solo i presupposti legali ma, si ribadisce, anche, e soprattutto il concreto sviluppo del calcolo che ha portato alla determinazione della somma richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte disattende l'eccezione di carenza della legittimazione passiva sollevata dall'Agente della IS.
In proposito la Corte fa proprie le puntuali deduzioni formulate dal ricorrente nella memoria.
Nel merito il ricorso è fondato.
Difetta la prova del presupposto impositivo. Le parti intimate per vero non hanno dato dimostrazione alcuna né del beneficio diretto e specifico arrecato dalle opere consortili ai terreni gravati né della approvazione del piano di classifica il quale comporta la presunzione iuris tantum del ridetto beneficio.
Consegue l'accoglimento del ricorso.
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2-ter, e 2- sexies, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La Corte provvede alla relativa liquidazione in misura congrua ed equa, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa;
in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.
M. 13 agosto 2022, n. 147, nella specie ricorrenti, e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti intimate al pagamento in solido tra loro delle spese processuali liquidate in complessivi €. 150,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in IB Valentia in data 10.02.2026
Il Presidente
UC UC