Versione
14 giugno 2017
14 giugno 2017
Art. 5. Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi
alle professioni organizzate in ordini o collegi 1. Al fine di semplificare l'attivita' delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzieta' di queste;
b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
alle professioni organizzate in ordini o collegi 1. Al fine di semplificare l'attivita' delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzieta' di queste;
b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Commentario • 1
- 1. Smart working negli enti localiGiovanna Adrianelli · https://www.filodiritto.com/ · 26 settembre 2021 · 0.9420847
Premessa Il periodo pandemico, come ormai è risaputo, ha indotto in maniera dirompente le pubbliche amministrazioni a un ripensamento delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. I cambiamenti culturali e organizzativi sono stati, dinanzi a una emergenza epidemiologica galoppante, imprevedibili e inevitabili. Si è aperta pertanto una nuova stagione per lo smart working nella pubblica amministrazione, che contribuirà, in continuità con la fase emergenziale, ad alimentare il processo di trasformazione digitale del pubblico potere, auspicato dal legislatore, e che coinvolgerà necessariamente i processi, le tecnologie e il capitale umano, nell'ottica di un progressivo …
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