Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00871/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2024, proposto da
Ekrò s.c.a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Izzo, Elio Manica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corigliano Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigina Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al Decreto Ingiuntivo n. 200/2023 dell’11-13 aprile 2023, emesso dal Tribunale di Crotone nell’ambito del procedimento iscritto al n. 414/2023 R.G.A.C.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano Rossano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli art. 35, comma 1, lett. c), e 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 il dott. VO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale e per i motivi in esso dedotti, la Ekrò s.c.a.r.l. lamentava la mancata ottemperanza, da parte del Comune di Corigliano Rossano, al decreto ingiuntivo in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l’ente intimato, depositando in seguito una memoria in cui rappresentava di avere effettuato il pagamento. Parte ricorrente depositava anch’essa una memoria, in cui evidenziava che risultava nelle more il pagamento integrale degli interessi e un pagamento solo parziale, residuando una parte di quanto previsto, a titolo di spese legali oltre a quanto speso per imposta di registro.
Rinviata più volte su istanza di parte la trattazione della causa per verificare l’effettivo pagamento, in prossimità dell’ultima camera di consiglio il Comune depositava una nuova memoria in cui evidenziava che l’ente aveva interamente rimborsato alla ricorrente le spese di registrazione e le spese legali integrali.
Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni delle parti, rileva che il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il Comune corrisposto il dovuto.
Nondimeno le spese di lite restano a suo carico, avendo provveduto comunque in epoca successiva alla notificazione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Corigliano Rossano a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in totale in uro 2.500,00 oltre oneri di legge e quanto versato a titolo di c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO OR |
IL SEGRETARIO