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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/10/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 5521/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a MOTTA DI Parte_1 C.F._1 LIVENZA (TV), il 20/07/1983
e
(c.f. ), nato/a a MOTTA DI LIVENZA Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. TANIA FORTUNATA COSENTINO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 17/09/2025, i coniugi
[...]
e hanno richiesto a questo Tribunale di Parte_1 Parte_2 pronunciare la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a MOTTA DI LIVENZA (TV), il Parte_1
20/07/1983 e
, nato/a a MOTTA DI LIVENZA (TV), il 9/06/1983, Parte_2 uniti in matrimonio il 17/12/2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) dell'anno 2011 n. 6, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
Per
“1. Affidamento dei figli e e diritto di visita da parte del padre PE Per I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con residenza PE presso la madre, RA , nella casa coniugale. Parte_1
I genitori, odierni ricorrenti, potranno prendere separatamente le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione dei figli minori, mentre le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno adottate concordemente da entrambi, tenuto conto dell'interesse superiore dei minori, ciascuno per la propria indole e personalità.
2 I figli minori saranno collocati in via prevalente presso la madre e il padre potrà tenerli con sé secondo il seguente calendario quindicinale da ripetersi due volte nel corso del mese:
➢ settimana A: i bambini staranno con la madre fino al venerdì alle ore 18.00 (circa) quando il padre li prenderà con sé e li terrà presso la sua nuova abitazione fino al lunedì successivo quando li accompagnerà a scuola o dai nonni o ai centri estivi o alle attività previamente concordate con la madre in base al periodo dell'anno in corso. Durante questa settimana, i bambini passeranno con il padre anche la serata del martedì, dall'uscita dal lavoro del padre (ore
18.00 circa) e fino a dopo la cena, quando lo stesso li accompagnerà a casa dalla madre per il pernotto.
Previo accordo tra le parti, in questa settimana il martedì i bambini potrebbero pernottare con il padre e per 6 venerdì all'anno staranno tutto il giorno con il padre, dall'uscita di scuola e non dalle ore 18.00 come previsto per il resto dei venerdì dell'anno.
➢ settimana B: i bambini staranno tutta la settimana con la madre tranne nelle giornate di mercoledì e giovedì in cui staranno con il padre dalle ore 18.00 circa del mercoledì e fino alla mattina del venerdì quando il padre li accompagnerà a scuola o dai nonni o ai centri estivi o alle attività previamente concordate con la madre in base al periodo dell'anno in corso;
➢ durante le vacanze natalizie i bambini staranno con ciascun genitore per sette giorni consecutivi ad anni alterni dal 24 Dicembre al 30 Dicembre e dal 31
Dicembre al 6 Gennaio, liberi i genitori di decidere anno per anno di poter passare con i figli il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano alternativamente;
Per
➢ durante le vacanze Pasquali, e staranno con ciascun genitore PE per tre giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo;
➢ durante le vacanze estive i bambini staranno con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive come periodo di ferie. I coniugi si comunicheranno entro il 15 di Giugno di ogni anno il proprio periodo di ferie con i bambini;
➢ le altre festività nel corso dell'anno (es. 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, ecc.) seguiranno la regola dell'alternanza tra i genitori;
3 ➢ sin da ora i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente luoghi dei soggiorni e recapiti telefonici qualora dovessero recarsi per più giorni con i figli al di fuori del comune di residenza;
➢ ogni accordo che i coniugi intenderanno prendere tra loro differente rispetto a quanto richiesto con il presente Ricorso e relativo alla gestione e agli orari di permanenza dei figli con ciascuno di loro, e che sia migliorativo per gli stessi minori o che risulti funzionale ad una gestione di eventuali ed anche imprevisti impegni lavorativi o personali dei genitori, non inciderà sul presente Ricorso e sarà dalle parti programmato di volta in volta senza incidere troppo sulla nuova Per abitudine di vita e di gestione che viene ad oggi determinata nell'interesse di e;
PE
➢ le parti concordano sin d'ora che, ogni qualvolta si renderà necessario, i minori potranno essere prelevati oltre che dai genitori stessi anche dalle persone espressamente delegate dalle parti per le quali i genitori hanno depositato, o avranno cura di depositare, presso la segreteria della scuola e delle eventuali associazioni sportive apposito atto di delega da entrambi sottoscritto (nello specifico e a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nonni materni, nonni paterni, zii materni); Per
➢ ove possibile, e salvo diverso accordo, e trascorreranno con il PE papà il giorno del di lui compleanno e con la mamma il giorno del di lei compleanno;
➢ il giorno del compleanno dei minori i genitori cercheranno, ove possibile, di trascorrerlo entrambi con i figli.
*
2. Sull'assegnazione della casa familiare
La casa familiare sita in San Polo di Piave (TV), alla Via Giardino n. 7 viene assegnata alla RA , che la abiterà insieme ai figli in via Parte_1 prevalente.
I coniugi continueranno a corrispondere le somme relative alla rata del mutuo della casa coniugale, all'assicurazione sulla casa e alle spese di manutenzione straordinaria che si renderanno necessarie sulla casa coniugale nella misura del
50% ciascuno sulla base della proprietà. Ogni eventuale spesa straordinaria dovrà essere previamente concordata tra i coniugi. A tale fine, i coniugi concordano di mantenere attivo il conto corrente cointestato di cui in premessa
(spese di gestione dello stesso da ripartirsi nella medesima misura del 50% ciascuno) nel quale ciascun coniuge si impegna a versare, e di fatto verserà mensilmente, le somme necessarie al pagamento della rata del mutuo e delle predette spese per il regolare incasso delle stesse da parte dell'istituto di credito.
In merito al conto corrente cointestato, le parti sin da ora decidono di lasciare come fondo cassa la somma pari ad € 2.000,00 e dividersi tra loro e in parti uguali il residuo pari ad € 7.105,34, pertanto provvederanno a bonificare sui rispettivi conti correnti personali alla data del 15 Settembre 2025 la somma di € 3.552,67 cadauno. Liberi i coniugi di decidere se e come dividersi nel prossimo
4 futuro le eventuali somme in eccesso presenti sul conto corrente comune di cui si sta trattando.
La RA si farà invece carico in via esclusiva delle spese relative Parte_1 alle utenze, alla manutenzione ordinaria della casa coniugale, compresi gli esterni, e di sopperire personalmente a tutte le spese di gestione dell'abitazione in via del tutto autonoma. Il mobilio e tutti gli elettrodomestici contenuti all'interno della casa coniugale rimangono a corredo dell'abitazione e verranno dunque manutenuti e gestiti, anche in termini di spese, direttamente alla RA
[...]
in via del tutto autonoma. Ad eccezione di quanto precisato, sin da Parte_1 ora le parti ritengono di mantenere la condivisione di alcune manutenzioni in questi termini: le manutenzioni delle parti esterne della casa rimarranno a carico del Signor , che si occuperà di gestire il giardino almeno una volta al Pt_2 mese e comunque al bisogno, comprendendo taglio e cura di siepi, fiori, alberi. Il
Signor si occuperà altresì della cura e della pulizia dei pannelli solari e Pt_2 fotovoltaici almeno una volta all'anno. Con la stessa cadenza si occuperà della pulizia dei camini e della stufa presenti nell'abitazione coniugale. Il Signor
altresì si preoccuperà di gestire la legna per il riscaldamento di casa Pt_2 occupandosi, concordemente con i genitori di lui che abitano nell'immobile confinante con la casa coniugale, del materiale per il riscaldamento, del taglio della consegna e della predisposizione all'uso di tale materiale.
Il Signor consegnerà alla moglie le chiavi e i telecomandi anche Parte_2 dell'allarme della casa coniugale attualmente in suo possesso entro al massimo il
30 Settembre 2025.
I coniugi concordano di ripartire gli importi relativi alle detrazioni fiscali inerenti le spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale che si dovessero rendere necessarie e gli interessi passivi del mutuo nella misura del 50% ciascuno.
Altresì, i coniugi divideranno le somme percepite per la GSE del fotovoltaico nella misura del 50% cadauno, nei termini e nelle tempistiche che andranno di volta in volta a concordare.
Sempre in relazione alla casa coniugale, i coniugi ritengono di volere in questa sede regolamentare anche le modalità di restituzione della somma ricevuta a titolo di prestito da parte dei genitori della RA per Parte_1
l'acquisto della casa stessa, prestito ammontante a complessivi € 19.100,00, che i coniugi restituiranno nella misura del 50% cadauno effettuando pagamenti in rate mensili pari ad € 75,00 cadauno (per un totale mensile di € 150,00) in favore dei Signori e , con le modalità che questi Parte_3 Parte_4 ultimi intenderanno debitamente comunicare. Qualora possibile, una volta all'anno i coniugi verificheranno la disponibilità reciproca di poter corrispondere, a titolo di estinzione di questo prestito personale, una maggiore somma, che verrà versata in parti uguali nelle medesime modalità con cui effettueranno i pagamenti delle rate mensili e sino al saldo completo del prestito ricevuto.
5 *
3. Sul mantenimento in favore dei figli minori
In virtù della maggiore permanenza dei figli presso la madre, al fine dell'assolvimento dei dovuti compiti domestici e di cura dei minori, nonché della necessità di mantenere per i figli un tenore di vita similare rispetto a quello del Per periodo in cui e vivevano con entrambi i genitori, il Signor PE [...]
verserà alla RA la somma pari ad € 300,00 a Pt_2 Parte_1 figlio (totale € 600,00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori medesimi. Somma che sarà versata alla RA anticipatamente Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Settembre 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
I coniugi concordano che le spese straordinarie necessarie per i minori, così come individuate e specificate dal Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di Treviso siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno, ad eccezione del vestiario, calzature, trasporto urbano, carburante per i figli quando risulterà necessario in base all'età dei minori, ricariche cellulare. Rimarrà invece a totale carico della RA il pagamento della mensa per Parte_1
, salvo successivo accordo tra le parti preso in maniera autonoma e che PE non andrà comunque ad incidere e/o modificare il presente ricorso. Pertanto ciascun genitore rimborserà mensilmente all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, previo accordo laddove previsto e previa esibizione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento.
I coniugi concordano nel ripartire gli importi relativi alle detrazioni fiscali inerenti le spese straordinarie sostenute per i figli nella misura del 50% ciascuno. Per I figli e risulteranno a carico al 100% della RA PE [...]
per tutti i restanti incombenti di legge. Parte_1
I genitori si rilasciano sin da ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto per i figli e di ogni altro documento valido per l'espatrio, acconsentendo altresì all'inserimento dei figli nello stesso.
*
4. Sull'Assegno Unico Universale per i figli Quanto all'Assegno Unico Universale per i figli le parti concordano sin d'ora che la detta somma sia percepita, ora e per il futuro, nella misura del 50% cadauno.
*
5. Sui rapporti con eventuali nuovi partner
I genitori concordano sul fatto che l'eventuale inserimento di un nuovo compagno o nuova compagna del genitore nella vita dei figli verrà compiuta solo se ciò non pregiudica il benessere dei minori stessi. L'inserimento dovrà avvenire con gradualità e nel rispetto delle esigenze e della sensibilità dei bambini, dell'impatto della nuova relazione sulla crescita e lo sviluppo dei figli e tenendo conto del benessere psicofisico di entrambi i minori, rispettando altresì le esigenze specifiche dei bambini, in virtù della loro età e sensibilità. I genitori sin da ora si impegnano a chiarire ai figli che il nuovo compagno o la nuova compagna non sostituiscono l'altro genitore, ma è una nuova figura affettiva che entra nelle loro
6 vite. Le parti in merito concordano sin da ora che prima di presentare ai figli eventuali nuovi partner si confrontino tra di loro e valutino l'importanza della nuova relazione nella vita affettiva di ciascuno di loro”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
7
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 5521/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a MOTTA DI Parte_1 C.F._1 LIVENZA (TV), il 20/07/1983
e
(c.f. ), nato/a a MOTTA DI LIVENZA Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. TANIA FORTUNATA COSENTINO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 17/09/2025, i coniugi
[...]
e hanno richiesto a questo Tribunale di Parte_1 Parte_2 pronunciare la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a MOTTA DI LIVENZA (TV), il Parte_1
20/07/1983 e
, nato/a a MOTTA DI LIVENZA (TV), il 9/06/1983, Parte_2 uniti in matrimonio il 17/12/2011, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) dell'anno 2011 n. 6, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
Per
“1. Affidamento dei figli e e diritto di visita da parte del padre PE Per I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con residenza PE presso la madre, RA , nella casa coniugale. Parte_1
I genitori, odierni ricorrenti, potranno prendere separatamente le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione dei figli minori, mentre le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno adottate concordemente da entrambi, tenuto conto dell'interesse superiore dei minori, ciascuno per la propria indole e personalità.
2 I figli minori saranno collocati in via prevalente presso la madre e il padre potrà tenerli con sé secondo il seguente calendario quindicinale da ripetersi due volte nel corso del mese:
➢ settimana A: i bambini staranno con la madre fino al venerdì alle ore 18.00 (circa) quando il padre li prenderà con sé e li terrà presso la sua nuova abitazione fino al lunedì successivo quando li accompagnerà a scuola o dai nonni o ai centri estivi o alle attività previamente concordate con la madre in base al periodo dell'anno in corso. Durante questa settimana, i bambini passeranno con il padre anche la serata del martedì, dall'uscita dal lavoro del padre (ore
18.00 circa) e fino a dopo la cena, quando lo stesso li accompagnerà a casa dalla madre per il pernotto.
Previo accordo tra le parti, in questa settimana il martedì i bambini potrebbero pernottare con il padre e per 6 venerdì all'anno staranno tutto il giorno con il padre, dall'uscita di scuola e non dalle ore 18.00 come previsto per il resto dei venerdì dell'anno.
➢ settimana B: i bambini staranno tutta la settimana con la madre tranne nelle giornate di mercoledì e giovedì in cui staranno con il padre dalle ore 18.00 circa del mercoledì e fino alla mattina del venerdì quando il padre li accompagnerà a scuola o dai nonni o ai centri estivi o alle attività previamente concordate con la madre in base al periodo dell'anno in corso;
➢ durante le vacanze natalizie i bambini staranno con ciascun genitore per sette giorni consecutivi ad anni alterni dal 24 Dicembre al 30 Dicembre e dal 31
Dicembre al 6 Gennaio, liberi i genitori di decidere anno per anno di poter passare con i figli il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano alternativamente;
Per
➢ durante le vacanze Pasquali, e staranno con ciascun genitore PE per tre giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo;
➢ durante le vacanze estive i bambini staranno con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive come periodo di ferie. I coniugi si comunicheranno entro il 15 di Giugno di ogni anno il proprio periodo di ferie con i bambini;
➢ le altre festività nel corso dell'anno (es. 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, ecc.) seguiranno la regola dell'alternanza tra i genitori;
3 ➢ sin da ora i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente luoghi dei soggiorni e recapiti telefonici qualora dovessero recarsi per più giorni con i figli al di fuori del comune di residenza;
➢ ogni accordo che i coniugi intenderanno prendere tra loro differente rispetto a quanto richiesto con il presente Ricorso e relativo alla gestione e agli orari di permanenza dei figli con ciascuno di loro, e che sia migliorativo per gli stessi minori o che risulti funzionale ad una gestione di eventuali ed anche imprevisti impegni lavorativi o personali dei genitori, non inciderà sul presente Ricorso e sarà dalle parti programmato di volta in volta senza incidere troppo sulla nuova Per abitudine di vita e di gestione che viene ad oggi determinata nell'interesse di e;
PE
➢ le parti concordano sin d'ora che, ogni qualvolta si renderà necessario, i minori potranno essere prelevati oltre che dai genitori stessi anche dalle persone espressamente delegate dalle parti per le quali i genitori hanno depositato, o avranno cura di depositare, presso la segreteria della scuola e delle eventuali associazioni sportive apposito atto di delega da entrambi sottoscritto (nello specifico e a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nonni materni, nonni paterni, zii materni); Per
➢ ove possibile, e salvo diverso accordo, e trascorreranno con il PE papà il giorno del di lui compleanno e con la mamma il giorno del di lei compleanno;
➢ il giorno del compleanno dei minori i genitori cercheranno, ove possibile, di trascorrerlo entrambi con i figli.
*
2. Sull'assegnazione della casa familiare
La casa familiare sita in San Polo di Piave (TV), alla Via Giardino n. 7 viene assegnata alla RA , che la abiterà insieme ai figli in via Parte_1 prevalente.
I coniugi continueranno a corrispondere le somme relative alla rata del mutuo della casa coniugale, all'assicurazione sulla casa e alle spese di manutenzione straordinaria che si renderanno necessarie sulla casa coniugale nella misura del
50% ciascuno sulla base della proprietà. Ogni eventuale spesa straordinaria dovrà essere previamente concordata tra i coniugi. A tale fine, i coniugi concordano di mantenere attivo il conto corrente cointestato di cui in premessa
(spese di gestione dello stesso da ripartirsi nella medesima misura del 50% ciascuno) nel quale ciascun coniuge si impegna a versare, e di fatto verserà mensilmente, le somme necessarie al pagamento della rata del mutuo e delle predette spese per il regolare incasso delle stesse da parte dell'istituto di credito.
In merito al conto corrente cointestato, le parti sin da ora decidono di lasciare come fondo cassa la somma pari ad € 2.000,00 e dividersi tra loro e in parti uguali il residuo pari ad € 7.105,34, pertanto provvederanno a bonificare sui rispettivi conti correnti personali alla data del 15 Settembre 2025 la somma di € 3.552,67 cadauno. Liberi i coniugi di decidere se e come dividersi nel prossimo
4 futuro le eventuali somme in eccesso presenti sul conto corrente comune di cui si sta trattando.
La RA si farà invece carico in via esclusiva delle spese relative Parte_1 alle utenze, alla manutenzione ordinaria della casa coniugale, compresi gli esterni, e di sopperire personalmente a tutte le spese di gestione dell'abitazione in via del tutto autonoma. Il mobilio e tutti gli elettrodomestici contenuti all'interno della casa coniugale rimangono a corredo dell'abitazione e verranno dunque manutenuti e gestiti, anche in termini di spese, direttamente alla RA
[...]
in via del tutto autonoma. Ad eccezione di quanto precisato, sin da Parte_1 ora le parti ritengono di mantenere la condivisione di alcune manutenzioni in questi termini: le manutenzioni delle parti esterne della casa rimarranno a carico del Signor , che si occuperà di gestire il giardino almeno una volta al Pt_2 mese e comunque al bisogno, comprendendo taglio e cura di siepi, fiori, alberi. Il
Signor si occuperà altresì della cura e della pulizia dei pannelli solari e Pt_2 fotovoltaici almeno una volta all'anno. Con la stessa cadenza si occuperà della pulizia dei camini e della stufa presenti nell'abitazione coniugale. Il Signor
altresì si preoccuperà di gestire la legna per il riscaldamento di casa Pt_2 occupandosi, concordemente con i genitori di lui che abitano nell'immobile confinante con la casa coniugale, del materiale per il riscaldamento, del taglio della consegna e della predisposizione all'uso di tale materiale.
Il Signor consegnerà alla moglie le chiavi e i telecomandi anche Parte_2 dell'allarme della casa coniugale attualmente in suo possesso entro al massimo il
30 Settembre 2025.
I coniugi concordano di ripartire gli importi relativi alle detrazioni fiscali inerenti le spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale che si dovessero rendere necessarie e gli interessi passivi del mutuo nella misura del 50% ciascuno.
Altresì, i coniugi divideranno le somme percepite per la GSE del fotovoltaico nella misura del 50% cadauno, nei termini e nelle tempistiche che andranno di volta in volta a concordare.
Sempre in relazione alla casa coniugale, i coniugi ritengono di volere in questa sede regolamentare anche le modalità di restituzione della somma ricevuta a titolo di prestito da parte dei genitori della RA per Parte_1
l'acquisto della casa stessa, prestito ammontante a complessivi € 19.100,00, che i coniugi restituiranno nella misura del 50% cadauno effettuando pagamenti in rate mensili pari ad € 75,00 cadauno (per un totale mensile di € 150,00) in favore dei Signori e , con le modalità che questi Parte_3 Parte_4 ultimi intenderanno debitamente comunicare. Qualora possibile, una volta all'anno i coniugi verificheranno la disponibilità reciproca di poter corrispondere, a titolo di estinzione di questo prestito personale, una maggiore somma, che verrà versata in parti uguali nelle medesime modalità con cui effettueranno i pagamenti delle rate mensili e sino al saldo completo del prestito ricevuto.
5 *
3. Sul mantenimento in favore dei figli minori
In virtù della maggiore permanenza dei figli presso la madre, al fine dell'assolvimento dei dovuti compiti domestici e di cura dei minori, nonché della necessità di mantenere per i figli un tenore di vita similare rispetto a quello del Per periodo in cui e vivevano con entrambi i genitori, il Signor PE [...]
verserà alla RA la somma pari ad € 300,00 a Pt_2 Parte_1 figlio (totale € 600,00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori medesimi. Somma che sarà versata alla RA anticipatamente Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Settembre 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
I coniugi concordano che le spese straordinarie necessarie per i minori, così come individuate e specificate dal Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di Treviso siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno, ad eccezione del vestiario, calzature, trasporto urbano, carburante per i figli quando risulterà necessario in base all'età dei minori, ricariche cellulare. Rimarrà invece a totale carico della RA il pagamento della mensa per Parte_1
, salvo successivo accordo tra le parti preso in maniera autonoma e che PE non andrà comunque ad incidere e/o modificare il presente ricorso. Pertanto ciascun genitore rimborserà mensilmente all'altro genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, previo accordo laddove previsto e previa esibizione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento.
I coniugi concordano nel ripartire gli importi relativi alle detrazioni fiscali inerenti le spese straordinarie sostenute per i figli nella misura del 50% ciascuno. Per I figli e risulteranno a carico al 100% della RA PE [...]
per tutti i restanti incombenti di legge. Parte_1
I genitori si rilasciano sin da ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto per i figli e di ogni altro documento valido per l'espatrio, acconsentendo altresì all'inserimento dei figli nello stesso.
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4. Sull'Assegno Unico Universale per i figli Quanto all'Assegno Unico Universale per i figli le parti concordano sin d'ora che la detta somma sia percepita, ora e per il futuro, nella misura del 50% cadauno.
*
5. Sui rapporti con eventuali nuovi partner
I genitori concordano sul fatto che l'eventuale inserimento di un nuovo compagno o nuova compagna del genitore nella vita dei figli verrà compiuta solo se ciò non pregiudica il benessere dei minori stessi. L'inserimento dovrà avvenire con gradualità e nel rispetto delle esigenze e della sensibilità dei bambini, dell'impatto della nuova relazione sulla crescita e lo sviluppo dei figli e tenendo conto del benessere psicofisico di entrambi i minori, rispettando altresì le esigenze specifiche dei bambini, in virtù della loro età e sensibilità. I genitori sin da ora si impegnano a chiarire ai figli che il nuovo compagno o la nuova compagna non sostituiscono l'altro genitore, ma è una nuova figura affettiva che entra nelle loro
6 vite. Le parti in merito concordano sin da ora che prima di presentare ai figli eventuali nuovi partner si confrontino tra di loro e valutino l'importanza della nuova relazione nella vita affettiva di ciascuno di loro”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
7