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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4985 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado n. 10237/14 iscritta a ruolo il 14.11.2024 avente ad oggetto: opposizione usucapione ex art. 1159-bis c.c.;
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Tancredi Lisena ed Antonella Dragone;
OPPONENTE
E
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
GI RA;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 1159-bis c.c. e L. 346/76 depositato il 23/05/2013 Parte_2 assumendo essere titolare della Azienda Agricola di EL GI, con sede in Via S.
Ilarione, UO di CO (Sa), nonché coltivatore diretto sin dalla data del 1995, esercente l'attività di pascolo ed allevamento di animali vaccini per la produzione di latte e derivati e proprietario dei seguenti fondi distinti in catasto al foglio 10 del Comune di UO di CO, particelle n.253, 320, 367 e 368, giusto atto di proprietà a mezzo notaio dott. del Per_1
28.08.1998 repert. 22081, sosteneva di aver svolto e di svolgere la propria attività di impresa sia sui fondi di sua proprietà sopra indicati nonché su quelli contigui e finitimi distinti in catasto sempre al foglio 10 del Comune di UO di CO particelle n. 218, 243, 252, 261 e 264, dei quali chiedeva che venisse accertato l'avvenuto acquisto in proprio favore, per usucapione speciale ex legge n.346 del 1976.
1 2. Con atto di citazione notificato in data 8.11.2014 il sig. proponeva Parte_1 opposizione al decreto di usucapione speciale del 27.05.2013, reso dal Tribunale di Salerno (ex sezione distaccata di Eboli) su ricorso del sig. ai sensi dell'art. 3 Legge Controparte_1
346/1976 e 1159 bis c.c., per mancanza dei requisiti formali previsti dalla legge menzionata, con conseguente cancellazione della trascrizione effettuata presso i RR.II., e sostanziali.
L'opponente sosteneva di essere proprietario dei fondi rurali siti in agro di Parte_1
UO di CO alla Contrada Sant'Ilarione contraddistinti in catasto al foglio 10, particelle nn. 189. 216, 217, 218. 221, in forza di atto pubblico per notaio dell'8.5.197l, nonché dei Per_2 terreni siti sempre in agro di UO di CO alla Contrada Sant'Ilarione, individuati in catasto al foglio 10 particelle nn. 224, 225, 243, 251 (ex 261), 252, 254 (ex 264), 255 e 256 in dipendenza della successione iure hereditario del padre e del fratello Persona_3 CP_2
.
[...]
Il sig. sosteneva di aver da sempre esercitato sui beni innanzi elencati il Parte_1 possesso materiale e giuridico in via esclusiva e di aver condotto in proprio e coltivato a vitigno, ad oliveto ed a colture cerealicole, tutti i fondi in argomento, fino alla metà dell'anno 2000, allorquando si è trasferito a Cremona per motivi di lavoro.
Prima di emigrare a Cremona ebbe a concedere in fitto al sig. i fondi Controparte_1 contraddistinti dalle particelle n.n. 216, 217, 189, 221, 218, 251, 252, 224, 225, 243, 254, e 423
(particella posseduta in qualità di livellario), perché fossero utilizzati per il pascolo degli animali di proprietà del conduttore, riservandosi la facoltà di coltivare e raccogliere le olive sulle particelle nn.
189 e 225, facoltà che ha esercitato fino alla attualità.
A fronte del rapporto di fitto il sig. corrispondeva il canone annuo di €1.000,00 fino al CP_1
2013, allorquando la natura del rapporto è mutata consensualmente.
Infatti, rientrato a UO di CO nell'anno 2012 il sig. richiedeva al sig. Pt_1 CP_1 il rilascio del fondo in via bonaria ricevendo assicurazione da parte del che il richiesto CP_1 rilascio sarebbe avvenuto nel settembre del 2012.
Viceversa, anziché rilasciare i terreni alla data convenuta, il sig. provvedeva ad arare CP_1 parte dei terreni stessi, suscitando così la reazione del che, mediante il proprio legale, con Pt_1 racc. a.r. dell'l.
9.2012 provvedeva a costituire formalmente in mora il sia in ordine CP_1 all'immediato rilascio dei fondi sia per protestare i danni indebitamente subiti dalla attività illecita espletata dallo stesso.
Alla nota in argomento dava riscontro il con il proprio legale, il quale pur riconoscendo CP_1 espressamente la esistenza del rapporto di fittanza agraria, comprovato altresì dall'avvenuto pagamento dei canoni fitto annui, contestava le asserzioni dell'istante eccependo che le attività
2 svolte dal rientravano tra le facoltà assentite al conduttore in forza del menzionato CP_1 rapporto agrario, e contestando la richiesta di rilascio del fondo perché invocando la normativa disciplinante la durata per legge dei rapporti agrari, il termine del rilascio sarebbe scaduto in data posteriore alla scadenza del contratto di fitto.
Al fine di evitare la introduzione di procedure giudiziarie, le parti giungevano ad una intesa transattiva in forza della quale il contratto di fitto si risolveva per consensuale volontà delle parti, il sig. acconsentiva che i terreni condotti dal fossero da questi utilizzati fino al Pt_1 CP_1
30.9.2015, ma a titolo di comodato d'uso gratuito, e non più di fittanza agraria, mentre il CP_1 si impegnava espressamente a riconsegnare i terreni alla predetta data del 30.9.2015, come da scrittura privata sottoscritta in calce dalle parti, dall'inequivoco valore negoziale.
Nelle more, però, il si rendeva responsabile di condotte indebite cagionando danni CP_1 rilevanti ai fondi di proprietà dell'attore, avendo divelto alcuni vigneti ed effettuato lavori di escavazione non autorizzati dal proprietario, il quale provvedeva a denunciare i fatti alla autorità giudiziaria penale e ad esperire apposite azioni risarcitorie in sede civile, con ciò determinando le condizioni per la risoluzione anche della intesa negoziale in precedenza sottoscritta, per grave e rilevante inadempimento di una delle parti.
A conferma della volontà del di non tenere fede alle obbligazioni assunte con la CP_1 sottoscrizione della richiamata transazione, questi, il 28.09.2013, emetteva assegno circolare dell'importo di € 1.000,00 che faceva recapitare a mezzo posta al sig. imputandolo al Pt_1 pagamento dei canoni di fitto per l'annata 2013, nonostante la convenuta risoluzione del contratto di fitto. Il sig. restituiva l'assegno con nota del 16.10.2013, con la quale comunicava la Pt_1 espressa e formale volontà di recedere anche dal comodato d'uso, chiedendo perentoriamente la restituzione del fondo entro e non oltre il 30.8.2014.
Il plico, nonostante il ripetuto invio, non veniva recapitata all'interessato che risultava inopinatamente quanto sorprendentemente “sconosciuto” al postino.
Il sig. attivava le opportune procedure intese a conseguire il rilascio del fondo, ed adiva in Pt_1 tal senso l'ispettorato Agrario Regionale con istanza del 28.3.2014, questa volta ritualmente ricevuta dal CP_1
Il competente ufficio regionale di Salerno procedeva a diramare la comunicazione della comparizione delle parti per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 L. 203182, fissandola per il 13.5.2014.
Il nonostante la regolare notifica della convocazione al suo indirizzo, non si presentare CP_1 per la prefata udienza ed affidava le sue controdeduzioni ad una nota redatta dal suo legale l con la quale contestava la titolarità dei fondi in capo al e negava la esistenza di ogni forma di Pt_1
3 rapporto agrario, per cui, in assenza della controparte, alla data del 13.5.2014 veniva redatto verbale di conciliazione.
L'opponente così concludeva:
- accertare e dichiarare la nullità radicale del decreto di riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 bis cc ed art. 3 l. 346\1976, n. 909\2013, emesso dal Tribunale di Salerno, Giudice
Monocratico dr.ssa Picece, in data 27.5.2013, dietro presentazione di apposito ricorso in data 23.5.2013, su un predio agrario individuato in agro del Comune di UO di CO al fl. 10 particelle n.n. 218, 243, 252, 261 e 264, perché inammissibile, improcedibile ed infondato per la carenza di ogni requisito giuridico e di qualsiasi presupposto di fatto;
accertare e dichiarare che nessuna forma di possesso si è mai realizzata in favore del sul fondo in CP_1 argomento per la esistenza di un originario rapporto di fittanza agraria, sostituito a seguito di intervenuta transazione, in comodato d'uso a tempo determinato;
- dichiarare la nullità assoluta della trascrizione effettuata dal del decreto sui fondi indicati per la CP_1 inesistenza di un qualsiasi valido titolo idoneo ad essere trascritto, ed ordinare al Conservatore dei RRII di Salerno di provvedere senz'altro alla sua cancellazione;
- accogliere la domanda di recesso dal comodato, ovvero, in via alternativa, di revindica dei fondi, ed ordinare per
l'effetto, la immediata restituzione dei terreni in favore del legittimo proprietario;
- condannare esso al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. quantificati in non meno di Controparte_1 Pt_1
€ 4.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che il giudicante vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.:
- condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 commi 1,2 e 3 cpc;
- condannare il convenuto alla refusione di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Con comparsa depositata in data 19.01.2015 si costituiva il sig. chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda proposta, spiegando, nel contempo, domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione speciale. Chiedeva, ai fini dell'accertamento, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, subentrati a seguito di successione mortis causa del de cuius Per_3
, nello specifico i coeredi ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e CP_6 Controparte_7 Persona_3
Il convenuto opposto contestava che l'opponente fosse proprietario delle particelle di terreno individuate in catasto al Fg. 10 n. 224-225-243-251 (ex 261), 252, 254 (ex 264), 255 e 256 in dipendenza della successione iure ereditario del padre e del fratello Persona_3 CP_2
.
[...]
Infatti, dette particelle proprio in virtù della vicenda successoria avrebbero costituito formalmente il compendio ereditario da devolversi in favore di altri successibili delati alle predette eredità. In particolare, la quota ereditaria di spettanza del sig. , sul compendio ereditario Parte_1 sarebbe non superiore ai 3/18 dell'intero.
Contestava, inoltre, la circostanza che dette particelle di terreno fossero gli state concesse in affitto.
4 Nel merito asseriva di essere titolare della Azienda Agricola di EL GI, con sede in Via
S. Ilarione, UO di CO (Sa), nonché è coltivatore diretto sin dalla data del 1995, esercente l'attività di pascolo ed allevamento di animali vaccini per la produzione di latte e derivati, nonché proprietario anche dei seguenti fondi distinti in catasto al foglio 10 del Comune di
UO di CO: particelle n.253, 320, 367 e 368, giusto atto di proprietà a mezzo notaio dott. del 28.08.1998. Per_1
Deduceva di aver svolto, e di svolgere ancora, la propria attività di impresa sia sui fondi di sua proprietà sopra indicati nonché su quelli contigui e finitimi distinti in catasto sempre al foglio 10 del
Comune di UO di CO particelle n. 218, 243, 252, 261 e 264; di aver utilizzato, posseduto, goduto indisturbatamente, pacificamente alla luce del sole e senza turbativa alcuna gli immobili su indicati: foglio 10 del Comune di UO di CO particelle n. 218, 243, 252,
261 e 264, sin dall'estate dell'anno 1996 a tutt'oggi; di aver, nel corso degli anni, provveduto costantemente alla cura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detti appezzamenti di terreno, provvedendo, altresì, anche all'allaccio della rete elettrica sin dall'anno 1995 come da certificazione EN e ricevute di pagamento della relativa utenza versate in atti;
trattasi di fondo rustico, ricadente in zona agricola E2 del Comune di UO di CO, classificato montano, destinato alla coltivazione di foraggi e pascolo e, comunque, avente reddito dominicale inferiore ad
E 180,76 come risulta dalla visura catastale che si allega;
sussisterebbero, pertanto, tutti i requisiti richiesti dall'art. 1159 bis c.c. per la regolarizzazione del titolo di proprietà tramite la procedura prevista dalla Legge 10 Maggio 1976, n. 346. Così concludeva:
- sempre in via preliminare e pregiudiziale rigettare la domanda così come proposta per inammissibilità, improcedibilità, nonché per la carenza di legittimazione passiva processuale e sostanziale del su indicato esponente anche in forza della mancata integrazione del contraddittorio, in uno alla infondatezza della stessa per i motivi argomentati in epigrafe;
- nel merito accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto, dichiarare che il Sig. Controparte_1 nato il [...] ad [...] e residente a[...] UO di CO (Sa), c.f.
, ha acquistato, per intervenuta usucapione speciale il diritto di proprietà sui seguenti immobili C.F._2
-fondi rustici:
Terreno individuato al N.C.T del Comune di UO di CO, foglio 10, particella 218, superficie are 53,10 classe 2 seminativo.
Terreno individuato al N.C.T del Comune di UO di CO, foglio 10, particella 243, superficie are 51,80 classe 3 seminativo.
Terreno individuato al N.C.T del Comune di UO di CO, foglio 10, particella 252, are 65,41, seminativo classe 3.
Terreno individuato al N.C.T del Comune di UO di CO, foglio 10, particella 261, superficie ha 2 are 28 pascolo U.
5 Terreno individuato al N.C.T del Comune di UO di CO, foglio 10, particella 264, are 10,18 classe 2 uliveto/vigneto.
Con espressa richiesta di rendere il provvedimento di cui trattasi immediatamente esecutivo e con ordine alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari ed all'Agenzia del Demanio di Salerno competenti di effettuare le relative trascrizioni, con esonero di ogni responsabilità.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/12/2015, il Giudice, sulla scorta dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte, Sez. II, n. 8789 del 28/06/2000, secondo cui il procedimento ex legge 10 maggio 1976 n. 346 riproduce lo schema predisposto in materia di decreto ingiuntivo per cui le opposizioni proposte danno luogo ad un giudizio ordinario a cognizione piena, ordinava l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa, onerando parte convenuta per tale adempimento. Controparte provvedeva all'integrazione del contraddittorio in favore , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e rimasti contumaci nel presente giudizio. CP_7 Persona_3
A seguito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori.
A scioglimento della riserva assunta, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale richiesta nelle memorie depositate da ciascuna parte ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., il
Giudice ammetteva n. 3 testi di parte attrice e n. 2 testi di parte convenuta.
Esaurita l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi alle udienze del 18.11.2022 e del
03.11.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento del
2.9.2025 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nella comparsa conclusionale l'attore/opponente riformulava le conclusioni nel modo seguente:
1. accertare e dichiarare la nullità radicale del decreto di riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. ed art. 3 l. 346/1976, R.G. 909/2013, emesso dal Tribunale di
Salerno, in data 27.05.2013, dietro presentazione di apposito ricorso in data 23/05/2013, su predio agrario individuato in agro del comune di UO di CO al fl. 10 particelle nn. 218, 243, 252, 251 e 254 perché inammissibile, improcedibile ed infondato per la carenza di ogni requisito giuridico e di qualsiasi presupposto di fatto;
2. accertare e dichiarare che nessuna forma di possesso utile all'usucapione si è mai concretizzata in favore del sul fondo in argomento, stante l'esistenza di un provato rapporto di fitto avente ad oggetto tutti terreni per CP_1 cui è causa, nello specifico: i fondi del siti in agro di UO di CO che si trovano al di sotto della Pt_1 strada comunale Sant'Ilarione, Foglio 10, part.lle (di cui al decreto di usucapione speciale) nn. 218, 243, 252, 251 (ex
261) e 254 (ex 264), 255 e 256 confinanti con la proprietà (v. mappale), ma anche sulle part.lle 221, 224 e CP_1
225 e al di sopra della strada comunale Sant'Ilarione, ovvero le part.lle nn. 216, 217e 189;
3. dichiarare la nullità assoluta della trascrizione effettuata dal del decreto sui fondi indicati per la CP_1 inesistenza di un qualsiasi valido titolo idoneo ad essere trascritto e ordinare al Conservatore dei RR.II. di Salerno di provvedere senz'altro alla sua cancellazione;
4. condannare il convenuto alla refusione di spese e competenze di lite.
6 MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
1. Preliminarmente, va evidenziato che l'opponente, nel modificare le conclusioni nella comparsa conclusionale, ha rinunziato alla domanda di recesso del comodato alternativa a quella di rivendica dei fondi e alla domanda di restituzione dei medesimi (accogliere la domanda di recesso dal comodato, ovvero, in via alternativa, di revindica dei fondi, ed ordinare per l'effetto, la immediata restituzione dei terreni in favore del legittimo proprietario), alla domanda di risarcimento del danno
(condannare esso al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. Controparte_1 Pt_1 quantificati in non meno di € 4.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che il giudicante vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.) e per lite temeraria (condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 commi 1,2 e 3 cpc).
Va opportunamente precisato che la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (in tal senso vedi Cass. sent.
SS.UU. n. 3453 del 07/02/2024; si richiama altresì Cass. n. 8737 del 15/04/2014 secondo cui
“La comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio”).
2. Così riperimetrato il thema decidendum, va preliminarmente accolta la domanda volta alla declaratoria di nullità decreto di usucapione speciale emesso ai sensi dell'art. 3 Legge 346/1976 e
1159 bis c.c. per mancanza dei requisiti formali previsti per legge.
In particolare, questo Tribunale, nel proc. avente R.G. 909/2013, aveva prescritto di effettuare i seguenti adempimenti:
1) affissione del ricorso e del decreto per la durata di 90 giorni sia nell'Albo del Comune di
UO di CO (SA) che del Tribunale di Salerno, (ex Eboli);
2) pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel termine di 15 giorni dalle suddette affissioni,
3) notifica a tutti coloro che nei registri immobiliari risultavano come titolari di diritti reali sugli immobili, con l'avvertimento agli interessati della possibilità di proporre opposizione entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica.
Sulla base della documentazione versata in atti, deve ritenersi che, degli adempimenti previsti dalla legge ed imposti dal Tribunale, risulta correttamente eseguito solo la pubblicazione per estratto in
G.U., mentre non risulta effettuata la pubblicazione all'albo pretorio del Tribunale, a quello del
7 Comune, né sono state effettuate le notifiche del decreto nei confronti dell'attore né degli altri coeredi.
3. L'accertamento di cui al capo che precede non risulta ostativo all'esame del merito atteso che, come stabilito dalla Suprema Corte con Sentenza Sez. 2, Sentenza n. 8789 del 28/06/2000, il procedimento ex legge 10 maggio 1976 n. 346 riproduce lo schema predisposto in materia di decreto ingiuntivo e che le opposizioni previstevi, al pari di quella ex art. 645 cod. proc. civ., danno luogo ad un giudizio ordinario a cognizione piena che sostituisce l'originario procedimento introdotto nelle forme speciali;
pertanto, una volta proposta l'opposizione, devono ritenersi applicabili al giudizio tutte le regole proprie all'ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, in quanto inteso all'accertamento del diritto di proprietà in contestazione tra le parti, più non rilevano i vizi della procedura posta in essere per l'emanazione del decreto opposto.
4. Passando, quindi, al merito, tenuto conto della rinunzia alle domande inizialmente proposte dall'opponente come sopra richiamate, occorre esaminare la domanda di usucapione speciale avanzata dall'opposto, valutando, in via preliminare, l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 1159 bis c.c..
Quanto ai presupposti oggettivi dell'usucapione ex art. 1159 bis c.c., come da tempo riconosciuto dalla Suprema Corte, la finalità sottesa alla legge n. 346 del 1976, che ha introdotto l'usucapione speciale, è quella “di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo: pertanto condizione necessaria per l'applicazione di tale ipotesi di usucapione è la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico” (Cfr. Cass., n. 12607/2010) pur se non necessariamente a carattere imprenditoriale.
In particolare, è stato altresì precisato che “per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. introdotta dalla L. n. 346 del 1976, con la finalità di incoraggiare lo sviluppo
e salvaguardare il lavoro agricolo, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma
è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159 bis c.c. non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c., né in base a un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parte di maggiori fondi coltivati o coltivabili in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva” (cfr. Cass., n. 20451/2017 e Cass., n. 15504/2018).
Di recente la Cassazione ha ribadito che: “L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis
c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in
8 comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n.
97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la “ratio” della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione” (Cass. Civ., II
Ord., 14.12.2022, n. 36626).
Dunque, per riconoscere l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. occorre che al rispetto dei requisiti normativi, si unisca la coltivazione di una bene individuata entità agricola, avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva.
Orbene, nel caso in esame, alcuna allegazione è stata presentata dall'opposto al fine di provare la circostanza della destinazione del fondo ad una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva, né tale circostanza risulta dimostrata all'esito delle prove testimoniali. Infatti, i due testi indicati dall'opposto sono stati alquanto vaghi, prima di tutto quanto all'esatta individuazione dei fondi (in modo tale non possa affermarsi con tranquillante certezza che essi costituissero una bene individuata entità agricola), e, quindi, quanto alla descrizione delle modalità di coltivazione dei medesimi, non fornendo i necessari riscontri per far ritenere provata la circostanza che i fondi contesi fossero destinati e preordinati a una propria ed autonoma vicenda produttiva.
Inoltre, le generiche deduzioni, quanto allo svolgimento della “propria attività di impresa sia sui fondi di sua proprietà … nonché su quelli contigui e finitimi distinti in catasto sempre al foglio 10 del Comune di UO di CO particelle n. 218, 243, 252, 261 e 264” e all'aver provveduto nel corso degli anni “costantemente alla cura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detti appezzamenti di terreno, provvedendo, altresì, anche all'allaccio della rete elettrica”, non assurgono ad allegazioni specifiche circa la destinazione agricola del fondo ad una ben individuata vicenda produttiva.
In difetto, dunque, di qualsiasi precisa allegazione in ordine al tipo di coltivazione svolta e alla attività agricola o produttiva cui sarebbero destinati i fondi, non si può applicare al caso di specie la disciplina prevista dall'art.1159 bis c.c.
L'eccezionalità della disposizione introdotta dalla L. n. 346 del 1976 rispetto a quella generale di cui all'art. 1158 c.c., non ne consente l'applicazione analogica. Né è sostenibile un'interpretazione estensiva tenuto conto che nella specie le finalità in concreto perseguite rispondono solo alle
9 esigenze di incrementare lo sviluppo agricolo, evitando l'abbandono di unità fondiarie site in zone poco appetibili, non anche a quelle di risolvere questioni di confine, comunque privilegiando le situazioni di fatto ed accordando sconti rispetto alle generali previsioni contenute nella previgente e generale norma di cui all'art. 1158 c.c. (rif. Cass. 13 aprile 2010, n. 8778).
Ne consegue che la domanda attorea deve essere ricondotta esclusivamente all'ambito dell'art.1158
c.c., che deve ritenersi implicitamente ricompresa nella domanda ex art. 1159-bis c.p.c..
5. È noto che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662 del 2010).
Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario
(che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, ovvero quindici nel caso di usucapione speciale, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare.
Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni.
A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso.
Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, sez. II, n.589 del 2022).
10 La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa.
Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539 del 2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. n. 20508 del
2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli n. 3151 del 2018).
Infine, va ricordato che “il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia, il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche
d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (Cass. civ., sez. II,
11 13.07.1991, n. 7800; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n.
11000)” (in questo senso Tribunale Benevento, 31/05/2022, n.1308).
6. Ciò posto in punto di diritto, nel merito deve ritenersi che la domanda di usucapione sia infondata. Già a livello di allegazione, la domanda formulata è generica. Nello specifico, parte attrice ha genericamente dedotto di possedere i beni oggetto di domanda dall'estate del 1996 ad oggi. Pertanto, nell'ottica dell'usucapione ordinaria il possesso, quand'anche provato, non si sarebbe estrinsecato per un periodo di tempo sufficiente, cioè per oltre 20 anni.
Peraltro, non risultano chiarite le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto. Sotto tale ultimo aspetto, giova osservare che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale.
Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita sia priva di qualsiasi riferimento assertivo in ordine alla modalità di instaurazione della relazione con la cosa.
Un possesso tecnicamente inteso, in effetti, importa non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, risulta il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella propria disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una signoria esclusiva in modo inequivoco.
Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158
– 1163 c.c.) e il momento dell'instaurazione del contatto è decisivo anche al fine di valutare la violenza o la clandestinità dell'acquisto (arg. ex art. 1163 c.c.).
Quanto, poi, al contesto temporale di riferimento – rammentando che il tempo previsto dalla legge è uno degli elementi costitutivi idonei a configurare la fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. – la parte opposta si limita, come detto, ad asserire di possedere i beni pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, dall'estate del 1996 ad oggi.
Atteso il rigore che normalmente assiste la prova del possesso ad usucapionem, deve ritenersi che la parte usucapiente, sulla quale grava il relativo onere della prova (cfr. Cass., Sez. II, sent. n.
12984/2002), deve specificare, nei termini di legge, le circostanze di fatto su cui è fondata la propria pretesa possessoria, anche al fine di non lasciare spazio a dubbi in merito alla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
12 Nella specie, invece, le carenze assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine all'esatto dies a quo ed al tempo della compiuta usucapione non sono superabili neppure all'esito della prova testimoniale assunta.
Sul punto va premesso che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ord. n. 20997 del
2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale.
Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014).
In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014).
Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. n.
1824 del 2000).
Ciò precisato, appare opportuno ripercorrere l'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio, iniziando dall'esame delle dichiarazioni rese dai testimoni indicati da parte opposta.
Il teste escusso all'udienza del 3.11.2023, confermava la circostanza che il Testimone_1 svolgeva attività di pascolo e allevamento di animali vaccini;
precisava che “Con il CP_1 siamo vecchi amici sin da ragazzi”, di averlo aiutato a raccogliere il bestiame;
afferma di CP_1 essere stato sui fondi tenuti dal ma di non saper identificare detti fondi con i dati CP_1 catastali;
precisa “I fondi erano senza recinzione, ma non so se fossero di proprietà o tenuti in fitto”; confermava che l'opposto “nel corso degli anni, ha provveduto alla cura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detti appezzamenti di terreno” dichiarando si non sapere nulla in merito all'allaccio ENEL;
nulla riferisce in merito alla sussistenza o meno di un contratto di fitto con il sig.
, che dichiara di non conoscere;
precisa “Già prima del 2000 frequentavo i Parte_1
13 luoghi di pascolo o seminativi del;
“Io ho miei terreni sia a Colliano, che a Caposele, ed CP_1 anche a UO”; “Il vigneto e l'oliveto si trovano sopra la strada comunale. Oggi il vigneto non esiste più”.
Il teste di parte opposta, , escusso all'udienza del 18 novembre 2022 confermava Testimone_2 che l'opposto è dedito all'attività di pascolo ed allevamento di animali vaccini per la produzione di latte e derivati, aggiungendo “Svolgo la stessa sua attività e ci aiutiamo a vicenda”; confermava altresì che l'opposto ha svolto e tuttora svolge la propria attività di impresa “sia sui fondi di sua proprietà sopra indicati nonché su quelli contigui e finitimi distinti in catasto sempre al foglio 10 del Comune di UO di CO particelle n. 218, 243, 252, 261 e 264…”.
Alla domanda “vero che l'esponente, ha svolto e tuttora svolge la propria attività di impresa sia sui fondi di sua proprietà sopra indicati nonché su quelli contigui e finitimi distinti in catasto sempre al foglio 10 del Comune di UO di CO particelle n. 218, 243, 252, 261 e 264. Il tutto, come meglio si evince dall'estratto catastale planimetrico che si allega” risponde “Credo di sì in quanto io quando vado ad aiutarlo, e lui mi dice dove spostare la mandria, ed io non gli chiedo se ha o non diritto ad andare sui detti fondi”.
Alla domanda “vero che l'esponente ha utilizzato, posseduto, goduto indisturbatamente, pacificamente alla luce del sole e senza turbativa alcuna gli immobili su indicati: foglio 10 del
Comune di UO di CO particelle n. 218, 243, 252, 261 e 264, aventi consistenza e confini come evincesi dagli estratti di mappa catastali. Il tutto sin dall'estate dell'anno 1996 a tutt'oggi” il teste risponde: “SI E' VERO, ricordo che io mi sono recato sui fondi che sono delimitati da un lato dalla strada provinciale e che poi confinano anche con la strada comunale che Testi si trova più sopra. Ricordo che abbiamo arato e coltivato i detti fondi;
vero che l'esponente, nel corso degli anni ha provveduto alla cura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detti appezzamenti di terreno, provvedendo, altresì, anche all'allaccio della rete elettrica EN”, il teste risponde: “SI' E' VERO, Anzi preciso che si sta ingrandendo l'azienda”. Alla domanda “vero che alcun contratto di affitto è intercorso con il sig. relativo alle particelle di Parte_1 terreno per cui è causa” il teste risponde “NULLA SO SU QUESTO CAPO DI PROVA … Dal 1995 frequento i luoghi di causa, e sempre sugli stessi terreni … non conosco il sig. Parte_1
… Allorquando andavo ad aiutare il non ho mai visto altre persone sui fondi … CP_1
L'allaccio dell'EN l'ho constatato andando nella sua abitazione, ma anche nell'azienda”; precisa
“Io mi riferisco ai fondi che si trovano intorno alla casa del ed alla azienda”. CP_1
Da quanto esposto deve inferirsi che il teste non è stato in grado di precisare a Testimone_1 che titolo il detenesse i fondi ma, soprattutto, ha dimostrato di non essere in grado di CP_1 distinguere con precisione i fondi oggetto di contesa da quelli pacificamente di proprietà
14 dell'opponente e, quindi, se l'attività pur genericamente descritta sia stata svolta sugli uni o sugli altri.
I testi, infatti, fanno riferimento, in modo generico ed approssimativo, ai fondi su cui il CP_1 pascola il bestiame, senza però precisare se trattavasi dei terreni di proprietà del o di quelli Pt_1 posti a confine di cui il è proprietario, individuati catastalmente con le p.lle 253, 320, 367 CP_1
e 368.
Il teste è stato vago quanto alla modalità di cura del fondi da parte del Testimone_2 CP_1 si è limitato ad affermare che l'opposto “ha svolto e tuttora svolge la propria attività di impresa sia sui fondi di sua proprietà sopra indicati nonché su quelli contigui e finitimi … nel corso degli anni ha provveduto alla cura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detti appezzamenti di terreno”.
Dalle deposizioni dei testi non emerge alcun elemento utile a individuare il momento né le modalità attraverso le quali il abbia instaurato una relazione esclusiva con i beni oggetto di causa, CP_1 con tutti i requisiti necessari ai fini dell'usucapione e tale da escludere il precedente proprietario.
Entrambi i testi riferiscono, seppur genericamente, di attività connesse al pascolo e alla coltivazione del fondo che si manifestano e si esercitano con le medesime modalità, sia che si tratti di possesso, sia che si tratti di detenzione qualificata.
A tale riguardova ribadito che affinché si abbia possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena. All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, per quanto il corpus, ma anche per ciò che concerne l'animus (Cass. n. 1300/80). Infatti, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, che consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante (Cass. n. 6079 del 26/04/2002).
Nel caso di specie, l'attività esercitata dal sui fondi oggetto di contesa, genericamente CP_1 attestata dai testi di parte opposta, e in parte non contestata e confermata dai testi di parte opponente, trova giustificazione, e quindi anche la sua genesi, solo qualora si dia credito alla versione dei fatti sostenuta dal secondo la quale il giammai abbia esercitato sui Pt_1 CP_1 fondi del un possesso utile all'usucapione, bensì solo una detenzione qualificata in ragione Pt_1 del rapporto di fittanza agraria instaurato tra le parti intorno alla metà dell'anno 2000, allorquando il per motivi di lavoro, emigrò a Cremona, insieme alla di lui moglie, avente ad oggetto i Pt_1 fondi del siti in agro di UO di CO che si trovano al di sotto della strada Pt_1
15 comunale Sant'Ilarione, Foglio 10, part.lle (di cui al decreto di usucapione speciale) nn. 218, 243,
252, 251 (ex 261), 254 (ex 264), 255 e 256 confinanti con la proprietà (v. mappale), ma CP_1 anche sulle part.lle 221, 224 e 225 e al di sopra della strada comunale Sant'Ilarione, ovvero le part.lle nn. 216, 217 e 189.
L'opponente ha sostenuto che ebbe a concedere in fitto i fondi menzionati al affinché li CP_1 utilizzasse per il pascolo degli animali di sua proprietà, riservandosi la facoltà di coltivare e raccogliere le olive sulle particelle 189 e 225. La raccolta delle olive, da parte del sarebbe Pt_1 avvenuta fino al 2014. Per tale rapporto di fittanza, il avrebbe corrisposto e il canone CP_1 annuo di euro 1.000, prima imputandolo a tutti i fondi, poi dal 2014 alle sole particelle 189 e 216.
Tali circostanze trovano riscontro nella documentazione versata in atti dal e nelle Pt_1 dichiarazioni rese dai testi dallo stesso addotti.
Agli atti è stato prodotto l'assegno bancario del 29.08.2007 tratto sulla banca Monte dei Paschi di
Siena, Filiale di Contursi Terme a firma del sig. di € 1.030,00 ed incassato dal Controparte_1 sig. , nonché il vaglia postale, pure versato in atti, del 28.09.2013 in cui viene Parte_1 indicata come causale la dicitura “CANONE DI FITTO ANNO 2013”.
Il rapporto di fittanza trova, altresì, riscontro nella missiva dell'11.09.2012 a firma del legale di fiducia del inviata in risposta alla raccomandata del legale del con cui si CP_1 Pt_1 chiedeva oltre che la restituzione dei terreni, anche il risarcimento di tutti i danni arrecati ai fondi, in cui si legge “il signor esercita da circa otto anni la regolare conduzione dei Controparte_1 fondi in questione provvedendo a corrispondere, anche a mezzo assegno circolare, il relativo canone/aggio a suo tempo convenuto”.
I vaglia postali inviati dal sig. in favore del iniziarono a contenere lo specifico CP_1 Pt_1 riferimento alle sole particelle 189 e 216 (“CANONE FITTO TERRENI F. 10 P.216-189
ANNUALITÀ 2014”) solo quando il rientrato nel 2012 a UO di CO, onde Pt_1 ottenere la restituzione di fondi di sua proprietà, attivò, con istanza del 28.3.2014, la procedura intesa ad avere il rilascio degli stessi innanzi all'Ispettorato Agr. Reg. competente.
Il possesso esercitato dal e il rapporto di fittanza trovano risconto nelle dichiarazioni Pt_1 testimoniali dei testi di parte opponente escussi, lineari e non contraddittorie, rese da persone che abitano in prossimità dei terreni di cui è causa e che hanno frequentato abitualmente tali luoghi.
Il teste escusso all'udienza del 18.11.2022, cugino e confinante di Testimone_4 [...]
ha confermato la circostanza che il sig. emigrava per motivi di Parte_1 Parte_1 lavoro all'inizio di ottobre del 2000 e per tale motivo concedeva in fitto i fondi oggetto di causa al sig. per adibirli al pascolo degli animali, fino a quando, nel 2012, fece ritorno a Controparte_1
UO di CO in maniera definitiva;
ha confermato che “che il signor Parte_1
16 ha sempre avuto il possesso dei fondi per i quali è causa coltivandoli in proprio anche quando era vivo il padre ed ha posseduto sempre in via esclusiva tutti gli appezzamenti di terreno sia per quanto riguarda quelli caduti in successione che per quelli su cui il padre esercitava il livello coltivandoli a cereali, olivi, viti ed alberi da legna”; ha confermato che “tali terreni vennero concessi in fitto nell'agosto del 2000 al signor affinché vi pascolasse i suoi Controparte_1 animali e vi coltivasse il fieno per alimentarli al canone annuo di euro 1000”, precisando “io chiesi
a mio cugino per quanto lo avesse affittato e lui mi rispose per mille euro l'anno … Non ho mai visto il passaggio di somme”; ha confermato che “dall'anno 2000 al 2014, il sig.
[...]
, con l'aiuto dei sigg. , e , ha coltivato e Parte_1 Persona_4 Persona_5 Persona_6 raccolto le olive sui fondi citati e ha tagliato la legna”, precisando “In quanto li ho visto che effettuavano la raccolta sui fondi, perché da casa mia si vedono i fondi per cui è causa”; ha confermato che “il sig. nel corso degli anni ha continuato a coltivare il vigneto fino al Pt_1
2012, prima che il recidesse le piante”, precisando che “il vigneto lo ha lavorato fino al CP_1
2000, poi lo ha dato in fitto ad altra persona, per un anno ed infine al che dopo un paio CP_1 di anni lo ha eliminato”. Al teste viene mostrata una mappa catastale già in atti in produzione di parte attrice, ed il teste individua nella particella segnata al n. 189 quella dove per metà vi era la vite, e per l'altra metà l'uliveto, aggiungendo “Io sono anche andato a raccogliere le olive sull'altra particella n.225 della mappa a me mostrata … non ho mai visto il contratto di fitto … durante l'assenza di mio cugino io mi sono recato sui fondi e trovavo il . CP_1
All'udienza del 3.11.2023 viene escussa la teste , indifferente, che ha dichiarato di Testimone_5 conoscere i terreni per cui è causa “Conosco i loro terreni e la loro ubicazione e ricordo che una volta sono andata anche a vendemmiare nelle proprietà del … so che vennero dati in fitto Pt_1 ma non so il canone … Posso confermare che il si era riservato di raccogliere le olive e la Pt_1 legna sui fondi dati in fitto per il pascolo … se non c'era il dava incarico ad altri di Pt_1 effettuare la raccolta delle olive … Io conosco personalmente i sigg. , Persona_4 Per_5
e , e li ho visti raccogliere le olive sul fondo del … E la raccolta è
[...] Persona_7 Pt_1 avvenuta anche negli anni in cui il era fuori … I terreni del si trovano in località Pt_1 Pt_1
Sant'Ilarione del Comune di UO di CO. E due pezzetti di terreno si trovano a destra della strada di Sant'Ilarione salendo, l'uliveto ed il vigneto. Mentre altri sono sulla strada statale o provinciale, che si trova sotto la strada comunale … Posso dire che i terreni dove vi sono gli oliveti ed il vigneto sono di proprietà del per averli sempre avuti la sua famiglia”. Pt_1
Pertanto, tutti di parte opponente escussi hanno dimostrato di conoscere perfettamente lo stato dei luoghi e sono stati in grado di individuare, attraverso il mappale mostrato dal Giudice in udienza, le particelle che il ebbe a concedere in fitto al confermando che il sig. Pt_1 CP_1 Pt_1
17 emigrò per motivi di lavoro all'inizio di ottobre del 2000 e per tale motivo concesse in Parte_1 fitto i fondi oggetto di causa al sig. per adibirli al pascolo degli animali e fece Controparte_1 definitivamente ritorno a UO di CO nel 2012; che il signor ha Parte_1 sempre avuto il possesso dei fondi per i quali è causa, coltivandoli in proprio anche quando era vivo il padre ed ha posseduto sempre in via esclusiva tutti gli appezzamenti di terreno sia quelli caduti in successione che quelli su cui il padre esercitava il livello, coltivandoli a cereali, oliveti, viti ed alberi da legna;
che tali terreni vennero concessi in fitto nell'agosto del 2000 al Controparte_1 affinché vi pascolasse i suoi animali e vi raccogliesse il foraggio;
che l'importo del canone annuo di euro 1.000,00; che dall'anno 2000 al 2014, il sig. , con l'aiuto dei sigg. Parte_1
, e ha coltivato e raccolto le olive sui fondi citati e Persona_4 Persona_5 Persona_6 ha tagliato la legna;
la teste sig.ra ha dichiarato di aver collaborato nella raccolta Testimone_5 delle olive;
che nel corso degli anni il sig. ha continuato a coltivare il vigneto, fino al 2012, Pt_1 prima che il ne recidesse i vitigni. CP_1
Alla luce di tutto quanto esposto deve ritenersi che il non abbia mai avuto il possesso CP_1 utile all'acquisto del diritto tramite usucapione, come esercizio di un potere di fatto sul bene in maniera continua, pubblica, e non interrotta. L'utilizzo dei terreni è avvenuto in virtù di contratto di fitto, per cui il è detentore qualificato dei fondi menzionati. CP_1
L'opposizione, pertanto, va accolta, mentre la domanda di usucapione, sia quella speciale che quella ordinaria, non merita accoglimento.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147,
(pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n.10237/14 R.G. con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità del decreto di riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. ed art. 3 l. 346/1976, R.G. 909/2013, emesso dal Tribunale di Salerno, in data 27.05.2013, dietro presentazione di apposito ricorso in data
23/05/2013, su predio agrario individuato in agro del comune di UO di CO al fl. 10
18 particelle nn. 218, 243, 252, 251 e 254 e, per l'effetto, ordina al Conservatore dei RR.II. di Salerno di provvedere alla cancellazione della sua trascrizione, con esonero da ogni responsabilità;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da Controparte_1
3) condanna parte opposta al pagamento nei confronti di parte opponente delle spese, liquidate in
€5.077,00 per compenso professionale avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno, il 5/12/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado n. 10237/14 iscritta a ruolo il 14.11.2024 avente ad oggetto: opposizione usucapione ex art. 1159-bis c.c.;
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Tancredi Lisena ed Antonella Dragone;
OPPONENTE
E
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
GI RA;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 1159-bis c.c. e L. 346/76 depositato il 23/05/2013 Parte_2 assumendo essere titolare della Azienda Agricola di EL GI, con sede in Via S.
Ilarione, UO di CO (Sa), nonché coltivatore diretto sin dalla data del 1995, esercente l'attività di pascolo ed allevamento di animali vaccini per la produzione di latte e derivati e proprietario dei seguenti fondi distinti in catasto al foglio 10 del Comune di UO di CO, particelle n.253, 320, 367 e 368, giusto atto di proprietà a mezzo notaio dott. del Per_1
28.08.1998 repert. 22081, sosteneva di aver svolto e di svolgere la propria attività di impresa sia sui fondi di sua proprietà sopra indicati nonché su quelli contigui e finitimi distinti in catasto sempre al foglio 10 del Comune di UO di CO particelle n. 218, 243, 252, 261 e 264, dei quali chiedeva che venisse accertato l'avvenuto acquisto in proprio favore, per usucapione speciale ex legge n.346 del 1976.
1 2. Con atto di citazione notificato in data 8.11.2014 il sig. proponeva Parte_1 opposizione al decreto di usucapione speciale del 27.05.2013, reso dal Tribunale di Salerno (ex sezione distaccata di Eboli) su ricorso del sig. ai sensi dell'art. 3 Legge Controparte_1
346/1976 e 1159 bis c.c., per mancanza dei requisiti formali previsti dalla legge menzionata, con conseguente cancellazione della trascrizione effettuata presso i RR.II., e sostanziali.
L'opponente sosteneva di essere proprietario dei fondi rurali siti in agro di Parte_1
UO di CO alla Contrada Sant'Ilarione contraddistinti in catasto al foglio 10, particelle nn. 189. 216, 217, 218. 221, in forza di atto pubblico per notaio dell'8.5.197l, nonché dei Per_2 terreni siti sempre in agro di UO di CO alla Contrada Sant'Ilarione, individuati in catasto al foglio 10 particelle nn. 224, 225, 243, 251 (ex 261), 252, 254 (ex 264), 255 e 256 in dipendenza della successione iure hereditario del padre e del fratello Persona_3 CP_2
.
[...]
Il sig. sosteneva di aver da sempre esercitato sui beni innanzi elencati il Parte_1 possesso materiale e giuridico in via esclusiva e di aver condotto in proprio e coltivato a vitigno, ad oliveto ed a colture cerealicole, tutti i fondi in argomento, fino alla metà dell'anno 2000, allorquando si è trasferito a Cremona per motivi di lavoro.
Prima di emigrare a Cremona ebbe a concedere in fitto al sig. i fondi Controparte_1 contraddistinti dalle particelle n.n. 216, 217, 189, 221, 218, 251, 252, 224, 225, 243, 254, e 423
(particella posseduta in qualità di livellario), perché fossero utilizzati per il pascolo degli animali di proprietà del conduttore, riservandosi la facoltà di coltivare e raccogliere le olive sulle particelle nn.
189 e 225, facoltà che ha esercitato fino alla attualità.
A fronte del rapporto di fitto il sig. corrispondeva il canone annuo di €1.000,00 fino al CP_1
2013, allorquando la natura del rapporto è mutata consensualmente.
Infatti, rientrato a UO di CO nell'anno 2012 il sig. richiedeva al sig. Pt_1 CP_1 il rilascio del fondo in via bonaria ricevendo assicurazione da parte del che il richiesto CP_1 rilascio sarebbe avvenuto nel settembre del 2012.
Viceversa, anziché rilasciare i terreni alla data convenuta, il sig. provvedeva ad arare CP_1 parte dei terreni stessi, suscitando così la reazione del che, mediante il proprio legale, con Pt_1 racc. a.r. dell'l.
9.2012 provvedeva a costituire formalmente in mora il sia in ordine CP_1 all'immediato rilascio dei fondi sia per protestare i danni indebitamente subiti dalla attività illecita espletata dallo stesso.
Alla nota in argomento dava riscontro il con il proprio legale, il quale pur riconoscendo CP_1 espressamente la esistenza del rapporto di fittanza agraria, comprovato altresì dall'avvenuto pagamento dei canoni fitto annui, contestava le asserzioni dell'istante eccependo che le attività
2 svolte dal rientravano tra le facoltà assentite al conduttore in forza del menzionato CP_1 rapporto agrario, e contestando la richiesta di rilascio del fondo perché invocando la normativa disciplinante la durata per legge dei rapporti agrari, il termine del rilascio sarebbe scaduto in data posteriore alla scadenza del contratto di fitto.
Al fine di evitare la introduzione di procedure giudiziarie, le parti giungevano ad una intesa transattiva in forza della quale il contratto di fitto si risolveva per consensuale volontà delle parti, il sig. acconsentiva che i terreni condotti dal fossero da questi utilizzati fino al Pt_1 CP_1
30.9.2015, ma a titolo di comodato d'uso gratuito, e non più di fittanza agraria, mentre il CP_1 si impegnava espressamente a riconsegnare i terreni alla predetta data del 30.9.2015, come da scrittura privata sottoscritta in calce dalle parti, dall'inequivoco valore negoziale.
Nelle more, però, il si rendeva responsabile di condotte indebite cagionando danni CP_1 rilevanti ai fondi di proprietà dell'attore, avendo divelto alcuni vigneti ed effettuato lavori di escavazione non autorizzati dal proprietario, il quale provvedeva a denunciare i fatti alla autorità giudiziaria penale e ad esperire apposite azioni risarcitorie in sede civile, con ciò determinando le condizioni per la risoluzione anche della intesa negoziale in precedenza sottoscritta, per grave e rilevante inadempimento di una delle parti.
A conferma della volontà del di non tenere fede alle obbligazioni assunte con la CP_1 sottoscrizione della richiamata transazione, questi, il 28.09.2013, emetteva assegno circolare dell'importo di € 1.000,00 che faceva recapitare a mezzo posta al sig. imputandolo al Pt_1 pagamento dei canoni di fitto per l'annata 2013, nonostante la convenuta risoluzione del contratto di fitto. Il sig. restituiva l'assegno con nota del 16.10.2013, con la quale comunicava la Pt_1 espressa e formale volontà di recedere anche dal comodato d'uso, chiedendo perentoriamente la restituzione del fondo entro e non oltre il 30.8.2014.
Il plico, nonostante il ripetuto invio, non veniva recapitata all'interessato che risultava inopinatamente quanto sorprendentemente “sconosciuto” al postino.
Il sig. attivava le opportune procedure intese a conseguire il rilascio del fondo, ed adiva in Pt_1 tal senso l'ispettorato Agrario Regionale con istanza del 28.3.2014, questa volta ritualmente ricevuta dal CP_1
Il competente ufficio regionale di Salerno procedeva a diramare la comunicazione della comparizione delle parti per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 L. 203182, fissandola per il 13.5.2014.
Il nonostante la regolare notifica della convocazione al suo indirizzo, non si presentare CP_1 per la prefata udienza ed affidava le sue controdeduzioni ad una nota redatta dal suo legale l con la quale contestava la titolarità dei fondi in capo al e negava la esistenza di ogni forma di Pt_1
3 rapporto agrario, per cui, in assenza della controparte, alla data del 13.5.2014 veniva redatto verbale di conciliazione.
L'opponente così concludeva:
- accertare e dichiarare la nullità radicale del decreto di riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 bis cc ed art. 3 l. 346\1976, n. 909\2013, emesso dal Tribunale di Salerno, Giudice
Monocratico dr.ssa Picece, in data 27.5.2013, dietro presentazione di apposito ricorso in data 23.5.2013, su un predio agrario individuato in agro del Comune di UO di CO al fl. 10 particelle n.n. 218, 243, 252, 261 e 264, perché inammissibile, improcedibile ed infondato per la carenza di ogni requisito giuridico e di qualsiasi presupposto di fatto;
accertare e dichiarare che nessuna forma di possesso si è mai realizzata in favore del sul fondo in CP_1 argomento per la esistenza di un originario rapporto di fittanza agraria, sostituito a seguito di intervenuta transazione, in comodato d'uso a tempo determinato;
- dichiarare la nullità assoluta della trascrizione effettuata dal del decreto sui fondi indicati per la CP_1 inesistenza di un qualsiasi valido titolo idoneo ad essere trascritto, ed ordinare al Conservatore dei RRII di Salerno di provvedere senz'altro alla sua cancellazione;
- accogliere la domanda di recesso dal comodato, ovvero, in via alternativa, di revindica dei fondi, ed ordinare per
l'effetto, la immediata restituzione dei terreni in favore del legittimo proprietario;
- condannare esso al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. quantificati in non meno di Controparte_1 Pt_1
€ 4.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che il giudicante vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.:
- condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 commi 1,2 e 3 cpc;
- condannare il convenuto alla refusione di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Con comparsa depositata in data 19.01.2015 si costituiva il sig. chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda proposta, spiegando, nel contempo, domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione speciale. Chiedeva, ai fini dell'accertamento, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, subentrati a seguito di successione mortis causa del de cuius Per_3
, nello specifico i coeredi ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e CP_6 Controparte_7 Persona_3
Il convenuto opposto contestava che l'opponente fosse proprietario delle particelle di terreno individuate in catasto al Fg. 10 n. 224-225-243-251 (ex 261), 252, 254 (ex 264), 255 e 256 in dipendenza della successione iure ereditario del padre e del fratello Persona_3 CP_2
.
[...]
Infatti, dette particelle proprio in virtù della vicenda successoria avrebbero costituito formalmente il compendio ereditario da devolversi in favore di altri successibili delati alle predette eredità. In particolare, la quota ereditaria di spettanza del sig. , sul compendio ereditario Parte_1 sarebbe non superiore ai 3/18 dell'intero.
Contestava, inoltre, la circostanza che dette particelle di terreno fossero gli state concesse in affitto.
4 Nel merito asseriva di essere titolare della Azienda Agricola di EL GI, con sede in Via
S. Ilarione, UO di CO (Sa), nonché è coltivatore diretto sin dalla data del 1995, esercente l'attività di pascolo ed allevamento di animali vaccini per la produzione di latte e derivati, nonché proprietario anche dei seguenti fondi distinti in catasto al foglio 10 del Comune di
UO di CO: particelle n.253, 320, 367 e 368, giusto atto di proprietà a mezzo notaio dott. del 28.08.1998. Per_1
Deduceva di aver svolto, e di svolgere ancora, la propria attività di impresa sia sui fondi di sua proprietà sopra indicati nonché su quelli contigui e finitimi distinti in catasto sempre al foglio 10 del
Comune di UO di CO particelle n. 218, 243, 252, 261 e 264; di aver utilizzato, posseduto, goduto indisturbatamente, pacificamente alla luce del sole e senza turbativa alcuna gli immobili su indicati: foglio 10 del Comune di UO di CO particelle n. 218, 243, 252,
261 e 264, sin dall'estate dell'anno 1996 a tutt'oggi; di aver, nel corso degli anni, provveduto costantemente alla cura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detti appezzamenti di terreno, provvedendo, altresì, anche all'allaccio della rete elettrica sin dall'anno 1995 come da certificazione EN e ricevute di pagamento della relativa utenza versate in atti;
trattasi di fondo rustico, ricadente in zona agricola E2 del Comune di UO di CO, classificato montano, destinato alla coltivazione di foraggi e pascolo e, comunque, avente reddito dominicale inferiore ad
E 180,76 come risulta dalla visura catastale che si allega;
sussisterebbero, pertanto, tutti i requisiti richiesti dall'art. 1159 bis c.c. per la regolarizzazione del titolo di proprietà tramite la procedura prevista dalla Legge 10 Maggio 1976, n. 346. Così concludeva:
- sempre in via preliminare e pregiudiziale rigettare la domanda così come proposta per inammissibilità, improcedibilità, nonché per la carenza di legittimazione passiva processuale e sostanziale del su indicato esponente anche in forza della mancata integrazione del contraddittorio, in uno alla infondatezza della stessa per i motivi argomentati in epigrafe;
- nel merito accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto, dichiarare che il Sig. Controparte_1 nato il [...] ad [...] e residente a[...] UO di CO (Sa), c.f.
, ha acquistato, per intervenuta usucapione speciale il diritto di proprietà sui seguenti immobili C.F._2
-fondi rustici:
Terreno individuato al N.C.T del Comune di UO di CO, foglio 10, particella 218, superficie are 53,10 classe 2 seminativo.
Terreno individuato al N.C.T del Comune di UO di CO, foglio 10, particella 243, superficie are 51,80 classe 3 seminativo.
Terreno individuato al N.C.T del Comune di UO di CO, foglio 10, particella 252, are 65,41, seminativo classe 3.
Terreno individuato al N.C.T del Comune di UO di CO, foglio 10, particella 261, superficie ha 2 are 28 pascolo U.
5 Terreno individuato al N.C.T del Comune di UO di CO, foglio 10, particella 264, are 10,18 classe 2 uliveto/vigneto.
Con espressa richiesta di rendere il provvedimento di cui trattasi immediatamente esecutivo e con ordine alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari ed all'Agenzia del Demanio di Salerno competenti di effettuare le relative trascrizioni, con esonero di ogni responsabilità.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/12/2015, il Giudice, sulla scorta dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte, Sez. II, n. 8789 del 28/06/2000, secondo cui il procedimento ex legge 10 maggio 1976 n. 346 riproduce lo schema predisposto in materia di decreto ingiuntivo per cui le opposizioni proposte danno luogo ad un giudizio ordinario a cognizione piena, ordinava l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa, onerando parte convenuta per tale adempimento. Controparte provvedeva all'integrazione del contraddittorio in favore , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e rimasti contumaci nel presente giudizio. CP_7 Persona_3
A seguito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori.
A scioglimento della riserva assunta, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale richiesta nelle memorie depositate da ciascuna parte ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., il
Giudice ammetteva n. 3 testi di parte attrice e n. 2 testi di parte convenuta.
Esaurita l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi alle udienze del 18.11.2022 e del
03.11.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento del
2.9.2025 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nella comparsa conclusionale l'attore/opponente riformulava le conclusioni nel modo seguente:
1. accertare e dichiarare la nullità radicale del decreto di riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. ed art. 3 l. 346/1976, R.G. 909/2013, emesso dal Tribunale di
Salerno, in data 27.05.2013, dietro presentazione di apposito ricorso in data 23/05/2013, su predio agrario individuato in agro del comune di UO di CO al fl. 10 particelle nn. 218, 243, 252, 251 e 254 perché inammissibile, improcedibile ed infondato per la carenza di ogni requisito giuridico e di qualsiasi presupposto di fatto;
2. accertare e dichiarare che nessuna forma di possesso utile all'usucapione si è mai concretizzata in favore del sul fondo in argomento, stante l'esistenza di un provato rapporto di fitto avente ad oggetto tutti terreni per CP_1 cui è causa, nello specifico: i fondi del siti in agro di UO di CO che si trovano al di sotto della Pt_1 strada comunale Sant'Ilarione, Foglio 10, part.lle (di cui al decreto di usucapione speciale) nn. 218, 243, 252, 251 (ex
261) e 254 (ex 264), 255 e 256 confinanti con la proprietà (v. mappale), ma anche sulle part.lle 221, 224 e CP_1
225 e al di sopra della strada comunale Sant'Ilarione, ovvero le part.lle nn. 216, 217e 189;
3. dichiarare la nullità assoluta della trascrizione effettuata dal del decreto sui fondi indicati per la CP_1 inesistenza di un qualsiasi valido titolo idoneo ad essere trascritto e ordinare al Conservatore dei RR.II. di Salerno di provvedere senz'altro alla sua cancellazione;
4. condannare il convenuto alla refusione di spese e competenze di lite.
6 MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
1. Preliminarmente, va evidenziato che l'opponente, nel modificare le conclusioni nella comparsa conclusionale, ha rinunziato alla domanda di recesso del comodato alternativa a quella di rivendica dei fondi e alla domanda di restituzione dei medesimi (accogliere la domanda di recesso dal comodato, ovvero, in via alternativa, di revindica dei fondi, ed ordinare per l'effetto, la immediata restituzione dei terreni in favore del legittimo proprietario), alla domanda di risarcimento del danno
(condannare esso al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. Controparte_1 Pt_1 quantificati in non meno di € 4.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che il giudicante vorrà liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.) e per lite temeraria (condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 commi 1,2 e 3 cpc).
Va opportunamente precisato che la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (in tal senso vedi Cass. sent.
SS.UU. n. 3453 del 07/02/2024; si richiama altresì Cass. n. 8737 del 15/04/2014 secondo cui
“La comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio”).
2. Così riperimetrato il thema decidendum, va preliminarmente accolta la domanda volta alla declaratoria di nullità decreto di usucapione speciale emesso ai sensi dell'art. 3 Legge 346/1976 e
1159 bis c.c. per mancanza dei requisiti formali previsti per legge.
In particolare, questo Tribunale, nel proc. avente R.G. 909/2013, aveva prescritto di effettuare i seguenti adempimenti:
1) affissione del ricorso e del decreto per la durata di 90 giorni sia nell'Albo del Comune di
UO di CO (SA) che del Tribunale di Salerno, (ex Eboli);
2) pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel termine di 15 giorni dalle suddette affissioni,
3) notifica a tutti coloro che nei registri immobiliari risultavano come titolari di diritti reali sugli immobili, con l'avvertimento agli interessati della possibilità di proporre opposizione entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica.
Sulla base della documentazione versata in atti, deve ritenersi che, degli adempimenti previsti dalla legge ed imposti dal Tribunale, risulta correttamente eseguito solo la pubblicazione per estratto in
G.U., mentre non risulta effettuata la pubblicazione all'albo pretorio del Tribunale, a quello del
7 Comune, né sono state effettuate le notifiche del decreto nei confronti dell'attore né degli altri coeredi.
3. L'accertamento di cui al capo che precede non risulta ostativo all'esame del merito atteso che, come stabilito dalla Suprema Corte con Sentenza Sez. 2, Sentenza n. 8789 del 28/06/2000, il procedimento ex legge 10 maggio 1976 n. 346 riproduce lo schema predisposto in materia di decreto ingiuntivo e che le opposizioni previstevi, al pari di quella ex art. 645 cod. proc. civ., danno luogo ad un giudizio ordinario a cognizione piena che sostituisce l'originario procedimento introdotto nelle forme speciali;
pertanto, una volta proposta l'opposizione, devono ritenersi applicabili al giudizio tutte le regole proprie all'ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, in quanto inteso all'accertamento del diritto di proprietà in contestazione tra le parti, più non rilevano i vizi della procedura posta in essere per l'emanazione del decreto opposto.
4. Passando, quindi, al merito, tenuto conto della rinunzia alle domande inizialmente proposte dall'opponente come sopra richiamate, occorre esaminare la domanda di usucapione speciale avanzata dall'opposto, valutando, in via preliminare, l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 1159 bis c.c..
Quanto ai presupposti oggettivi dell'usucapione ex art. 1159 bis c.c., come da tempo riconosciuto dalla Suprema Corte, la finalità sottesa alla legge n. 346 del 1976, che ha introdotto l'usucapione speciale, è quella “di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo: pertanto condizione necessaria per l'applicazione di tale ipotesi di usucapione è la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico” (Cfr. Cass., n. 12607/2010) pur se non necessariamente a carattere imprenditoriale.
In particolare, è stato altresì precisato che “per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. introdotta dalla L. n. 346 del 1976, con la finalità di incoraggiare lo sviluppo
e salvaguardare il lavoro agricolo, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma
è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159 bis c.c. non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c., né in base a un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parte di maggiori fondi coltivati o coltivabili in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva” (cfr. Cass., n. 20451/2017 e Cass., n. 15504/2018).
Di recente la Cassazione ha ribadito che: “L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis
c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in
8 comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n.
97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la “ratio” della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione” (Cass. Civ., II
Ord., 14.12.2022, n. 36626).
Dunque, per riconoscere l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. occorre che al rispetto dei requisiti normativi, si unisca la coltivazione di una bene individuata entità agricola, avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva.
Orbene, nel caso in esame, alcuna allegazione è stata presentata dall'opposto al fine di provare la circostanza della destinazione del fondo ad una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva, né tale circostanza risulta dimostrata all'esito delle prove testimoniali. Infatti, i due testi indicati dall'opposto sono stati alquanto vaghi, prima di tutto quanto all'esatta individuazione dei fondi (in modo tale non possa affermarsi con tranquillante certezza che essi costituissero una bene individuata entità agricola), e, quindi, quanto alla descrizione delle modalità di coltivazione dei medesimi, non fornendo i necessari riscontri per far ritenere provata la circostanza che i fondi contesi fossero destinati e preordinati a una propria ed autonoma vicenda produttiva.
Inoltre, le generiche deduzioni, quanto allo svolgimento della “propria attività di impresa sia sui fondi di sua proprietà … nonché su quelli contigui e finitimi distinti in catasto sempre al foglio 10 del Comune di UO di CO particelle n. 218, 243, 252, 261 e 264” e all'aver provveduto nel corso degli anni “costantemente alla cura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detti appezzamenti di terreno, provvedendo, altresì, anche all'allaccio della rete elettrica”, non assurgono ad allegazioni specifiche circa la destinazione agricola del fondo ad una ben individuata vicenda produttiva.
In difetto, dunque, di qualsiasi precisa allegazione in ordine al tipo di coltivazione svolta e alla attività agricola o produttiva cui sarebbero destinati i fondi, non si può applicare al caso di specie la disciplina prevista dall'art.1159 bis c.c.
L'eccezionalità della disposizione introdotta dalla L. n. 346 del 1976 rispetto a quella generale di cui all'art. 1158 c.c., non ne consente l'applicazione analogica. Né è sostenibile un'interpretazione estensiva tenuto conto che nella specie le finalità in concreto perseguite rispondono solo alle
9 esigenze di incrementare lo sviluppo agricolo, evitando l'abbandono di unità fondiarie site in zone poco appetibili, non anche a quelle di risolvere questioni di confine, comunque privilegiando le situazioni di fatto ed accordando sconti rispetto alle generali previsioni contenute nella previgente e generale norma di cui all'art. 1158 c.c. (rif. Cass. 13 aprile 2010, n. 8778).
Ne consegue che la domanda attorea deve essere ricondotta esclusivamente all'ambito dell'art.1158
c.c., che deve ritenersi implicitamente ricompresa nella domanda ex art. 1159-bis c.p.c..
5. È noto che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662 del 2010).
Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario
(che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, ovvero quindici nel caso di usucapione speciale, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare.
Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni.
A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso.
Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, sez. II, n.589 del 2022).
10 La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa.
Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539 del 2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. n. 20508 del
2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli n. 3151 del 2018).
Infine, va ricordato che “il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia, il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche
d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (Cass. civ., sez. II,
11 13.07.1991, n. 7800; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n.
11000)” (in questo senso Tribunale Benevento, 31/05/2022, n.1308).
6. Ciò posto in punto di diritto, nel merito deve ritenersi che la domanda di usucapione sia infondata. Già a livello di allegazione, la domanda formulata è generica. Nello specifico, parte attrice ha genericamente dedotto di possedere i beni oggetto di domanda dall'estate del 1996 ad oggi. Pertanto, nell'ottica dell'usucapione ordinaria il possesso, quand'anche provato, non si sarebbe estrinsecato per un periodo di tempo sufficiente, cioè per oltre 20 anni.
Peraltro, non risultano chiarite le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto. Sotto tale ultimo aspetto, giova osservare che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale.
Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita sia priva di qualsiasi riferimento assertivo in ordine alla modalità di instaurazione della relazione con la cosa.
Un possesso tecnicamente inteso, in effetti, importa non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, risulta il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella propria disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una signoria esclusiva in modo inequivoco.
Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158
– 1163 c.c.) e il momento dell'instaurazione del contatto è decisivo anche al fine di valutare la violenza o la clandestinità dell'acquisto (arg. ex art. 1163 c.c.).
Quanto, poi, al contesto temporale di riferimento – rammentando che il tempo previsto dalla legge è uno degli elementi costitutivi idonei a configurare la fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. – la parte opposta si limita, come detto, ad asserire di possedere i beni pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, dall'estate del 1996 ad oggi.
Atteso il rigore che normalmente assiste la prova del possesso ad usucapionem, deve ritenersi che la parte usucapiente, sulla quale grava il relativo onere della prova (cfr. Cass., Sez. II, sent. n.
12984/2002), deve specificare, nei termini di legge, le circostanze di fatto su cui è fondata la propria pretesa possessoria, anche al fine di non lasciare spazio a dubbi in merito alla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
12 Nella specie, invece, le carenze assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine all'esatto dies a quo ed al tempo della compiuta usucapione non sono superabili neppure all'esito della prova testimoniale assunta.
Sul punto va premesso che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ord. n. 20997 del
2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale.
Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014).
In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014).
Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. n.
1824 del 2000).
Ciò precisato, appare opportuno ripercorrere l'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio, iniziando dall'esame delle dichiarazioni rese dai testimoni indicati da parte opposta.
Il teste escusso all'udienza del 3.11.2023, confermava la circostanza che il Testimone_1 svolgeva attività di pascolo e allevamento di animali vaccini;
precisava che “Con il CP_1 siamo vecchi amici sin da ragazzi”, di averlo aiutato a raccogliere il bestiame;
afferma di CP_1 essere stato sui fondi tenuti dal ma di non saper identificare detti fondi con i dati CP_1 catastali;
precisa “I fondi erano senza recinzione, ma non so se fossero di proprietà o tenuti in fitto”; confermava che l'opposto “nel corso degli anni, ha provveduto alla cura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detti appezzamenti di terreno” dichiarando si non sapere nulla in merito all'allaccio ENEL;
nulla riferisce in merito alla sussistenza o meno di un contratto di fitto con il sig.
, che dichiara di non conoscere;
precisa “Già prima del 2000 frequentavo i Parte_1
13 luoghi di pascolo o seminativi del;
“Io ho miei terreni sia a Colliano, che a Caposele, ed CP_1 anche a UO”; “Il vigneto e l'oliveto si trovano sopra la strada comunale. Oggi il vigneto non esiste più”.
Il teste di parte opposta, , escusso all'udienza del 18 novembre 2022 confermava Testimone_2 che l'opposto è dedito all'attività di pascolo ed allevamento di animali vaccini per la produzione di latte e derivati, aggiungendo “Svolgo la stessa sua attività e ci aiutiamo a vicenda”; confermava altresì che l'opposto ha svolto e tuttora svolge la propria attività di impresa “sia sui fondi di sua proprietà sopra indicati nonché su quelli contigui e finitimi distinti in catasto sempre al foglio 10 del Comune di UO di CO particelle n. 218, 243, 252, 261 e 264…”.
Alla domanda “vero che l'esponente, ha svolto e tuttora svolge la propria attività di impresa sia sui fondi di sua proprietà sopra indicati nonché su quelli contigui e finitimi distinti in catasto sempre al foglio 10 del Comune di UO di CO particelle n. 218, 243, 252, 261 e 264. Il tutto, come meglio si evince dall'estratto catastale planimetrico che si allega” risponde “Credo di sì in quanto io quando vado ad aiutarlo, e lui mi dice dove spostare la mandria, ed io non gli chiedo se ha o non diritto ad andare sui detti fondi”.
Alla domanda “vero che l'esponente ha utilizzato, posseduto, goduto indisturbatamente, pacificamente alla luce del sole e senza turbativa alcuna gli immobili su indicati: foglio 10 del
Comune di UO di CO particelle n. 218, 243, 252, 261 e 264, aventi consistenza e confini come evincesi dagli estratti di mappa catastali. Il tutto sin dall'estate dell'anno 1996 a tutt'oggi” il teste risponde: “SI E' VERO, ricordo che io mi sono recato sui fondi che sono delimitati da un lato dalla strada provinciale e che poi confinano anche con la strada comunale che Testi si trova più sopra. Ricordo che abbiamo arato e coltivato i detti fondi;
vero che l'esponente, nel corso degli anni ha provveduto alla cura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detti appezzamenti di terreno, provvedendo, altresì, anche all'allaccio della rete elettrica EN”, il teste risponde: “SI' E' VERO, Anzi preciso che si sta ingrandendo l'azienda”. Alla domanda “vero che alcun contratto di affitto è intercorso con il sig. relativo alle particelle di Parte_1 terreno per cui è causa” il teste risponde “NULLA SO SU QUESTO CAPO DI PROVA … Dal 1995 frequento i luoghi di causa, e sempre sugli stessi terreni … non conosco il sig. Parte_1
… Allorquando andavo ad aiutare il non ho mai visto altre persone sui fondi … CP_1
L'allaccio dell'EN l'ho constatato andando nella sua abitazione, ma anche nell'azienda”; precisa
“Io mi riferisco ai fondi che si trovano intorno alla casa del ed alla azienda”. CP_1
Da quanto esposto deve inferirsi che il teste non è stato in grado di precisare a Testimone_1 che titolo il detenesse i fondi ma, soprattutto, ha dimostrato di non essere in grado di CP_1 distinguere con precisione i fondi oggetto di contesa da quelli pacificamente di proprietà
14 dell'opponente e, quindi, se l'attività pur genericamente descritta sia stata svolta sugli uni o sugli altri.
I testi, infatti, fanno riferimento, in modo generico ed approssimativo, ai fondi su cui il CP_1 pascola il bestiame, senza però precisare se trattavasi dei terreni di proprietà del o di quelli Pt_1 posti a confine di cui il è proprietario, individuati catastalmente con le p.lle 253, 320, 367 CP_1
e 368.
Il teste è stato vago quanto alla modalità di cura del fondi da parte del Testimone_2 CP_1 si è limitato ad affermare che l'opposto “ha svolto e tuttora svolge la propria attività di impresa sia sui fondi di sua proprietà sopra indicati nonché su quelli contigui e finitimi … nel corso degli anni ha provveduto alla cura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detti appezzamenti di terreno”.
Dalle deposizioni dei testi non emerge alcun elemento utile a individuare il momento né le modalità attraverso le quali il abbia instaurato una relazione esclusiva con i beni oggetto di causa, CP_1 con tutti i requisiti necessari ai fini dell'usucapione e tale da escludere il precedente proprietario.
Entrambi i testi riferiscono, seppur genericamente, di attività connesse al pascolo e alla coltivazione del fondo che si manifestano e si esercitano con le medesime modalità, sia che si tratti di possesso, sia che si tratti di detenzione qualificata.
A tale riguardova ribadito che affinché si abbia possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena. All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, per quanto il corpus, ma anche per ciò che concerne l'animus (Cass. n. 1300/80). Infatti, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, che consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante (Cass. n. 6079 del 26/04/2002).
Nel caso di specie, l'attività esercitata dal sui fondi oggetto di contesa, genericamente CP_1 attestata dai testi di parte opposta, e in parte non contestata e confermata dai testi di parte opponente, trova giustificazione, e quindi anche la sua genesi, solo qualora si dia credito alla versione dei fatti sostenuta dal secondo la quale il giammai abbia esercitato sui Pt_1 CP_1 fondi del un possesso utile all'usucapione, bensì solo una detenzione qualificata in ragione Pt_1 del rapporto di fittanza agraria instaurato tra le parti intorno alla metà dell'anno 2000, allorquando il per motivi di lavoro, emigrò a Cremona, insieme alla di lui moglie, avente ad oggetto i Pt_1 fondi del siti in agro di UO di CO che si trovano al di sotto della strada Pt_1
15 comunale Sant'Ilarione, Foglio 10, part.lle (di cui al decreto di usucapione speciale) nn. 218, 243,
252, 251 (ex 261), 254 (ex 264), 255 e 256 confinanti con la proprietà (v. mappale), ma CP_1 anche sulle part.lle 221, 224 e 225 e al di sopra della strada comunale Sant'Ilarione, ovvero le part.lle nn. 216, 217 e 189.
L'opponente ha sostenuto che ebbe a concedere in fitto i fondi menzionati al affinché li CP_1 utilizzasse per il pascolo degli animali di sua proprietà, riservandosi la facoltà di coltivare e raccogliere le olive sulle particelle 189 e 225. La raccolta delle olive, da parte del sarebbe Pt_1 avvenuta fino al 2014. Per tale rapporto di fittanza, il avrebbe corrisposto e il canone CP_1 annuo di euro 1.000, prima imputandolo a tutti i fondi, poi dal 2014 alle sole particelle 189 e 216.
Tali circostanze trovano riscontro nella documentazione versata in atti dal e nelle Pt_1 dichiarazioni rese dai testi dallo stesso addotti.
Agli atti è stato prodotto l'assegno bancario del 29.08.2007 tratto sulla banca Monte dei Paschi di
Siena, Filiale di Contursi Terme a firma del sig. di € 1.030,00 ed incassato dal Controparte_1 sig. , nonché il vaglia postale, pure versato in atti, del 28.09.2013 in cui viene Parte_1 indicata come causale la dicitura “CANONE DI FITTO ANNO 2013”.
Il rapporto di fittanza trova, altresì, riscontro nella missiva dell'11.09.2012 a firma del legale di fiducia del inviata in risposta alla raccomandata del legale del con cui si CP_1 Pt_1 chiedeva oltre che la restituzione dei terreni, anche il risarcimento di tutti i danni arrecati ai fondi, in cui si legge “il signor esercita da circa otto anni la regolare conduzione dei Controparte_1 fondi in questione provvedendo a corrispondere, anche a mezzo assegno circolare, il relativo canone/aggio a suo tempo convenuto”.
I vaglia postali inviati dal sig. in favore del iniziarono a contenere lo specifico CP_1 Pt_1 riferimento alle sole particelle 189 e 216 (“CANONE FITTO TERRENI F. 10 P.216-189
ANNUALITÀ 2014”) solo quando il rientrato nel 2012 a UO di CO, onde Pt_1 ottenere la restituzione di fondi di sua proprietà, attivò, con istanza del 28.3.2014, la procedura intesa ad avere il rilascio degli stessi innanzi all'Ispettorato Agr. Reg. competente.
Il possesso esercitato dal e il rapporto di fittanza trovano risconto nelle dichiarazioni Pt_1 testimoniali dei testi di parte opponente escussi, lineari e non contraddittorie, rese da persone che abitano in prossimità dei terreni di cui è causa e che hanno frequentato abitualmente tali luoghi.
Il teste escusso all'udienza del 18.11.2022, cugino e confinante di Testimone_4 [...]
ha confermato la circostanza che il sig. emigrava per motivi di Parte_1 Parte_1 lavoro all'inizio di ottobre del 2000 e per tale motivo concedeva in fitto i fondi oggetto di causa al sig. per adibirli al pascolo degli animali, fino a quando, nel 2012, fece ritorno a Controparte_1
UO di CO in maniera definitiva;
ha confermato che “che il signor Parte_1
16 ha sempre avuto il possesso dei fondi per i quali è causa coltivandoli in proprio anche quando era vivo il padre ed ha posseduto sempre in via esclusiva tutti gli appezzamenti di terreno sia per quanto riguarda quelli caduti in successione che per quelli su cui il padre esercitava il livello coltivandoli a cereali, olivi, viti ed alberi da legna”; ha confermato che “tali terreni vennero concessi in fitto nell'agosto del 2000 al signor affinché vi pascolasse i suoi Controparte_1 animali e vi coltivasse il fieno per alimentarli al canone annuo di euro 1000”, precisando “io chiesi
a mio cugino per quanto lo avesse affittato e lui mi rispose per mille euro l'anno … Non ho mai visto il passaggio di somme”; ha confermato che “dall'anno 2000 al 2014, il sig.
[...]
, con l'aiuto dei sigg. , e , ha coltivato e Parte_1 Persona_4 Persona_5 Persona_6 raccolto le olive sui fondi citati e ha tagliato la legna”, precisando “In quanto li ho visto che effettuavano la raccolta sui fondi, perché da casa mia si vedono i fondi per cui è causa”; ha confermato che “il sig. nel corso degli anni ha continuato a coltivare il vigneto fino al Pt_1
2012, prima che il recidesse le piante”, precisando che “il vigneto lo ha lavorato fino al CP_1
2000, poi lo ha dato in fitto ad altra persona, per un anno ed infine al che dopo un paio CP_1 di anni lo ha eliminato”. Al teste viene mostrata una mappa catastale già in atti in produzione di parte attrice, ed il teste individua nella particella segnata al n. 189 quella dove per metà vi era la vite, e per l'altra metà l'uliveto, aggiungendo “Io sono anche andato a raccogliere le olive sull'altra particella n.225 della mappa a me mostrata … non ho mai visto il contratto di fitto … durante l'assenza di mio cugino io mi sono recato sui fondi e trovavo il . CP_1
All'udienza del 3.11.2023 viene escussa la teste , indifferente, che ha dichiarato di Testimone_5 conoscere i terreni per cui è causa “Conosco i loro terreni e la loro ubicazione e ricordo che una volta sono andata anche a vendemmiare nelle proprietà del … so che vennero dati in fitto Pt_1 ma non so il canone … Posso confermare che il si era riservato di raccogliere le olive e la Pt_1 legna sui fondi dati in fitto per il pascolo … se non c'era il dava incarico ad altri di Pt_1 effettuare la raccolta delle olive … Io conosco personalmente i sigg. , Persona_4 Per_5
e , e li ho visti raccogliere le olive sul fondo del … E la raccolta è
[...] Persona_7 Pt_1 avvenuta anche negli anni in cui il era fuori … I terreni del si trovano in località Pt_1 Pt_1
Sant'Ilarione del Comune di UO di CO. E due pezzetti di terreno si trovano a destra della strada di Sant'Ilarione salendo, l'uliveto ed il vigneto. Mentre altri sono sulla strada statale o provinciale, che si trova sotto la strada comunale … Posso dire che i terreni dove vi sono gli oliveti ed il vigneto sono di proprietà del per averli sempre avuti la sua famiglia”. Pt_1
Pertanto, tutti di parte opponente escussi hanno dimostrato di conoscere perfettamente lo stato dei luoghi e sono stati in grado di individuare, attraverso il mappale mostrato dal Giudice in udienza, le particelle che il ebbe a concedere in fitto al confermando che il sig. Pt_1 CP_1 Pt_1
17 emigrò per motivi di lavoro all'inizio di ottobre del 2000 e per tale motivo concesse in Parte_1 fitto i fondi oggetto di causa al sig. per adibirli al pascolo degli animali e fece Controparte_1 definitivamente ritorno a UO di CO nel 2012; che il signor ha Parte_1 sempre avuto il possesso dei fondi per i quali è causa, coltivandoli in proprio anche quando era vivo il padre ed ha posseduto sempre in via esclusiva tutti gli appezzamenti di terreno sia quelli caduti in successione che quelli su cui il padre esercitava il livello, coltivandoli a cereali, oliveti, viti ed alberi da legna;
che tali terreni vennero concessi in fitto nell'agosto del 2000 al Controparte_1 affinché vi pascolasse i suoi animali e vi raccogliesse il foraggio;
che l'importo del canone annuo di euro 1.000,00; che dall'anno 2000 al 2014, il sig. , con l'aiuto dei sigg. Parte_1
, e ha coltivato e raccolto le olive sui fondi citati e Persona_4 Persona_5 Persona_6 ha tagliato la legna;
la teste sig.ra ha dichiarato di aver collaborato nella raccolta Testimone_5 delle olive;
che nel corso degli anni il sig. ha continuato a coltivare il vigneto, fino al 2012, Pt_1 prima che il ne recidesse i vitigni. CP_1
Alla luce di tutto quanto esposto deve ritenersi che il non abbia mai avuto il possesso CP_1 utile all'acquisto del diritto tramite usucapione, come esercizio di un potere di fatto sul bene in maniera continua, pubblica, e non interrotta. L'utilizzo dei terreni è avvenuto in virtù di contratto di fitto, per cui il è detentore qualificato dei fondi menzionati. CP_1
L'opposizione, pertanto, va accolta, mentre la domanda di usucapione, sia quella speciale che quella ordinaria, non merita accoglimento.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147,
(pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n.10237/14 R.G. con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità del decreto di riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. ed art. 3 l. 346/1976, R.G. 909/2013, emesso dal Tribunale di Salerno, in data 27.05.2013, dietro presentazione di apposito ricorso in data
23/05/2013, su predio agrario individuato in agro del comune di UO di CO al fl. 10
18 particelle nn. 218, 243, 252, 251 e 254 e, per l'effetto, ordina al Conservatore dei RR.II. di Salerno di provvedere alla cancellazione della sua trascrizione, con esonero da ogni responsabilità;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da Controparte_1
3) condanna parte opposta al pagamento nei confronti di parte opponente delle spese, liquidate in
€5.077,00 per compenso professionale avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno, il 5/12/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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