TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 4753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4753 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8862 del Ruolo Generale dell'anno 2023
avente ad oggetto: responsabilità professionale
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Rosalia Sica ed elett.te domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Salerno, alla via P. Capone, 7
RICORRENTE
E
in persona del Direttore Generale e Controparte_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' avv. Annarita Colantuono elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Avvocatura – Funzione Affari Legali – dell'
[...]
di Controparte_2
Salerno alla Via S. Leonardo
RESISTENTE
E
in persona del legale rapp.te Controparte_3
p.t.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , ha proposto Parte_1 ricorso ex art. 281 decies cpc nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
– OO.RR. SA VA Di DI e UG D'RA di Salerno, in persona del
Direttore p.t., con sede alla Via S. Leonardo – L.go Città di Ippocrate, al fine di sentirla condannare al pagamento, in proprio favore, della somma pari ad €.
41.670,98, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, oltre €. 3.287,01, per compenso professionale ai ccttuu, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme da liquidare, con vittoria di spese.
Nell'atto introduttivo del giudizio, l'attrice esponeva: che in data 20.07.21, alle ore
23.00, nell'afferrare un bicchiere che stava cadendo dal tavolino di un bar , si procurava una lesione da taglio al terzo dito della mano destra, diagnosticatale al
P.O. di CA dè RE, ove ella si era immediatamente recata e dove le veniva prescritta terapia antibiotica, con ritorno, il giorno dopo, nel reparto di ortopedia per un maggiore controllo;
che il giorno seguente, recatasi presso il predetto reparto, l'ortopedico, dott.
senza praticare esami strumentali, certificava una buona Persona_1 integrità tendinea, prescrivendo 10 giorni di riposo fino alla rimozione dei punti;
che solo a seguito di visita specialistica presso il policlinico Gemelli di Roma, le veniva diagnosticata una lesione del tendine profondo del III dito della mano dx;
che, successivamente, recatasi presso l' Controparte_4
Torino
[...] Controparte_5
, le veniva diagnosticato un deficit completo di flessione della
[...]
IFD e, dunque, veniva sottoposta in data 16.09.21, ad intervento di innesto tendineo, con parziale ripristino della mobilità del dito medio, persistendo comunque delle limitazioni nella flessione e soprattutto nell'estensione.
Alla luce di quanto esposto, l'attrice denunciava la responsabilità dei sanitari del
PS “ ” di CA dè RE per imperizia e imprudenza, Controparte_3 per le inadempienze in ordine alla omessa diagnosi della lesione del tendine, la quale le aveva causato una menomazione, senza riduzione di capacità lavorativa, con danno biologico permanente nella misura del 10% (giusta relazione medico legale a seguito di A.T.P. disposta ai sensi dell'art. 696 bis cpc - RG. 7258/22 -
Tribunale di Salerno - Giudice dr. Taraschi).
Con propria comparsa, si costituiva l'Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR.
SA VA di DI e UG D'RA di Salerno, in persona del Direttore
Generale e legale rapp.te p.t. la quale concludeva per il rigetto della domanda per le motivazioni esposte nelle proprie difese, con vittoria di spese, e compensi del presente giudizio.
Instauratosi il contraddittorio e acquisito il fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo rg. n. 7258/22 del Tribunale di Salerno, con ordinanza del 29.09.25, emessa da questo giudice, in sostituzione temporanea sul ruolo del GI dott.ssa D'Ambrosio, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, con termine per deposito di note conclusionali.
All'udienza del 24.11.25, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dalla scrivente.
La domanda è fondata e merita accoglimento nella misura di cui in motivazione.
Si evidenzia che oggetto della presente controversia è la verifica del nesso causale e la valutazione del danno biologico da presunta responsabilità medica per le inadempienze commesse in ordine alla omessa diagnosi della lesione del tendine.
È pacifico che incombe sul paziente che agisce in giudizio nei confronti della struttura sanitaria, l'onere di dare prova dell'evento dannoso e della sussistenza del nesso di causalità fra tale evento e la condotta commissiva od omissiva dei sanitari. La riforma alla disciplina del risarcimento danni da responsabilità medica apportata dalla L. 24/17 , ha qualificato la responsabilità Parte_2 della struttura sanitaria per i danni patiti dal paziente come responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218-1228 cc.
Ciò posto, in relazione al profilo dell'onere della prova, va rilevato come il paziente debba dare la prova della verificazione dell'evento dannoso, nonchè della sussistenza del nesso di causalità fra la condotta censurata ed il danno lamentato (Cass. n. 103454/21). Quindi, il danneggiato dovrà allegare la prova della violazione da parte del sanitario delle regole dell'arte medica, ma anche la prova che dalla condotta violativa posta in essere dal sanitario sia derivata una diretta lesione della propria salute.
Con ulteriore ordinanza n. 14702/21, la Corte di Cassazione ha confermato come nell'ambito della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inadempimento della prestazione professionale, il paziente che lamenta un danno sia tenuto ad allegare la circostanza dell'inadempimento della struttura sanitaria ed incomba su di esso l'onere di dare la prova dell'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno subito, la c.d. causalità materiale.
Premesso che per dimostrare la responsabilità di una struttura sanitaria in relazione alla mancata omissione di una diagnosi, si richiede una raccolta precisa di prove per stabilire il nesso di causalità tra le conseguenze che ne sono derivate e un errore medico o una negligenza ospedaliera, occorre precisare che per l'accoglimento della domanda, in relazione al caso in esame, è necessario dimostrare che l'attuale menomazione della ricorrente è in minor misura ascrivibile al trauma del 20.07.21 e in maggior misura alla condotta omissiva dei sanitari che non hanno diagnosticato la lesione tendinea. In linea generale, uno degli elementi probatori è dato dalla documentazione clinica, dalla quale possono emergere eventuali procedure a rischio eseguite durante il ricovero, interventi chirurgici, o anche eventuali omissioni. È evidente che se al paziente, in occasione delle cure prestate presso il Pronto Soccorso del P.O. di CA de' RE subito dopo il sinistro del 20/07/2021, la lesione tendinea della mano destra fosse stata ravvisata già al solo esame clinico, attraverso una attenta ispezione, si sarebbe evitato un danno, mentre, al contrario, la mancata attenzione in tal senso, costituisce un indizio della responsabilità ospedaliera. Ciò è quanto si desume dalle considerazioni medico-legali.
Ed invero, nel caso trattato, risulta dalla documentazione depositata in atti nonché dalle dette considerazioni medico-legali dei ccttuu nominati in sede di
ATP, che la lesione del terzo dito della mano destra in origine riportata dalla ricorrente è per dinamica lesiva, per epoca di identificazione clinica, per evoluzione riparativa e per documentazione esibita, da ricondurre al fatto traumatico del 20/07/2021, così come dimostrato dal verificarsi e dal convergere di tutti i criteri necessari per l'esistenza del nesso causale.
Sempre secondo quanto riportato dai ccttuu, la lesione tendinea poteva essere subito diagnosticata, potendo essere adeguatamente emendata solo mediante un tempestivo intervento chirurgico di tenorrafia. Viceversa, per la mancata iniziale diagnosi, per l'omessa indicazione all'intervento chirurgico ripartivo e per la tardiva esecuzione del medesimo anche in occasione della corretta diagnosi, la ricorrente emendava chirurgicamente detta lesione tendinea solo in data
16/09/2021, cioè 58 giorni dopo l'originario trauma. Il decorso di tutto questo tempo ha influito negativamente sul risultato finale e su un buon recupero della funzionalità . tanto emerge dall'elaborato peritale in cui si evidenzia“…con la sutura precoce i risultati sono quasi sempre ottimi ed il recupero funzionale è completo…, se fosse stata subito diagnosticata e trattata con un tempestivo ed adeguato intervento chirurgico riparativo l'originaria lesione tendinea sarebbe stata certamente emendata completamente e correttamente”. Nello specifico, dunque, la decisione di questo giudice si fonda essenzialmente sull'esito della consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui esistono elementi che indicano un rapporto causale tra il comportamento sanitario e l'evento dannoso. Pertanto, in applicazione del principio del “più probabile che non” (il principio applicabile per ricondurre efficienza causale alla condotta del medico sull'evento), che delinea il modello di certezza probabilistica, in cui per ricostruire il nesso causale, occorre che l'ipotesi formulata vada verificata sulla base degli elementi disponibili nel caso concreto, non può che concludersi nel senso che il ritardo nella riparazione chirurgica del tendine flessore profondo nella ricorrente ha comportato un intervento chirurgico diverso e più complicato con un risultato funzionale meno soddisfacente rispetto a quello atteso da una tempestiva tenorrafia. Come si legge nella perizia, il comportamento omissivo del medico ortopedico, ha anche comportato, oltre ad una cicatrice più estesa e ad una esposizione a un maggior rischio di aderenze cicatriziali, il determinarsi di retrazione in flessione del III dito. La diagnosi alla quale sono pervenuti i ccttuu, riporta:” la signora è affetta da Parte_1 postumi di lesione del tendine flessore profondo del III dito mano destra
(misconosciuta) trattata con reinserzione mediante innesto da palmare gracile del tendine flessore profondo del dito con tecnica “Pull out”; ”l'attuale menomazione è in minor misura ascrivibile al trauma del 20/07/2021 e in maggior misura alla condotta omissiva dei sanitari del P.O. di CA de' RE che non hanno diagnosticato la lesione tendinea”.
La valutazione medico legale, alla quale sostanzialmente ci si riporta, indica un danno biologico permanente del 10%, gg. 2 di ITT 28 di ITP al 75%, 40 di ITP al
50% e 60 di ITP al 25%. Sono state documentate spese mediche per un totale di
€. 1.117,98, senza previsione di spese future. La domanda della ricorrente di risarcimento del danno non patrimoniale risulta meritevole di accoglimento anche alla luce del calcolo effettuato sulla base delle tabelle di Milano.
Pertanto, la resistente è tenuta al pagamento della somma di €. 30.907,98, di cui
€. 23.120,00 di danno non patrimoniale risarcibile ed €. 6.670,00 di danno biologico temporaneo, in favore della ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, comprese le spese mediche documentate ( già calcolate). Non ci sono i presupposti per una personalizzazione del danno biologico. la domanda va, dunque, accolta, in ragione di quanto esposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione di cui al D.M. n. 55/14.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda di e per l'effetto condanna la Parte_1 resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di
€.30.907,98, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dall'evento fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
2) Condanna la resistente al rimborso delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in complessive €. 3.424,00, di cui €. 518,00 per spese ed €. 2.906,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed IVA come per legge con attribuzione al difensore antistatario;
3) Pone le spese di ctu di cui al procedimento per ATP a carico della parte soccombente.
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. viene allegata al verbale di udienza del 24.11.25 e viene depositata telematicamente in cancelleria.
Salerno, 24.11.25
Il gop
Dott.ssa Paola Corabi