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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 710/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
MO EL LB, RE
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3999/2023 depositato il 28/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1787/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020200012523420000 MANUT IRRIGUA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020200012523420000 MANUT IRRIGUA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Nessuna costituzione delle altre parti del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia di I° grado di Siracusa, sez.3, ha con sentenza emessa il 25.3.2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal signor Ricorrente_1 avverso cartella di pagamento di €.1.311,81, in favore del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Bologna.
La Corte adita ha rilevato l'inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso non era stato notificato all'ADER di Bologna, ossia all'organismo che aveva formato l'atto impugnato, bensì all'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Bologna che non aveva alcun nesso con il primo.
Il contribuente ha appellato la sentenza de qua della quale ha chiesto la riforma. Ha rilevato che con il ricorso si erano lamentati vizi attinenti al merito e non anche vizi propri dell'atto, per cui legittimato passivo doveva ritenersi il solo Consorzio di bonifica, non sussistendo tra costui e chi aveva formato l'atto liti sconsorzio necessario.
Pertanto, ha insistito per l'annullamento della cartella impugnata stante il suo difetto di motivazione. Ha prodotto anche memoria difensiva.
Non risultano costituite in questa fase del giudizio le altre parti del processo.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
E' pacifico che l'originario ricorso è stato notificato, oltre che al Consorzio anche alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bologna. Lo stesso non è stato notificato all'ADER di Bologna che aveva formato l'atto.
Orbene, questa Corte ritiene di condividere il ragionamento del primo giudicante, che ha rilevato, al riguardo, la specifica natura del processo tributario, che è sempre un giudizio di merito, in cui si deve accertare la fondatezza della pretesa tributaria e quale giudizio impugnatorio non può dallo stesso essere escluso, perché non intimato, proprio l'organo che ha formato l'atto impugnato.
E' altresì vero che, giurisprudenza consolidata, richiamata a pag.2 della sentenza appellata, legittima il contribuente a citare in giudizio il solo concessionario, anche quando si contestano la validità degli atti presupposti a quello esecutivo impugnato;
tuttavia si sono trattati di casi in cui era stato intimato il solo concessionario della riscossione, che avrebbe avuto poi l'obbligo ex art.39 del dlgs. n.112/1999, di chiamare in giudizio l'Ente creditore.
Ma nel caso in questione il ricorso non è stato notificato proprio all'Ente di Riscossione, che si ripete aveva formato l'atto impugnato. Pertanto, l'appello va rigettato. Nulla per le spese stante la non costituzione in giudizio delle parti appellate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
LE, 18.11.2025
FF LE IG GE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
MO EL LB, RE
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3999/2023 depositato il 28/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1787/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020200012523420000 MANUT IRRIGUA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020200012523420000 MANUT IRRIGUA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Nessuna costituzione delle altre parti del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia di I° grado di Siracusa, sez.3, ha con sentenza emessa il 25.3.2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal signor Ricorrente_1 avverso cartella di pagamento di €.1.311,81, in favore del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, agente della riscossione per la provincia di Bologna.
La Corte adita ha rilevato l'inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso non era stato notificato all'ADER di Bologna, ossia all'organismo che aveva formato l'atto impugnato, bensì all'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Bologna che non aveva alcun nesso con il primo.
Il contribuente ha appellato la sentenza de qua della quale ha chiesto la riforma. Ha rilevato che con il ricorso si erano lamentati vizi attinenti al merito e non anche vizi propri dell'atto, per cui legittimato passivo doveva ritenersi il solo Consorzio di bonifica, non sussistendo tra costui e chi aveva formato l'atto liti sconsorzio necessario.
Pertanto, ha insistito per l'annullamento della cartella impugnata stante il suo difetto di motivazione. Ha prodotto anche memoria difensiva.
Non risultano costituite in questa fase del giudizio le altre parti del processo.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
E' pacifico che l'originario ricorso è stato notificato, oltre che al Consorzio anche alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bologna. Lo stesso non è stato notificato all'ADER di Bologna che aveva formato l'atto.
Orbene, questa Corte ritiene di condividere il ragionamento del primo giudicante, che ha rilevato, al riguardo, la specifica natura del processo tributario, che è sempre un giudizio di merito, in cui si deve accertare la fondatezza della pretesa tributaria e quale giudizio impugnatorio non può dallo stesso essere escluso, perché non intimato, proprio l'organo che ha formato l'atto impugnato.
E' altresì vero che, giurisprudenza consolidata, richiamata a pag.2 della sentenza appellata, legittima il contribuente a citare in giudizio il solo concessionario, anche quando si contestano la validità degli atti presupposti a quello esecutivo impugnato;
tuttavia si sono trattati di casi in cui era stato intimato il solo concessionario della riscossione, che avrebbe avuto poi l'obbligo ex art.39 del dlgs. n.112/1999, di chiamare in giudizio l'Ente creditore.
Ma nel caso in questione il ricorso non è stato notificato proprio all'Ente di Riscossione, che si ripete aveva formato l'atto impugnato. Pertanto, l'appello va rigettato. Nulla per le spese stante la non costituzione in giudizio delle parti appellate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
LE, 18.11.2025
FF LE IG GE