Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 06/03/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00423/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2026, proposto da
AD AG, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Gentile, Francesco Chiappetta, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Avv. Chiappetta in Scalea, viale Primo Maggio 32;
contro
Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marietta De Rango, Mario Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
US CC, BI AG, RC AG, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego e annullamento della SCIA, cod. univ. SUE 2158 del 19.03.2024 in ditta GAGLIARDI ADRIANA, nata a [...] il [...], residente in [...] , fraz. Cirella, n. 42 urbanistica, del 05.12.2025, prot. 0026669 del Comune di Diamante (cs) a firma del Responsabile del procedimento Geometra Magurno e dal Responsabile settore urbanistica Ing. CC, notificato alla ricorrente dal Comune di Diamante in data 10.12.2025, in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria, progetto per la demolizione e realizzazione di una scala e di una terrazza a livello in un fabbricato esistente nonché ogni altro atto antecedente, ovvero ordinanza sospensione lavori del 17.07.2025 n.28, prot.0015899 seppur inefficace, ovvero preparatorio preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, comunque connesso, ancorché non conosciuto, e per il conseguente accertamento dell’efficacia legittimante della SCIA presentata dalla ricorrente al Comune di Diamante cod.univ. 2158 del 19.03.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Diamante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. ER AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- in data 19 marzo 2024 la parte ricorrente ha presentato presso lo SUAP del Comune di Diamante una SCIA in materia edilizia nella quale ha testualmente affermato di: “ non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso di terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori ”;
- con provvedimento n. 42 del 5 dicembre 2025, notificato il 10 dicembre 2025, il Comune ha disposto il “ diniego ed annullamento ” della SCIA predetta, sulla scorta del fatto che “ diversamente nel modello in questione non risulta di quanto sopra, alcun atto di assenso scritto ”;
- tale provvedimento è stato impugnato col presente ricorso, affidato a cinque motivi, oltre istanza di sospensione in via cautelare;
- in data 26 febbraio 2026 si è costituito in giudizio il Comune, argomentando in ordine al rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare;
- in data 27 febbraio 2026 ha depositato memoria di replica la parte ricorrente;
- alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- in forza del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a. “ nel caso di giudizio immediato, infatti, si consente al giudice di motivare avuto riguardo al punto ritenuto risolutivo, il che implica che il giudice è esonerato da una motivazione puntuale sulle singole questioni ” (Adunanza Plenaria n. 5/2015);
- ciò premesso, con il primo motivo di ricorso è stata censurata la violazione degli artt. 19 e 21 nonies l.n. 241/1990 e specificamente la tardività del provvedimento di annullamento in autotutela;
- il motivo è fondato;
- ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 6 bis, l.n. 241/1990, nei casi di SCIA in materia edilizia l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;
- ai sensi dell’art. 19, comma 4, l.n. 241/1990: “ Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies ”;
- ai sensi dell’art. 21 nonies l.n. 241/1990, nella formulazione applicabile ratione temporis : “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge ”;
- ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, l.n. 241/1990: “ Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni ”;
- nel caso di specie è pacifico che la SCIA in questione sia stata presentata il 19 marzo 2024, mentre il provvedimento di annullamento della SCIA è stato adottato il 10 dicembre 2025, in violazione dunque sia del termine di trenta giorni per l’esercizio dei poteri inibitori sia del termine di dodici mesi per l’esercizio dei poteri di autotutela;
- pur in mancanza di specifica contestazione del Comune in questo senso, il Collegio osserva comunque che non sussistono i presupposti previsti dall’art. 21 nonies, comma 2 bis, l.n. 241/1990 per l’adozione di provvedimenti in autotutela oltre il termine di legge, considerato che la dichiarazione di “ non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento ” era già contenuta nella SCIA e non costituisce un fatto appreso successivamente né oggetto di mendacio; infatti era evincibile già dall’esame della documentazione allegata alla SCIA che la dichiarazione dei terzi non fosse stata allegata o non fosse presente in forma scritta;
- il ricorso deve essere dunque accolto con assorbimento dei restanti motivi, in quanto l’annullamento è pienamente satisfattivo per la ricorrente;
- per l’effetto il provvedimento di autotutela impugnato deve essere dichiarato inefficace ex art. 2, comma 8 bis, l.n. 241/1990, e in ogni caso annullato;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara inefficace e comunque annulla il provvedimento n. 42 del 5 dicembre 2025, notificato il 10 dicembre 2025, del Comune di Diamante.
Condanna il Comune di Diamante al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, da corrispondersi ai procuratori qualificatisi antistatari, liquidate in € 2.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ER AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AF | VO RR |
IL SEGRETARIO