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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
TI ROMEO, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 690/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8093/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8296 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3717/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.2.2024 la Ricorrente_1
ha impugnato l'avviso di accertamento (IMU anno 2017) eccependo l'infondatezza della pretesa impositiva. Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato.
Si costituiva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato: a) che l'eccezione di prescrizione era infondata (stante la sospensione COVID); b) che, la Congregazione non aveva provato i requisiti oggettivi e soggettivi per ottenere l'esenzione; c) che, in tali immobili, non si svolgeva attività commerciale;
d) che la documentazione prodotta era risalente nel tempo – respingeva il ricorso e condannava al pagamento delle spese legali che venivano liquidate nella misura di € 1.500,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'Istituto religioso deducendo che ospitava le consorelle straniere che dovevano studiare per prendere i voti;
la documentazione non aveva una scadenza e, inoltre, gli immobili erano assoggettati ad un vincolo del Vicariato in base al quale gli immobili non potevano essere utilizzati per altre destinazioni.
Controdeduceva il Comune di Roma ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nel respingere il ricorso.
Invero, il Collegio rileva che risulta evidente in base alla documentazione in atti, che nella specie l'Istituto esercita “attività di religione e di culto per la cura delle anime la formazione del Clero per scopi di .. catechesi ed educazione cristiana” ciò che comporta ex art. 16 lett. a) legge n. 222 del 1985 nonché l'art. 7 lett. i) D.lgvo n. 504/1992, l'esenzione dall'imposta.
D'altra parte, già in precedenza questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 572/2023 affermando che in riferimento agli immobili in questione, destinati ad alloggi delle consorelle, - l'esenzione si basa sul presupposto che la semplice circostanza che l'immobile sia destinato a residenza di una congregazione di religiose, unitamente a quella della necessità del consenso del vicariato per erigere in Roma una comunità per studentato ed accoglienza delle consorelle straniere, dimostra la sussistenza dei requisiti per l'esenzione in questione.
Inoltre, la documentazione in atti, anche se risalente nel tempo, non è stata contestata né il Comune ha dimostrato che siano mutati in fatto i relativi vincoli (cfr. anche Sent. C.G.T. 2° grado n. 4028/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
2.000,00.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
TI ROMEO, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 690/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8093/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8296 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3717/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.2.2024 la Ricorrente_1
ha impugnato l'avviso di accertamento (IMU anno 2017) eccependo l'infondatezza della pretesa impositiva. Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato.
Si costituiva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato: a) che l'eccezione di prescrizione era infondata (stante la sospensione COVID); b) che, la Congregazione non aveva provato i requisiti oggettivi e soggettivi per ottenere l'esenzione; c) che, in tali immobili, non si svolgeva attività commerciale;
d) che la documentazione prodotta era risalente nel tempo – respingeva il ricorso e condannava al pagamento delle spese legali che venivano liquidate nella misura di € 1.500,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'Istituto religioso deducendo che ospitava le consorelle straniere che dovevano studiare per prendere i voti;
la documentazione non aveva una scadenza e, inoltre, gli immobili erano assoggettati ad un vincolo del Vicariato in base al quale gli immobili non potevano essere utilizzati per altre destinazioni.
Controdeduceva il Comune di Roma ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nel respingere il ricorso.
Invero, il Collegio rileva che risulta evidente in base alla documentazione in atti, che nella specie l'Istituto esercita “attività di religione e di culto per la cura delle anime la formazione del Clero per scopi di .. catechesi ed educazione cristiana” ciò che comporta ex art. 16 lett. a) legge n. 222 del 1985 nonché l'art. 7 lett. i) D.lgvo n. 504/1992, l'esenzione dall'imposta.
D'altra parte, già in precedenza questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 572/2023 affermando che in riferimento agli immobili in questione, destinati ad alloggi delle consorelle, - l'esenzione si basa sul presupposto che la semplice circostanza che l'immobile sia destinato a residenza di una congregazione di religiose, unitamente a quella della necessità del consenso del vicariato per erigere in Roma una comunità per studentato ed accoglienza delle consorelle straniere, dimostra la sussistenza dei requisiti per l'esenzione in questione.
Inoltre, la documentazione in atti, anche se risalente nel tempo, non è stata contestata né il Comune ha dimostrato che siano mutati in fatto i relativi vincoli (cfr. anche Sent. C.G.T. 2° grado n. 4028/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
2.000,00.