Art. 4. Individuazione degli eventi dannosi 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. Gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nell'ambito di applicazione di cui al primo periodo sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'evento medesimo.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresi' definiti, per ciascun evento:
a) i soggetti che hanno diritto ai benefici della presente legge, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 3;
b) l'elargizione spettante ai membri della famiglia, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 4;
c) le modalita' di corresponsione dell'elargizione di cui alla lettera b) del presente comma, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1;
d) le ulteriori iniziative di solidarieta' sociale di cui all'articolo 2, comma 3, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresi' definiti, per ciascun evento:
a) i soggetti che hanno diritto ai benefici della presente legge, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 3;
b) l'elargizione spettante ai membri della famiglia, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 4;
c) le modalita' di corresponsione dell'elargizione di cui alla lettera b) del presente comma, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1;
d) le ulteriori iniziative di solidarieta' sociale di cui all'articolo 2, comma 3, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1.