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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4864 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 837/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 837/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
[...]
7.1971, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in IA (SA), alla via studio dell'avv. Giovanni Grattacaso che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 [...] lettivamente domiciliata in Salerno, alla via Trento n.1 C.F._2 avv. Massimo Gennatiempo che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 05.02.2026, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di scioglimento del matrimoni di avere contratto matrimonio civile con in data 2 giugno 2018 nel Comune di CP_1
IA (SA) e ch ione, erano nati due figli, Per_1
(12.07.2002) e (19.10.2005). Per_2
In particolare, te rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, nel giudizio di separazione, con sentenza non definitiva n. 1603/2022 pubblicata il 05.05.2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, giudizio terminato con sentenza n. 337/2025 pubblicata il 23.01.2025; pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla CP_1 domanda di divorzio e chiedeva la previsione ccessorie indicate nella memoria di costituzione. All'udienza di comparizione, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione dei coniugi in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di divorzio. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto che sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, vanno ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato la conferma dei provvedimenti emessi in sede di separazione, con la corresponsione dell'assegno divorzile alla resistente nella misura di € 300,00 mensili. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 2 giugno 2018 nel Comune di IA (SA) tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e ta a Bromsgrove (Regno Unito) il CodiceFiscale_1 CP_1 rascritto nel Registro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2
Comune di Batti i di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (SA) (Anno 2018, Atto n. 23, Parte I) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 837/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
[...]
7.1971, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in IA (SA), alla via studio dell'avv. Giovanni Grattacaso che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 [...] lettivamente domiciliata in Salerno, alla via Trento n.1 C.F._2 avv. Massimo Gennatiempo che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 05.02.2026, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di scioglimento del matrimoni di avere contratto matrimonio civile con in data 2 giugno 2018 nel Comune di CP_1
IA (SA) e ch ione, erano nati due figli, Per_1
(12.07.2002) e (19.10.2005). Per_2
In particolare, te rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, nel giudizio di separazione, con sentenza non definitiva n. 1603/2022 pubblicata il 05.05.2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, giudizio terminato con sentenza n. 337/2025 pubblicata il 23.01.2025; pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla CP_1 domanda di divorzio e chiedeva la previsione ccessorie indicate nella memoria di costituzione. All'udienza di comparizione, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione dei coniugi in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di divorzio. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto che sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, vanno ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato la conferma dei provvedimenti emessi in sede di separazione, con la corresponsione dell'assegno divorzile alla resistente nella misura di € 300,00 mensili. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 2 giugno 2018 nel Comune di IA (SA) tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e ta a Bromsgrove (Regno Unito) il CodiceFiscale_1 CP_1 rascritto nel Registro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2
Comune di Batti i di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (SA) (Anno 2018, Atto n. 23, Parte I) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi