TAR
Sentenza breve 19 marzo 2026
Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 19/03/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02625/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00632 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02625/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2625 del 2025, proposto da
TO AM, LE NO, IS RT e ES EV, rappresentati e difesi dall'avvocato Jacopo Molina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Venezia, via Rampa
Cavalcavia 1;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Venezia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco
63; N. 02625/2025 REG.RIC.
Città Metropolitana di Venezia in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Provvedimento - Determinazione Dirigenziale N. 2795/2025 della Città
Metropolitana di Venezia, pubblicato in Albo Pretorio il 14.10.2025, senza numero di
Protocollo, con il quale i ricorrenti non sono stati ammessi allo svolgimento dell'esame volto all'iscrizione al Ruolo dei conducenti di natanti ai sensi della L.R.
63/1993 - Sezione Taxi e Noleggio, delle raccomandate recanti data 15.10.2025, ricevute in data 22.10.2025, con le quali è stata comunicata loro detta mancata ammissione, degli artt. 1 e 5 del Bando della Città Metropolitana di Venezia - Area
Mobilità - Servizio Trasporti e Autoparco del 5.2.2025 e di ogni atto a questo avvinto o comunque correlato, tra cui i Verbali della Commissione Tecnica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, della Capitaneria di Porto di Venezia e della Città Metropolitana di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IC IN
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 2795/2025 della Città
Metropolitana di Venezia, di cui in epigrafe, con la quale non sono stati ammessi a N. 02625/2025 REG.RIC.
sostenere l'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, ai sensi della l.r. Veneto n. 63 del 1993, sezione taxi e noleggio, nonché le successive comunicazioni individuali di esclusione.
Espongono di avere superato, tra il novembre 2024 e il maggio 2025, le prove per l'acquisizione dei titoli professionali richiesti presso la Capitaneria di Porto di Venezia
e di avere presentato domanda di partecipazione alla seconda sessione d'esame 2025, il cui termine ultimo era fissato al 30 giugno 2025. Contestano la mancata ammissione alla procedura, poiché il ritardo nel rilascio dei titoli professionali non sarebbe ad essi imputabile, ma dipenderebbe esclusivamente dai tempi della Capitaneria di Porto; assumono, inoltre, che l'Amministrazione avrebbe dovuto ammetterli con riserva, ovvero attivare il soccorso istruttorio e, comunque, comunicare tempestivamente l'esclusione.
2. Si sono costituiti in giudizio la Città Metropolitana di Venezia, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nonché la Capitaneria di Porto di Venezia. La prima ha eccepito, in via preliminare, l'omessa impugnazione del provvedimento di approvazione degli esiti (determinazione n. 2890/2025 del 24 ottobre 2025), e ha comunque sostenuto, nel merito, la natura vincolata dell'esclusione, discendente dal mancato possesso, entro il termine perentorio del 30 giugno 2025, dei titoli professionali richiesti dal bando. Il Ministero e la Capitaneria di Porto, oltre a rilevare che nessun atto proprio è stato formalmente impugnato, hanno chiarito il quadro normativo relativo ai titoli marittimi, ponendo l'accento sulla distinzione che, ai fini di causa, si dovrebbe porre tra superamento dell'esame e rilascio del titolo professionale.
3. Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, fissata per l'esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione con avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60, cod. proc. amm. N. 02625/2025 REG.RIC.
4. Ritiene, invero, il Collegio che, anche alla luce della completezza del contraddittorio, delle acquisizioni istruttorie e delle deduzioni difensive delle parti, che nulla hanno opposto, sussistano i presupposti per definire il giudizio a norma dell'art. 60, cod. proc. amm., con sentenza in forma semplificata.
5. Può prescindersi dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle
Amministrazioni resistenti — concernenti, in particolare, la mancata impugnazione della determinazione finale di approvazione degli esiti, la posizione del Ministero e l'ulteriore rilievo, svolto nella memoria del Ministero, circa l'inammissibilità del ricorso cumulativo — atteso che il ricorso è comunque infondato nel merito.
6. Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti lamentano la violazione degli artt.
3 e 97 Cost., dell'art. 1 della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 1 del bando, sostenendo che, avendo essi già superato gli esami abilitanti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'Amministrazione avrebbe dovuto ammetterli, quantomeno con riserva; il mancato rilascio dei titoli sarebbe infatti dipeso, a loro dire, da meri ritardi della Capitaneria, non opponibili ai candidati.
Lamentano la disparità di trattamento che si sarebbe verificata nei loro confronti, assumendo che, in situazioni analoghe, l'ammissione con riserva sarebbe stata normalmente praticata e che, nella medesima sessione, un diverso candidato sarebbe stato ammesso con riserva.
La censura non è fondata.
Il bando richiedeva il possesso congiunto dei titoli professionali di “conduttore al traffico locale” e di “motorista abilitato”, entro il termine di scadenza della domanda, fissato alle ore 12.00 del 30 giugno 2025, espressamente a pena di esclusione. La clausola, dal contenuto univoco e immediatamente precettivo, non lascia spazio all'interpretazione, sostanzialmente manipolativa, prospettata dai ricorrenti: il requisito richiesto dalla lex specialis non coincide, infatti, con il mero superamento dell'esame presso la Capitaneria di Porto, ma con il possesso dei titoli professionali N. 02625/2025 REG.RIC.
richiesti, il che presuppone l'adozione di un provvedimento conclusivo idoneo ad attestare l'avvenuto perfezionamento dell'intero procedimento abilitativo.
Nella specie, detto provvedimento conclusivo non è stato adottato entro il termine stabilito dal bando e tanto basta ad imporre l'esclusione dei candidati.
Del resto, dagli artt. 263, 273 e 295 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione (d.P.R. n.328/1952) si desume che il conseguimento del titolo professionale non coincide, né logicamente né giuridicamente, con il mero superamento dell'eventuale esame. Per il titolo di conduttore al traffico locale assumono, infatti, rilievo ulteriori specifici requisiti oggetto di accertamento da parte della Capitaneria di Porto, tra cui l'effettuazione di dodici mesi di navigazione. Per il titolo di motorista abilitato, oltre all'esame, sono necessari il superamento dell'apposito corso di specializzazione nonché il periodo di navigazione richiesto.
In entrambi i casi, dunque, il rilascio del titolo costituisce l'esito di un autonomo procedimento amministrativo, avviato su istanza dell'interessato e concluso solo all'esito della verifica integrale dei requisiti prescritti.
Da tali premesse discende l'infondatezza dell'assunto principale dei ricorrenti. Anche
a voler dare per pacifico che essi avessero già superato, in epoca anteriore al 30 giugno
2025, la prova d'esame sostenuta presso la Capitaneria di Porto, ciò non equivaleva al possesso del corrispondente titolo professionale.
La Città Metropolitana, una volta acquisito il riscontro della Capitaneria circa le date effettive di rilascio dei titoli, era tenuta a verificare il requisito secondo la lex specialis
e non poteva sostituire ad esso un diverso parametro (il mero superamento della prova, piuttosto che il possesso del titolo), più favorevole ai candidati ma estraneo alla disciplina di gara. Il principio di buona fede nei rapporti con l'amministrazione, così come i principi del procedimento (p. 3 del ricorso), non possono essere invocati per neutralizzare una clausola chiara del bando, la cui applicazione uniforme è necessaria proprio a tutela della par condicio dei partecipanti. N. 02625/2025 REG.RIC.
Né giova ai ricorrenti sostenere che il ritardo nel rilascio del titolo sarebbe imputabile alla Capitaneria. Tale circostanza – allo stato, peraltro, non dimostrata - non consentirebbe alla Città Metropolitana di disapplicare la clausola del bando o di considerare sufficiente una condizione di fatto (superamento della prova) non coincidente con l'effettivo possesso attuale dei titoli entro il termine stabilito. La procedura indetta dalla Città Metropolitana e i procedimenti di rilascio dei titoli professionali marittimi sono, invero, distinti: la Città Metropolitana era, quindi, vincolata ad accertare l'esistenza del requisito alla data fissata dalla lex specialis, non anche a valutare in termini equitativi o compensativi eventuali ritardi del diverso ente competente al rilascio dei titoli.
7. Neppure appare condivisibile il profilo della censura con il quale viene prospettata la richiesta di ammissione dei ricorrenti con riserva, meccanismo che non potrebbe essere impiegato per dare luogo ad una sorta di sanatoria postuma della carenza sostanziale del requisito, ciò che si porrebbe in aperto contrasto con la clausola escludente del bando, la quale testualmente non consente la partecipazione di soggetti che ne risultino privi alla data di scadenza.
8. Quanto, infine, alla dedotta disparità di trattamento, la doglianza è formulata in termini del tutto generici. Il riferimento ad altro candidato ammesso non è accompagnato da elementi idonei a dimostrare l'identità della relativa situazione fattuale e giuridica rispetto a quella dei ricorrenti, né risulta provato che quel candidato fosse, alla data del 30 giugno 2025, privo del medesimo requisito sostanziale. In mancanza di tale indispensabile allegazione comparativa, il rilievo si risolve in una mera asserzione, inidonea a fondare la censura in esame.
9. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 5 del bando, assumendo che, in presenza di documentazione insufficiente, l'ufficio avrebbe dovuto richiedere un'integrazione documentale prima di disporre l'esclusione.
Anche tale censura è infondata. N. 02625/2025 REG.RIC.
Il presupposto della disposizione invocata — sia che la si collochi nel bando, secondo la prospettazione dei ricorrenti, sia che la si ricolleghi, come dedotto dalla Città
Metropolitana, alla corrispondente previsione regolamentare — è costituito dall'insufficienza della documentazione prodotta a comprova di requisiti già posseduti, non dalla mancanza in sé del requisito sostanziale.
La questione che si pone non consiste, in effetti, nell'omessa allegazione di un documento esistente alla data utile, ma nel mancato possesso, a quella stessa data, dei titoli richiesti. Nessuna integrazione documentale avrebbe potuto retroagire al 30 giugno 2025 e convertire in requisito posseduto entro la data di scadenza un titolo rilasciato soltanto in seguito.
Né la disposizione imponeva un obbligo inderogabile di attivazione del soccorso istruttorio nella situazione di irreversibile carenza del titolo alla data prescritta, così da rendere del tutto superflua qualsiasi interlocuzione, sul punto, con la Capitaneria di
Porto. La tesi dei ricorrenti confonde, sotto questo profilo, il piano della regolarizzazione formale con quello, diverso e assorbente, del difetto sostanziale del requisito di partecipazione.
10. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità dell'esclusione sotto un diverso profilo, osservando che la comunicazione individuale di non ammissione è stata ricevuta soltanto il 22 ottobre 2025, in orario successivo a quello fissato per la prova.
Anche tale censura non merita accoglimento.
L'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi è stato pubblicato il 14 ottobre 2025, contestualmente alla determinazione n. 2795/2025, sia all'albo pretorio sia sul sito del Servizio Trasporti, mentre le raccomandate individuali sono state inviate il giorno successivo, il 15 ottobre 2025. Ma, anche a prescindere da ciò, la comunicazione individuale non ha natura costitutiva dell'esclusione: essa ha N. 02625/2025 REG.RIC.
funzione meramente partecipativa e informativa, mentre la causa sostanziale della non ammissione risiede nel difetto del requisito alla data prevista dal bando.
Ne consegue che la circostanza per cui la raccomandata sia pervenuta il giorno della prova, o addirittura dopo l'orario fissato per il suo svolgimento, non vale a rendere illegittimo un provvedimento che era comunque doveroso nel suo contenuto e riferito ad un fatto oggettivo e incontroverso: il mancato conseguimento del titolo prescritto entro la data stabilita dal bando. In altri termini, la tardiva conoscenza individuale del provvedimento non avrebbe consentito comunque la partecipazione del destinatario privo del titolo sostanziale di ammissione.
11. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda, contrassegnata dall'interferenza tra la procedura selettiva indetta dalla Città Metropolitana e i distinti procedimenti di rilascio dei titoli professionali marittimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD NI, Presidente
IC IN, Primo Referendario, Estensore
TO MO, Referendario N. 02625/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IC IN
IL PRESIDENTE
RD NI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00632 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02625/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2625 del 2025, proposto da
TO AM, LE NO, IS RT e ES EV, rappresentati e difesi dall'avvocato Jacopo Molina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Venezia, via Rampa
Cavalcavia 1;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Venezia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco
63; N. 02625/2025 REG.RIC.
Città Metropolitana di Venezia in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Provvedimento - Determinazione Dirigenziale N. 2795/2025 della Città
Metropolitana di Venezia, pubblicato in Albo Pretorio il 14.10.2025, senza numero di
Protocollo, con il quale i ricorrenti non sono stati ammessi allo svolgimento dell'esame volto all'iscrizione al Ruolo dei conducenti di natanti ai sensi della L.R.
63/1993 - Sezione Taxi e Noleggio, delle raccomandate recanti data 15.10.2025, ricevute in data 22.10.2025, con le quali è stata comunicata loro detta mancata ammissione, degli artt. 1 e 5 del Bando della Città Metropolitana di Venezia - Area
Mobilità - Servizio Trasporti e Autoparco del 5.2.2025 e di ogni atto a questo avvinto o comunque correlato, tra cui i Verbali della Commissione Tecnica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, della Capitaneria di Porto di Venezia e della Città Metropolitana di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IC IN
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 2795/2025 della Città
Metropolitana di Venezia, di cui in epigrafe, con la quale non sono stati ammessi a N. 02625/2025 REG.RIC.
sostenere l'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, ai sensi della l.r. Veneto n. 63 del 1993, sezione taxi e noleggio, nonché le successive comunicazioni individuali di esclusione.
Espongono di avere superato, tra il novembre 2024 e il maggio 2025, le prove per l'acquisizione dei titoli professionali richiesti presso la Capitaneria di Porto di Venezia
e di avere presentato domanda di partecipazione alla seconda sessione d'esame 2025, il cui termine ultimo era fissato al 30 giugno 2025. Contestano la mancata ammissione alla procedura, poiché il ritardo nel rilascio dei titoli professionali non sarebbe ad essi imputabile, ma dipenderebbe esclusivamente dai tempi della Capitaneria di Porto; assumono, inoltre, che l'Amministrazione avrebbe dovuto ammetterli con riserva, ovvero attivare il soccorso istruttorio e, comunque, comunicare tempestivamente l'esclusione.
2. Si sono costituiti in giudizio la Città Metropolitana di Venezia, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nonché la Capitaneria di Porto di Venezia. La prima ha eccepito, in via preliminare, l'omessa impugnazione del provvedimento di approvazione degli esiti (determinazione n. 2890/2025 del 24 ottobre 2025), e ha comunque sostenuto, nel merito, la natura vincolata dell'esclusione, discendente dal mancato possesso, entro il termine perentorio del 30 giugno 2025, dei titoli professionali richiesti dal bando. Il Ministero e la Capitaneria di Porto, oltre a rilevare che nessun atto proprio è stato formalmente impugnato, hanno chiarito il quadro normativo relativo ai titoli marittimi, ponendo l'accento sulla distinzione che, ai fini di causa, si dovrebbe porre tra superamento dell'esame e rilascio del titolo professionale.
3. Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, fissata per l'esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione con avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60, cod. proc. amm. N. 02625/2025 REG.RIC.
4. Ritiene, invero, il Collegio che, anche alla luce della completezza del contraddittorio, delle acquisizioni istruttorie e delle deduzioni difensive delle parti, che nulla hanno opposto, sussistano i presupposti per definire il giudizio a norma dell'art. 60, cod. proc. amm., con sentenza in forma semplificata.
5. Può prescindersi dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle
Amministrazioni resistenti — concernenti, in particolare, la mancata impugnazione della determinazione finale di approvazione degli esiti, la posizione del Ministero e l'ulteriore rilievo, svolto nella memoria del Ministero, circa l'inammissibilità del ricorso cumulativo — atteso che il ricorso è comunque infondato nel merito.
6. Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti lamentano la violazione degli artt.
3 e 97 Cost., dell'art. 1 della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 1 del bando, sostenendo che, avendo essi già superato gli esami abilitanti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'Amministrazione avrebbe dovuto ammetterli, quantomeno con riserva; il mancato rilascio dei titoli sarebbe infatti dipeso, a loro dire, da meri ritardi della Capitaneria, non opponibili ai candidati.
Lamentano la disparità di trattamento che si sarebbe verificata nei loro confronti, assumendo che, in situazioni analoghe, l'ammissione con riserva sarebbe stata normalmente praticata e che, nella medesima sessione, un diverso candidato sarebbe stato ammesso con riserva.
La censura non è fondata.
Il bando richiedeva il possesso congiunto dei titoli professionali di “conduttore al traffico locale” e di “motorista abilitato”, entro il termine di scadenza della domanda, fissato alle ore 12.00 del 30 giugno 2025, espressamente a pena di esclusione. La clausola, dal contenuto univoco e immediatamente precettivo, non lascia spazio all'interpretazione, sostanzialmente manipolativa, prospettata dai ricorrenti: il requisito richiesto dalla lex specialis non coincide, infatti, con il mero superamento dell'esame presso la Capitaneria di Porto, ma con il possesso dei titoli professionali N. 02625/2025 REG.RIC.
richiesti, il che presuppone l'adozione di un provvedimento conclusivo idoneo ad attestare l'avvenuto perfezionamento dell'intero procedimento abilitativo.
Nella specie, detto provvedimento conclusivo non è stato adottato entro il termine stabilito dal bando e tanto basta ad imporre l'esclusione dei candidati.
Del resto, dagli artt. 263, 273 e 295 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione (d.P.R. n.328/1952) si desume che il conseguimento del titolo professionale non coincide, né logicamente né giuridicamente, con il mero superamento dell'eventuale esame. Per il titolo di conduttore al traffico locale assumono, infatti, rilievo ulteriori specifici requisiti oggetto di accertamento da parte della Capitaneria di Porto, tra cui l'effettuazione di dodici mesi di navigazione. Per il titolo di motorista abilitato, oltre all'esame, sono necessari il superamento dell'apposito corso di specializzazione nonché il periodo di navigazione richiesto.
In entrambi i casi, dunque, il rilascio del titolo costituisce l'esito di un autonomo procedimento amministrativo, avviato su istanza dell'interessato e concluso solo all'esito della verifica integrale dei requisiti prescritti.
Da tali premesse discende l'infondatezza dell'assunto principale dei ricorrenti. Anche
a voler dare per pacifico che essi avessero già superato, in epoca anteriore al 30 giugno
2025, la prova d'esame sostenuta presso la Capitaneria di Porto, ciò non equivaleva al possesso del corrispondente titolo professionale.
La Città Metropolitana, una volta acquisito il riscontro della Capitaneria circa le date effettive di rilascio dei titoli, era tenuta a verificare il requisito secondo la lex specialis
e non poteva sostituire ad esso un diverso parametro (il mero superamento della prova, piuttosto che il possesso del titolo), più favorevole ai candidati ma estraneo alla disciplina di gara. Il principio di buona fede nei rapporti con l'amministrazione, così come i principi del procedimento (p. 3 del ricorso), non possono essere invocati per neutralizzare una clausola chiara del bando, la cui applicazione uniforme è necessaria proprio a tutela della par condicio dei partecipanti. N. 02625/2025 REG.RIC.
Né giova ai ricorrenti sostenere che il ritardo nel rilascio del titolo sarebbe imputabile alla Capitaneria. Tale circostanza – allo stato, peraltro, non dimostrata - non consentirebbe alla Città Metropolitana di disapplicare la clausola del bando o di considerare sufficiente una condizione di fatto (superamento della prova) non coincidente con l'effettivo possesso attuale dei titoli entro il termine stabilito. La procedura indetta dalla Città Metropolitana e i procedimenti di rilascio dei titoli professionali marittimi sono, invero, distinti: la Città Metropolitana era, quindi, vincolata ad accertare l'esistenza del requisito alla data fissata dalla lex specialis, non anche a valutare in termini equitativi o compensativi eventuali ritardi del diverso ente competente al rilascio dei titoli.
7. Neppure appare condivisibile il profilo della censura con il quale viene prospettata la richiesta di ammissione dei ricorrenti con riserva, meccanismo che non potrebbe essere impiegato per dare luogo ad una sorta di sanatoria postuma della carenza sostanziale del requisito, ciò che si porrebbe in aperto contrasto con la clausola escludente del bando, la quale testualmente non consente la partecipazione di soggetti che ne risultino privi alla data di scadenza.
8. Quanto, infine, alla dedotta disparità di trattamento, la doglianza è formulata in termini del tutto generici. Il riferimento ad altro candidato ammesso non è accompagnato da elementi idonei a dimostrare l'identità della relativa situazione fattuale e giuridica rispetto a quella dei ricorrenti, né risulta provato che quel candidato fosse, alla data del 30 giugno 2025, privo del medesimo requisito sostanziale. In mancanza di tale indispensabile allegazione comparativa, il rilievo si risolve in una mera asserzione, inidonea a fondare la censura in esame.
9. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 5 del bando, assumendo che, in presenza di documentazione insufficiente, l'ufficio avrebbe dovuto richiedere un'integrazione documentale prima di disporre l'esclusione.
Anche tale censura è infondata. N. 02625/2025 REG.RIC.
Il presupposto della disposizione invocata — sia che la si collochi nel bando, secondo la prospettazione dei ricorrenti, sia che la si ricolleghi, come dedotto dalla Città
Metropolitana, alla corrispondente previsione regolamentare — è costituito dall'insufficienza della documentazione prodotta a comprova di requisiti già posseduti, non dalla mancanza in sé del requisito sostanziale.
La questione che si pone non consiste, in effetti, nell'omessa allegazione di un documento esistente alla data utile, ma nel mancato possesso, a quella stessa data, dei titoli richiesti. Nessuna integrazione documentale avrebbe potuto retroagire al 30 giugno 2025 e convertire in requisito posseduto entro la data di scadenza un titolo rilasciato soltanto in seguito.
Né la disposizione imponeva un obbligo inderogabile di attivazione del soccorso istruttorio nella situazione di irreversibile carenza del titolo alla data prescritta, così da rendere del tutto superflua qualsiasi interlocuzione, sul punto, con la Capitaneria di
Porto. La tesi dei ricorrenti confonde, sotto questo profilo, il piano della regolarizzazione formale con quello, diverso e assorbente, del difetto sostanziale del requisito di partecipazione.
10. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità dell'esclusione sotto un diverso profilo, osservando che la comunicazione individuale di non ammissione è stata ricevuta soltanto il 22 ottobre 2025, in orario successivo a quello fissato per la prova.
Anche tale censura non merita accoglimento.
L'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi è stato pubblicato il 14 ottobre 2025, contestualmente alla determinazione n. 2795/2025, sia all'albo pretorio sia sul sito del Servizio Trasporti, mentre le raccomandate individuali sono state inviate il giorno successivo, il 15 ottobre 2025. Ma, anche a prescindere da ciò, la comunicazione individuale non ha natura costitutiva dell'esclusione: essa ha N. 02625/2025 REG.RIC.
funzione meramente partecipativa e informativa, mentre la causa sostanziale della non ammissione risiede nel difetto del requisito alla data prevista dal bando.
Ne consegue che la circostanza per cui la raccomandata sia pervenuta il giorno della prova, o addirittura dopo l'orario fissato per il suo svolgimento, non vale a rendere illegittimo un provvedimento che era comunque doveroso nel suo contenuto e riferito ad un fatto oggettivo e incontroverso: il mancato conseguimento del titolo prescritto entro la data stabilita dal bando. In altri termini, la tardiva conoscenza individuale del provvedimento non avrebbe consentito comunque la partecipazione del destinatario privo del titolo sostanziale di ammissione.
11. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda, contrassegnata dall'interferenza tra la procedura selettiva indetta dalla Città Metropolitana e i distinti procedimenti di rilascio dei titoli professionali marittimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD NI, Presidente
IC IN, Primo Referendario, Estensore
TO MO, Referendario N. 02625/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IC IN
IL PRESIDENTE
RD NI
IL SEGRETARIO