Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 52
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'utilizzo della procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.p.r. n. 600/1973

    La Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, in quanto la ripresa a tassazione deriva dal mero riscontro dei dati risultanti dalla dichiarazione, in particolare dall'infondato riporto di perdite fiscali dall'annualità precedente, e non da un atto di contestazione di errori sostanziali. Il mancato riconoscimento del riporto a nuovo delle perdite sull'anno 2018 rende la dichiarazione correggibile senza modifiche sostanziali.

  • Rigettato
    Riconoscimento delle perdite fiscali già accertate dall'Agenzia delle Entrate di Bologna

    La Corte non ha ritenuto questo motivo meritevole di condivisione, implicitamente confermando la decisione di primo grado che ha disconosciuto il riporto delle perdite.

  • Rigettato
    Legittimità del differimento della fruizione dell'agevolazione "Tremonti ambientale"

    La Corte ritiene che il riporto in avanti delle perdite dal 2010-2011 al 2012 non sia stato adeguatamente evidenziato in dichiarazioni integrative. Le società avrebbero dovuto presentare dichiarazioni integrative per comunicare all'amministrazione finanziaria i passaggi effettuati e non rendere definitiva la dichiarazione degli anni 2010 e 2011. L'assenza di una dichiarazione che evidenzi la volontà di riporto delle perdite rende impossibile tale riporto. Inoltre, la Corte richiama la Cassazione (ordinanza n. 23877 del 4 agosto 2023) che ha statuito che il credito d'imposta deve essere richiesto nell'anno di maturazione, anche tramite dichiarazione integrativa, e non si sia verificata decadenza.

  • Rigettato
    Violazione del principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi

    La Corte ritiene che, non avendo presentato alcuna dichiarazione integrativa con riferimento agli anni 2010 e 2011, le società non potevano integrare la dichiarazione del 2012 per assenza di presupposto. L'accertamento del tributo non può soggiacere ad alcun limite temporale in assenza di tali adempimenti.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per incertezza normativa

    La Corte ritiene che le sanzioni siano correttamente applicate, in quanto non sussistono obiettive incertezze interpretative, data la chiara posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 52
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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